Penale

Tuesday 12 October 2004

La Consulta riafferma la piena costituzionalità della norma che impedisce all’ imputato nei cui confronti è esercitata azione risarcitoria per infortunio sul lavoro di citare il responsabile civile ex lege. N.300 ORDINANZA 27 – 29 settembre 2004.

La Consulta riafferma la piena costituzionalità della norma che impedisce
all’imputato nei cui confronti è esercitata azione risarcitoria per infortunio
sul lavoro di citare il responsabile civile ex lege

N.     300 ORDINANZA 27 – 29 settembre 2004.

Giudizio di legittimita’
costituzionale in via incidentale. Processo penale – Imputato nei cui confronti
e’ esercitata azione risarcitoria per infortunio sul
lavoro – Possibilita’ di citare il responsabile
civile ex lege (nella specie pubblica
amministrazione, societa’ assicuratrice, istituti
previdenziali) – Mancata previsione – Assunta ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto al convenuto nel
giudizio civile – Manifesta infondatezza della questione. – Cod.
proc. pen.,
art. 83. – Costituzione, artt. 3, 24 e 97. (GU n. 39
del 6-10-2004)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Valerio ONIDA;

Giudici: Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda CONTRI, Guido NEPPI
MODONA,

Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria

FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo

MADDALENA, Alfonso QUARANTA;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel
giudizio di legittimita’
costituzionale dell’art. 83 del codice

di
procedura penale, promosso con ordinanza del 12 febbraio 2001 dal

Tribunale di
Padova nel procedimento
penale a carico
di C.F.,

iscritta
al n. 388 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, 1ª
serie speciale,

dell’anno 2003.

Visti l’atto di costituzione di C.F. nonche’
l’atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei
ministri;

Udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il giudice relatore

Giovanni Maria Flick;

Uditi l’avvocato Piero Longo per C.F. e l’avvocato dello Stato

Giovanni Lancia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il
Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il

12 febbraio 2001,
pervenuta alla Corte
il 14 maggio 2003,
ha

sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e
97 della Costituzione,

questione
di legittimita’
costituzionale dell’art. 83 del codice di

procedura penale, nella parte in cui non
prevede che l’imputato possa

proporre
istanza di citazione
del responsabile civile quando si

tratti
di «responsabili civili ex lege derivanti dalla normativa in

tema
di infortuni sul
lavoro ed in tema di previdenza sociale»,

nonche’ «da quanto previsto dall’art. 28
della Costituzione»;

che il
rimettente premette di essere investito del processo

penale nei confronti di persona imputata
del reato di lesioni colpose

aggravate
(artt. 590 e 583
cod. pen.), commesse
con violazione

dell’art. 2087 cod. civ. e degli artt. 375 e 377 del d.P.R.
27 aprile

1955, n. 547
(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro),

per
aver consentito, quale
responsabile del settore tecnico di un

ospedale
civile, che un
lavoratore operasse per
diciassette anni

nella
centrale termica e
curasse la manutenzione
di tubature

coibentate con amianto, senza avvertirlo dei
rischi della lavorazione

e
senza predisporre misure di
protezione, causandogli, in tal modo,

una
malattia professionale consistente
in una placca pleurica con

rilevante riduzione della capacita’
respiratoria;

che –
essendovi stata costituzione
di parte civile – il

difensore dell’imputato aveva chiesto la
citazione, come responsabili

civili,
della «gestione liquidatoria» della soppressa Unita’
locale

socio-sanitaria
n. 21 di Padova,
quale pubblica amministrazione

responsabile
per il fatto illecito del proprio dipendente, a
norma

dell’art. 28 Cost;
della societa’ assicuratrice della predetta Unita’

locale
socio-sanitaria; nonche’
dell’INAIL e dell’INPS,
quali

responsabili
ex lege –
secondo la difesa
– per l’esposizione

ultradecennale ad amianto in forza dell’art. 13,
comma 8, della legge

23 marzo 1992,
n. 257 (Norme relative alla
cessazione dell’impiego

dell’amianto);

che, ad
avviso del giudice
a quo, l’istanza
in parola

dovrebbe
essere ritenuta allo
stato inammissibile, in
quanto

l’art. 83 cod. proc. pen. non
include l’imputato tra i soggetti

legittimati
a chiedere la citazione del
responsabile civile: e cio’

anche
dopo la sentenza
n. 112 del 1998
di questa Corte, che ha

dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del citato art. 83 nella

parte
in cui non prevedeva che, nel caso di responsabilita’ civile

derivante
dall’assicurazione
obbligatoria di cui
alla legge

24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della

responsabilita’
civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a

motore
e dei natanti),
l’assicuratore possa essere
citato nel

processo penale a richiesta dell’imputato;

che tale decisione, infatti, per il suo preciso
dispositivo,

non
sarebbe suscettibile di
estensione in via
interpretativa a

fattispecie diverse da quella indicata;

che secondo
il rimettente, tuttavia, l’art. 83 cod. proc.

pen. si porrebbe in contrasto con l’art.
3 Cost. – nella parte in cui

non
consente all’imputato di chiedere
la citazione del responsabile

civile
– anche quando
si tratti di responsabili civili ex lege in

base
alla normativa in
materia di infortuni
sul lavoro e di

previdenza
sociale, ovvero alla
stregua del disposto dell’art. 28

Cost;

che la citata sentenza n. 112 del 1998 avrebbe
infatti preso

le
mosse dalla considerazione che – alla luce degli artt. 18 e 23

della
legge n. 990 del
1969 – l’assicurazione
obbligatoria della

responsabilita’
civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a

motore
e dei natanti
determina una responsabilita’ civile ex lege

dell’assicuratore, riconducibile
alla previsione del secondo comma

dell’art. 185 cod. pen., in forza della quale ogni reato, che abbia

cagionato
un danno patrimoniale
o non patrimoniale,
obbliga al

risarcimento
il colpevole e
le persone che, a norma delle leggi

civili, debbono rispondere per il fatto di
lui;

che, su
tale premessa, la
sentenza in discorso avrebbe

altresi’ rimarcato la sostanziale equiparabilita’ della posizione del

convenuto
nel giudizio civile
di danno rispetto
a quella

dell’imputato nei
cui confronti la parte civile esercita l’azione

risarcitoria:
simmetria a fronte della quale si e’ ritenuta priva di

ragionevole
giustificazione la mancata
previsione della facolta’

dell’imputato di
chiedere la citazione
dell’assicuratore, con

l’effetto di privarlo del potere corrispondente a
quello di chiamata

in
garanzia dell’assicuratore medesimo, riconosciuto al convenuto in

sede civile;

che siffatte
considerazioni
risulterebbero peraltro

riferibili
– secondo il rimettente – alla generalita’
dei casi nei

quali
e’ consentito al convenuto nel
processo civile di chiamare in

garanzia
un «responsabile civile ex lege»:
dovendosi anche in tali

ipotesi
riconoscere all’imputato, di
fronte all’azione risarcitoria

intentata nei suoi confronti dalla parte
civile, il simmetrico potere

di
chiedere la citazione
del predetto responsabile,
pena una

disparita’
di trattamento analoga a quella gia’ censurata da questa

Corte;

che, con
riferimento al caso
di specie, anche
a voler

ritenere che la questione non riguardi
l’assicuratore «privato» della

Unita’ locale
socio-sanitaria – tenuto
conto dell’origine non

«normativa» della
relativa responsabilita’ – e
«impregiudicata»,

altresi’,
«la natura della
eventuale responsabilita» dell’INAIL e

dell’INPS,
la situazione sopra indicata ricorrerebbe quantomeno in

rapporto
all’ente pubblico dal quale l’imputato dipendeva, in quanto

chiamato
a rispondere civilmente ex lege del fatto illecito oggetto

di giudizio in base all’art. 28 Cost;

che nel
giudizio di costituzionalita’ e’
intervenuto il

Presidente del
Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale
dello Stato, il
quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;

che si
e’ costituita, altresi’, la
parte privata F.C.,

imputato
nel giudizio a
quo, che – aderendo alle argomentazioni

svolte
dal rimettente –
ha chiesto che
la Corte dichiari

l’illegittimita’ costituzionale della norma
impugnata.

Considerato che
il Tribunale di Padova dubita della legittimita’

costituzionale
dell’art. 83 del codice
di procedura penale, nella

parte
in cui non riconosce all’imputato la facolta’ di chiedere la

citazione del responsabile civile allorche’ si tratti di responsabile

civile
ex lege in base alle norme in materia di
infortuni sul lavoro

e di previdenza sociale, ovvero in
forza dell’art. 28 Cost;

che, a parere del rimettente, la norma impugnata
violerebbe,

sotto
tale profilo, l’art. 3
Cost. – gli artt. 24 e 97 Cost. sono

menzionati
unicamente nel dispositivo
dell’ordinanza di rimessione,

senza
alcuna argomentazione di
supporto nella parte motiva – in

quanto
determinerebbe una ingiustificata
disparita’ di
trattamento

tra
il convenuto nel giudizio civile di danno e l’imputato nei
cui

confronti
e’ esercitata l’azione
risarcitoria della parte civile:

disparita’
di trattamento del tutto analoga
a quella gia’ censurata

da questa Corte con la sentenza n. 112
del 1998;

che, al
riguardo, va peraltro rilevato come questa Corte, con

pronuncia successiva all’ordinanza di
rimessione, abbia avuto modo di

precisare
l’esatta portata dei principi affermati nella sentenza ora

citata,
in rapporto a
quesiti di costituzionalita’
basati, come

quello
odierno, su una supposta vis espansiva della relativa
ratio

decidendi (cfr. sentenza
n. 75 del 2001);

che, nell’occasione, si
e’ preliminarmente rimarcato
il

«particolare rigore» con il quale – nel sistema delineato dal
nuovo

codice di rito del 1988 – «devono essere
misurate le disposizioni che

regolano
l’ingresso, in sede
penale, di parti diverse da quelle

necessarie»:
e cio’ a
fronte dell’«accentuata tendenza»,

caratteristica
del nuovo impianto,
«a circoscrivere nei
limiti

dell’essenzialita’
tutte le forme di cumulo processuale, stante la

maturata
consapevolezza che l’incremento delle regiudicande
– specie

se,
come quelle civili, estranee alle finalita’
tipiche del processo

penale
– non possa che aggravarne
l’iter»; con conseguente «perdita

di
snellezza e celerita’ nelle
cadenze e nei tempi di definizione»

(valori,
questi, attualmente oggetto
di espressa garanzia

costituzionale ad opera dell’art. 111, secondo
comma, Cost.);

che, in
tale prospettiva, le
enunciazioni di principio

racchiuse
nella sentenza n. 112 del 1998 si presentano intimamente

saldate
alle «specifiche caratteristiche che
rendono del tutto

peculiare
la posizione dell’assicuratore chiamato a rispondere, ai

sensi
della legge n. 990
del 1969, dei
danni derivanti dalla

circolazione dei veicoli e dei natanti»,
implicando «una correlazione

tra
le posizioni coinvolte
di spessore tale
da rendere

necessariamente omologabile il … regime ad esse
riservato, tanto in

sede civile che nella ipotesi di
esercizio della domanda risarcitoria

in sede penale»;

che da un
lato, infatti, gli artt. 18 e 23 della legge n. 990

del
1969 – prevedendo, rispettivamente, l’azione
diretta del

danneggiato
nei confronti dell’assicuratore ed il
litisconsorzio

necessario
fra responsabile del danno ed assicuratore nel giudizio

promosso contro quest’ultimo
– consentono di collocare la particolare

ipotesi
di responsabilita’ civile in discorso fra i
casi ai quali si

riferisce
il secondo comma dell’art. 185 cod. pen.,
tradizionalmente

raccordato
alla assunzione di una posizione di garanzia per il fatto

altrui;

che, dall’altro
lato e al tempo stesso, la possibilita’ di

chiamare
in causa l’assicuratore – offerta al danneggiante convenuto

in
sede propria dagli artt. 1917, ultimo comma,
cod. civ. e 106 cod.

proc. civ. –
risulta correlata «al diritto dell’assicurato di vedersi

manlevato
dalle pretese risarcitorie,
con correlativo potere di

regresso, al contrario escluso per
l’assicuratore»;

che a tale
«funzione plurima» del rapporto di garanzia – in

quanto destinato a salvaguardare
direttamente tanto la vittima che il

danneggiante
– questa Corte
ha ritenuto dovesse
quindi

necessariamente
corrispondere l’allineamento,
anche in sede penale,

dei
poteri processuali di
«chiamata» riconosciuti in sede civile,

onde
evitare che l’effettivita’ della
predetta funzione venga

pregiudicata dalle scelte operate
dall’attore-parte civile;

che, peraltro
– contrariamente a quanto mostra di ritenere il

giudice a quo – le peculiarita’
dianzi evidenziate non si riscontrano

affatto
nella generalita’ delle ipotesi di responsabilita’ civile ex

lege per fatto altrui;

che con
la citata sentenza
n. 75 del 2001
la Corte ha

escluso,
cosi’, che alla posizione dell’assicuratore ex
legge n. 990

del
1969 potesse essere
assimilata quella dell’esercente

l’aeromobile, tenuto a risarcire i danni provocati da un
sinistro in

base
all’art. 878 del codice della navigazione: e cio’ sul rilievo

che,
in tal caso, all’azione diretta del danneggiato non corrisponde

un rapporto interno di «garanzia» tra
imputato e responsabile civile,

nei
termini delineati dal richiamato art. 1917 cod. civ., ne’ puo’

intravedersi
il correlativo ed automatico diritto di regresso, che

caratterizza la posizione del danneggiante
«garantito»;

che considerazioni
similari valgono anche in rapporto ai casi

oggetto dell’odierno scrutinio di costituzionalita’;

che la responsabilita’
civile dello Stato
e degli enti

pubblici
per i fatti
dei dipendenti, prevista dall’art. 28 Cost.,

assolve,
difatti, ad un
funzione di tutela nei confronti del solo

danneggiato,
e non anche del danneggiante: non
e’ il dipendente che

risarcisce il danno provocato da suoi «atti
compiuti in violazione di

diritti»
ad aver diritto
di rivalsa nei
confronti

dell’amministrazione pubblica
di appartenenza, ma
semmai il

contrario;
onde l’invocata facolta’ di
citazione dell’ente di

appartenenza,
quale responsabile civile,
da parte del

dipendente-imputato
non potrebbe trovare
giustificazione in un

rapporto interno di «garanzia» tra i due
soggetti;

che quanto,
poi, ai «responsabili civili ex lege derivanti

dalla
normativa in tema
di infortuni sul
lavoro ed in tema di

previdenza
sociale», lo stesso
rimettente si esprime in termini

dubitativi
e perplessi – allorche’ lascia
«impregiudicata» la natura

della
responsabilita’ in
questione – circa
la possibilita’ di

qualificare
gli enti previdenziali come responsabili civili ai sensi

dell’art. 185, secondo
comma, cod. pen.: qualificazione che,

peraltro,
non puo’ certamente
farsi discendere dal
disposto

dell’art. 13, comma 8,
del d.lgs. n. 257
del 1992, evocato

nell’ordinanza di rimessione, che si
limita ad accordare uno speciale

beneficio
(maggiorazione del periodo
lavorativo) ai lavoratori

esposti
all’amianto ai fini
di un piu’ rapido conseguimento delle

prestazioni pensionistiche;

che, d’altra parte – anche qualora si volesse
prescindere da

tale
profilo – dalla
disciplina generale dell’assicurazione

obbligatoria
contro gli infortuni
sul lavoro e
le malattie

professionali
non si desume
comunque l’esistenza di un rapporto

interno
di «garanzia» tra
l’imputato-danneggiante e l’istituto

assicuratore,
omologo a quello valorizzato dalla sentenza n. 112 del

1998: giacche’, anzi,
gli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni
per l’assicurazione

obbligatoria
contro gli
infortuni sul lavoro
e le malattie

professionali),
riconoscono piuttosto all’istituto assicuratore, che

abbia
corrisposto le indennita’ previste dalla legge
(e non, dunque,

il
risarcimento del danno), il diritto di regresso contro le persone

civilmente
responsabili, ivi compreso il
datore di lavoro quando il

fatto integri un reato perseguibile
d’ufficio;

che la
questione va dichiarata,
pertanto, manifestamente

infondata

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta
infondatezza della questione
di

legittimita’
costituzionale dell’art. 83 del
codice di procedura

penale,
sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24
e 97 della

Costituzione, dal Tribunale di Padova
con l’ordinanza indicata.

Cosi’ deciso
in Roma, nella
sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27
settembre 2004.

Il Presidente: Onida

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di
Paola

Depositata in cancelleria il 29 settembre 2004.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

04C1066

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