Ambiente

Saturday 09 October 2004

La Corte di Giustizia UE condanna per l’ ennesima volta l’ Italia in materia di rifiuti non pericolosi.

La Corte di Giustizia UE condanna per l’ennesima volta l’Italia in
materia di rifiuti non pericolosi.

CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, SEZ. I – sentenza 7 ottobre 2004 n. C103/04
(causa C-103/02 – Wainwright ed altro c. Repubblica italiana) – Pres. P.
Jann, Rel. von Bahr.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione)

7 ottobre 2004

Nella causa C-103/02,

avente
ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il
20 marzo 2002, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.
Wainwright e R. Amorosi, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di
agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio
eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta
dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e
S. von Bahr (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K.
Lenaerts, giudici,

avvocato
generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere:
sig. R. Grass

vista la
fase scritta del procedimento,

sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 maggio
2004,

ha
pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso
la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia
dichiarare che la Repubblica italiana, avendo adottato il decreto 5 febbraio
1998 sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, che,

– in violazione degli artt. 10 e
11, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,
75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39),
come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L
78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), consente agli stabilimenti e
alle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi di essere dispensati
dall’obbligo di autorizzazione, senza che tale dispensa sia subordinata al
rispetto dei requisiti: 1) relativi alla previa fissazione della quantità
massima di rifiuti e 2) di cui all’art. 4 della direttiva 75/442, in
riferimento alle quantità di rifiuti trattati dagli stabilimenti che sono
dispensati dall’autorizzazione;

– in violazione dell’art. 11, n.
1, secondo comma, della direttiva 75/442, non definisce con esattezza i tipi di
rifiuti coperti dalla dispensa dall’autorizzazione e, in tal modo, anche in
violazione dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991,
91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377,
pag. 20; in prosieguo: la «direttiva 91/689»), in alcuni casi, a causa della
mancanza di chiarezza e precisione del decreto di cui trattasi, permette a
stabilimenti o imprese che recuperano alcuni tipi di rifiuti pericolosi di
essere dispensati dall’autorizzazione in base ai meno severi requisiti previsti
per i rifiuti non pericolosi,

– in violazione degli artt. 9 e
11, con riferimento all’art. 1, lett. e) ed f), della
direttiva 75/442, e ai suoi allegati II A e II B, come modificati dalla
decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32),
definisce alcune attività di smaltimento come attività di «recupero
ambientale», consentendo in tal modo a stabilimenti ed imprese che effettuano
operazioni di smaltimento, diverse dallo smaltimento dei propri rifiuti nei
luoghi di produzione, di poter essere esentati dall’obbligo di autorizzazione,
come se effettuassero operazioni di recupero,

è venuta
meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 1, 9, 10 e 11 della direttiva 75/442 e dell’art. 3 della direttiva
91/689.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

Direttiva 75/442

2 La direttiva 75/442 si pone
l’obiettivo di garantire lo smaltimento e il recupero dei rifiuti nonché di incoraggiare l’adozione di misure intese a
limitare la formazione dei rifiuti, in particolare promuovendo le tecnologie
pulite e i prodotti riciclabili e riutilizzabili.

3 L’art. 1 della suddetta
direttiva definisce segnatamente cosa si deve intendere per «rifiuto»,
«smaltimento e «ricupero».

4 Ai sensi dell’art. 4 di tale
direttiva:

«Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti
senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:

– senza creare rischi per
l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;

– senza causare inconvenienti da
rumori od odori;

– senza danneggiare il paesaggio
e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano inoltre
le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento
incontrollato dei rifiuti».

5 Gli artt. 9-11 della direttiva 75/442 sanciscono i casi in cui è necessaria
un’autorizzazione dell’autorità competente per le operazioni di smaltimento e
per quelle di ricupero dei rifiuti. Tali operazioni figurano rispettivamente
agli allegati II A e II B di tale direttiva, come
modificati dalla decisione 96/350.

6 L’art. 9, n. 1, della direttiva
75/442 prevede che, ai fini dell’applicazione del suo art. 4, tutti gli
stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni di
smaltimento elencate nell’allegato II A della stessa direttiva debbano ottenere
l’autorizzazione dell’autorità competente.

«Tale autorizzazione riguarda in
particolare:

– i tipi ed i
quantitativi di rifiuti,

– i requisiti tecnici,

– le precauzioni da prendere in
materia di sicurezza,

– il luogo di smaltimento,

– il metodo di trattamento».

7 Secondo l’art. 9, n. 2, della
direttiva 75/442:

«Le autorizzazioni possono essere
concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da
condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di
smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente».

8 L’art. 10 di tale direttiva,
relativa alle operazioni di ricupero previste all’allegato II B della stessa
recita: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, tutti gli stabilimenti o
imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato
II B devono ottenere un’autorizzazione a tal fine».

9 L’art. 11 di tale direttiva
prevede la possibilità di una dispensa dall’autorizzazione applicabile a tutti
i rifiuti fatti salvi i rifiuti pericolosi che
costituiscono l’oggetto di specifiche norme:

«1. (…)
possono essere dispensati dall’autorizzazione di cui all’articolo 9 o
all’articolo 10:

a) gli stabilimenti o le imprese
che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di
produzione

e

b) gli stabilimenti o le imprese
che recuperano rifiuti:

Tale dispensa si può concedere
solo:

– qualora le autorità competenti
abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme
generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali
l’attività può essere dispensata dall’autorizzazione

e

– qualora i
tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano
tali da rispettare le condizioni imposte all’articolo 4.

2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a
iscrizione presso le competenti autorità.

3. Gli Stati membri informano
la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 1».

Direttiva 91/689

10 L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 91/689, relativa ai rifiuti
pericolosi, prevede quanto segue:

«1. La deroga all’obbligo di autorizzazione per gli stabilimenti o le imprese che
provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti prevista all’articolo
11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE non è applicabile ai
rifiuti pericolosi oggetto della presente direttiva.

2. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b) della direttiva
75/442/CEE, uno Stato membro può dispensare dall’articolo 10 della presente
direttiva gli stabilimenti o le imprese che provvedono al ricupero dei rifiuti
oggetto della presente direttiva:

– qualora detto Stato membro
adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti in questione e
le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività)
e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di ricupero e

– qualora i
tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di ricupero siano tali da rispettare
le condizioni imposte all’articolo 4 della direttiva 75/442/CEE».

Normativa nazionale

11 Il decreto
del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998, sull’individuazione dei rifiuti
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Supplemento ordinario n. 72 alla GURI n. 88 del 16 aprile 1998; in prosieguo:
il «decreto»), recepisce nell’ordinamento nazionale le
direttive 91/156 e 91/689.

12 L’art. 5, n. 1, del suddetto
decreto, intitolato «Recupero ambientale», recita:

«Le attività di recupero
ambientale individuate nell’allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso
rimodellamenti morfologici».

13 L’art. 7 del suddetto decreto,
intitolato «Quantità», recita:

«1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime annue di rifiuti,
impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, sono
determinate dalla potenzialità annua dell’impianto in cui si effettua
l’attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare
rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

(…)

2. Per
le attività di recupero energetico di cui all’allegato 2, la quantità massima
di rifiuti è definita in funzione del potere calorifico del rifiuto, della
potenza termica nominale dell’impianto in cui avviene il recupero energetico e
del tempo di funzionamento stimato per ogni singolo impianto di recupero.

3. Le quantità annue di rifiuti
avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo».

Procedimento precontenzioso

14 Con lettera di diffida del 28
febbraio 2000, la Commissione comunicava alle autorità italiane che la
Repubblica italiana, avendo adottato il decreto, era
venuta meno agli obblighi che ad essa incombevano ai sensi degli artt. 1, 9, 10 e 11 della direttiva 75/442 e dell’art. 3 della direttiva
91/689.

15 Ai sensi dell’art. 226 CE, la
Commissione chiedeva alle autorità italiane di formulare eventuali osservazioni
entro due mesi dal ricevimento della lettera di diffida.

16 Tali autorità rispondevano con
due lettere, rispettivamente, del 3 maggio 2000 e 26 maggio
2000.

17 Giudicando le risposte delle
autorità italiane non soddisfacenti in merito ad alcuni aspetti, l’11 aprile
2001 la Commissione inviava al governo italiano un parere motivato invitandolo
a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al medesimo entro due mesi dalla sua notificazione.

18 Le autorità italiane
rispondevano con lettera del 17 agosto 2001.

19 Ritenendo tale risposta
insoddisfacente, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

Sulla prima censura, relativa
alle quantità massime di rifiuti che possono essere dispensate
dall’obbligo di autorizzazione

Argomenti delle parti

20 La Commissione sostiene che
l’art. 7 del decreto viola le disposizioni dell’art.
11 della direttiva 75/442 in quanto non stabilisce una quantità massima di
rifiuti destinati al ricupero che possono essere dispensati dall’obbligo di
autorizzazione ma prevede, al contrario, una quantità variabile in funzione
della potenzialità annua di ogni impianto interessato.

21 L’interpretazione della
Repubblica italiana, consentendo alle imprese di recupero di essere esentate
dall’obbligo di autorizzazione anche se trattano
ingenti quantitativi di rifiuti, lederebbe la finalità di protezione della
salute dell’uomo e dell’ambiente di cui all’art. 4 della direttiva 75/442. Un
tale approccio priverebbe di qualsiasi utilità pratica la procedura ordinaria
di domanda d’autorizzazione.

22 Da parte sua, il governo
italiano sostiene che gli Stati membri non sono tenuti a fissare quantità
massime assolute. Il testo dell’art. 11 della direttiva 75/442 non conterrebbe alcuna espressa disposizione in tal senso.

23 Tale governo
rileva anzi che, ai sensi del detto art. 11, n. 1, secondo comma, al fine di
beneficiare dell’esenzione, è sufficiente che sia soddisfatto uno dei due
requisiti che figurano rispettivamente in ciascuno dei due trattini del
suddetto comma. In base al secondo requisito, gli Stati membri devono definire
i tipi o le quantità di rifiuti interessati al fine di garantire l’osservanza
dei requisiti di protezione della salute dell’uomo e
dell’ambiente previsti dall’art. 4 della direttiva 75/442. Il termine «o» nel
corpo dell’espressione «i tipi o le quantità di rifiuti» corroborerebbe tale
analisi.

24 Qualora ricorra quest’ultimo
requisito, e quindi risultino rispettate le condizioni
previste dall’art. 4 della detta direttiva, non sarebbe necessario soddisfare
il primo requisito di cui al primo trattino dell’art. 11, n. 1, secondo comma,
della stessa direttiva. Tali due condizioni costituirebbero due
ipotesi distinte e dovrebbero essere dunque considerate alternative, a
discrezione degli Stati membri, e non cumulative.

25 Il governo italiano evidenzia
che le disposizioni del decreto nel loro insieme e, in particolare, quelle che
si riferiscono alla determinazione di quantità massime
relative, hanno per scopo un’elevata protezione dell’ambiente e rispondono al
detto scopo meglio di quanto possa fare la fissazione di una quantità massima
assoluta. Secondo tale governo, l’impossibilità per gli impianti di ampia potenzialità di recuperare i rifiuti al di là di
una soglia assoluta e l’obbligo di smaltirli sarebbero incompatibili anche con
i principi generali della direttiva 75/442.

Giudizio della Corte

26 Per stabilire se la Repubblica
italiana ha correttamente applicato la direttiva
75/442, occorre verificare se quest’ultima imponga agli Stati membri di fissare
quantità massime assolute di rifiuti destinati a essere recuperati che possono
costituire oggetto di una dispensa dall’autorizzazione o se i suddetti Stati
siano legittimati a prevedere quantità relative in funzione della potenzialità
di ogni impianto. A tale scopo occorre esaminare la formulazione stessa
dell’art. 11, n. 1, secondo comma, della direttiva 75/442.

27 Dal tenore letterale di tale
disposizione emerge, anzitutto, che l’esenzione dall’obbligo di
autorizzazione si applica a condizione che ricorrano due requisiti. Dal
momento che ciascuno dei requisiti è preceduto da un trattino e che gli stessi
sono uniti mediante la congiunzione coordinativa «e», non vi è alcun dubbio che
le due condizioni siano cumulative e non alternative,
contrariamente a quanto sostiene il governo italiano.

28 Occorre inoltre delimitare la
portata dell’obbligo di fissare una quantità, che figura nella prima
condizione, in quanto quest’ultima si impone agli
Stati membri allo stesso titolo della seconda condizione.

29 Tale prima condizione prevede
espressamente l’adozione, da parte delle autorità competenti, per ciascun tipo di attività, di norme che fissino «i tipi e le quantità di
rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata
dall’autorizzazione».

30 Sebbene l’espressione
«quantità massime assolute» non venga espressamente
utilizzata, dalla lettera stessa della disposizione emerge che la nozione di
quantità rinvia a una soglia superiore applicabile a ogni tipo di rifiuti al di
là della quale le operazioni di ricupero non beneficiano del regime di
dispensa, ma devono essere soggette ad autorizzazione.

31 Per di più, il
sistema della direttiva 75/442 nel suo insieme milita a favore di tale
interpretazione. Tale direttiva prevede infatti una
procedura ordinaria che comporta l’obbligo di ottenere l’autorizzazione
menzionata agli artt. 9 e 10. L’art. 11, prevedendo un’esenzione dall’obbligo a
determinate condizioni, istituisce una procedura semplificata. Quest’ultima, di
natura derogatoria, deve poter essere applicata e controllata nel modo più
facile possibile, cosa che non si verificherebbe se le
quantità di rifiuti potessero variare in funzione di ogni impianto.

32 L’argomento del governo
italiano, secondo cui le disposizioni del decreto risponderebbero meglio allo
scopo di tutela dell’ambiente rispetto a quelle previste nella
direttiva 75/442, è inconferente.

33 Come la Corte ha precedentemente statuito, l’obbligo di garantire la piena
efficacia di una direttiva, in conformità del suo obiettivo, non può essere
interpretato nel senso che gli Stati membri sono dispensati dall’adottare
misure di trasposizione qualora ritengano che la loro normativa nazionale sia
migliore della normativa comunitaria in questione e che le norme nazionali
siano, per questa ragione, più adatte a garantire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito dalla direttiva. Secondo la giurisprudenza della
Corte, l’esistenza di norme nazionali può rendere superflua la trasposizione
mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad
hoc solo a condizione, in particolare, che tali norme garantiscano
effettivamente la piena applicazione della direttiva da parte
dell’amministrazione nazionale (v., segnatamente, sentenza 29 aprile 2004,
causa C-194/01, Commissione/Austria, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 39). Pertanto, nella specie, agli Stati membri non è consentito discostarsi
dalla disciplina imposta dalla direttiva 75/442 sostituendo le quantità massime
per tipo di rifiuti che possono essere oggetto di ricupero senza autorizzazione
con quantità variabili in funzione delle potenzialità di ogni
impianto di ricupero.

34 Peraltro, è errato sostenere,
come fa il governo italiano, che l’interpretazione della Commissione è
incompatibile con lo scopo della direttiva in quanto implicherebbe che impianti
di grandi dimensioni possano ricuperare solo un’esigua quantità di rifiuti corrispondente
alle quantità massime e che debbano smaltire il resto.
Infatti, nulla impedisce a tali imprese di ricuperare quantità di rifiuti
superiori a tali quantità massime, a condizione di farlo in regime di autorizzazione.

35 Occorre quindi dichiarare che
la Repubblica italiana, non avendo stabilito nel decreto quantità massime di
rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime
di dispensa dall’autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù degli artt. 10 e 11, n. 1, della
direttiva 75/442.

Sulla seconda censura, relativa a una definizione imprecisa dei tipi di rifiuti coperti
dalla dispensa dall’autorizzazione

Argomenti delle parti

36 La Commissione formula due
addebiti: in primo luogo, alcuni titoli delle norme tecniche, contenute negli
allegati 1 e 2 del decreto, definiscono i tipi di rifiuti in modo estremamente vago; in secondo luogo, i codici del Catalogo
Europeo dei Rifiuti (in prosieguo: i codici «CER») spesso non sono citati
oppure, pur essendo citati, non corrispondono alla
definizione riportata nei titoli delle norme tecniche. Ne conseguirebbe che
alcuni rifiuti pericolosi potrebbero essere fatti rientrare nella categoria dei
rifiuti non pericolosi, consentendo in tal modo agli stabilimenti e alle
imprese che li trattano di essere dispensati dall’autorizzazione, avvalendosi
dei criteri meno severi previsti per i rifiuti non pericolosi.

37 La Commissione illustra la sua
censura menzionando tre casi.

38 La Commissione rileva, innanzi
tutto, a titolo di esempio, che la norma tecnica 5.9,
che figura nell’allegato 1 del decreto, relativa «a spezzoni di cavo in fibra
ottica ricoperta di tipo dielettrico, semidielettrico e metallico» non menziona
alcun codice CER.

39 Inoltre, la norma tecnica 7.8,
contenuta nell’allegato 1 del decreto, che fa riferimento ai «rifiuti di
refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura», è
accompagnata da una serie di codici CER che non consentirebbe di stabilire se i
materiali di rivestimento usati, provenienti da processi metallurgici
dell’alluminio, siano o meno ricompresi in detta norma
e darebbe origine ad una confusione tra rifiuti non pericolosi e pericolosi.

40 Infine, la norma tecnica 3.10,
contenuta nell’allegato 1 del decreto, che si riferisce alle «pile all’ossido di argento esauste», reca l’errato codice CER 160605,
corrispondente alla tipologia «altre pile ed accumulatori», compresa fra i
rifiuti non pericolosi, invece di recare, in considerazione del tenore di
mercurio, il codice CER 160603, che fa riferimento alle «pile a secco al
mercurio» e quindi rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. La
Commissione segnala a tale proposito che il titolo del codice 160603 è stato
modificato dalla decisione della Commissione 3 maggio 2000, 2000/532/CE (GU L 226, pag. 3) che ha introdotto la dicitura «accumulatori
al mercurio».

41 Il governo italiano rileva che
i tre casi esaminati dalla Commissione costituiscono casi
non esemplari e che quest’ultima ha ingiustamente presunto in maniera
generalizzata una mancata definizione o una definizione erronea dei tipi di
rifiuti coperti dalla dispensa dall’autorizzazione.

42 Per quanto riguarda la norma
tecnica 3.10 relativa alle pile all’ossido di argento
esauste, il governo italiano afferma che la lettura della definizione della
norma e del codice CER che le è stato attribuito dev’essere contestuale
all’esame della provenienza e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
stessi. Nel caso particolare, l’attribuzione ai rifiuti in questione del codice
CER assegnato ai rifiuti non pericolosi corrisponderebbe esattamente alle
caratteristiche chimico-fisiche indicate nel decreto, ovvero «involucro in acciaio contenente ossidi e/o sali di argento oltre l’1%,
Zn <9% e Ni <55%».

Giudizio della Corte

43 Con tale seconda censura la
Commissione addebita in modo generalizzato alla Repubblica italiana di non aver
definito con esattezza i tipi di rifiuti non pericolosi destinati a essere ricuperati in regime di procedura semplificata. Le
norme tecniche che si riferiscono a tali tipi di rifiuti
sarebbero enunciate in modo estremamente vago e i codici CER sarebbero stati
omessi o erroneamente citati. La Commissione formula
il suo addebito facendo riferimento a tre norme tecniche.

44 A tale proposito occorre
constatare che la Commissione cita solo tre casi specifici e non fornisce alcun
mezzo di prova che consenta alla Corte di verificare la fondatezza della
censura in quanto si riferisce a tutte le norme tecniche contenute nel decreto.
L’esame della censura dev’essere pertanto limitato ai tre
casi menzionati.

45 Per quanto riguarda la norma
tecnica 5.9, si deve osservare che il governo italiano ha anzitutto comunicato
alla Commissione, in risposta alla lettera di diffida
e al parere motivato, che prevedeva di introdurre un codice CER e che
successivamente nel controricorso ha fatto presente che i codici CER erano
stati effettivamente adottati in applicazione della decisione 2000/532/CE.

46 Anche se il governo italiano
sostiene che i codici CER da esso adottati mirano a
riprodurre i codici previsti dalla decisione 2000/532 cui gli Stati membri
avrebbero dovuto conformarsi non oltre il 1º gennaio 2002, ossia a una data
successiva ai fatti addebitati, è giocoforza constatare che tale governo non ha
negato che avrebbe dovuto adottare un codice CER per i rifiuti in questione
prima di tale data, in conformità alle disposizioni della direttiva 75/442.

47 Occorre constatare che, poiché
la Repubblica italiana non ha ancora attribuito un
codice CER alla norma 5.9 nonostante sia decorso il termine fissato nel parere
motivato, risulta accertato l’inadempimento addebitato dalla Commissione con
riferimento a tale norma.

48 Quanto alla censura della Commissione
riguardante la norma tecnica 7.8, è sufficiente rilevare che il governo
italiano nel controricorso ha asserito che si sarebbe dovuto provvedere il più
celermente possibile alla modifica dei codici CER
applicati. Ne consegue che il governo italiano non ha contestato la mancanza di
conformità dei codici applicati ai requisiti della
direttiva 75/442 e che è necessario constatare l’inadempimento addebitato dalla
Commissione in quanto si riferisce a tale norma.

49 Il terzo caso riguarda la
norma tecnica 3.10. A tale proposito occorre rilevare che il governo italiano
non ha replicato all’affermazione della Commissione secondo cui le pile di cui
trattasi contenevano mercurio. Esso ha semplicemente affermato che la definizione
delle caratteristiche tecniche del prodotto fornita nel decreto non attesta la
presenza di mercurio, la qual cosa, a suo giudizio, giustificava l’applicazione
del codice CER corrispondente a un rifiuto non
pericoloso.

50 Si deve
constatare che, nella misura in cui le pile in questione contenessero mercurio,
la Commissione ha potuto ritenere che si trattasse di un rifiuto pericoloso e
che il codice CER appropriato fosse il codice 160603, che si applica alle pile
secche al mercurio, e non il codice 160605, corrispondente alle altre pile e
accumulatori attribuito ai rifiuti non pericolosi. Spettava tuttavia alla
stessa Commissione fornire la prova che le pile in questione contenessero
mercurio, cosa che non emerge dai documenti presentati alla Corte. In mancanza
di tali prove, occorre respingere la censura della Commissione relativa alla norma 3.10.

51 Alla luce delle considerazioni
sopra esposte occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo
definito con esattezza i tipi di rifiuti relativi alle
norme tecniche 5.9 e 7.8 dell’allegato 1 del decreto, è venuta meno agli
obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’art. 11, n. 1, della direttiva
75/442 e dell’art. 3 della direttiva 91/689.

Sulla terza censura, relativa
alla definizione di alcune attività di smaltimento
come attività di recupero

Argomenti delle parti

52 La Commissione addebita alla
Repubblica italiana di aver presentato operazioni di smaltimento come operazioni di recupero e di aver in tal modo violato gli
artt. 9 e 11 della direttiva 75/442, relativi al regime di autorizzazione,
con riferimento all’art. 1, lett. e) ed f), della stessa direttiva e agli
allegati II A e II B che definiscono tali operazioni.

53 Le operazioni di cui trattasi
sono menzionate all’art. 5 del decreto. Esse riguardano la restituzione delle
aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti
morfologici e includono la copertura di discariche.

54 La Commissione rileva che le
operazioni relative alla restituzione delle aree
degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici
sono state erroneamente classificate nella categoria R 10 di cui all’allegato
II B della direttiva 75/442. Tale categoria riguarda gli spandimenti sul suolo
a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia e, secondo la Commissione, si
riferisce piuttosto all’uso di fanghi in agricoltura.

55 Quanto alle operazioni di
copertura di discariche, consistenti nel mero deposito di rifiuti su rifiuti
già esistenti, la Commissione sostiene che non costituiscono attività di
riciclaggio o di recupero vere e proprie tali da rientrare nella voce R 5
dell’allegato II B della direttiva 75/442, come la Repubblica italiana le ha erroneamente classificate. La copertura di discariche
rientra, secondo la Commissione, nella voce D 1 dell’allegato II A alla stessa direttiva, concernente le operazioni di
smaltimento e intitolato «Deposito sul o nel suolo (ad esempio, messa in
discarica, ecc.)».

56 Il governo italiano sostiene,
per contro, la correttezza della scelta di assegnare operazioni di «recuperi ambientali» al codice R 10, «spandimento sul
suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia». Le suddette operazioni
mirano a ripristinare l’ambiente e pertanto rientrano effettivamente in tale
codice. Il recupero ambientale non dovrebbe essere confuso con un’operazione di
smaltimento.

57 Quanto alla «copertura di
discariche», il governo italiano sottolinea che tale
operazione, come anche il «recupero ambientale», non costituisce un’operazione
di smaltimento, ma un’attività di recupero in senso proprio.

58 La Commissione nella replica,
alla luce della recente giurisprudenza della Corte sulla distinzione fra
«recupero» e «smaltimento», rileva che alcune operazioni di rimodellamento
morfologico indicate all’art. 5 del decreto possono essere fatte rientrare nel
codice R 10.

59 Per contro, la Commissione
sostiene che l’utilizzo di detriti e fanghi di perforazione, che possono
contenere fino a 50 kg/t di idrocarburi e 300 kg/t di
gasolio o olio a bassa tossicità, corrispondente alle norme tecniche 7.14 e
7.15, non può essere classificato come recupero ambientale.

Giudizio della Corte

60 Occorre osservare, come emerge dalla replica della Commissione, che
quest’ultima mantiene solo la propria censura relativa all’utilizzo di detriti
e fanghi di perforazione corrispondente alle norme tecniche 7.14 e 7.15 del
decreto. L’utilizzo di tali rifiuti non costituirebbe, a suo giudizio,
un’operazione di recupero, ma di smaltimento.

61 La Commissione non indica la
ragione precisa per la quale mantiene la sua censura nei confronti di tali
rifiuti e si limita a indicare che contengono quantità
molto elevate di idrocarburi o di gasolio e di olio a bassa tossicità. La
Commissione sembra altresì ritenere che i rifiuti di cui trattasi contengano
sostanze pericolose che ne impediscono l’utilizzazione
per fini di recupero.

62 La Corte ha tuttavia
dichiarato che il fatto che taluni rifiuti siano o meno
pericolosi di per sé non rappresenta un criterio rilevante per stabilire se
un’operazione di trattamento dei rifiuti debba essere classificata come
«recupero» ai sensi dell’art. 1, lett. f), della direttiva 75/442. La
caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto
che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione
utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che
avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente
di preservare le risorse naturali (sentenza 27 febbraio 2002, causa C-6/00,
ASA, Racc. pag. I-1961, punti 68 e 69).

63 Ne consegue che il mero fatto
che i rifiuti in questione contengano idrocarburi e
gasolio e oli a bassa tossicità in quantità elevate non impedisce che possano
essere utilizzati per fini di ricupero.

64 Peraltro, come ha osservato
l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la Commissione ha
ammesso che alcune operazioni di recupero ambientale e di copertura di
discariche potevano essere considerate come operazioni
di recupero in particolare ai sensi della norma tecnica 4.4. Orbene, le
attività previste dalle norme tecniche 7.14 e 7.15 sono descritte in modo
identico o quasi identico a tali operazioni.

65 Occorre pertanto dichiarare
che la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica italiana avesse erroneamente classificato operazioni di smaltimento
come operazioni di recupero di rifiuti e si deve respingere la sua terza
censura nel suo insieme.

Sulle spese

66 Ai sensi dell’art. 69, n. 2,
del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 69, n.
3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o
più punti, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti
sopporti le proprie spese. Poiché nella specie
ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente, ciascuna di queste
sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte
(Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) La
Repubblica italiana, non avendo stabilito nel decreto 5 febbraio 1998,
sull’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possano essere oggetto di recupero in regime di dispensa
dall’autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
degli artt. 10 e 11, n. 1, della direttiva del Consiglio 15
luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

2) La Repubblica italiana, non
avendo definito con esattezza i tipi di rifiuti relativi alle
norme tecniche 5.9 e 7.8 dell’allegato 1 del detto decreto, è venuta meno agli
obblighi che ad essa incombono ai sensi dell’art. 11, n. 1, della direttiva
75/442, come modificata, e dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 12
dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi.

3) Per il resto
il ricorso è respinto.

4) Ciascuna delle parti sopporta
le proprie spese.