Enti pubblici

Monday 03 January 2005

La Corte Costituzionale interviene ancora in tema di crocifisso nelle aule scolastiche, ma questa volta il problema non è analizzato nel merito a causa di un motivo di inammissibilità ORDINANZA 13 Dicembre 2004 – 15 Dicembre 2004, n. 389

La Corte
Costituzionale
interviene ancora in tema di crocifisso nelle aule scolastiche, ma questa volta il
problema non è analizzato nel merito a causa di un motivo di inammissibilità

ORDINANZA 13 Dicembre 2004 – 15 Dicembre 2004, n. 389

Giudizio di legittimita’
costituzionale in via incidentale. Intervento in giudizio – Soggetto controinteressato nel giudizio a quo – Sussistenza di una
posizione sostanziale qualificata in rapporto alla questione oggetto del
giudizio di costituzionalita’ – Ammissione. Intervento in giudizio – Presidente
dell’associazione italiana genitori di Padova – Esclusione. Liberta’
religiosa – Esposizione del Crocifisso nelle aule
scolastiche delle scuole elementari e medie – Denunciato contrasto con il
principio di laicita’ dello Stato, ingiustificata
posizione di privilegio per la religione cristiana rispetto alle altre
confessioni – Estraneita’ alla questione delle
disposizioni di rango legislativo censurate e inidoneita’
delle norme regolamentari censurate ad essere oggetto di sindacato di costituzionalita’ – Manifesta inammissibilita’
della questione. – D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
artt. 159, 190 (come specificati, rispettivamente, dall’art.
119 e allegata tabella C del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall’art. 118 del
r.d. 30 aprile 1924, n. 965) e 676. – Costituzione, artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20. (GU n. 49 del
22-12-2004 )

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda CONTRI, Guido NEPPI
MODONA,

Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria

FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo

MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’
costituzionale degli artt. 159 e 190 del

decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo

unico
delle disposizioni legislative
vigenti in materia
di

istruzione,
relative alle scuole di
ogni ordine e grado), come

specificati,
rispettivamente, dall’art.
119 (e allegata tabella C)

del
regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297 (Approvazione
del

regolamento
generale sui servizi
dell’istruzione elementare), e

dall’art. 118 del
regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento

interno
delle giunte e
dei Regi istituti di istruzione
media), e

dell’art. 676 del
predetto decreto legislativo
n. 297 del 1994,

promosso
con ordinanza del
14 gennaio 2004 dal
Tribunale

amministrativo
regionale del Veneto
sul ricorso proposto da Soile

Lautsi in proprio e
nella qualita’ di
esercente la potesta’

genitoriale
contro il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e

della
ricerca, iscritta al n. 433 del
registro ordinanze 2004 e

pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, edizione

straordinaria, del 3 giugno 2004.

Visti l’atto
di costituzione di Soile Lautsi
nonche’ gli atti di

intervento
di Paolo Bonato ed altro e
del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell’udienza pubblica
del 26 ottobre 2004
il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi l’avvocato Massimo
Luciani
per Soile Lautsi,
l’avvocato

Franco Gaetano Scoca per
Paolo Bonato ed altro e l’avvocato dello

Stato Antonio Palatiello per
il Presidente del
Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che,
con ordinanza emessa il 14 gennaio 2004, pervenuta

a
questa Corte il 20
aprile 2004, il
Tribunale amministrativo

regionale
del Veneto, nel corso di un giudizio per l’impugnazione di

una
deliberazione del consiglio
di istituto di
una scuola, ha

sollevato questione di legittimita’
costituzionale, in riferimento al

principio di laicita’
dello Stato, e, ýcomunqueý, agli artt. 2, 3, 7,

8, 19
e 20 della
Costituzione, degli artt. 159 e 190 del decreto

legislativo
16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico

delle
disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione,

relative
alle scuole di
ogni ordine e grado), ýcome specificatiý,

rispettivamente,
dall’art. 119 (e tabella
C allegata) del regio

decreto
26 aprile 1928, n. 1297
(Approvazione del regolamento

generale sui servizi dell’istruzione
elementare), e dall’art. 118 del

r.d.
30 aprile 1924, n. 965
(Ordinamento interno delle giunte e dei

Regi istituti di istruzione media), ýnella
parte in cui includono il

Crocifisso
tra gli arredi
delle aule scolasticheý,
nonche’

dell’art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 ýnella parte in cui

conferma
la vigenza delle disposizioniý di
cui ai predetti art. 119

(e
tabella C allegata) del r.d. n. 1297 del 1928 e art. 118 del r.d.

n. 965 del 1924;

che l’impugnato
art. 159 del d.lgs. n. 297
del 1994

stabilisce
fra l’altro, al comma 1, che ýspetta ai comuni provvedere

(…)
alle spese necessarie
per l’acquisto, la manutenzione, il

rinnovamento
(…) degli arredi scolasticiý nelle scuole elementari,

mentre
l’art. 119 del r.d.
n. 1297 del 1928 stabilisce che ýgli

arredi,
il materiale didattico
delle varie classi e la dotazione

della
scuola sono indicati
nella tabella C allegataý, la quale,

nell’elencare gli
arredi e il
materiale occorrente nelle varie

classi, include al n. 1, per ogni classe,
il Crocifisso;

che, a sua volta, l’impugnato art. 190 del d.lgs. n. 297 del

1994 stabilisce fra l’altro, al comma 1,
che ýi comuni sono tenuti a

fornire
(…) l’arredamentoý dei locali delle scuole medie, mentre

l’art. 118 del
r.d. n. 965 del 1924 recita che ýogni istituto ha la

bandiera
nazionale; ogni aula,
l’immagine del Crocifisso
e il

ritratto del Reý;

che l’impugnato
art. 676 del d.lgs. n. 297
del 1994

stabilisce
che le disposizioni non inserite nel testo unico ýrestano

ferme
ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con

il testo unico stesso, che sono
abrogateý;

che il
Tribunale remittente premette
che le disposizioni

citate
del r.d. n. 1297
del 1928 e
del r.d. n. 965
del 1924

costituirebbero
adeguato fondamento giuridico
del provvedimento

impugnato
nel giudizio a quo; sarebbero
tuttora in vigore in quanto

non
abrogate per incompatibilita’ dalle
disposizioni dei Patti

Lateranensi cui si e’ data esecuzione con la legge 27 maggio
1929,

n. 810,
ne’ da quelle dell’Accordo di modifica di detti
Patti reso

esecutivo
con la legge
25 marzo 1985, n. 121;
non sarebbero

incompatibili
infine con il
testo unico approvato con il d.lgs.

n. 297
del 1994, ne’ sarebbero state abrogate per nuova
disciplina

dell’intera materia
in quanto l’impugnato art. 676
del testo unico

medesimo dispone che restino salve le norme
preesistenti non inserite

in
esso e non incompatibili con le disposizioni del
medesimo testo

unico; che dette disposizioni sarebbero
destinate ad introdurre norme

attuative
di dettaglio rispetto
ad atti legislativi,
e cioe’,

rispettivamente,
il r.d. 5 febbraio
1928, n. 577, al cui art. 55

corrisponde
oggi l’art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, e

il
r.d. 6 maggio 1923,
n. 1054, al cui art. 103
corrisponde oggi

l’art. 190 del d.lgs.
n. 297 del 1994;

che il
giudice a quo
si pone il
problema della

costituzionalita’
delle disposizioni regolamentari
citate, da cui

discenderebbe
l’obbligo di esposizione
del Crocifisso nelle aule

scolastiche,
e ritiene che
queste, pur non potendo essere oggetto

diretto
di controllo di costituzionalita’,
dato il loro
rango

regolamentare,
sarebbero invece suscettibili di controllo indiretto,

in
quanto specificano e integrano i disposti legislativi impugnati

degli
artt. 159 e
190 del d.lgs. n. 297 del 1994, il cui art. 676 a

sua
volta costituirebbe una
norma primaria ýattraverso la quale

l’obbligo di
esposizione del Crocifisso
conserva vigenza

nell’ordinamento positivoý;

che, in punto di non manifesta infondatezza della
questione,

il
Tribunale remittente sostiene che il
Crocifisso e’ essenzialmente

un simbolo religioso cristiano, di
univoco significato confessionale;

e
che l’imposizione della sua
affissione nelle aule scolastiche non

sarebbe compatibile con il principio supremo
di laicita’ dello Stato,

desunto
da questa Corte
dagli artt. 2, 3,
7, 8, 19 e 20 della

Costituzione, e
con la conseguente posizione di equidistanza e di

imparzialita’ fra le diverse confessioni che lo
Stato deve mantenere;

e
che la presenza
del Crocifisso, che verrebbe
obbligatoriamente

imposta ad alunni, genitori e insegnanti,
delineerebbe una disciplina

di favore per la religione cristiana
rispetto alle altre confessioni,

attribuendo ad essa una ingiustificata posizione
di privilegio;

che si e’
costituita la parte privata ricorrente nel giudizio

a quo, concludendo per l’accoglimento
della questione;

che, secondo
la parte, l’obbligatoria esposizione
del

Crocifisso
nelle aule violerebbe
il dovere di equidistanza dello

Stato rispetto alle varie confessioni e
contraddirebbe l’esigenza di

uno
ýspazio pubblico neutraleý in cui
non potrebbe trovare posto un

simbolo
religioso; non si
potrebbe attribuire al
Crocifisso il

carattere
di un simbolo
genericamente civile e culturale, essendo

innegabile
la sua valenza religiosa, e
mancando del resto ogni base

costituzionale
per poter fare del Crocifisso un
simbolo dell’unita’

della
nazione al pari
della bandiera; non
sarebbe praticabile,

infine,
nemmeno una soluzione
che postuli la
permanenza

dell’esposizione del
Crocifisso salvo che
qualcuno degli alunni

ritenga
di esserne leso
nella propria liberta’ religiosa, poiche’

sarebbe
violato comunque il principio
oggettivo di laicita’, ne’ si

potrebbe
costringere il singolo a opporsi apertamente alla eventuale

volonta’ maggioritaria del gruppo sociale di
appartenenza;

che sono intervenuti altresi’,
con unico atto, il sig. Paolo

Bonato, in proprio e quale genitore di
un’alunna della stessa scuola,

e
il sig. Linicio
Bano, in qualita’ di
presidente dell’associazione

italiana
genitori di Padova, concludendo per la inammissibilita’ e

comunque per la infondatezza della questione;

che gli intervenienti, affermata la propria legittimazione ad

essere presenti nel giudizio in quanto controinteressati nel giudizio

a
quo, pur se non evocati in esso, nonche’ in quanto titolari di un

interesse
direttamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto nel

giudizio medesimo, negano che l’esposizione
del Crocifisso nelle aule

leda
il principio di laicita’, il quale
non implicherebbe

indifferenza
dello Stato rispetto alle
religioni, e non impedirebbe

l’esposizione di
un simbolo che
rappresenta una parte integrante

dell’identita’ culturale e storica del popolo
italiano;

che e’ intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri,

concludendo
per l’inammissibilita’ e
comunque per l’infondatezza

della questione;

che l’Avvocatura
erariale eccepisce anzitutto il difetto di

rilevanza
della questione, in quanto,
alternativamente, il giudizio

davanti
al Tribunale amministrativo regionale
non sarebbe stato

proponibile
per difetto di contraddittorio e di legittimazione del

ricorrente,
ovvero il Tribunale
amministrativo regionale sarebbe

carente di giurisdizione;

che, nel
merito, la difesa
del Presidente del Consiglio

sostiene
che le norme legislative impugnate e le norme regolamentari

richiamate
dal remittente non
stabiliscono alcun obbligo
di

esposizione del Crocifisso, e che, in assenza di
un obbligo legale di

esposizione,
il problema sarebbe
quello di verificare se le norme

costituzionali
consentano l’esposizione di
quel simbolo del

cattolicesimo:
esposizione che non
sarebbe in contrasto
con la

laicita’
dello Stato e
sarebbe coerente sia
con l’art. 7 della

Costituzione, sia
con il riconoscimento, contenuto
nell’art. 9

dell’accordo di revisione del concordato reso esecutivo
con la legge

n. 121 del 1985, secondo cui i principi
del cattolicesimo fanno parte

del patrimonio storico del popolo
italiano;

che nella
memoria presentata in
vista dell’udienza

l’Avvocatura erariale
argomenta nel senso
della legittimita’

costituzionale
della presenza del
Crocifisso nelle aule,
quale

ýevenienza naturaleý nell’ordinario svolgimento
della vita

scolastica:
il Crocifisso sarebbe bensi’ anche un simbolo
religioso,

ma
sarebbe ýil vessillo
della Chiesa cattolica, unico
alleato di

diritto
internazionaleý dello Stato
nominato dalla Costituzione

all’art. 7, e
dunque sarebbe da
considerarsi alla stregua di un

simbolo
dello Stato di cui non si potrebbe vietare l’esposizione, al

pari della bandiera e del ritratto del
Capo dello Stato.

Considerato che l’intervento
spiegato nel giudizio
e’ stato

ammesso
dalla Corte con ordinanza
pronunciata in udienza, in quanto

la
posizione sostanziale fatta
valere dal sig. Paolo Bonato,
in

proprio
e in qualita’ di genitore di un’alunna, e’ qualificata in

rapporto
alla questione oggetto del giudizio di costituzionalita’,

dovendosi
in questa sede
precisare che la
legittimazione ad

intervenire
non si estende all’altro firmatario dell’unico atto
di

intervento, sig. Linicio
Bano, in quanto presidente dell’associazione

italiana genitori di Padova;

che il remittente impugna gli articoli 159 e 190 del d.lgs.

16 aprile 1994, n. 297, sul
presupposto che essi, ýcome specificatiý,

rispettivamente,
dall’art. 119 (e allegata
tabella C) del
r.d.

26 aprile 1928,
n. 1297, e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924,

n. 965,
forniscano fondamento legislativo ad un obbligo – contestato

dal ricorrente per contrasto con il
principio di laicita’ dello Stato

– di esposizione del Crocifisso in ogni
aula scolastica delle scuole

elementari e medie; e impugna altresi’ l’art. 676 del medesimo d.lgs.

n. 297
del 1994 sul
presupposto che a
tale disposizione – che

sancisce
l’abrogazione delle sole disposizioni non incluse nel testo

unico
che risultino incompatibili con esso – debba farsi risalire la

permanente
vigenza delle due
norme regolamentari citate,
dopo

l’emanazione dello stesso testo unico;

che tali
presupposti sono pero’ erronei;

che, infatti,
gli articoli 159 e 190 del testo unico si

limitano
a disporre l’obbligo
a carico dei comuni di fornire
gli

arredi
scolastici, rispettivamente per le
scuole elementari e per

quelle
medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto

solo all’onere della spesa per gli arredi;

che, pertanto,
non sussiste fra
le due menzionate

disposizioni legislative, da un lato, e le
disposizioni regolamentari

richiamate
dal remittente, dall’altro
lato, quel rapporto
di

integrazione
e specificazione, ai fini dell’oggetto del quesito di

costituzionalita’
proposto, che avrebbe consentito,
a suo giudizio,

l’impugnazione delle
disposizioni legislative ýcome
specificateý

dalle norme regolamentari;

che, a
differenza di quanto rilevato da
questa Corte nelle

sentenze
n. 1104 del 1988
e n. 456 del
1994 (richiamate dal

remittente)
a proposito dell’ammissibilita’ di
censure mosse nei

confronti
di disposizioni legislative
come specificate da norme

regolamentari previgenti,
fatte salve dalla legge fino all’emanazione

di
nuovi regolamenti, nella
specie il precetto che il remittente

ricava
dalle norme regolamentari
non si desume nemmeno in via di

principio
dalle disposizioni impugnate
degli artt. 159 e 190 del

testo unico;

che, infatti,
per quanto riguarda la tabella C
allegata al

r.d.
n. 1297 del 1928, e richiamata nell’art. 119 dello stesso, essa

contiene
soltanto elenchi di
arredi previsti per le varie classi,

elenchi
peraltro in parte
non attuali e
superati, come ha

riconosciuto la stessa amministrazione;

che l’assenza
del preteso rapporto di specificazione e’ ancor

piu’
evidente per quanto
riguarda l’art. 118 del r.d. n.
965 del

1924, che si riferisce bensi’ alla presenza nelle aule del Crocifisso

e
del ritratto del Re, ma non si occupa dell’arredamento delle aule,

e
dunque non puo’ trovare
fondamento legislativo nella
– ne’

costituire
specificazione della –
disposizione censurata

dell’art. 190 del
testo unico, volta anch’essa, come si e’ detto, a

disciplinare
solo l’onere finanziario
per la fornitura
di tale

arredamento;

che, per
quanto riguarda l’art. 676 del d.lgs.
n. 297 del

1994, non
puo’
ricondursi ad esso l’affermata perdurante vigenza

delle
norme regolamentari richiamate, poiche’ la
eventuale salvezza,

ivi
prevista, di norme
non incluse nel
testo unico, e non

incompatibili
con esso, puo’ concernere
solo disposizioni

legislative,
e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime

riunite
e coordinate nel testo unico medesimo, in conformita’ alla

delega
di cui all’art. 1
della legge 10 aprile 1991, n. 121, come

sostituito dall’art. 1 della legge 26 aprile
1993, n. 126;

che l’impugnazione delle
indicate disposizioni del testo

unico
si appalesa dunque il frutto di
un improprio trasferimento su

disposizioni
di rango legislativo di una questione di legittimita’

concernente
le norme regolamentari
richiamate: norme prive di forza

di
legge, sulle quali
non puo’ essere
invocato un sindacato di

legittimita’
costituzionale, ne’, conseguentemente, un intervento

interpretativo di questa Corte;

che, pertanto, la questione proposta e’, sotto
ogni profilo,

manifestamente inammissibile.

Per questi
motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta
inammissibilita’ della
questione di

legittimita’
costituzionale degli artt. 159 e
190 del d.lgs.

16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo
unico delle

disposizioni
legislative vigenti in materia di
istruzione, relative

alle
scuole di ogni
ordine e grado),
come specificati,

rispettivamente,
dall’art. 119 (e allegata
tabella C) del
r.d.

26 aprile 1928,
n. 1297 (Approvazione del
regolamento generale sui

servizi
dell’istruzione
elementare), e dall’art. 118
del r.d.

30 aprile 1924,
n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi

istituti
di istruzione media), e dell’art. 676 del predetto d.lgs.

n. 297
del 1994, sollevata, in
riferimento al principio di laicita’

dello
Stato e, comunque,
agli artt. 2, 3,
7, 8, 19 e 20 della

Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Veneto con

l’ordinanza in epigrafe.

Cosi’ deciso
in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13
dicembre 2004.

Il Presidente e redattore: Onida

Il cancelliere:Di
Paola

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 2004.

Il direttore della
cancelleria: Di Paola

Allegato

(Ordinanza
letta all’udienza del 26 ottobre 2004)

Ordinanza

Visto l’intervento spiegato
in giudizio, in termini, dal sig.

Paolo Bonato
e dal sig. Linicio Bano;

Considerato che la
posizione sostanziale fatta
valere nel

presente
giudizio dal sig. Paolo Bonato in proprio e quale genitore

dalla
minore Laura Bonato appare
qualificata in rapporto
alla

questione oggetto del giudizio di costituzionalita’.

Per questi motivi

Ammette l’intervento di cui in premessa.

Il Presidente: Onida