Civile

Friday 21 October 2005

La Corte dei Conti condanna Odasso a risarcire allo Stato i danni per le tangenti nella sanità piemontese. Corte dei conti – Terza sezione giurisdizionale centrale d’ appello – sentenza 16 marzo – 28 settembre 2005, n. 566

La Corte dei Conti condanna Odasso a
risarcire allo Stato i danni per le tangenti nella sanità piemontese.

Corte dei conti – Terza sezione
giurisdizionale centrale d’appello – sentenza 16 marzo – 28 settembre 2005, n.
566 – Presidente Pellegrino – Estensore De Marco – Ricorrente Rosso e altri

Fatto

Con atto di citazione in data 27
maggio 2003 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il
Piemonte conveniva in giudizio il dott. Luigi Odasso
e l’ ing. Aldo Rosso per sentirli condannare al
pagamento, in favore dell’ Azienda sanitaria ospedaliera San Giovanni Batista “Molinette” di Torino, della somma di euro 500.000,00 (o di
quella diversa eventualmente risultante in corso di causa) maggiorata di
rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. La richiesta
scaturiva dalla grave lesione all’ immagine dell’
Amministrazione presso la quale i due convenuti prestavano servizio, il primo
quale direttore generale e il secondo quale responsabile dell’ Ufficio tecnico,
con notevole discredito e perdita di prestigio della personalità pubblica,
conseguente alla condotta criminosa da essi posta in essere attraverso la
percezione illecita di somme di denaro da parte di imprenditori privati.

La Procura procedente, avendo previamente invitato i presunti responsabili a depositare le
proprie deduzioni e gli eventuali documenti ritenuti utili alla propria difesa
ed avendo contestualmente richiesto (ed ottenuto) il sequestro conservativo di
beni e somme di loro pertinenza, li ha successivamente citati in giudizio,
ritenendo insufficienti le contrarie argomentazioni dai medesimi formulate,
contestando loro di avere essi stessi ammesso, sia pure con qualche iniziale
reticenza, di avere ricevuto somme di denaro dell’ ordine di centinaia di milioni
da imprese e professionisti che intrattenevano rapporti di lavoro con l’
Ospedale. L’ atto di citazione indica quindi, nel dettaglio, le tangenti
riscosse, quali risultanti dai verbali d’ interrogatorio
dei due convenuti dinanzi al Pubblico Ministero penale, dalle quali è derivato,
ad avviso della Procura procedente, oltre un probabile pregiudizio sotto l’
aspetto economico (per il quale si fa riserva di procedere separatamente), un
sicuro pregiudizio all’ immagine dell’ amministrazione, che costituisce esso
stesso danno autonomamente risarcibile, atteso che il prestigio della pubblica
amministrazione è un interesse direttamente protetto dall’ ordinamento. In
proposito, si fa riferimento in citazione ai principi fissati dalle Sezioni
riunite della Corte dei conti con una recente pronuncia su questione di massima
(sentenza n.
10/2003/QM del 12 marzo/23 aprile 2003), dalla quale si desumono altresì i
parametri per la quantificazione di tale tipo di danno, individuabili in
elementi oggettivi, soggettivi e sociali, nonché nello stesso clamor fori e
nella risonanza data dai mezzi d’ informazione, che, se non integrano la
lesione, sicuramente contribuiscono a definirne la dimensione.

L’ impianto accusatorio sul quale si
regge l’ atto di citazione è stato integralmente
condiviso dal primo giudice, che, disattese le difese opposte dai convenuti, li
ha condannati al pagamento, in solido, dell’ importo complessivo di euro
113.620,52 di cui euro 77.468,53 a carico dell’ Odasso
ed euro 36.151,98 a carico del Rosso, oltre interessi, rivalutazione e spese di
giudizio.

I primi giudici, in particolare,
hanno respinto le eccezioni preliminari in rito, di inammissibilità
dell’ azione promossa dalla Procura regionale in assenza di sentenza penale
irrevocabile di condanna e di inefficacia del provvedimento cautelare per
mancata notifica dell’ ordinanza di conferma del sequestro conservativo,
rilevando che l’ interpretazione “preclusiva” dei convenuti, già contrastata
nell’ atto di citazione, “equivarrebbe alla reintroduzione nell’ ordinamento –
sostanzialmente – del principio della pregiudizialità penale nel giudizio
contabile”, viceversa espunto dal sistema e che “l’ asserita inefficacia del
provvedimento cautelare non si riverbera nel merito e non determina l’
inefficacia dell’ atto di citazione” per la diversa natura dei rispettivi
procedimenti.

Nel merito, ribadito il principio in
base al quale il giudice contabile può ricavare dal
procedimento penale elementi di valutazione utili ai fini del proprio
convincimento e che gli atti compiuti dal Pubblico ministero penale e dalla
polizia giudiziaria sono coperti dal segreto istruttorio fino a quando l’
indagato non ne è venuto a conoscenza (il che, nella specie, è avvenuto con l’
arresto in flagranza del 19 dicembre 2001), il giudice di prime cure ha
ritenuto che gli elementi di prova prodotti dalla Procura procedente, ricavati
dal procedimento penale in corso, convincono della sussistenza della vicenda
illecita, nonché del discredito e della perdita di prestigio derivati in danno
dell’ Azienda sanitaria ospedaliera “Molinette” di
Torino. La vicenda corruttiva che portò all’ arresto
dei convenuti, infatti, “comportò oltre ad un periodo, sia pure limitato di due
mesi, di gestione commissariale, con attività limitata all’ ordinaria amministrazione,
l’ istituzione di una commissione consiliare d’ inchiesta su tutte le ASL e ASO
piemontesi, nonché la necessità di riorganizzazione e riconversione dei
servizi, la ricerca di professionalità adeguate per la sostituzione di cariche
di prestigio e particolarmente delicate come quelle occupate dagli odierni
convenuti” (oggi appellanti); tale vicenda ebbe inoltre ripercussioni
significative sull’ opinione pubblica, “sia a livello regionale dove Odasso in particolare era un personaggio noto e sia a
livello nazionale, per il risalto che assumono le vicende di mala sanità”.

La Sezione territoriale non ha
viceversa condiviso la quantificazione del danno operata dalla Procura, sulla
base, essenzialmente, delle tangenti percepite (da lire 544 a 627 milioni di
lire, peraltro in via meramente indicativa) ed ha quindi ridotto l’ ammontare della condanna nei termini sopra specificati,
fermo restando il vincolo della solidarietà per i compartecipi che hanno agito
con dolo, ai sensi dell’ articolo 1 quinquies della
legge n. 20 del 1994, come modificato dall’ articolo 3 della legge 20 dicembre
1996, n. 639.

Avverso la sentenza hanno proposto
appello il Rosso e l’ Odasso,
deducendo: A) il primo, l’ insussistenza probatoria dei fatti, l’ insussistenza
di un danno all’ immagine e comunque la sua erronea quantificazione, l’
esclusione di una responsabilità solidale; B) il secondo, la preclusione dell’
azione contabile in assenza si sentenza penale irrevocabile di condanna, l’
inefficacia dell’ atto di citazione per mancata notifica dell’ ordinanza di
conferma del sequestro, l’ insussistenza del danno all’ immagine e comunque l’
erronea quantificazione dello stesso.

In particolare, l’ appellante
Rosso ha rilevato che gli elementi probatori acquisiti dal Procuratore della
Repubblica costituiscono, in realtà, materiale preparatorio rispetto all’
attività dibattimentale, nel corso della quale essi debbono essere
necessariamente confermati: fino a quando ciò non avvenga, quegli elementi, che
non costituiscono fonte di prova nel processo penale, non possono essere
utilizzati come tali neppure nel giudizio contabile o di responsabilità
amministrativa, potendo al più valere come semplici elementi di stimolo per una
nuova ed autonoma attività istruttoria, che nel caso di specie è completamente
mancata. A diversamente opinare si perverrebbe all’ assurdo
che “gli elementi di prova raccolti nel processo penale, e che in quel processo
non sarebbero rilevanti e decisivi, diventano rilevanti e decisivi in un
diverso processo, nel quale nessuna attività istruttoria autonoma è stata
esperita”.

L’ appellante contesta poi la stessa
sussistenza del danno all’ immagine, che,
ricollegandosi non tanto al comportamento delittuoso quanto alla risonanza del
medesimo, è attualmente in fieri, in quanto solo la conclusione del processo
penale e l’ esito che esso avrà potrà determinarne, attraverso la
rappresentazione che gli organi di stampa forniranno di tale conclusione, l’
effettiva dimensione. A tal riguardo non può infatti
disconoscersi, a suo avviso, che la risonanza sugli organi di informazione di
un qualsiasi evento dipende da una molteplicità di elementi contingenti, per lo
più estranei alla volontà dell’ incolpato (scelte editoriali, clima del
momento, esistenza o meno di notizie concorrenti) e che, nel caso di specie, vertendosi in ipotesi di danno riconducibile all’ attività
di impiegati amministrativi o tecnici, esso incide in misura poco significativa
sull’ immagine di un ospedale, che si fonda, in misura prevalente, sulla
qualità delle cure prestate e non già sulla regolarità e tempestività nel
pagamento dei corrispettivi dovuti.

Lo stesso disservizio evidenziato in
sentenza non si sarebbe in effetti concretamente
verificato, perché l’ assenza dell’ ing. Rosso “non ha creato problema alcuno,
posto che l’ ufficio tecnico è dotato di numerosi altri dirigenti di identico
livello”, mentre, “per quanto riguarda il direttore generale, il medesimo è
stato sostituito nel giro di pochi giorni”.

L’ appellante evidenzia infine la
sproporzione dell’ ingente somma richiesta, a fronte
della sua ridotta partecipazione ai fatti contestati e lamenta in particolare
l’ applicazione del vincolo della solidarietà, con sostanziale equiparazione
tra i due convenuti, che non troverebbe nel caso di specie giustificazione, in
considerazione della netta distinzione dei ruoli tra il direttore generale e
uno dei tanti dirigenti dell’ ufficio tecnico: a tale proposito, richiamato
anche il principio di personalità della responsabilità amministrativa ed il
diverso regime in tema di trasmissibilità del debito agli eredi, la parte
solleva questione di legittimità costituzionale dell’ articolo 1 quinquies della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Conclusivamente, l’
appellante Rosso ribadisce che “i fatti contestati sono riferiti ad
episodi qualificabili in termini di corruzione impropria, per i quali nessun
danno materiale è stato risentito dall’ Amministrazione”, chiedendo, pertanto,
la piena assoluzione dagli addebiti mossi ovvero, in via subordinata, che il
danno sia ripartito in misura più equa tra i compartecipi, tenendo conto del
differente rapporto tra le parti.

L’ appellante incidentale Odasso ha riproposto le
argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, ribadendo innanzitutto
che la legge n. 97 del 2001, che disciplina i rapporti tra il procedimento
penale e quello disciplinare e gli effetti del giudicato penale nei confronti
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggi pienamente in vigore e
giustifica pienamente l’ interpretazione “preclusiva” in luogo di quella
“estensiva” della Corte, in quanto è volta a garantire l’ applicazione concreta
di principi fondamentali quali quello del diritto alla difesa e della certezza
del diritto.

L’ appellante ha poi contestato l’ affermazione della tutelabilità
dell’ immagine e del prestigio della pubblica amministrazione anche in assenza
di sentenza penale irrevocabile di condanna, quale corollario della teoria del
danno-evento e della violazione di diritti garantiti a livello costituzionale,
ribadendo che “il diritto al risarcimento del danno all’ immagine della
pubblica amministrazione rientra nella previsione dell’ articolo 2059 c.p. e
185 c.p. ed è conseguentemente subordinato alla sussistenza di un fatto-reato
che, ad oggi, non è stato compiutamente accertato; ha inoltre sostenuto che il
procedimento di sequestro e quello di merito introdotto con l’ atto di
citazione hanno la medesima finalità, evidenziando come “la Procura, dando
inizio alla fase di merito – pur nel rispetto dei termini di legge – senza aver
notificato l’ ordinanza di conferma del provvedimento cautelare si sia
assicurata una vera e propria esecuzione anticipata della sentenza di merito,
impedendo al convenuto di svolgere le proprie difese ed esponendolo a gravi
conseguenze patrimoniali.

L’ appellante rileva ancora vizi di
motivazione della sentenza anche nel merito, sia con riferimento all’ an debeatur
(erronea attribuzione di responsabilità esclusiva a carico dei convenuti, sulla
base di un libero apprezzamento di soli indizi, per giunti mai verificati in
contraddittorio; mancata valutazione del concorso di responsabilità di altri
soggetti e segnatamente di coloro che, attraverso la “spettacolarizzazione
della notizia” hanno divulgato per finalità varie, ivi comprese quelle
palesemente denigratorie verso l’ odierno convenuto, notizie coperte dal
“segreto istruttorio”, con ciò violando ogni diritto di riservatezza dell’
indagato) che con riferimento al quantum debeatur (nell’ effettuazione della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. i criteri di determinazione
del danno enunciati in astratto sono stati applicati in concreto in modo
assolutamente parziale e soggettivo, in quanto la somma “potenzialmente”
percepita dal dott. Odasso ammonta al massimo a circa
149 milioni – somma per la quale, peraltro, non è intervenuto un accertamento
del fatto-reato ai sensi dell’ art. 2059 c.c. e 185 c.p. e non vi è prova di
illiceità del fatto e di danno ingiusto ai sensi dell’ articolo 2043 c.c. – e
non a quasi 600 milioni di vecchie lire, come evidenziato in citazione.

Conclusivamente l’ appellante
chiede il suo totale proscioglimento e, in via subordinata, la riduzione nella
misura massima possibile della quantificazione della somma posta a suo carico.

Anche la Procura generale, nel controdedurre ai motivi d’ appello
con argomenti in massima parte mutuati dall’ atto di citazione e dalla
motivazione della sentenza impugnata, ritiene, tuttavia, che sussistano motivi
di gravame avverso la stessa sentenza, relativamente alla determinazione del
quantum di condanna posto a carico del Rosso e dell’ Odasso:
la determinazione è infatti avvenuta sulla base del solo criterio oggettivo
relativo all’ entità delle tangenti e non anche con riferimento ai criteri
soggettivo (in relazione, cioè, al tipo di servizio prestato) e sociale (basato
sulla ripercussione suscitata nell’ opinione pubblica).

La Procura, nel chiedere la reiezione
degli appelli delle parti private, ha quindi chiesto la loro condanna al
pagamento in favore dell’ Amministrazione danneggiata
della somma di cui all’ atto di citazione, oltre che la condanna al pagamento
delle spese di giudizio del doppio grado.

In data 14 febbraio 2005 è pervenuta
una memoria difensiva dell’ appellante incidentale
dott. Luigi Odasso, con la quale, in replica alle
argomentazioni della Procura generale, si ripropongono considerazioni già
svolte in precedenza, con ulteriori specificazioni.

Nella pubblica udienza odierna, dopo l’ esposizione del relatore, è per primo intervenuto l’
avvocato Romano, il quale si è sostanzialmente riportato a tutti i motivi di
gravame diffusamente illustrati nell’ atto scritto, soffermandosi in
particolare sulla posizione del suo assistito, abbastanza marginale rispetto a
quella preminente del direttore generale e comunque inserita in un contesto
operativo in cui non sussistono margini di manovra per influire sull’
anticipato pagamento di corrispettivi, che avrebbe giustificato le dazioni di
denaro dei privati imprenditori.

E’ quindi intervenuto l’ avvocato Paganelli, il quale,
nel riportarsi a sua volta ai motivi d’ appello enunciati nel ricorso, ha
sottolineato la circostanza che il suo assistito è attualmente occupato presso
l’ amministrazione pubblica nel medesimo settore sanitario, a riprova della
rinnovata fiducia nei suoi confronti e dell’ intervenuto superamento del danno
all’ immagine eventualmente prodotto dal suo operato.

E’ da ultimo intervenuto il Pubblico
Ministero, che, nel ribadire le contrarie deduzioni svolte nell’
atto conclusionale scritto avverso le argomentazioni difensive degli
appellanti, ha confermato il fondamento dell’ azione proposta e la correttezza
della statuizione di condanna cui il primo giudice è pervenuto, contestandone
peraltro l’ ammontare, determinato con esclusivo riferimento all’ importo delle
somme che gli stessi convenuti hanno ammesso di avere percepito.

Diritto

Il collegio, disposta in via
preliminare la riunione degli appelli, perché gli stessi,
proposti separatamente avverso la medesima sentenza, debbono confluire
in un unico processo per essere definiti con pronuncia unica (art. 335 c.p.c.), rileva innanzitutto che, come già evidenziato
nell’ esposizione in fatto, la Procura regionale ha promosso l’ azione di
responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni appellanti per il
solo danno non patrimoniale da essi prodotto all’ immagine dell’
amministrazione di appartenenza, ravvisandone la rilevanza anche sotto il
profilo patrimoniale e quantificandone l’ ammontare in misura pressoché
corrispondente all’ importo delle illecite somme da essi percepite; e ciò,
sulla base essenzialmente delle risultanze dei verbali degli interrogatori cui
gli indagati vennero sottoposti dopo l’ arresto, avvenuto in flagranza di
reato, nell’ ambito di un procedimento penale, peraltro non ancora pervenuto
alla fase dibattimentale.

Gli appellanti, condannati in prime
cure, contestano in radice l’ azione nei loro
confronti proposta, sotto un duplice profilo: l’ inammissibilità di una
qualsiasi azione di responsabilità per fatti oggetto di indagine penale prima
della definitiva conclusione di quel procedimento, con sentenza definitiva ed
irrevocabile, nonchè l’ inconfigurabilità
di un’ azione per danno all’ immagine, disgiunta dall’ accertamento di un
qualsivoglia danno patrimoniale contestualmente arrecato all’ ente. Nello
specifico, contestano comunque che il danno in
questione (che a loro avviso avrebbe natura di danno morale, ex art. 2059 c.c.
e 185 c.p.) sia stato prodotto, che la prova di tale danno sia stata offerta e
che, infine, la sua quantificazione sia stata eseguita correttamente,
risultando la determinazione quantitativa operata dal primo giudice
sproporzionata al danno prodotto, ove anche ritenuto sussistente.

La Procura generale resistente, che
contesta tutti i profili sopra evidenziati, concorda (per motivi opposti a
quelli degli appellanti) sul motivo inerente la
quantificazione del danno, chiedendone, con appello incidentale, la rideterminazione nei termini originariamente prospettati
dalla Procura regionale procedente.

La prima questione da esaminare, alla
stregua dei prospettati motivi di gravame, è dunque quella della proponibilità dell’ azione di responsabilità amministrativa in pendenza di
procedimento penale, ancora non pervenuto a pronuncia definitiva ed
irrevocabile ed anzi, nel caso di specie, neppure formalmente introdotto con
rinvio a giudizio degli indagati.

Sul punto deve rilevarsi che nell’ assetto normativo del nuovo codice penale, al previgente criterio della pregiudizialità che disciplinava
in passato i rapporti tra il procedimento penale e quello amministrativo
contabile, è stato sostituito quello della netta separatezza
o separazione tra i due giudizi (correttamente richiamato dal primo giudice),
salva restando la sola preliminare verifica (questa, si, necessaria) dell’
eventuale improcedibilità dell’ azione di
responsabilità amministrativa, in presenza di un giudicato penale sui medesimi
fatti oggetto di entrambi i giudizi: ipotesi che nel caso in esame non ricorre,
come già rilevato.

In altri termini, la regola generale
è oggi quella della piena autonomia della giurisdizione contabile rispetto a
quella penale, con il solo limite della immodificabilità dei fatti accertati in modo definitivo nel
processo penale, sotto il profilo della materialità del loro manifestarsi nel
mondo esterno.

E’ bensì vero che, pur se le due
giurisdizioni sono autonome, sussiste nondimeno, tra di
esse, un innegabile collegamento sul piano cronologico, logico ed ontologico
che può comportare la possibilità di una sospensione del processo contabile in
attesa della definizione di quello penale; tale sospensione, peraltro, è
rimessa alla valutazione e al prudente apprezzamento del giudice di prime cure,
che non l’ ha, nel caso di specie, ritenuta necessaria, giudicando maturo per
una decisione di merito il processo introdotto dal procuratore contabile con il
supporto di elementi di prova sulla sussistenza della vicenda illecita dedotta
in giudizio, pur se derivanti, in gran parte, dall’ istruttoria svolta nell’
ambito del procedimento penale, ancora non pervenuto a conclusione.

La valutazione sul punto operata dal
primo giudice viene condivisa da questo collegio d’
appello, che ritiene di respingere, in particolare, la tesi sostenuta dai
ricorrenti, secondo la quale la presenza di una sentenza penale irrevocabile di
condanna costituirebbe, oggi, ai sensi della legge n. 97 del 2001, una
condizione essenziale per il promovimento del
giudizio di responsabilità erariale.

Il Procuratore generale resistente ha
rilevato nell’ atto conclusionale scritto, e sul punto
il collegio concorda, che deve al riguardo opporsi che l’ articolo 7 della
richiamata legge n. 97 del 2001 non pone alcuna condizione di procedibilità
dell’ azione di danno in presenza di un già avviato procedimento penale, ma si
limita semplicemente a definire gli effetti di un giudicato penale di condanna
nel giudizio contabile: il richiamo a tale disposizione risulta, pertanto, nel
caso di specie inconferente.

La seconda questione proposta all’ attenzione del collegio concerne la giuridica
possibilità della proposizione di un’ azione per danno (non patrimoniale) all’
immagine, disgiunta dall’ accertamento di un qualsivoglia danno patrimoniale
contestualmente arrecato all’ ente.

La problematica è stata affrontata
più volte dalle Sezioni di primo e di secondo grado, nonché
dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di risoluzione di questioni
di massima: l’ orientamento prevalso, di cui costituisce sbocco conclusivo la
sentenza delle SS.RR. n. 16/QM del 29 maggio 1999, è nel senso del riconoscimento dell’
autonomia ontologica del danno non patrimoniale, azionabile indipendentemente
dall’ esistenza di un danno patrimoniale, in considerazione del pregiudizio
arrecato dall’ evento lesivo in quanto tale, da cui discende, ex se, l’
autonoma risarcibilità di tale categoria di danno. A
tale conclusione si è
in verità pervenuti per gradi, anche per effetto di innovativi indirizzi
interpretativi della Suprema Corte di Cassazione, che ha dapprima decisamente
escluso che il danno risarcibile rientrante nella giurisdizione della Corte dei
conti sia ravvisabile soltanto in una diminuzione patrimoniale già
verificatasi, in quanto esso non può non comprendere anche i maggiori costi che
la pubblica amministrazione sia eventualmente chiamata a sopportare (sentenza
n. 3970 del 2 aprile 1993) ed ha poi ancora riconosciuto, con sentenza n. 5668
del 25 giugno 1997, che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti non già
sul “danno morale” in senso stretto (inteso, cioè, come pretium
doloris conseguente alla commissione di un reato)
bensì sul “danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave
detrimento dell’ immagine e della personalità pubblica dello Stato … che, anche
se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile
di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al
ripristino del bene giuridico leso”.

Le Sezioni riunite della Corte dei
conti, con più recente sentenza n. 10/2003/QM del 12 marzo/23 aprile 2003,
richiamata dal primo giudice ed alla quale anche questo collegio d’ appello intende fare pieno ed integrale riferimento,
hanno particolarmente insistito sul fatto che il danno all’ immagine di cui si
chiede al giudice contabile il riconoscimento a fini risarcitori
viene in considerazione nella sua entità di danno-evento e non di
danno-conseguenza, di talchè le eventuali diminuzioni
patrimoniali derivanti dal comportamento del convenuto non partecipano alla sua
formazione, potendo o dovendo piuttosto venire in considerazione quali elementi
di un ulteriore e distinto danno patrimoniale, che, una volta accertato, è come
tale autonomamente perseguibile nello stesso o in altro distinto processo.

Conclusivamente, il danno in questa
sede reclamato dalla Procura procedente era e resta legittimamente perseguibile
in modo autonomo, indipendentemente dalla sussistenza e dall’
accertamento di altri (ulteriori) danni di natura patrimoniale, che, se
nella fattispecie all’ esame, a seguito di accertamenti che l’ organo
requirente ha preannunciato di volere svolgere, risulteranno effettivamente
intervenuti, potranno eventualmente costituire oggetto di altro e distinto atto
di citazione, dando vita ad altro e distinto processo di responsabilità
amministrativo contabile.

Va ancora esaminato, prima di passare
all’ esame del merito della vicenda, l’ ulteriore
profilo di inammissibilità riproposto dagli appellanti, rappresentato dalla
contestata omessa notifica dell’ ordinanza di conferma del sequestro
conservativo ante causam autorizzato dal Presidente
della Sezione, che comporterebbe, ad avviso dei ricorrenti, l’ inefficacia
dell’ atto di citazione. Sul punto, è sufficiente riportarsi alle
argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado, nel quale
è stato già precisato che in presenza di atti e provvedimenti di carattere e
natura differenti, l’ uno, cautelare, volto alla conservazione della garanzia
del credito, l’ altro, di merito, all’ accertamento della responsabilità, “l’
asserita inefficacia del provvedimento cautelare non si riverbera nel merito e
non determina l’ inefficacia dell’ atto di citazione”. A tale argomento non
sono stati dai ricorrenti contrapposti nuovi elementi controdeduttivi,
sui quali questo collegio debba soffermare la propria
attenzione.

Passando ora all’ esame
del merito della vicenda, giova ricordare che le censure mosse dagli odierni
appellanti si basano fondamentalmente sui seguenti tre punti: il danno
perseguito (da identificare nel danno morale di cui agli articoli 2059 c.c. e
185 c.p.) non si è prodotto; del suo verificarsi non è stata offerta la prova;
la quantificazione del danno non è stata correttamente operata, risultando
eccessivo l’ ammontare determinato dal giudice.

Nessuna di tali affermazioni viene condivisa dal collegio.

Preliminarmente, va chiarito (ad
integrazione di quanto già precedentemente ricordato
in proposito) che il danno morale ex art. 2059 c.c.,
risarcibile ai sensi dell’ art. 185 c.p. quale conseguenza ulteriore di un
reato perseguito e penalmente sanzionato, è istituto del tutto distinto da
quello, che qui viene in esame, del danno all’ immagine e alla reputazione
dell’ Amministrazione pubblica, che costituisce una forma di danno patrimoniale
per lesione di un bene immateriale, come tale risarcibile a prescindere dai
limiti posti dall’ art. 2059 c.c., che attiene ad una
tipologia di danno (quello morale in senso stretto) patibile, in quanto tale,
dalla persona fisica ma non certo dalla persona giuridica pubblica.

La risarcibilità
di tale danno, trattandosi (come si è detto) di danno-evento e non di
danno-conseguenza, è poi ancorata al verificarsi del fatto intrinsecamente
dannoso, prescindendo anche dalla concreta “deminutio”
derivante dalla spesa occorrente per il ripristino del bene leso.

Sul punto la recente giurisprudenza (cfr. Sezione Basilicata, sent. N.
297 del 3 dicembre 2004) e l’ orientamento risalente
di questa stessa Sezione Terza ha già chiarito che il ricorso al criterio equitativo di cui all’ art. 1226 c.c. può ben consentire l’
individuazione di una misura “per equivalente”, idonea ad atteggiarsi come
congrua riparazione della violazione perpetrata in danno di un interesse della
pubblica amministrazione, giuridicamente tutelato in considerazione della sua
rilevanza nel contesto sociale e civile in cui è inserito. Questa Sezione, in
particolare, con sentenza n. 279/2001 del 26 ottobre 2001, ha al riguardo poi
rilevato che l’ intervento ripristinatorio,
concretamente percepibile attraverso la spesa necessaria per realizzarlo, “deve
intendersi come parametro di riferimento per la quantificazione, da realizzarsi
in via equitativa, ai sensi dell’ art. 1226 c.c., di un danno che, pur non essendo patrimoniale, deve
tuttavia essere suscettibile di una valutazione economica” e che “tale scopo
ben può essere conseguito attraverso una costante opera di potenziamento dei
servizi resi alla collettività, di miglioramento dell’ efficienza e dell’
organizzazione graduale e costante nel tempo, da conseguire anche con la somma
con la quale il giudice della responsabilità decide di sanzionare la condotta
lesiva”, rientrando tra l’ altro l’ intervento riparatore di cui sopra “nell’
ordinario operare di ciascuna amministrazione”.

In definitiva e conclusivamente può
ritenersi sufficiente la prova che l’ Amministrazione
ha realmente subito tale tipo di danno, al quale ovviamente essa non potrà non
porre riparo, con conseguente e correlativo esborso di pubbliche risorse, senza
necessità di prova di effettivi e specifici pagamenti già effettuati, per il
ripristino del bene giuridico leso.

Per la dimostrazione dell’ esistenza del danno, poi, sono pienamente utilizzabili
tutti gli accertamenti già espletati in altre sedi istituzionali e quindi anche
gli elementi di prova, pur non definitivamente verificati, derivanti da altri
procedimenti, che il giudice della responsabilità potrà liberamente apprezzare
e valutare, senza necessità di riprodurre, nell’ ambito del processo di
responsabilità, l’ iter formativo della prova proprio del procedimento (nella
specie, quello penale) da cui gli elementi in questione provengono.

Nello specifico, le ammissioni degli indagati desunte dai verbali d’ interrogatorio dinanzi
al pubblico ministero penale costituiscono prove documentali legittimamente
assunte, essendo state poste a base di una attività istruttoria concretizzatasi
nell’ accertamento delle disfunzioni prodotte dal comportamento degli indagati,
ampiamente descritte nell’ atto di citazione e nella formulazione di un
circostanziato invito a dedurre (atto finale dell’ attività di accertamento
propria del procuratore regionale procedente, finalizzato alla partecipazione al
presunto responsabile degli elementi a suo carico emersi, con contestuale
offerta di produzione di documentazione o di controdeduzioni
a discarico) e sui quali, nella fase dibattimentale del giudizio svoltosi
dinanzi alla Sezione piemontese, si è compiutamente svolto il contraddittorio
delle parti, nella forma della critica liberamente svolta sugli elementi
raccolti e prodotti dalla Procura attrice.

Non è superfluo a tale proposito
rammentare che nel giudizio di responsabilità amministrativa vigono, in materia
di prove, il principio della acquisizione e quello
della cartolarità, in forza dei quali, da un lato, le
risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad
iniziativa della quale sono formate, concorrono tutte indistintamente alla
formazione del libero convincimento del giudice, dall’ altro assumono rilevanza
fondamentale le prove documentali già acquisite, svolgendosi la discussione
dibattimentale non già sulla formazione di tali prove dinanzi al giudice (come
avviene nel processo penale), bensì, prevalentemente sulla valutazione critica
di prove precostituite, formatesi fuori del giudizio.

Il contraddittorio processuale
dinanzi al giudice contabile, in altri termini, non si concretizza nella
partecipazione al procedimento di formazione delle prove, presentandosi più
semplicemente con i contenuti dell’ esercizio
reciproco del diritto di critica sulle prove già acquisite: la parità delle
posizioni viene assicurato dalla pari dignità riconosciuta alle parti di
contribuire, attraverso il confronto dialettico sul valore e sul significato
dei documenti acquisiti ai fini del processo, con le argomentazioni
rispettivamente portate nella discussione, alla formazione del convincimento
del giudice contabile, secondo il principio del libero apprezzamento.

La prova del danno all’
immagine ed al prestigio dell’ azienda ospedaliera è stata, nel caso di
specie, fornita e liberamente apprezzata dal primo giudice, non potendo neppure
condividersi la tesi difensiva secondo la quale solo fatti di “mala sanità”
posti in essere da sanitari e non anche comportamenti ascrivibili ad attività
contabili di funzionari amministrativi sarebbero suscettibili di compromettere
la funzionalità dell’ azienda e la bontà del servizio assistenziale prestato,
screditandone l’ immagine.

Nel sostenere tale tesi, i difensori
evidenziano che, pur dopo i fatti contestati, l’ Ospedale
“Le Molinette” è restato il maggiore e meglio
attrezzato complesso sanitario dell’ area piemontese.

La tesi risulta
tuttavia inconsistente, se diretta a ridimensionare la portata del peculiare
profilo di danno addebitato agli attuali appellanti, se solo si considera che
proprio la trasformazione delle preesistenti unità sanitarie locali, mediante
il loro accorpamento, in aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di
autonomia organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, con il
conseguente maggior peso dell’ autonomia decisionale attribuita ai dirigenti ed
in particolare al direttore generale, ha rappresentato il punto di forza che ha
qualificato la riforma sanitaria introdotta con il decreto legislativo n. 502
del 1992 e con i provvedimenti attuativi successivamente adottati. Riforma, come è noto, ispirata alla dichiarata finalità di assicurare
la piena libertà di scelta del cittadino attraverso una maggiore equità nella
distribuzione dei servizi sanitari, l’ eliminazione di ogni disparità favorita
dalle diverse situazioni reddituali e territoriali,
la netta separazione del ruolo della politica da quello della dirigenza
amministrativa e, in definitiva, attraverso lo sviluppo di adeguati livelli di
efficienza, efficacia ed economicità nella gestione
delle risorse e nell’ erogazione dei servizi, anche mediante la formazione di
una prassi concorrenziale all’ interno del Servizio sanitario pubblico e tra lo
stesso servizio pubblico e quello privato.

Per ciò che concerne la
quantificazione del danno, che tutti gli appellanti ritengono viziata (per
eccesso le parti private, per difetto la Procura generale) il collegio ritiene
condivisibili le censure mosse dalla parte pubblica, nel presupposto che tale
quantificazione, da effettuarsi mediante ricorso al
già menzionato criterio equitativo di cui all’
articolo 1226 c.c., trova il suo fondamento su
plurime circostanze, di varia tipologia, che sono state compiutamente
analizzate dalla giurisprudenza di questa Corte e particolarmente dalla più
volte citata sentenza delle Sezioni riunite in sede di risoluzione di questione
di massima n. 10/QM del 23 aprile 2004: tra tali circostanze rientrano, senza tuttavia
esaurirne l’ ambito, sia l’ eco giornalistica suscitata dallo svolgimento dei
fatti causativi di pregiudizio per l’ Amministrazione che l’ ammontare delle
somme illecitamente percepite per favorire interessi di privati.

Correttamente la Procura rileva che
per l’ Odasso il quantum
della condanna è stato determinato in una somma pari all’ importo delle
tangenti percepite, secondo il conteggio contenuto nella memoria difensiva e,
per il Rosso, nella metà delle illecite percezioni: criterio, questo, effettivamente
contrastante con quanto rilevato dalle Sezioni riunite con sentenza n.
10/QM/2003, nella quale si afferma che “l’ importo della tangente, isolatamente
considerato,non può fondare una valida automatica parametrazione
per la quantificazione del danno, ma può concorrervi, unitamente ad altri
elementi propri della fattispecie, quali ad esempio il ruolo del percettore
all’ interno dell’ apparato pubblico”.

La validità di tale indicazione
comporta che debba condividersi il motivo di gravame proposto con l’ appello incidentale del Procuratore generale della Corte
dei conti, perché, contrariamente a quanto affermato in via di principio con la
sentenza impugnata (e cioè che per la determinazione del quantum si deve tenere
conto del criterio oggettivo, con riguardo alle somme ricevute, a quello
soggettivo, in relazione al tipo di servizio prestato, nonché al criterio
sociale, basato sulla ripercussione suscitata nell’ opinione pubblica) con la
stessa non viene in realtà attribuito un rilievo adeguato al criterio
soggettivo (l’ Odasso era il direttore generale e il
Rosso il capo dell’ ufficio tecnico del più grande ospedale piemontese ed uno
dei più importanti d’ Italia) e neppure a quello sociale (la vicenda ha avuto
notevole clamore anche a livello nazionale, tanto da essere oggetto di una
intera puntata di una trasmissione televisiva della RAI).

L’ accoglimento del motivo di
gravame, in parte validamente contrastato dalle difese con argomentazioni di
cui si è dato conto nella esposizione del fatto,
comporta, con la conferma della condanna degli appellanti, la rideterminazione dell’ importo della stessa, non nella
misura (peraltro indicativa) di euro 500.000,00 indicato dalla Procura
regionale procedente, bensì nell’ ammontare complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila),
da imputare per euro 150.000,00 ad Odasso e per euro
50.000,00 a Rosso, fermo restando il vincolo della solidarietà passiva per
coloro che hanno agito con dolo, ex art. 1 quinquies
legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’ articolo 3 della legge 20
dicembre 1996, n. 639.

A tale ultimo proposito il collegio
non ritiene fondata l’ eccezione di incostituzionalità
della disposizione suddetta, motivata con riferimento all’ assenza di concorso,
in quanto “i comportamenti imputati ai due convenuti sono comunque
comportamenti distinti, anche se certamente in qualche misura connessi”, con
riguardo alla non riconducibilità diretta dell’
arricchimento conseguito al danno subito dalla pubblica amministrazione,
nonché, in ultima analisi, all’ adesione a quell’
orientamento giurisprudenziale che esclude la trasmissibilità agli eredi del
danno all’ immagine conseguente alla percezione di tangenti.

Nessuna delle indicate argomentazioni
convince della non manifesta infondatezza della questione prospettata,
sussistendo nella fattispecie tanto l’ illecito
arricchimento quanto l’ elemento soggettivo del dolo (espressamente richiamato
anche dal primo giudice) e non risultando calzante la proposta assimilazione
della presente alla diversa ipotesi della eventuale trasmissione del debito, in
caso di morte del convenuto, ai suoi eredi legittimi.

Conclusivamente, debbono
essere respinti, in quanto infondati, il ricorso principale proposto dall’ ing.
Aldo Rosso e il ricorso incidentale proposto dal dott. Luigi Od asso e deve
essere parzialmente accolto, nei termini sopra specificati, il ricorso
incidentale proposto dalla Procura generale della Corte dei conti.

La conferma della statuizione di
condanna comporta, ovviamente, la condanna alle spese relative anche a questo
grado d’ appello.

Pqm

La Corte dei conti, Sezione terza
giurisdizionale centrale d’ appello, definitivamente
pronunciando, previa loro riunione in rito, respinge gli appelli n. 21187 e n.
21764, proposti, rispettivamente, dai Signori Rosso ing. Aldo e Odasso dott. Luigi ed accoglie parzialmente, nei termini di
cui in parte motiva, l’ appello incidentale n. 21745 proposto dalla Procura
Generale della Corte dei conti.

La Corte, in parziale riforma della
sentenza appellata, ridetermina gli importi delle
condanne inflitte in primo grado in euro 200.000,00 (duecentomila)
addebitandoli in solido agli appellanti, con la ripartizione interna indicata
in parte motiva (euro 150.000,00 per Odasso ed euro
50.000,00 per Rosso): il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria dalla data
di emersione del danno, coincidente con il giorno in
cui si è proceduto all’ arresto dei due condannati (rispettivamente, 17 e 27
dicembre 2001), più interessi legali dalla data del deposito in segreteria
della presente sentenza d’ appello, fino al soddisfo.

La Corte pone a carico dei
soccombenti le ulteriori spese di giudizio relative a
questa fase processuale di riesame, che liquida in euro 463,00 (quattrocentosessantre/00)

da ripartire in eguale misura tra di
essi.

Manda alla Segreteria per le
notifiche e per gli altri adempimenti di competenza.

Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2005.