Famiglia

Saturday 16 June 2007

La crisi economica non è causa esimente per il mantenimento di moglie e figli.

La crisi economica non è causa esimente per il mantenimento di moglie e figli.

Cassazione – Sezione sesta penale – sentenza 2 maggio – 13 giugno 2007, n. 23086

Presidente Di Virginio – Relatore Rossi

Pm Ciampoli – conforme – R. S.

Fatto

1. R. S. ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 29.9.2005 della Corte di appello di Trento ? Sezione distaccata di Bolzano che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. per essersi sottratto all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore della moglie C. M. per i suoi tre figli minorenni privandoli dei mezzi di sussistenza.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) in relazione agli artt. 192 e 597, comma 1, c.p.p. sul rilievo che i giudici del merito hanno ritenuto pienamente credibile la deposizione della moglie dell’imputato C.M. nonostante le sue numerose contraddizioni sull’ammontare delle somme ricevute (quantificabili in oltre 12 milioni di lire nel periodo preso in considerazione nella sentenza impugnata) e non hanno considerato che la M. ha querelato il marito, in situazione economica disperata, pur vivendo in un lussuoso appartamento di proprietà della famiglia, proprietaria di un rinomato albergo di O.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e segnatamente la mancanza di motivazione in rapporto all’atto di appello (art. 546, comma 1, c.p.p.) perché la sentenza impugnata non ha considerato la situazione di incapacità economica del ricorrente impossibilitato a trovare lavoro in quanto da poco fallito mentre i figli vivevano in condizioni di grande agiatezza.

4. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia che non è sufficiente ad integrare il reato di cui all’art. 570 c.p. il semplice inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno fissato dal giudice ordinario nel procedimento di separazione ma occorre la prova che, in ragione dell’omissione, siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza. Prova che nel caso di specie non poteva essere raggiunta date le effettive condizioni di vita dei figli cui non è mai mancato nulla.

Diritto

1. Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso ? con il quale si deduce la violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 597, comma 1, c.p.p. sul rilievo che i giudici del merito hanno ritenuto pienamente credibile la deposizione della moglie dell’imputato C. M. nonostante le sue contraddizioni sull’ammontare delle somme ricevute ? il collegio ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo, tra le pronunce delle Sezioni Unite, Cass. Sez. Un. sent. n. 12 del 23.6.2000; Cass. Sez. Un. sent. n. 6402 del 2.7.1997; Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 29.1.1996 e, successivamente alle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006 all’art. 606 lett. e) c.p.p., Cass. VI, sent. n. 10951 del 15.3.2006 e Cass., VI, sent. 14054 del 24.3.2006).

In particolare è stato chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è ? per espressa disposizione legislativa ? rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il “senso della realtà” degli appartenenti alla collettività ed esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.

Occorre inoltre che la motivazione non sia logicamente inconciliabile con “atti del processo” – specificamente indicati e rappresentati dal ricorrente ? che siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

In altri termini ? in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti “dal testo del provvedimento impugnato” o da “altri atti del processo” specificamente indicati e rappresentati nei motivi di gravame ? il controllo di legittimità si appunta sulla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva “tenuta” sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l’accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale.

Al giudice di legittimità è invece preclusa ? in sede di controllo sulla motivazione ? la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa).

Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Esaminata in quest’ottica la decisione impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse perché il giudice del merito ? con motivazione esente da vizi logici e da interne contraddizioni ? ha chiarito le ragioni che l’hanno indotto a ritenere attendibile la deposizione della moglie del ricorrente (peraltro confermata dalla nonna materna dei minori) ed è poi giunto alla corretta conclusione che comunque il versamento della somma di 3 o 4 milioni di lire nel periodo cui si riferisce l’imputazione «è di parecchio inferiore al minimo vitale».

2. In relazione al secondo motivo di ricorso si osserva che la Corte territoriale ha adeguatamente esposto le ragioni per cui non ha aderito alla tesi difensiva della assoluta incapacità economica dei ricorrente, sottolineando che un quarantenne non ammalato né portatore di handicap poteva comunque trovare un’occupazione che gli permettesse di offrire il suo contributo al mantenimento dei figli minori.

Il secondo motivo di ricorso è pertanto da ritenere infondato.

3. Del pari infondato è il terzo motivo di ricorso. In proposito il collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri (Cass., VI, n. 715 del 1.12.2003).

Inoltre quando la condotta violatrice dell’art. 570 cod. pen. si esplichi nell’omissione da parte del genitore non affidatario dei mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro, il reato sussiste anche se l’altro genitore provvede in via sussidiaria a corrispondere ai bisogni della prole (Cass., VI, n. 17692 del 9.1.2004).

4. Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.