Penale

Wednesday 23 July 2003

La Corte Costituzionale prende atto della maggior centralità rispetto al passato dell’ udienza preliminare. Da estendere dunque il regime di incompatibilità dell’ art. 34 c.p.p. Corte costituzionale – sentenza 3-22 luglio 2003, n. 269

La Corte Costituzionale prende atto della maggior centralità rispetto al passato delludienza preliminare. Da estendere dunque il regime di incompatibilità dellart. 34 c.p.p.

Corte costituzionale sentenza 3-22 luglio 2003, n. 269

Presidente Chieppa relatore Zagrebelsky

Ritenuto

Che il Gip del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 12 giugno 2001 (ro n. 246 del 2002), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 34 (commi 2 e 2bis) del Cpp, nella parte in cui non prevede lincompatibilità alla funzione di trattazione delludienza preliminare per il giudice che come nella specie si è verificato allesito di una precedente udienza preliminare riguardante lo stesso imputato e il medesimo fatto storico abbia disposto la restituzione degli atti al Pm, avendo ravvisato un fatto diverso da quello formalmente descritto nellimputazione contestata;

che, dopo avere preliminarmente argomentato circa il potere del giudice delludienza preliminare di restituire gli atti al Pm qualora, allesito delludienza, abbia ravvisato un fatto diverso da quello definito nellimputazione, il giudice a quo, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, osserva richiamandosi testualmente alla sentenza della Corte costituzionale 455/94 come tale provvedimento di restituzione degli atti integri una decisione che presuppone una penetrante delibazione nel merito da parte del giudice, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto, conduce alla definizione con sentenza del giudizio di merito e comunque tale da pregiudicare limparzialità ed obiettività delle successive funzioni di giudizio;

che tali rilievi, formulati dalla Corte costituzionale in riferimento al giudizio dibattimentale, ad avviso del rimettente sono validi anche rispetto al caso in esame, «perché se è vero che le funzioni esercitate dal giudice delludienza preliminare non riguardano propriamente il merito della regiudicanda, e cioè una valutazione conclusiva sulla responsabilità dellimputato, non si può non tenere conto degli ampliati poteri decisionali allo stesso giudice assegnati dalla disciplina codicistica riguardante quella udienza, così come recentemente ridisegnata dalla legge 479/99»;

che, poste tali premesse, il rimettente ritiene che larticolo 34 Cpp, nel suo comma 2, contrasti (a) in primo luogo con larticolo 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra imputati che versano in situazioni sostanzialmente assimilabili, quali, da un lato, quella dellimputato tratto a giudizio dibattimentale, che, in caso di intervenuta restituzione degli atti ex articolo 521, comma 2, Cpp, vedrà tutelato il proprio diritto a un giudice terzo e imparziale, non potendo essere giudicato dallo stesso magistrato in caso di nuovo rinvio a giudizio (sentenza 455/94), e, dallaltro lato, quella dellimputato destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio, che, nella corrispondente ipotesi della restituzione degli atti allesito di una prima udienza preliminare, non fruisce di analoga garanzia nel corso della successiva udienza, e (b) con il diritto di difesa, garantito dallarticolo 24 della Costituzione, nonché con il correlato principio di imparzialità del giudice, di cui allarticolo 111 della Costituzione, perché il giudice chiamato a svolgere le sue funzioni nel corso della nuova udienza preliminare sarebbe «pregiudicato» dallaver adottato il precedente provvedimento di restituzione degli atti al Pm, essendosi in quella sede formato un convincimento sul merito dellazione penale;

che il giudice a quo estende la propria censura di illegittimità costituzionale altresì al comma 2bis dellarticolo 34, Cpp, in quanto, nel sancire lincompatibilità a svolgere la funzione di giudice delludienza preliminare per il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato in precedenza taluni provvedimenti che non presuppongono alcuna «invasiva» valutazione sul merito dellaccusa (ad esempio, quello sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari), tralascerebbe viceversa di considerare quale ragione di incompatibilità quella del magistrato che come si è verificato nel caso concreto nella veste di giudice delludienza preliminare «si è trovato ad esprimere un approfondito giudizio di merito, tanto da riconoscere una diversità tra il fatto contestato e quello emergente dalle carte del procedimento»;

che il Gup del Tribunale di Roma, con ordinanza dell8 gennaio 2002 (ro n. 333 del 2002), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 34 (comma 2; «o comma 1», nel solo dispositivo), Cpp, nella parte in cui non prevede lincompatibilità alla funzione di trattazione delludienza preliminare per il giudice che, per lo stesso fatto e nei confronti dello stesso imputato, abbia pronunciato, allesito di una precedente udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio;

che il giudice a quo precisa di essere chiamato a trattare per la seconda volta ludienza preliminare dopo che il decreto che dispone il giudizio, emesso dallo stesso rimettente, era stato annullato in sede dibattimentale, con conseguente regressione del procedimento alla fase precedente;

che il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale alla luce delle modifiche apportate dalla legge 479/99 alla disciplina delludienza preliminare, osservando, in particolare, che le innovazioni normative che hanno interessato tale udienza, con lampliamento dei poteri istruttori e decisori del giudice, non rendono più giustificabile la disparità di trattamento che ad avviso del giudice a quo si verifica tra la situazione del giudice che, avendo emesso una sentenza, non può partecipare ad altri gradi dello stesso giudizio (articolo 34, comma 1, Cpp), e quella, analoga, del giudice per ludienza preliminare che, pur avendo emesso un decreto che dispone il giudizio (poi annullato), viceversa può essere chiamato a tenere la successiva udienza preliminare nei confronti dello stesso imputato;

che il Gup del Tribunale di Modena, con ordinanza del 15 aprile 2002 (ro n. 336 del 2002), ha sollevato, in riferimento allarticolo 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 34 Cpp, nella parte in cui non prevede lincompatibilità alla funzione di trattazione delludienza preliminare del giudice che, avendo pronunciato decreto che dispone il giudizio, sia chiamato a celebrare una nuova udienza preliminare nello stesso procedimento a seguito della dichiarazione di nullità dellavviso di fissazione delludienza preliminare da parte del giudice dibattimentale e della conseguente regressione del procedimento alla fase precedente;

che, dato conto dellorientamento della Corte costituzionale circa il carattere processuale delludienza preliminare, con conseguente difetto di un presupposto necessario dellincompatibilità, il rimettente ritiene tuttavia che la trasformazione subìta dalludienza preliminare a seguito della legge 479/99 giustifichi la proposizione della questione;

che, in particolare, il rimettente osserva come il marcato incremento quantitativo e qualitativo dei poteri istruttori e decisori del giudice delludienza preliminare, quali rispettivamente ridisegnati dagli articoli 421bis e 422 Cpp, da una parte, e dallarticolo 425 Cpp, dallaltra, affidi ormai al giudice di detta udienza una approfondita valutazione circa il merito dellaccusa, tale da radicare nello stesso una «forza della prevenzione» idonea a vulnerare limparzialità e terzietà del giudice (articolo 111, secondo comma, della Costituzione), nellipotesi di una nuova celebrazione delludienza preliminare da parte di un giudice che, nel corso dello stesso procedimento penale, abbia già emesso, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico, il decreto che dispone il giudizio;

che sulla medesima linea, prosegue il rimettente, sarebbe la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 224/01), secondo la quale «lalternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo delludienza preliminare, riposa […] su una valutazione del merito dellaccusa ormai non più distinguibile quanto ad intensità e completezza del panorama delibativo da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo pregiudicanti, ma anche pregiudicabili ai fini della sussistenza dellincompatibilità»;

che nellambito di altro procedimento penale il Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Modena, con ordinanza del 6 maggio 2002 (ro n. 386 del 2002), ha sollevato, in riferimento allarticolo 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 34 Cpp, «nella parte in cui non prevede lincompatibilità del giudice per ludienza preliminare che abbia pronunciato decreto che dispone il giudizio a celebrare ludienza preliminare nello stesso procedimento a seguito di regressione in conseguenza della dichiarazione dibattimentale di nullità [del decreto]»;

che, chiamato a celebrare una nuova udienza preliminare, nei confronti dei medesimi imputati e per gli stessi fatti, a causa della regressione del procedimento dovuta alla dichiarazione di nullità, da parte del giudice dibattimentale, del decreto che dispone il giudizio, per genericità del capo di imputazione, il giudice a quo, con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nellordinanza del medesimo ufficio giudiziario iscritta al ro n. 336 del 2002, rimette analoga questione di costituzionalità dellarticolo 34 Cpp;

che il Gup del Tribunale di Pinerolo, con ordinanza del 13 giugno 2002 (ro n. 456 del 2002), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 34 Cpp, «nella parte in cui non prevede lincompatibilità del giudice delludienza preliminare che abbia pronunciato nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto decreto che dispone il giudizio»;

che, essendo chiamato a trattare nuovamente ludienza preliminare, a seguito dellannullamento da parte del giudice dibattimentale del decreto che dispone il giudizio in precedenza emesso dallo stesso rimettente, il giudice a quo solleva in riferimento ai sopra richiamati parametri questione di legittimità costituzionale, basandola essenzialmente sulla considerazione che, in seguito alla regressione del procedimento, lo stesso giudice «è chiamato a pronunciarsi sulla medesima questione che egli già decise allorché provvide emanando il decreto che dispone il giudizio […] dichiarato nullo»;  

che nel corso di un procedimento di ricusazione la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 settembre 2002 (ro n. 513 del 2002), ha sollevato, in riferimento allarticolo 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dellarticolo 34 Cpp, «nella parte in cui non prevede lincompatibilità del giudice che ha pronunciato decreto che dispone il giudizio, successivamente annullato, ad assumere le funzioni di giudice delludienza preliminare nei confronti degli stessi imputati e per i medesimi fatti»;

che la rimettente espone di essere chiamata a decidere sullimpugnazione di una decisione della Corte dappello di Roma che aveva dichiarato inammissibili due istanze di ricusazione di un Giudice delludienza preliminare presso il Tribunale di Roma, proposte per il motivo che questultimo aveva nuovamente assunto la funzione di giudice delludienza preliminare in relazione ai medesimi fatti per i quali in precedenza egli stesso aveva già disposto il rinvio a giudizio con proprio decreto, poi annullato; 

che, ciò premesso, il giudice a quo solleva la questione di legittimità costituzionale nellassunto che le trasformazioni subìte dalludienza preliminare per effetto della legge 479/99 abbiano inciso profondamente sulla natura delle valutazioni che il giudice compie in tale sede circa la fondatezza dellaccusa, fino a compiere apprezzamenti di merito tali da fare apparire non solo «pregiudicante», ma altresì «pregiudicabile» questo momento processuale ai fini della disciplina dellincompatibilità;

che in cinque dei sei giudizi così promossi (ro n. 246, n. 333, n. 386, n. 456 e n. 513 del 2002) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che le relative questioni siano dichiarate infondate.

Considerato

Che le sei ordinanze di rimessione sollevano in riferimento a parametri costituzionali e con argomenti in larga parte coincidenti tra loro questioni di costituzionalità relative alla disciplina dellincompatibilità del giudice penale, sotto lo specifico profilo della funzione di trattazione delludienza preliminare, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che i rimettenti dubitano, in riferimento al principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), al diritto di difesa (articolo 24) e al principio di imparzialità del giudice (articolo 111), della legittimità costituzionale dellarticolo 34 Cpp [ro n. 336, n. 386, n. 456 e n. 513 del 2002; ovvero dei commi 1 e 2 (ro n. 333 del 2002) o dei commi 2 e 2bis (ro n. 246 del 2002) del medesimo articolo 34] nella parte in cui non prevede, per il giudice che abbia esercitato la funzione di trattazione delludienza preliminare, lincompatibilità a svolgere nuovamente la medesima funzione nel corso dello stesso procedimento penale, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto storico (a) a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio o dellavviso di fissazione delludienza preliminare da parte del giudice dibattimentale (ro n. 333, n. 336, n. 386, n. 456 e n. 513 del 2002), ovvero (b) a seguito di una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pm dopo che, allesito della precedente udienza preliminare, lo stesso giudice abbia disposto la restituzione degli atti al Pm, avendo ravvisato un fatto diverso da quello contestato nellimputazione (ro n. 246 del 2002); 

che, chiamata a decidere una questione di costituzionalità dellarticolo 34 Cpp, sollevata in quanto esso non considerava quale ipotesi di incompatibilità del giudice quella della ripetizione della trattazione delludienza preliminare da parte dello stesso magistrato (nella specie: a seguito di dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio), questa Corte, nella sentenza 335/02, ha rilevato come, a seguito delle innovazioni legislative ricordate dai rimettenti (legge 479/99), lincremento quantitativo e qualitativo dei poteri riconosciuti al giudice e alle parti e, corrispondentemente, lampiezza delle valutazioni e del contenuto delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato a prendere allesito delludienza preliminare, abbiano determinato il venir meno di quei caratteri di sommarietà, propri di una decisione orientata esclusivamente allo svolgimento del processo, che in precedenza connotavano detta sede;

che, alla stregua di tali rilievi, la menzionata pronuncia ha concluso nel senso che ludienza preliminare è divenuta un momento di «giudizio» e che pertanto, ove ne sussistano gli ulteriori presupposti, essa rientra nelle previsioni dellarticolo 34 Cpp che dispongono lincompatibilità del giudice che abbia già giudicato sulla medesima res iudicanda;

che la conclusione che precede (v. altresì, in termini sostanzialmente corrispondenti, la sentenza 224/01 e le ordinanze 367 e 490/02) è dunque idonea a ricomprendere nel raggio dazione dellistituto dellincompatibilità la funzione di trattazione delludienza preliminare, indipendentemente dalla specifica causa che di volta in volta abbia determinato le reiterazione di detta funzione in capo allo stesso giudice-persona fisica, nellambito dello stesso procedimento e in relazione alla medesima res iudicanda;

che di conseguenza, spettando ai giudici rimettenti trarre le conseguenze del principio sopra richiamato in rapporto alle singole e specifiche situazioni processuali che essi prospettano, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 87/1953, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PQM

La Corte costituzionale

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dellarticolo 34 del Cpp, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Lecce, dal Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Roma, dal Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Modena, dal Giudice delludienza preliminare del Tribunale di Pinerolo e dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.