Penale

Tuesday 19 April 2005

La Corte Costituzionale, interpretando l’ art. 500 c.p.p., esclude l’ utilizzabilità a dibattimento delle dichiarazioni palesemente false o reticenti rese nel corso delle indagini preliminari

La Corte Costituzionale, interpretando lart. 500 c.p.p., esclude lutilizzabilità a dibattimento delle dichiarazioni palesemente false o reticenti rese nel corso delle indagini preliminari

ORDINANZA 24 Marzo 2005 – 6 Aprile 2005, n. 137 

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Processo penale – Prova – Dichiarazioni palesemente false o reticenti rese nel corso delle indagini preliminari – Acquisizione al fascicolo per il dibattimento – Mancata previsione – Denunciata lesione del principio della formazione della prova in contraddittorio, irragionevole differente trattamento rispetto alla ipotesi di intimidazione o subornazione del testimone – Manifesta infondatezza della questione. – Cod. proc. pen., art. 500, comma 4. – Costituzione, artt. 3 e 111, quinto comma. (GU n. 15 del 13-4-2005 ) 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

  Presidente: Fernanda CONTRI;

  Giudici:  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Annibale

MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE

SIERVO,   Romano  VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,

Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita’ costituzionale dell’art. 500, comma 4,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 26 gennaio

2004  dal  Tribunale  di  Milano  nel procedimento penale a carico di

D.P.V.,  iscritta  al n. 515 del registro ordinanze 2004 e pubblicata

nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale,

dell’anno 2004.

    Visto  l’atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei

ministri;

    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 gennaio 2005 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

    Ritenuto  che  con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano

ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quinto comma, della

Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 500,

comma 4,  del  codice  di  procedura  penale,  nella parte in cui non

prevede che possano essere acquisite al fascicolo per il dibattimento

le   dichiarazioni  rese  dal  testimone  nel  corso  delle  indagini

preliminari,  contenute  nel fascicolo del pubblico ministero, quando

il  testimone medesimo, esaminato in dibattimento, abbia reso per sua

scelta dichiarazioni palesemente false o reticenti;

        che il giudice a quo premette che, nel corso del dibattimento

di  un processo penale nei confronti di persona imputata dei reati di

minaccia  aggravata  e  di  minaccia  per costringere a commettere un

reato, la persona offesa – sentita due volte, dapprima come testimone

e   poi   come  «testimone  assistito»  –  aveva  reso  dichiarazioni

palesemente  false  e  reticenti,  non  solo  negando  di aver subito

minacce, ma addirittura di conoscere l’autore delle stesse;

        che  il  pubblico ministero aveva quindi richiesto la lettura

dei  verbali  delle  plurime dichiarazioni rese dal medesimo soggetto

nel  corso  delle  indagini  preliminari,  nelle quali era stata data

ampia descrizione delle minacce ricevute e delle relative modalita’;

        che  la lettura di tali dichiarazioni – pure di tutto rilievo

ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio – risultava

pero’ impedita dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.: quest’ultimo,

infatti,  consente l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle

dichiarazioni  precedentemente  rese  dal  testimone,  solo quando vi

siano  concreti  elementi (nella specie mancanti) per ritenere che il

testimone  stesso sia stato subornato, ovvero sottoposto a violenza o

minaccia  affinche’  non  deponga o deponga il falso; e non anche nel

caso in cui egli abbia reso in dibattimento dichiarazioni palesemente

false o reticenti per sua scelta;

        che,   ad   avviso   del   rimettente,   la  norma  impugnata

contrasterebbe,  in  parte  qua, con gli artt. 3 e 111, quinto comma,

Cost;

        che  alla  luce del nuovo testo dell’art. 111 Cost., difatti,

il principio del contraddittorio nella formazione della prova sarebbe

assurto  nel  novero dei principi fondanti il processo penale, ma non

in una accezione «massimalistica e totalizzante», come attesterebbero

le  eccezioni  al  principio  stesso enunciate dal quinto comma dello

stesso art. 111 Cost., tra le quali assume particolare rilievo quella

relativa  all’ipotesi  in cui il contraddittorio non possa aver luogo

per effetto di provata condotta illecita;

        che,  a fronte di tale previsione, l’ordinamento non potrebbe

in  nessun caso consentire alla persona che rende la testimonianza di

interdire   la   formazione  della  prova  in  contraddittorio  o  di

determinarne   l’inquinamento:  il  rischio  della  sanzione  penale,

«spesso  assai blanda», per la falsa testimonianza non costituirebbe,

difatti,  un  adeguato  deterrente,  potendosi comunque conseguire lo

scopo illecito;

        che,  d’altro  canto,  la tutela del contraddittorio in senso

soggettivo   –  inteso  come  diritto  individuale  dell’imputato  al

confronto  con  l’accusatore, a garanzia del quale e’ prevista, nello

stesso  art. 111  Cost.,  l’impossibilita’  di fondare il giudizio di

colpevolezza  sulle «dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si

e’  sempre  volontariamente  sottratto  all’interrogatorio  da  parte

dell’imputato  o  del  suo  difensore»  –  si porrebbe in rapporto di

complementarita’  rispetto  alla  nozione di contraddittorio in senso

oggettivo,   costituendone   una   specificazione:   nel  senso  che,

allorquando viene rispettato il diritto soggettivo al contraddittorio

–   perche’   il   dichiarante   non  si  sottrae  all’interrogatorio

dell’imputato  – l’effetto negativo di inutilizzabilita’, conseguente

all’interdizione del contraddittorio stesso, non dovrebbe prodursi;

        che,   nel   caso   specifico  della  testimonianza  falsa  o

reticente,  mentre  non  potrebbe  affermarsi che il testimone si sia

sottratto  all’interrogatorio  dell’imputato  o  del  suo  difensore,

sarebbe altresi’ indubbio che la scelta del teste di non adempiere al

dovere  di  deporre  –  rispondendo  secondo  verita’  – concreti una

condotta illecita;

        che,  proprio  perche’  illecita,  tale  scelta  non potrebbe

provocare   l’inutilizzabilita’   delle   dichiarazioni  a  contenuto

accusatorio   dello   stesso   soggetto,  acquisite  senza  l’apporto

dialettico  dell’imputato,  giacche’  la deroga alla formazione della

prova  in  contraddittorio  prevista  dal  quinto comma dell’art. 111

Cost.  riguarderebbe,  logicamente,  non solo e non tanto le condotte

illecite  poste  in  essere  da terzi sul dichiarante – rispetto alle

quali  l’espressa  previsione  della norma costituzionale non sarebbe

stata  neppure  necessaria  –  ma  anche  e  soprattutto  le condotte

illecite realizzate dal dichiarante stesso;

        che  sarebbe  pertanto  irragionevole – e dunque contrastante

con l’art. 3 Cost. – un sistema che predispone le «tutele dovute» per

il  caso  in cui l’assunzione dialettica della prova sia interdetta o

inquinata  dal  fatto  illecito  del  terzo ed omette, per contro, di

adottarle  nel  caso  in  cui  l’interdizione  o l’inquinamento siano

frutto  di  libera  scelta  del  testimone: non essendovi, tra le due

ipotesi, alcuna apprezzabile differenza sotto il profilo considerato;

        che,   diversamente   opinando,   verrebbero  paradossalmente

legittimati  sul  piano  processuale gli effetti di un atto illecito,

provocando  «la distruzione dell’essenza stessa della categoria della

testimonianza»,  dato  che  la  prova diverrebbe disponibile anche da

parte del soggetto gravato dal dovere di verita’;

        che  nel  giudizio  di  costituzionalita’  e’  intervenuto il

Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso

dall’Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata.

     Considerato  che  questa Corte, esaminando analoghe questioni, ha

gia’ avuto occasione di escludere che l’art. 500, comma 4, cod. proc.

pen.  si  ponga  in  contrasto con i parametri costituzionali evocati

dall’odierno  giudice  rimettente,  nella  parte  in  cui consente di

utilizzare  in  modo  pieno le dichiarazioni precedentemente rese dal

testimone  soltanto  nei  casi  di subornazione, ovvero di violenza o

minaccia  esercitate  sul testimone stesso, e non anche quando la sua

deposizione appaia integrativa del reato di falsa testimonianza (cfr.

ordinanze n. 453 e n. 518 del 2002);

        che,  al  riguardo,  questa  Corte ha infatti chiarito come –

contrariamente  a  quanto  sostenuto  dal giudice a quo – l’art. 111,

quinto  comma,  Cost.,  nel prefigurare una deroga al principio della

formazione  della  prova  in  contraddittorio «per effetto di provata

condotta  illecita»,  abbia  inteso  riferirsi  alle  sole  «condotte

illecite»  poste  in  essere «sul» dichiarante (quali la violenza, la

minaccia  o  la  subornazione), e non anche a quelle realizzate «dal»

dichiarante stesso in occasione dell’esame in contraddittorio (quale,

principalmente,  la  falsa testimonianza): e cio’ alla luce sia della

ratio   del   precetto   costituzionale,   che   del  suo  necessario

coordinamento  con la previsione del secondo periodo del quarto comma

del medesimo art. 111, che immediatamente lo precede;

        che  questa Corte ha rilevato, altresi’, come l’eterogeneita’

delle situazioni poste a confronto – intimidazione o subornazione che

coarta  od  orienta  ab  externo  l’atteggiamento  dibattimentale del

testimone,   da   un   lato;  libera  scelta  del  teste  di  rendere

dichiarazioni non veritiere o di tacere in dibattimento, dall’altro –

renda  palese  l’insussistenza  della  dedotta violazione dell’art. 3

Cost;

        che il giudice a quo non prospetta, nella sostanza, argomenti

ulteriori e diversi rispetto a quelli gia’ esaminati nelle precedenti

decisioni, peraltro affatto ignorate dall’ordinanza di rimessione;

        che    la   questione   deve   essere   dichiarata   pertanto

manifestamente infondata.

    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di

legittimita’  costituzionale  dell’art. 500,  comma 4,  del codice di

procedura  penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 111,

quinto  comma,  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Milano  con

l’ordinanza indicata in epigrafe.

    Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.

                        Il Presidente: Contri

                         Il redattore: Flick

                       Il cancelliere:Di Paola

    Depositata in cancelleria il 6 aprile 2005.

              Il direttore della cancelleria: Di Paola