Ambiente

Friday 26 November 2004

La costruzione di un nuovo impianto funzionale all’ adeguamento tecnico della produzione non necessita dell’ autorizzazione regionale per emissioni inquinanti.CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza 18 novembre 2004 n. 7550

La costruzione di un nuovo impianto funzionale all’adeguamento tecnico
della produzione non necessita dell’autorizzazione
regionale per emissioni inquinanti.

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V –
Sentenza 18 novembre 2004 n. 7550

Pres. Elefante – Est. Cerreto

MARAVELLI,
BIANCHINI, GROSSI, BADER, BIANCHINI e GROSSI (avv.ti Coffrini e Colarizi)
c/ Comune di Suzzara (avv.ti
Arria, Gianolio e Romanelli) – IVECO s.p.a. e Sapa Autoplastics
s.p.a. (già Plastal s.p.a.) (avv.to
Minieri)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 7550/04 REG.DEC.

N. 4594 REG.RIC.
ANNO 2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la
seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4594/2001,
proposto

da Arnaldo MARAVELLI, Natalino
BIANCHINI, Dario GROSSI, Ulriche BADER, Tazio
BIANCHINI e Umberto GROSSI, rappresentati e difesi dagli avv.ti E. Coffrini e M. Colarizi, elettivamente
domiciliati presso quest’ultimo in Roma, via Panama
n. 12;

CONTRO

– il Comune di
Suzzara, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Arria, Arrigo Gianolio
e G. Romanelli elettivamente
domiciliato presso quest’ultimo,
in Roma, via Cosseria n. 5;

– La Regione Lombardia, non costituitasi;

e nei confronti

di IVECO s.p.a. e Sapa Autoplastics s.p.a. (già Plastal
s.p.a.), rappresentate e difese dall’avv.to G.
Minieri, elettivamente domiciliate presso la
Segreteria di questa Sezione;

per la riforma della sentenza TAR
Lombardia, sez. di Brescia, n. 72 del 12.2.2001, con la quale sono stati
riuniti e respinti i ricorsi proposti da Arnaldo Maravelli
ed altri;

Visto il ricorso in appello e relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in
giudizio del Comune e delle società Iveco e Sapa Autoplastics, che a loro volta hanno proposto appello
incidentale;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica
udienza del 25.6.2004, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi i
difensori delle pati come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto ed in
diritto:

FATTO

I sigg. Maravelli
ed altri hanno fatto presente che avevano notificato al Comune di Suzzara
l’invito ad assumere iniziative atte a rimediare alla situazione creatasi a
seguito dell’insediamento della Ditta Plastal; che
avendo ricevuto risposta negativa dall’Amministrazione comunale avevano
proposto un primo ricorso al TAR Lombardia sez. di Brescia; che nelle more del
giudizio davanti al TAR il Comune assumeva gli atti di cui il Responsabile dell’Ufficio
tecnico con la nota del 26.10.199 aveva eccepito la mancanza, per cui proponevano un nuovo ricorso al TAR; che il TAR, con
la sentenza in epigrafe, riuniti i due ricorsi, li respingeva.

Avverso detta sentenza hanno proposto
appello i ricorrenti originari, deducendo quanto segue:

– gli istanti non erano interessati
alla legittimità della concessione edilizia relativa all’insediamento ma alla
destinazione d’uso impressa al fabbricato dalla Plastal;

– contrariamente a quanto ritenuto
dal TAR, con il primo ricorso era stato impugnato anche il decreto del
30.9.1998 del Dirigente del servizio di protezione
ambientale della Regione Lombardia per i motivi ivi indicati;

– contrariamente a quanto ritenuto
dal TAR, non era stato richiesto al Sindaco di intervenire con ordinanza extra ordinem ma di applicare la normativa igienico–sanitaria ed
urbanistica vigente, né poteva attribuirsi rilevanza al parere favorevole
espresso dalla ASL l’8.3.2000, intervenuto solo ad attività iniziata;

– contrariamente a quanto ritenuto
dal TAR, solo l’insediamento originario dell’Iveco
risaliva a vari decenni prima, mentre gli ampliamenti erano piuttosto recenti e
comunque la parte dello stabilimento prospiciente via
XXIII aprile era destinata ad attività produttiva nel settore tradizionale, con
conseguente sconvolgimento dei rapporti con l’insediamento Plastal;

– sia la disciplina urbanistica, di
cui alle deliberazioni C.C. n. 102-103-104- del 1993, con
approvazione con deliberazione G. R. n. 19821 del 25.10.1996, sia il
Regolamento di igiene comunale (entrato in vigore nel
1991) avevano introdotto nuove prescrizioni che non potevano non trovare
applicazione nei confronti dei nuovi insediamenti, tanto che le società
appellate avevano proposto ricorso incidentale contro la normativa urbanistica
comunale;

– il complesso industriale Iveco era stato ricompreso in
zona in cui erano consentiti usi produttivi artigianali-industriali
non nocivi (ex art. 10.04 delle N.T.A. PRG), mentre non erano ammissibili interventi finalizzati
all’insediamento di lavorazioni insalubri di prima classe o nocive di cui al
D.M. del 2.3.1997;

– anche il regolamento di igiene prevedeva all’art. 2.7.3.3 che i nuovi
insediamenti concernenti in tutto o in parte lavorazioni insalubri di prima
classe non erano consentiti all’interno del perimetro dei centri edificati,
come definito dalla L. 865/1971;

– in base alla richiamata normativa
occorreva aver riguardo alle lavorazioni anche singole che venivano
svolte, che non dovevano essere insalubri per poter essere ubicate nella
relativa zona;

– l’attività della Plastal apparteneva alle industrie insalubri ed il suo
insediamento risaliva al 1999, con inserimento nel complesso Iveco in piena vigenza di una normativa regolamentare
ostativa ;

– né poteva del tutto condividersi
l’assunto del TAR secondo cui le lavorazioni di tipo U6, comprese quelle
insalubri di prima classe, potevano essere mantenute o insediate
ex novo se dotate dei necessari impianti di depurazione e di abbattimento di
fattori inquinanti, in quanto ciò valeva solo per le zone in cui erano
consentiti gli usi U6 e non nella zona in contestazione in cui erano previsti
solo usi U4 e cioè lavorazioni non insalubri;

– neppure poteva condividersi
l’assunto del TAR in ordine al mantenimento
dell’unitarietà dell’insediamento industriale, mirando la normativa ad evitare
l’introduzione in tutto od in parte di lavorazioni insalubri nella zona;

– la preesistenza di un’azienda
insalubre non consentiva la libertà di modificare la propria attività a
piacimento, dovendosi le innovazioni da introdurre rapportare con la normativa
vigente.

Si sono costituiti in giudizio il
comune di Suzzara nonché le società Iveco e Sapa Autoplastics.

Il Comune ha chiesto il rigetto
dell’appello, rilevando in particolare quanto segue:

– gli appellanti cercavano di
sostenere che l’impianto doveva considerarsi nuovo in quanto sarebbe cambiata
la tipologia dell’attività industriale svolta, senza tener presente che nulla
era stato modificato in quanto non vi erano stati alcuna ristrutturazione o
ampliamento e le prove, relative alla presunta pericolosità dell’insediamento,
avevano dato risposta negativa a cura della ASL;

– gli appellanti insistevano su una
singola lavorazione del complesso, mentre l’attività svolta andava valutata nel
suo complesso;

– l’attività svolta non era
classificabile tra quelle ad alto rischio, che normalmente vengono
collocate in zone lontane dall’abitato, ma solo un’industria insalubre di prima
classe.

Le menzionate Società hanno proposto,
per l’ipotesi in cui fosse accolto l’appello principale, appello
incidentale nella parte in cui la sentenza appellata non aveva accolto il loro
ricorso incidentale. Hanno evidenziato che, all’interno dello stabilimento Iveco di Suzzara, la società Sapa Autoplastics
provvedeva allo stampaggio a iniezione di materie
plastiche, saldatura ad ultrasuoni di componenti in plastica, rivettatura di particolari metallici, assemblaggio di
componenti in plastica e di strumentazioni varie, con produzione finale di
plance porta strumenti, con coordinamento di essa con tutte le altre
lavorazioni (tra cui stampa e saldatura delle lamiere e verniciatura), che
portavano all’assemblaggio finale del veicolo cui la plancia era destinata e
configurata; che il passaggio dalla plancia in metallo a quella in plastica era
coinciso con l’aumento dei dispositivi e delle prestazioni opzionali, divenendo
la plancia il centro di controllo dell’elettronica del veicolo e, in quanto
elemento complesso e variabile in relazione alle richieste della clientela,
l’ultimo componente ad essere realizzato per ciascun veicolo, che uscito dalla
catena di montaggio poteva essere direttamente consegnato all’acquirente; che
pertanto non era condivisibile l’assunto degli appellanti secondo cui quella
affidata a Sapa sarebbe una nuova attività insalubre non consentita nella zona,
in quanto non trattavasi di una lavorazione autonoma
ma di una evoluzione del prodotto industriale Iveco
con affidamento della realizzazione della plancia, rientrante nel processo
produttivo della carrozzeria, alla società SAPA. Hanno quindi dedotto
l’illegittimità del regolamento di igiene qualora
fosse interpretabile nel senso di rendere impossibile per l’insediamento
produttivo Iveco, a prescindere dall’osservanza delle
norme vigenti in materia di tutela ambientale, la modifica delle proprie
modalità produttive secondo le necessità economiche industriali avvertite;
nonché l’illegittimità del piano di fabbricazione e della variante generale al
PRG nella parte in cui veniva attribuita destinazione residenziale alla zona prospiciente
lo stabilimento, in cui insistevano le abitazioni dei ricorrenti, richiamando
le doglianze già proposte davanti al TAR nel ricorso incidentale. In vista
dell’udienza pubblica, sia gli appellanti che le parti
resistenti hanno presentato memoria conclusiva.

Alla pubblica udienza del 25.6.2004,
il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. Con sentenza TAR Lombardia, sez.
di Brescia, n. 72 del 12.2.2001 sono stati riuniti e
respinti i due ricorsi proposti dai sigg. Arnaldo Maravelli
ed altri avverso la nota del Sindaco del comune di Suzzara in data 15.12.1999,
con la quale era stata respinta la loro richiesta di adottare provvedimenti
atti a porre termine alla situazione conseguente all’attività industriale
insalubre svolta dalla Plastal nello stabilimento
IVECO, nonché avverso il nulla osta in data 27.03.2000 per l’attività di
stampaggio ed assemblaggio di componenti in plastica per l’uso automobilistico
e la licenza d’uso n. 1999/0044 con la quale l’IVECO-FIAT s.p.a. era stata
autorizzata all’uso industriale del fabbricato denominato ex 900 in Suzzara. Di
conseguenza è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto
dalla SAPA Autoplastics (già Plastal).

Avverso detta sentenza hanno proposto
appello principale i sigg. Arnaldo Maravelli ed
altri, mentre le società Iveco e Sapa Autoplastics hanno avanzato appello incidentale
subordinato.

2. L’appello principale è infondato in quanto, contrariamente a quanto
sostenuto dagli appellanti, la sentenza del TAR deve essere sostanzialmente
confermata.

2.1. Il TAR si è limitato a precisare
che nel caso in esame non ricorrevano i presupposti affinché il Sindaco, quale
Ufficiale di Governo, emanasse ordinanze con tingibili ed urgenti.

Gli appellanti concordano su tale
assunto, ma poi precisano che essi non avevano richiesto
interventi extra ordinem ma l’applicazione della
normativa igienico-sanitaria ed urbanistica
esistente.

Ma il Sindaco, come risulta dalla nota di risposta del 15.12.1999, non ha fatto
altro che applicare tale normativa, sul presupposto che non fosse stato
installato dalla Plastal un nuovo insediamento
produttivo, anche se poi ha richiamato l’impegno dell’Amministrazione comunale
ad una costante attività di controllo e di indagine sulle emissioni e sulla
qualità dell’area nella zona interessata, al fine di evitare l’aggravamento
delle condizioni di insalubrità, prospettando anche soluzioni idonee per la
dismissione di parti di aree produttive inserite nel centro abitato.

Non si vede poi la ragione per cui,
al fine di escludere l’attuale pericolosità delle emissioni provenienti dallo
stabilimento industriale dal punto di vista igienico-sanitario,
il TAR non poteva far riferimento al parere ASL dell’8.3.2000, anche se
successivo alla risposta sindacale del 1999, atteso che gli appellanti hanno ribadito di non essere interessati alla legittimità della
concessione edilizia ma alla destinazione d’uso impressa al fabbricato dalla Plastal.

2.2. Per quanto concerne l’assunto
del TAR secondo i ricorrenti non avrebbero impugnato
il decreto del 30.9.1998 del Dirigente del servizio di protezione ambientale
della Regione Lombardia, esso va corretto nel senso che, pur essendo
formalmente menzionato tale decreto nell’epigrafe dell’impugnativa, poi
mancavano specifiche censure avverso detto decreto, che del resto si basava su
una specifica istruttoria, con valutazione positiva con particolare riferimento
alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni prodotte dall’attività
della Plastal.

2.3.3 Viene infine in rilievo la
questione se l’ originario insediamento industriale,
una volta subentrata nel ciclo produttivo la Plastal
(con produzione finale di plance porta strumenti da assemblare con i prodotti Iveco Fiat), possa essere ritenuto nuovo e quindi
incompatibile con le prescrizioni de Regolamento di igiene del 1991 e del
P.R.G. che classifica la zona D1 –artigianale- industriale edificata e di
completamento, escludendo gli insediamenti relativi ad attività industriali
nocive (di cui alla sigla U6). Secondo i ricorrenti la
novità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo dell’insediamento Plastal nonché la natura insalubre di prima classe
dell’attività effettuata in centro edificato sostanziano altrettanti elementi
ostativi per lo svolgimento delle lavorazioni nello stabilimento IVECO. Va in
contrario osservato, in conformità a quanto ritenuto nella nota sindacale del
15.12.1999 e confermato dal TAR, che il presupposto da cui muovono
i ricorrenti non è condivisibile.

Il mutamento della tecnologia
impiegata per la produzione di componenti di prodotti
finiti, ove rimanga inalterato il complessivo ciclo produttivo, non integra un
nuovo insediamento industriale. In altri termini la costruzione di un nuovo
impianto funzionale all’adeguamento tecnico della produzione non comporta che
per ciò stesso sorga un nuovo insediamento industriale.

Al riguardo sono esemplificativi sul
piano del diritto positivo gli artt.
6 e 15 d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 laddove
subordinano la costruzione di un nuovo impianto o la modifica sostanziale dell’impianto che comporti variazioni quantitative e/o
qualitative delle emissioni inquinanti all’autorizzazione regionale.

Il fatto che è subentrata altra ditta
specializzata nella produzione in plastica delle
componenti dell’auto all’interno sia del medesimo ciclo produttivo originario
che nei locali ove esso è stato da sempre effettuato, lungi dall’integrare
l’asserita novità dell’insediamento, dimostra semmai il contrario in quanto
viene mantenuta la stessa produzione dello stabilimento senza alcuna differenza
di volume, di superficie o di mutamento di destinazione d’uso (come
puntualmente precisato nella nota sindacale del 15.12.1999). Del resto
attualmente le forme di produzione integrate con il concorso di soggetti
specializzati sono addirittura imposte dalla dinamica economica. Per cui
nell’ambito di unitari poli industriali i cicli
produttivi si integrano a vicenda e si rinnovano, fermo ovviamente il rispetto
della normativa specifica di tutela dell’ambiente.

Venuto meno il presupposto della
novità dell’insediamento non trovano applicazione le
norme contenute sia nel PRG, con annesse disposizioni tecniche, che nel
regolamento d’igiene, che si riferiscono per l’appunto ai nuovi opifici
industriali o ad ampliamenti significativi di attività preesistenti.

Per cui, la preesistenza della
fabbrica e la priorità dell’uso, compatibile con le norme ambientali, sono
ostative alla applicabilità della normativa invocata.
2.4. L’infondatezza dell’appello
principale comporta la carenza di interesse alla
trattazione nel merito dell’appello incidentale di carattere subordinato. 3.
Per quanto considerato, l’appello principale deve essere respinto, con
assorbimento dell’appello incidentale.

Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez.
V) respinge l’appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in
Roma, nella Camera di Consiglio del 25.6. 2004 con l’intervento dei signori: Pres. Agostino Elefante Cons.
Raffaele Carboni Cons. Paolo Buonvino
Cons. Marzio Branca Cons.
Aniello Cerreto Estensore

IL PRESIDENTE

f.to Agostino Elefante

L’ESTENSORE

f.to Aniello Cerreto

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18 novembre 2004