Tributario e Fiscale

Thursday 05 October 2006

La Corte di Giustizia UE salva l’ IRAP.

La Corte di Giustizia UE salva
l’IRAP.

Corte di Giustizia delle Comunità
Europee Sentenza 3 ottobre 2006

«Sesta direttiva IVA – Art. 33,
n. 1 – Divieto di riscuotere altre imposte interne che abbiano natura di
imposte sulla cifra d’affari – Nozione di “imposte sulla cifra d’affari” –
Imposta regionale italiana sulle attività produttive»

Nel procedimento C 475/03,

avente
ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, con
ordinanza 9 ottobre 2003, pervenuta in cancelleria il 17 novembre 2003, nel
procedimento

Banca popolare di Cremona Soc.
coop. a r.l.

contro

Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Cremona,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta
dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A.
Rosas, K. Schiemann, J. Makarczyk, presidenti di Sezione, dalla sig.ra N.
Colneric (relatore), dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de
Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e G. Arestis,
giudici,

avvocato
generale: sig. F. G. Jacobs; successivamente sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere:
sig.ra K. Sztranc, amministratore; successivamente sig. H. von
Holstein, cancelliere aggiunto, e sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la
fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16
novembre 2004,

considerate
le osservazioni presentate:

– per la Banca popolare di Cremona
Soc. coop. a r.l., dall’avv. R. Tieghi,

– per il governo italiano, dal
sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis,
avvocato dello Stato,

– per la Commissione delle
Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e D. Triantafyllou, in qualità di
agenti,

sentite
le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs, presentate all’udienza del 17
marzo 2005,

vista
l’ordinanza di riapertura della trattazione orale 21 ottobre 2005 e in seguito
alla trattazione orale del 14 dicembre 2005,

considerate
le osservazioni presentate:

– per la Banca popolare di Cremona
Soc. coop. a r.l., dagli avv.ti
R. Tieghi e R. Esposito,

– per il governo italiano, dal
sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis,
avvocato dello Stato,

– per il governo belga, dal sig.
M. Wimmer, in qualità di agente,

– per il governo ceco, dal sig.
T. Boček, in qualità di agente,

– per il governo danese, dal sig.
J. Molde, in qualità di agente,

– per il governo tedesco, dai
sigg. R. Stotz e U. Forsthoff, in qualità di agenti,

– per il governo spagnolo, dalla
sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente,

– per il governo francese, dal
sig. G. de Bergues, in qualità di agente,

– per l’Irlanda, dal sig. J.
O’Reilly, SC, e dal sig. P. McCann, BL,

– per il governo ungherese, dalle
sigg.re A. Müller e R. Somssich, in qualità di agenti,

– per il governo dei Paesi Bassi,
dal sig. M. de Grave, in qualità di agente,

– per il governo austriaco, dal
sig. H. Dossi, in qualità di agente,

– per il governo portoghese, dai
sigg. L. Inez Fernandesz, A. Seiça Neves e R. Lares, in qualità di agenti,

– per il governo finlandese,
dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente,

– per il governo svedese, dalla
sig.ra K. Norman e dal sig. A. Kruse, in qualità di agenti,

– per il governo del Regno Unito,
dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Anderson,
QC, e dal sig. T. Ward, barrister,

– per la Commissione delle
Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e D. Triantafyllou, in qualità di
agenti,

sentite
le conclusioni dell’avvocato generale Stix-Hackl, presentate all’udienza del 14
marzo 2006,

ha
pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 33 della sesta direttiva del
Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari –
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del
Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE (GU L 376, pag. 1) (in prosieguo: la
«sesta direttiva»).

2 La domanda è stata proposta
nell’ambito di una controversia tra la
Banca popolare di Cremona Soc. coop. a
r.l. (in prosieguo: la «Banca popolare») e l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Cremona relativamente alla riscossione di un’imposta regionale sulle attività
produttive.

Contesto normativo

Diritto comunitario

3 L’art. 33, n. 1, della sesta
direttiva così prevede:

«Fatte salve le altre
disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti
disposizioni comunitarie relative al regime generale per la detenzione, la
circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni
della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o
introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle
scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta,
diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta
sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia
luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di
una frontiera».

4 Già la
versione originaria della direttiva 77/388 conteneva un art. 33
sostanzialmente identico a quello citato.

Diritto nazionale

5 L’imposta regionale sulle attività produttive (in prosieguo:
l’«IRAP») è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(supplemento ordinario alla GURI 23 dicembre 1997, n. 298; in prosieguo: il
«decreto legislativo»).

6 Il testo degli artt. 1-4 di
tale decreto è il seguente:

«Art. 1. Istituzione dell’imposta

1. È istituita l’imposta
regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.

2. L’imposta ha carattere
reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 2. Presupposto dell’imposta

1. Presupposto dell’imposta è l’esercizio
abituale di una attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi
e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di
imposta.

Art. 3. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta
sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2.
Pertanto sono soggetti all’imposta:

a) le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo
e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate
(…) nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui
all’articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società
semplici e quelle ad esse equiparate (…) esercenti
arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) i produttori agricoli titolari
di reddito agrario (…)

(…)

2. Non sono soggetti passivi
dell’imposta:

a) i fondi comuni di investimento
(…)

b) i fondi pensione (…)

c) i gruppi economici di
interesse europeo (GEIE) (…)

Art. 4. Base imponibile

1. L’imposta si applica sul
valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio
della regione.

(…)».

7 Gli artt. 5-12 del decreto
legislativo contengono i criteri per determinare il citato «valore della
produzione netta», i quali variano in base alle
differenti attività economiche il cui esercizio costituisce il fatto generatore
dell’IRAP.

8 L’art. 5 di tale decreto
precisa che, per i soggetti di cui all’art. 3, primo comma, lett. a) e b) del
decreto stesso non esercenti le attività delle banche, degli altri enti e
società finanziari e delle imprese di assicurazione, la base imponibile è
determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore
della produzione di cui al primo comma, lett. A), dell’art. 2425 del codice
civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui
alla lett. B) del medesimo comma, ad esclusione di alcune di esse,
fra le quali le spese per il personale dipendente.

9 L’art. 2425 del codice
civile, rubricato «Contenuto del conto economico», così prevede:

«Il conto economico deve essere
redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso
su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con
separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di
terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e
simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle
immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle
immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti
compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi
della produzione (A – B).

(…)».

10 Ai sensi dell’art. 14 del
decreto legislativo, «l’imposta è dovuta per periodi
di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria
autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai
fini delle imposte sui redditi».

11 Ai sensi dell’art. 16 del
decreto legislativo, in linea generale «l’imposta è determinata applicando al
valore della produzione netta l’aliquota del 4,25 per cento». Tale aliquota è
variabile secondo la regione in cui ha sede l’impresa.

Causa principale e questione pregiudiziale

12 La Banca popolare ha impugnato
dinanzi al giudice del rinvio il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate,
Ufficio di Cremona con il quale quest’ultima le ha rifiutato il rimborso
dell’IRAP versata negli anni 1998 e 1999.

13 A giudizio della ricorrente
nella causa principale sussiste un contrasto fra il decreto legislativo e
l’art. 33 della sesta direttiva.

14 Il giudice del rinvio osserva
quanto segue:

– in primo luogo, l’IRAP si
applica, in modo generalizzato, a tutte le operazioni commerciali di produzione
o di scambio aventi ad oggetto beni e servizi poste in
essere nell’esercizio in modo abituale di un’attività svolta a tale fine, vale
a dire nell’esercizio di imprese o di arti e professioni;

– in secondo luogo l’IRAP,
sebbene sia calcolata con un procedimento diverso da quello utilizzato per
l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), colpisce il valore netto
derivante dalle attività produttive, e più esattamente il valore netto «aggiunto»
al prodotto dal produttore, cosicché l’IRAP sarebbe un’IVA;

– in terzo luogo, l’IRAP è
riscossa in ogni fase del processo di produzione o di distribuzione;

– in quarto luogo, la somma delle
IRAP riscosse nelle varie fasi del ciclo, dalla produzione alla immissione al
consumo, è pari all’aliquota IRAP applicata al prezzo di vendita di beni e servizi praticato in sede di immissione al
consumo.

15 Tale giudice
si domanda però se le differenze esistenti tra l’IVA e l’IRAP riguardino le
caratteristiche essenziali che determinano l’appartenenza o meno dell’una e
dell’altra imposta alla medesima categoria di tributi.

16 Alla luce di quanto sopra, la Commissione tributaria
provinciale di Cremona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 33 della [sesta
direttiva] debba essere interpretato nel senso che esso vieti di assoggettare
ad IRAP il valore della produzione netta derivante dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».

Sulla questione pregiudiziale

17 Con la sua questione il
giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 33 della sesta direttiva osti
al mantenimento di un prelievo fiscale avente caratteristiche analoghe a quelle
dell’imposta di cui si discute nella causa principale.

18 Per interpretare l’art. 33
della sesta direttiva è necessario collocare tale disposizione nell’ambito del
suo contesto normativo. A tal fine è utile, come già fatto nella sentenza 8
giugno 1999, cause riunite C‑338/97, C‑344/97 e C‑390/97,
Pelzl e a. (Racc. pag. I‑3319, punti 13-20) ricordare innanzitutto gli
obiettivi perseguiti con la creazione di un sistema comune dell’IVA.

19 Risulta dai ‘considerando’
della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte
sulla cifra d’affari (GU 1967, n. 71, pag. 1301; in prosieguo: la «prima
direttiva»), che l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte
sulla cifra d’affari deve consentire la creazione di un mercato comune nel
quale vi sia una concorrenza non alterata e che abbia caratteristiche analoghe
a quelle di un mercato interno, eliminando le differenze di oneri fiscali che
possono alterare la concorrenza e ostacolare gli scambi.

20 L’istituzione di un sistema
comune di IVA è stata realizzata con la seconda direttiva del Consiglio 11
aprile 1967, 67/228/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Struttura e modalità
d’applicazione del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 1967, n.
71, pag. 1303; in prosieguo: la «seconda direttiva») e con la sesta direttiva.

21 Il principio del sistema
comune dell’IVA consiste, ai sensi dell’art. 2 della prima direttiva,
nell’applicare ai beni ed ai servizi, fino allo stadio del commercio al minuto, un’imposta generale sul consumo esattamente
proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di
transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione
antecedente alla fase dell’imposizione.

22 Tuttavia, a ciascun passaggio,
l’IVA si può esigere solo previa detrazione dell’IVA che ha gravato
direttamente sul costo dei vari fattori che compongono il prezzo; il sistema
delle detrazioni è disciplinato dall’art. 17, n. 2, della sesta direttiva, in
modo che i soggetti passivi siano autorizzati a detrarre dall’IVA da essi dovuta gli importi di IVA che hanno già gravato sui
beni o sui servizi a monte e che l’imposta colpisca ogni volta solo il valore
aggiunto e vada, in definitiva, a carico del consumatore finale.

23 Per conseguire lo scopo
dell’uguaglianza impositiva della stessa operazione, indipendentemente dallo
Stato membro nel quale viene effettuata, il sistema
comune dell’IVA doveva sostituire, secondo i ‘considerando’ della seconda
direttiva, le imposte sulla cifra d’affari in vigore nei vari Stati membri.

24 In quest’ordine di idee,
l’art. 33 della sesta direttiva consente il mantenimento o l’istituzione da
parte di uno Stato membro di imposte, diritti e tasse
gravanti sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi o sulle
importazioni solo se non hanno natura di imposte sulla cifra d’affari.

25 Per valutare se un’imposta, un
diritto o una tassa abbiano la natura di imposta sulla cifra d’affari, ai sensi
dell’art. 33 della sesta direttiva, occorre in particolare verificare se essi
abbiano l’effetto di danneggiare il funzionamento del sistema comune dell’IVA,
gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le transazioni
commerciali in modo analogo all’IVA.

26 A tale proposito, la Corte ha precisato che in
ogni caso devono essere considerati gravanti sulla circolazione dei beni e dei
servizi allo stesso modo dell’IVA le imposte, i diritti e le tasse che
presentano le caratteristiche essenziali dell’IVA, anche se non sono in tutto
identici ad essa (sentenze 31 marzo 1992, causa C‑200/90,
Dansk Denkavit e Poulsen Trading, Racc. pag. I‑2217, punti 11 e 14,
nonché 29 aprile 2004, causa C‑308/01, GIL Insurance e a., Racc. pag. I‑4777, punto 32).

27 Per contro, l’art. 33 della
sesta direttiva non osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta che
non presenti una delle caratteristiche essenziali dell’IVA (sentenze 17
settembre 1997, causa C‑130/96, Solisnor-Estaleiros Navais, Racc. pag.
I‑5053, punti 19 e 20, nonché GIL Insurance e a., cit., punto 34).

28 La Corte ha precisato quali siano le caratteristiche essenziali dell’IVA. Nonostante
alcune differenze redazionali, risulta dalla sua giurisprudenza che tali
caratteristiche sono quattro: l’IVA si applica in modo generale alle operazioni
aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al
prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi
forniti; viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di
distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal
numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione
delle precedenti fasi del processo sono detratti dall’imposta dovuta, cosicché
il tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase
stessa, e in definitiva il peso dell’imposta va a carico del consumatore finale
(v., in particolare, sentenza Pelzl e a., cit., punto 21).

29 Al fine di evitare risultati
discordanti rispetto all’obiettivo perseguito dal sistema comune dell’IVA,
ricordato ai punti 20-26 della presente sentenza, ogni confronto delle
caratteristiche di un’imposta come l’IRAP con quelle dell’IVA deve essere
compiuto alla luce di tale obiettivo. In questo contesto deve essere riservata
un’attenzione particolare alla necessità che sia sempre garantita la neutralità
del sistema comune dell’IVA.

30 In questo caso,
relativamente alla seconda caratteristica fondamentale dell’IVA, si deve
innanzitutto rilevare che, mentre l’IVA è riscossa in ciascuna fase al momento
della commercializzazione e il suo importo è proporzionale al prezzo dei beni o
servizi forniti, l’IRAP è invece un’imposta calcolata sul valore netto della
produzione dell’impresa nel corso di un certo periodo. La sua base imponibile è infatti uguale alla differenza che risulta, in base al
conto economico, tra il «valore della produzione» e i «costi della produzione»,
come definiti dalla legislazione italiana. Essa comprende elementi come le
variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno
un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali. L’IRAP
non deve pertanto essere considerata proporzionale al prezzo dei beni o dei
servizi forniti.

31 Occorre poi osservare,
relativamente alla quarta caratteristica fondamentale dell’IVA, che l’esistenza
di differenze relativamente al metodo per calcolare la detrazione dell’imposta
già pagata non può sottrarre un’imposta al divieto contenuto nell’art. 33 della
sesta direttiva qualora tali differenze siano più che altro di natura tecnica,
e non impediscano che tali imposta funzioni sostanzialmente
nello stesso modo dell’IVA. Per contro, si può collocare all’esterno
dell’ambito applicativo dell’art. 33 della sesta direttiva un’imposta la quale
colpisca le attività produttive in modo tale che non sia certo che la stessa
vada, in definitiva, a carico del consumatore finale, come avviene per
un’imposta sul consumo come l’IVA.

32 In questo caso, mentre
l’IVA, attraverso il sistema della detrazione dell’imposta previsto dagli artt.
17-20 della sesta direttiva, grava unicamente sul consumatore finale ed è
perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel
processo di produzione e di distribuzione che precede la fase di imposizione
finale, indipendentemente dal numero di operazioni avvenute (sentenze 24
ottobre 1996, causa C‑317/94, Elida Gibbs, Racc. pag. I‑5339, punti
19, 22 e 23, nonché 15 ottobre 2002, causa C‑427/98,
Commissione/Germania, Racc. pag. I‑8315, punto 29), lo stesso non vale
per quanto riguarda l’IRAP.

33 Da un lato, infatti, un
soggetto passivo non può determinare con precisione l’importo dell’IRAP già
compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi. Dall’altro, se un
soggetto passivo potesse includere tale costo nel prezzo di vendita, al fine di
ripercuotere l’importo dell’imposta dovuta per le sue attività sulla fase
successiva del processo di distribuzione o di consumo, la base imponibile
dell’IRAP comprenderebbe di conseguenza non solo il
valore aggiunto, ma anche l’imposta stessa, cosicché l’IRAP sarebbe calcolata
su un importo determinato a partire da un prezzo di vendita comprendente, in
anticipo, l’imposta da pagare.

34 In ogni caso, anche se si
può supporre che un soggetto passivo IRAP che effettua la vendita al
consumatore finale tenga conto, nel determinare il suo prezzo, dell’importo dell’imposta incorporato nelle sue spese generali, non tutti
i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter così ripercuotere il
carico dell’imposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza (v., in tal
senso, sentenza Pelzl e a., cit., punto 24).

35 Risulta da tutte queste
considerazioni che, in base alla disciplina dell’IRAP, tale imposta non è stata
concepita per ripercuotersi sul consumatore finale nel modo tipico dell’IVA.

36 È vero che la Corte ha dichiarato
incompatibile con il sistema armonizzato dell’IVA un’imposta che era riscossa
come una percentuale dell’importo totale delle vendite realizzate e dei servizi
forniti da un’impresa nel corso di un determinato periodo di tempo, detratto
l’importo degli acquisti di beni e servizi effettuati nel corso dello stesso
periodo dalla medesima impresa. La
Corte ha osservato che il tributo in questione era
accostabile nei suoi elementi fondamentali all’IVA e che, nonostante le
differenze, esso conservava il suo carattere di imposta sulla cifra d’affari
(v., in tal senso, sentenza Dansk Denkavit e Poulsen Trading, cit., punto 14).

37 Qui però l’IRAP si distingue
dal tributo oggetto di tale sentenza in quanto quest’ultimo era destinato a
ripercuotersi sul consumatore finale, come risulta dal punto
3 della detta sentenza. Tale tributo era dunque calcolato a partire da
una base imponibile identica a quella utilizzata per l’IVA, ed era riscosso
parallelamente all’IVA.

38 Risulta dalle considerazioni
svolte che un’imposta con le caratteristiche dell’IRAP si distingue dall’IVA in modo tale da non poter essere considerata
un’imposta sulla cifra d’affari, ai sensi dell’art. 33, n. 1, della sesta
direttiva.

39 Alla luce di quanto sopra, la
questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l’art. 33 della sesta
direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento
di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell’imposta di cui si discute
nella causa principale.

Sulle spese

40 Nei confronti delle parti
nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi

la Corte
(Grande Sezione) dichiara:

L’art. 33 della sesta direttiva
del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari –
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, deve
essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo
fiscale avente le caratteristiche dell’imposta di cui si discute nella causa
principale.

Firme