Enti pubblici

Wednesday 06 July 2005

La condanna per il peculato d’ uso deve essere inserita tra le cause ostative alla candidatura a Sindaco? Lo deciderà la Corte Costituzionale Corte di Cassazione ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 Aprile 2005 – 6 Aprile 2005, n. 321

La condanna per il peculato d’uso deve essere inserita tra le cause
ostative alla candidatura a Sindaco? Lo deciderà la Corte Costituzionale

Corte di Cassazione ORDINANZA (Atto
di promovimento) 6 Aprile
2005 – 6 Aprile 2005, n. 321

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguene
ordinanza sul ricorso iscritto al

n. 30654/2003 proposto
da: Buzzanca Giuseppe,
elettivamente

domiciliato in Roma, viale Parioli
n. 180 presso l’avv. Mario Sanino,

che
lo rappresenta e
difende giusta delega
in calce al ricorso

unitamente
agli avv. Andrea
Lo Castro, Nino Gazzarra, Laura Autru

Ryolo del Foro di Messina, ricorrente;

Contro Ansaldo Patti
Rosario, Ugdulena Francesca,
de Vero

Giancarlo, Risicato Lucia,
Modica Letteria, Turiaco Paolo,

Interdonato Pietro, elettivamente
domiciliati in Roma, via di Villa

Pepoli n. 4, presso l’avv.
Alessandro Coluzzi,
con l’avv. Fulvio

Cintioli del Foro di
Messina che li rappresenta e
difende giusta

delega
in atti; e Notarianni
Aurora, Impallomeni Antonella, Romano

Patrizia, Minasi
Maria, Caruso Francesco, Gazzano Nicola, La Torre

Giuseppa, Mazziotta Rosa,
Intersimone
Santina Rosaria, Greco

Mariapia, Di
Bella Saverio, Carcione Antonia, Pigneri Camillo,

Moscheo Rosalba, La Maestra Giovanna, Poguish
Gaetana, Sorbello Anna

Lisa, Amico
Salvatore, elettivamente domiciliati
in Roma via Q.

Maiorana n. 9 presso l’avv. Fazzari con
gli avv. Carmelo Matafu’ e

Marcello Scurria
del Foro di Messina che li rappresentano e difendono

per
procure in calce
al controricorso nonche’ Rodi
Giuseppe,

elettivamente
domiciliato in Roma, via
Vespasiano n. 12, presso gli

avv.
Valentina Urso
e Carmelo Marra e rappresentato e difeso da se’

medesimo
e Bertuccelli
Antonino, elettivamente domiciliato in Roma,

via
dei Due Macelli
n. 60, presso gli avv. Graziella Colaiacomo e

Silvio Crapolicchio che
lo rappresentano e difendono per procura

speciale
in atti nonche’
Ministero dell’interno ed Assessorato enti

locali
della Regione Siciliana,
rappresentati e difesi

dall’Avvocatura generale dello Stato e
domiciliati nei suoi uffici in

Roma via
dei Portoghesi n. 12,
e Trischitta avv.
Giuseppe,

domiciliato
in Roma presso la Corte di
cassazione e rappresentato e

difeso
da se’
medesimo controricorrenti; e contro Cardile Francesco

M. Salvatore –
Mangiapane Giuseppe –
Raffa Elisabetta – Crupi

Mariagabriella – Buongiorno Rosalva
– Testagrossa Oriana – Siracusano

Giuseppe – Visigoti Alejandro – David Pietro – Messina Clery
– Russo

Michele Maria – Giacobbe Pietro – Barbaro
Salvatore – Cafeo Biagio –

Di Cesare
Simone – Botto
Pierino – Casciano Epifanio – Lo Presti

Antonina –
Urso
Antonino – Procuratore
generale presso la Corte

d’appello di
Messina, Procuratore della
Repubblica presso il

Tribunale di
Messina, comune di Messina – Prefettura di Messina –

Ufficio elettorale centrale di Messina – Commissione elettorale
del

comune
di Messina –
Comitato regionale di controllo della regione

siciliana
– Bonanno Umberto
n. q. di presidente
del consiglio

comunale di Messina – presidenti delle
circoscrizioni I, II, III, IV,

V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV intimati; nonche’ sul

ricorso
iscritto al n. 2036/2004
proposto da: Trischitta avv.

Giuseppe, domiciliato, rappresentato e difeso
come sopra, ricorrente

incidentale
adesivo ed autonomo nei confronti di Buzzanca
Giuseppe

intimato;
e con l’intervento di
Rodi Giuseppe, domiciliato

rappresentato
e difeso come sopra controricorrente
e di Notarianni

Aurora –
La Torre Giuseppa – Mazziotta Rosa, domiciliate,

rappresentate
e difese come
sopra controricorrenti; avverso
la

sentenza della Corte d’appello di Messina n. 478
del 3 dicembre 2003.

Udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31 marzo 2005 dal relatore cons.
Luigi Macioce.

Uditi gli avv. Falzea (per
delega di Sanino), Lo Castro e Autru

Ryolo per il ricorrente
Buzzanca,
che hanno
concluso per

l’accoglimento del
ricorso. Colaiacono per il controricorrente

Bertuccelli – Cintioli per i controricorrenti Ansaldo Patti ed altri

– Scurria per
i controricorrenti Notarianni ed altri, che hanno

concluso per il rigetto del ricorso.

Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Pietro Abbritti
che ha concluso, in via principale, per la rimessione

alla
Corte costituzionale e, in
subordine, per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso con
l’assorbimento dei residui motivi.

R i l e v a

Con sentenza 13
dicembre 2002 la Corte di appello di Messina

condannava
Buzzanca
Giuseppe – ritenuto
responsabile dei delitti

ascrittigli
e di cui
agli artt. 81, 314 comma 2 e 323 c.p. – alla

pena
di mesi sei di reclusione ed alla temporanea
interdizione dai

p.u., concessi i benefici di legge.

Proposto ricorso per
cassazione, il Buzzanca si candidava alle

elezioni
del 25/26 maggio
2003 ed il successivo 29 maggio
veniva

proclamato Sindaco del Comune di Messina.

Avendo la adita
Corte di cassazione con sentenza 5 giugno 2003

rigettato
il ricorso proposto
dal Buzzanca avverso la sentenza di

condanna
della Corte territoriale, venivano pertanto proposte azioni

popolari,
ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 267/2000, per ottenere la

declaratoria
di decadenza dell’eletto dalla carica di sindaco: due

azioni
erano proposte in data 24 giugno 2003 da Rodi Giuseppe; una

terza
azione era proposta il 26 giugno
2003 da Notarianni Aurora ed

altri
trentaquattro elettori; un quarto ricorso del 28 giugno 2003

era
presentato da Bertuccelli Antonino;
una quinta azione
era

proposta
il 1° luglio
2003 da Patti Rosario Ansaldo ed altri otto

elettori. Si costituiva in
tutti i procedimenti
il Buzzanca,

resistendo
alle pretese ivi
articolate ed in
quattro di essi

interveniva
ad adiuvandum l’avv. Giuseppe Trischitta. Si costituiva,

nel
procedimento instaurato sul ricorso di Patti Rosario ed altri,

l’assessorato enti
locali della regione, deducendo la carenza della

propria legittimazione.

Riuniti i procedimenti, il tribunale di Messina con
sentenza 21

luglio 2003, dichiarati inammissibili i
ricorsi del Rodi e la carenza

di
legittimazione dell’Assessorato, rigettava i ricorsi sull’assunto

che
le norme di cui agli artt. 58, 59, 68 e 70 d.lgs. n. 267/2000,

rettamente
interpretate in via
restrittiva, non consentissero di

affermare
che la condanna definitiva – con irrevocabilita’
acquisita

dopo
la nomina a sindaco del candidato
– per il delitto di peculato

d’uso, costituisse causa di decadenza
dell’eletto e che, di converso,

detta
decadenza non potesse
conseguire alla interdizione dai p.u.

comminata
con sospensione della
pena. La sentenza era impugnata

separatamente
da Patti Rosario e suoi consorti, da Rodi Giuseppe, da

Bertuccelli Antonino, da Notarianni Aurora e
consorti in lite, dal

p.m. presso il Tribunale di Messina.

Appello incidentale veniva proposto dall’avv. Trischitta.

La Corte di appello di Messina con sentenza 3 dicembre
2003, in

riforma
della sentenza impugnata, dichiarato inammissibile l’appello

incidentale,
in riforma della
prima decisione dichiarava Buzzanca

Giuseppe decaduto dalla
carica di Sindaco del Comune di
Messina e

condannava
il medesimo, e
con lo stesso
in solido l’appellante

incidentale,
alla refusione alle parti private
di ø delle spese del

giudizio.

Affermava la Corte territoriale (per quanto in questa sede ancora

rileva) che:

con riguardo
alla eccezione di
preclusione delle azioni

popolari
per non essere
stato tempestivamente impugnato
il

provvedimento
6 giugno 2003
con il quale
l’ufficio elettorale

centrale
aveva respinto l’istanza di
revoca della proclamazione del

Buzzanca a sindaco, nessuna
preclusione si era maturata essendo

l’azione di cui all’art. 70 d.lgs.
n. 267/2000 del tutto autonoma da

qualsivoglia determinazione amministrativa;

con riferimento all’appello incidentale dell’avv.
Trischitta

– interventore
adesivo in primo grado – e diretto alla dichiarazione

di
inammissibilita’ dei
ricorsi per tardivita’ ed assenza della

necessaria
produzione documentale della
sentenza della cassazione

penale
– esso era inammissibile ed infondato: inammissibile, perche’

impedito
dall’essere mero interventore adesivo
dipendente del

Buzzanca e perche’, essendo parte vittoriosa
in primo grado, avrebbe

dovuto
non impugnare ma
solo riproporre le eccezioni ex
art. 346

c.p.c.;
infondato, perche’ l’azione popolare non soffriva di alcun

termine
nel suo dispiegamento e perche’
la produzione era avvenuta

solo
al fine di documentare la definitivita’ della
condanna e si era

risolta
nella mera attestazione
di acquisita irrevocabilita’ (per

rigetto del ricorso per cassazione) della
sentenza di condanna;

venendo al
merito, doveva esprimersi
dissenso dalla

argomentazione spesa dal tribunale per affermare,
in base ad errata e

limitativa
lettura delle norme,
che la prevista
causa di

incandidabilita’
non poteva costituire
di per se’ sola ragione di

decadenza dalla carica, ove sopravvenuta alla
elezione;

in primo
luogo, nella previsione dell’art. 58, comma 1, lett.

b) del
testo unico si
evidenziava come il rinvio alla figura del

peculato
di cui all’art. 314
c.p. comprendesse anche la men grave

ipotesi
– autonoma ma pur sempre afferente peculato – del
peculato

d’uso
di cui al
comma 2 con la conseguenza per la
quale anche il

condannato
per tal delitto,
a seguito di sentenza definitiva, non

poteva
ne’ essere candidato ne’ ricoprire la carica di sindaco (come

fatto
palese dal significativo
termine comunque collegante le due

espressioni), intendendosi pertanto erigere la
condanna anche per tal

reato,
in qualunque momento intervenuta, a sbarramento all’esercizio

delle
funzioni di sindaco, sia in termini di preclusione all’accesso

alla carica sia in termini di nullita’ di una elezione effettuata pur

in
presenza di condanna
sia e comunque
in termini di decadenza

dell’eletto da
essa ove la
causa ostativa fosse
alla elezione

irrevocabilmente sopravvenuta;

quanto alla
questione originata dal fatto che nel primo comma

dell’art. 59 del
t.u. era prevista come causa di
sospensione dalla

carica
la condanna non definitiva per il solo delitto di peculato di

cui
al comma 1, dell’art. 314, c.p. nel mentre al sesto comma, dello

stesso
art. 59, si statuiva la decadenza di diritto dalla carica per

il
passaggio in giudicato
della sentenza di condanna, e,
quindi,

quanto
al quesito relativo
al riferirsi di siffatta
decadenza da

sopravvenuto
giudicato a tutte le ipotesi di cause ostative (art. 58

comma
1) od a quelle soltanto cagionanti sospensione interinale, tra

le
quali non era
la condanna per il peculato d’uso, essa doveva

risolversi
nel primo senso, in particolare ove fosse ben inteso il

senso
e la portata
rivestiti del t.u. delle nel
succedersi delle

norme elettorali;

sulla base
dell’art. 15 della legge
n. 55/1990 come

modificato
dall’art. 1 della legge n. 16/1992, infatti, era evidente

la
volonta’
legislativa di istituire
un totale parallelismo

(attestato
dalla inerenza delle
previsioni ad un solo articolo di

legge)
tra causa ostativa alla
candidatura, causa di nullita’ della

elezione
(entrambe per condanne
preesistenti), causa di sospensione

(per
condanna non definitiva sopravvenuta) e causa di decadenza (per

condanna definitiva sopravvenuta): la
successiva sentenza n. 141/1996

della
Corte costituzionaie afferente la illegittimita’
delle norme

sulla
incandidabilita’ per
sentenza non definitiva,
impose poi

l’intervento del
legislatore che, con la legge n. 475/1999, da un

canto
subordino’
l’incandidabilita’ al
requisito della sentenza

definitiva ed escluse dal novero della
sospensione interinale ipotesi

men
gravi (quale quella
del peculato d’uso) e dall’altro canto,

pero’,
non tocco’ l’ipotesi di decadenza di cui al
comma 4-quinquies

dell’art. 15, della legge n. 55/1990 (introdotto nel 1992),
di guisa

che’,
per la condanna per il peculato d’uso, anche nel
1999 doveva

ritenersi
operante la piena
equiparazione tra causa
ostativa

preesistente
e causa di
decadenza sopravvenuta; e tale situazione

normativa venne interamente recepita dal t.u.
del 2000 che, soltanto,

ebbe
a ripartire in
due articoli (artt. 58 e 59) la congerie di

ipotesi
che, dal 1990
al 1999, si erano affastellate nella stessa

disposizione;

il valore
del d.lgs. n. 267/2000
era pertanto palese nel

senso
di veder riproposte – sotto diversa collocazione
(l’art. 59,

comma
6) – quelle
soluzioni di parallelismo tra

ostativita-nullita-decadenza
gia’
delineate con i
vari commi

dell’art. 15 della legge n. 55/1990, in
tal guisa trovandosi conferma

del
fatto (gia’ segnalato nel parere dato dall’A.D. del
C.d.S. l’8

giugno
2000) che il
testo unico aveva solo – come dalla precisa

delega
legislativa – riunito e coordinato le norme vigenti, senza in

alcun
modo innovare in punti decisivi
quale quello esaminato (ed in

caso negativo incorrendo in ipotesi di incostituzionalita);

del resto,
la interpretazione condivisa era perfettamente

conforme
al costante insegnamento della Corte costituzionale sulla

identita’
di ratio giustificativa delle
fattispecie di

incandidabilita’
e di decadenza, non valendo, a diversamente opinare

in
termini di interessi
costituzionalmente rilevanti, l’esigenza di

assicurare
la stabilita’
del risultato elettorale (tal esigenza non

potendo far premio su quella, primaria, di
reagire alla carenza di un

fondamentale requisito per l’eleggibilita);

con riguardo
alla questione della applicazione delle norme in

discorso alla regione siciliana, tale
applicazione poteva ipotizzarsi

solo
affermandone – come dovevasi – il carattere ricognitivo della

normativa
preesistente rivestito dagli
artt. 58 e 59 del t.u.:
ed

infatti,
alla stregua dello Statuto
regionale le norme nazionali in

materia
elettorale potevano trovare
applicazione solo se

espressamente
richiamate dalla legge
regionale, avente in materia

potesta’
esclusiva, con la conseguenza per la quale il rinvio che le

leggi
regionali n. 7/1992 e n.
26/1993 operavano in materia alla

legge
n. 16/1992 (e quindi
all’art. 15, della legge n. 55/1990)

doveva
ritenersi rinvio materiale
o ricettizio. E di
qui la

conseguenza
ulteriore per la quale, non avendo il t.u.,
con riguardo

alla
questione dibattuta, alcuna
funzione innovativa ma soltanto

capacita’
ricognitiva,
solo in tal
ruolo di conferma delle norme

preesistenti
ed abrogate, le relative
disposizioni potevano trovare

ingresso in Sicilia, si’
che anche alla loro stregua doveva ritenersi

avverata la decadenza del Buzzanca
dalla carica di sindaco.

Per la cassazione
di tale sentenza
il Buzzanca
ha proposto

ricorso,
affidato a sei motivi, notificando l’atto in diverse
date

correnti
tra il 20 ed
il 29 dicembre 2003 ai soggetti indicati in

intestazione. Degli intimati si
sono costituiti con controricorsi

distinti:
Ansaldo Patti Rosario ed altri
sei – Notarianni Aurora ed

altri
diciassette – Rodi
Giuseppe – Bertuccelli Antonino
– il

Ministero dell’interno e
l’Assessorato siciliano agli enti locali.

L’avv. Trischitta, dal canto
suo, nel controricorso
ha anche

proposto
ricorso incidentale adesivo
(con due motivi) ed autonomo

(con
cinque motivi) al
quale hanno resistito, con controricorso

separato, il Rodi da un canto e Notarianni Aurora – La Torre Giuseppa

– Mazziotta
Rosa dall’altro canto.

Su istanza di sollecita trattazione dei difensori di Notarianni

Aurora +
17 era fissata
udienza di discussione dei ricorsi al 10

maggio
2004. Su nuova istanza dei medesimi difensori e
di quella dei

difensori
di Ansaldo Patti
Rosario ed altri
– rappresentanti

l’urgenza derivante dalla necessita’ di pervenire ad una decisione in

tempo
utile per l’eventuale
convocazione delle elezioni
per il

rinnovo
della carica in coincidenza con l’imminente turno elettorale

del
12/13 giugno 2004 – il presidente
della sezione in data 9 marzo

2004 fissava nuova, anticipata, udienza
al 14 aprile 2004.

In data 30
marzo 2004 era pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale

della
Repubblica il d.l. 29 marzo 2004,
n. 80 (disposizioni urgenti

in
materia di enti locali) nel
quale, all’art. 7 (modfiche al testo

unico
delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), erano

apportate
modifiche all’art. 58, comma
1, lett. b)
del d.lgs.

n. 267/2000 (nel
senso che dopo il numero «314» erano inserite le

parole «primo comma») ed all’art. 59 comma
6 dello stesso d.lgs. (nel

senso
che dopo le
parole «sentenza di condanna» erano inserite le

parole «per uno dei reati previsti dal
medesimo comma»). Hanno quindi

depositato
memorie i difensori del
ricorrente Buzzanca e di Ansaldo

Patti Rosario ed altri nonche’
Rodi Giuseppe, memorie nelle quali si

e’
dato atto e
trattato della sopravvenienza dell’art. 7, d.l. 29

marzo
2004, n. 80 recante
le teste’ rammentate modifiche al testo

degli
artt. 58 e
59, d.lgs.
n. 267/2000. Nella discussione orale

hanno
illustrato le loro
opinioni i difensori
indicati in

intestazione
ed il Rodi nel mentre l’avv. Trischitta
ha depositato

atto
di rinunzia (non recante accettazioni od adesioni) alle proprie

impugnazioni incidentali adesive ed autonome.

Riservata la
decisione, la
Corte, riuniti i
ricorsi, con

ordinanza
n. 7327/2004 depositata il 17
aprile 2004 ha dichiarato

rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita’

costituzionale
dell’art. 7, d.l.
n. 80/2004, recante modifiche

all’art. 58, comma
1, lett. B) e all’art. 59, comma 6, del d.lgs.

n. 267/2000 per evidente carenza del
requisito del caso straordinario

di
necessita’
ed urgenza, quindi
disponendo la sospensione del

procedimento,
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e

le comunicazioni di rito.

La Corte costituzionale, con
ordinanza n. 2/2005 in data 11

maggio
2005, sul rilievo che dopo
l’ordinanza di rimessione il d.l.

del
quale era stata
denunziata l’incostituzionalita’ era
stato

convertito
con la legge 28 maggio 2004, n. 140, con la quale
erano

state
apportate modifiche al decreto ed enunziate
le ragioni della

emanazione
della norma censurata, ha
disposto la restituzione degli

atti a questa Corte per nuovo esame della
rilevanza.

E’ stata quindi
fissata nuova udienza per la discussione del

ricorso. I difensori del Buzzanca, da un
canto, e dei

controricorrenti
Bertucceili,
Ansaldo Patti ed
altri, Notarianni

Aurora ed altri hanno depositato
memorie. Rodi Giuseppe ha depositato

motivate
istanze 21 marzo 2005 dirette al differimento della udienza

per
asserita nullita’ dell’avviso. Alla udienza del 31 marzo 2005 il

Collegio ha con ordinanza rigettato l’istanza
Rodi di differimento e

quindi, uditi i difensori ed il p.g., ha riservato la decisione.

O s s e r v a

Ritiene il Collegio
di dover – nuovamente – sollevare
innanzi

alla
Corte delle leggi questione di legittimita’
costituzionale, con

riguardo
all’art. 7, del 29 marzo 2004, n. 80 nel testo risultante

dalla
conversione, con modificazioni, ad opera della legge 28 maggio

2004, n. 140 (nella
Gazzetta Ufficiale n. 125/2004),
recante

modificazioni
all’art. 58, comma 1, lettera b)
del t.u. delle leggi

sull’ordinamento degli
enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000, in

relazione
all’art. 77 comma
2 della Costituzione per evidente e

manifesta carenza – nella decretazione di
urgenza – del requisito del

caso
straordinario di necessita’ ed
urgenza e per la conseguente

comunicazione
di tale vizio procedimentale alla legge che, pur in

manifesto difetto di tal requisito, ha
provveduto alla conversione.

Il teste’ indicato sospetto
di illegittimita’
costituzionale

viene
da questa Corte
formulato dopo la
reiterazione della

valutazione
di rilevanza della questione con specifico riguardo alla

legge
di conversione del d.l. n. 80/2004, come richiesto dalla Corte

costituzionale con l’ordinanza n. 2/2005.

Con tale pronunzia
processuale di restituzione degli
atti, la

Corte ha
declinato di decidere
sulla questione sottopostale sul

rilievo
che la legge
di conversione imponesse
a questa Corte

remittente
un nuovo esame della rilevanza della questione stessa. Ed

a tanto si provvede.

L a r i l e v a n z a

Le norme, introdotte dalla decretazione d’urgenza nel
corso del

presente
giudizio di legittimita’, e
riprodotte nella legge di

conversione,
devono trovare diretta applicazione
all’atto in cui si

pervenga
alla decisione dei motivi II, III e IV che, ad avviso del

Collegio, hanno carattere assorbente
nella disamina dell’impugnazione

principale.

Al proposito devesi
richiamare interamente quanto
e’ stato

esposto nell’ordinanza n. 7327/2004 di
questa Corte con riguardo agli

effetti sulla cognizione del ricorso
determinati dalla sopravvenienza

dell’art. 7, del d.l. n. 80/2004. In tale
ordinanza se’ e’ affermato:

«Ed infatti, la non decisivita’
delle questioni poste dal primo

motivo
(denunziante violazione degli
artt. 58 e 70
del d.lgs.

n. 267/2000 e
vizio di motivazione, per avere la impugnata sentenza

mancato
di dichiarare inammissibili le
azioni popolari, non essendo

stata impugnata – come si sarebbe dovuto –
la decisione 6 giugno 2003

dell’ufficio elettorale) scaturisce dalla persuasivita’ evidente – ed

in
questa sede delibativa non
superabile – delle
contrarie

argomentazioni
gia’
esposte da questa
Corte nella sentenza

n. 18128/2002. Quanto alle
questioni poste nel quinto motivo (il

sesto
non venendo in
rilievo, in quanto attinente al regime delle

spese)
– denunziante violazione del d.lgs. n.
267/2000 e delle leggi

regionali
siciliane nn. 7/1992 e n. 26/1993, per avere la Corte di

merito
scorrettamente affermato che esse avrebbero operato un rinvio

recettizio
o materiale alla
legge statale n. 16/1992
e che le

disposizioni
del suo art. 1
sarebbero state sostanzialmente

riprodotte, con diversa articolazione, dal d.lgs. n. 267/2000, in tal

guisa,
e solo per
tal natura meramente
ripetitiva, trovando

applicazione
in Sicilia i relativi artt. 58 e
59 – esse appaiono in

questa
sede non decisive,
non gia’ perche’ prive
di fumus
di

fondatezza
ma per la contraria ragione per
la quale esse non paiono

condurre
ad alcun risultato demolitorio della pronunzia
impugnata ma

soltanto alla correzione della sua
motivazione in diritto.

Ed infatti, e
con la sintesi dovuta in coerenza con il ruolo

delibativo
della presente cognizione, pare al Collegio che i ridetti

artt. 58, comma
1, lett. b)e 59 comma 6 del t.u. approvato nel 2000

costituiscano
la fonte delle norme
«inabilitanti» o «disabilitanti»

del
candidato o dell’eletto alla carica di sindaco in Sicilia stante

il
carattere aperto, o «ricettizio»
della normativa statale in

materia,
proprio del rinvio contenuto
nell’art. 36, legge regionale

Si.
n. 26/1993
(carattere sul quale il ricorso
ha speso motivate e

persuasive considerazioni
in termini di lettura
costituzionalmente

corretta
del rinvio e del quale non ha avuto dubbi di sorta
questa

Corte nella recente sentenza n. 2896/2004,
che dell’art. 58, comma 1

lett.
c) del t.u. ha fatto indiscussa applicazione in controversia

afferente
la decadenza di
sindaco di altro comune siciliano). Se,

dunque,
non pare dubitabile che la vicenda di decadenza
sottoposta

debba
essere governata proprio
dagli artt. 58 e
59 del t.u.

n. 267/2000, sui
quali si e’ appuntata la novellazione
d’urgenza ex

art. 7
d.l. n. 80/2004, emerge come
indiscutibile la inerenza della

questione
di costituzionalita’ di
tal novella alla disamina dei

motivi (II, III e IV) del ricorso Buzzanca che, sulla interpretazione

delle
norme novellate, muovono
articolate censure alla impugnata

decisione. Con il
secondo motivo, infatti, si attinge il cuore del

problema
(urgentemente risolto dal d.l.
sopravvenuto), quello della

latitudine della previsione inabilitante
dell’art. 314 c.p. contenuta

nell’art. 58, comma
1), lett. b), sostenendosi, in
antitesi con la

decisione
della Corte territoriale, che il
peculato d’uso – delitto

autonomo e diverso, sotto piu’
profili, dal peculato – non sarebbe da

comprendere,
a pena di confliggere
contro primarie esigenze di

ragionevolezza,
nella previsione inabilitante del peculato. Con il

terzo
e quarto motivo,
di converso, dato
per ammesso che la

previsione
inabilitante includa l’ipotesi
del peculato d’uso, si

censura
l’opzione interpretativa adottata dalla Corte di Messina per

la
quale, dalla lettura storico-sistematica delle leggi
statali in

materia,
risulterebbe perfetta corrispondenza tra
previsioni

inabilitanti
(in termini di ostativita’ alla carica e di nullita’

della
elezione avvenuta) e previsioni disabilitanti (in termini di

decadenza
dell’eletto per la sopravvenienza del giudicato ostativo):

ad
avviso del ricorrente, come fatto palese dalla collocazione degli

artt. 58 e
59 comma 6, si sarebbe
realizzata una rottura della

originaria
corrispondenza, si’ da riservare
l’operativita’ della

causa
di decadenza al solo ambito dell’operativita’
della causa di

sospensione interinale, con la consegnenza che non potrebbe decadere,

per
giudicato sopravvenuto su causa ostativa, il sindaco che per tal

causa
non fosse stato
soggetto alla sospensione per
condanna non

definitiva (si’ che’ non costituirebbe causa di decadenza ex art. 59,

comma
6 il giudicato afferente la commissione di peculato d’uso, tal

delitto
non essendo previsto, all’art. 59, comma 1, lett. A),
come

causa
di sospensione interinale ma soltanto contemplato come causa

ostativa
alla candidatura nella piu’ ampia previsione dell’art. 58,

comma
1, lett. b). Ebbene, in tali termini chiarita
la res litigiosa

sottoposta
dal ricorso ed individuata la inerenza della novella alle

sole
questioni decisive in causa, vi e’ da sottoporre a lettura la

novella
stessa per poi
sottolineare i piu’ evidenti profili di

rilevanza
della questione di sua illegittimita’
costituzionale, in

termini
di necessaria ed
ineludibile sua applicazione
come jus

superveniens.

L’art. 7, del d.l.
n. 80/2004 al punto a) modifica la norma di

cui
all’art. 58, comma
1, lett. b)
aggiungendo alla previsione

inabilitante
(causa ostativa alla candidatura costituita da condanna

definitiva
per delitto) afferente il
peculato sub. art. 314 c.p. le

parole
«primo comma», con
la conseguenza di escludere dal
novero

delle
cause ostative il delitto di
peculato d’uso (sull’assunto che

la
minor offensivita’ giuridica
del delitto in
questione ne

giustifichi
la sottrazione dall’ambito
delle cause ostative per

delitti
rubricati) e di
includerlo tra le stesse cause ostative

soltanto
se la pena
irrogata superi i sei mesi (art. 58, comma 1,

lett. c). Lo stesso art. 7, al punto b),
modifica poi la disposizione

di
cui all’art. 59, comma
6 del t.u.
nel senso di
prevedere

esplicitamente
che la decadenza dalle cariche elencate al comma 1,

dell’art. 58, per
effetto di sentenza di condanna definitiva, operi

ove
la condanna sia
intervenuta per uno
dei reati previsti dal

medesimo
comma, con la
conseguenza per la quale, in
un’ottica di

ripristinata
(o ribadita) perfetta
corrispondenza tra cause

inabilitanti
e cause disabilitanti, si
esclude che la condanna

definitiva
a pena fino a sei mesi per il delitto di peculato
d’uso

possa
operare tanto come causa ostativa alla candidatura quanto come

causa di decadenza dalla stessa. In tal
guisa identificata la portata

di
modifica normativa della novella, e rammentato che la decadenza

del Buzzanca
dalla carica di Sindaco di Messina era stata pronunziata

per la sua irrevocabile condanna alla
pena di mesi sei per il delitto

di
peculato d’uso di cui al comma 2,
dell’art. 314, c.p. (oltre che

per
quello di cui all’art. 323 c.p.), resta da chiarire le
ragioni

per
le quali nel
processo pendente in questa sede di legittimita’

debbano essere applicate non solo le norme
modificate (gli artt. 58 e

59 t.u., per le
ragioni dinanzi rammentate) ma anche – ed ovviamente

in
via esclusiva – le norme
modificanti contenute nell’art. 7, d.l.

n. 80/2004.

Che le norme
sopravvenute non abbiano
alcuna portata

interpretativa
e’ dato, al
contempo, evidente ed inconferente sul

piano
della rilevanza e
sintomatico sul piano della non manifesta

infondatezza
della questione che
si solleva. Riservata alla sede

propria
la trattazione di tal ultimo profilo, deve quindi escludersi

– come
dato di tutta evidenza – che le nuove norme abbiano
alcuna

portata
di interpretazione autentica
delle norme che sostituiscono:

se,
infatti, come da questa Corte piu’ volte
affermato, il carattere

in
discorso dipende dal
solo contenuto del
precetto posto – in

termini
di apprezzamento ermeneutico di un
precetto antecedente al

quale la nuova norma si ricolleghi nella
lettera e nella ratio, a tal

valutazione
sovrapponendo l’imperativa nuova
interpretazione (da

ultimo
Cass. 9895/2003) –
e se certo
non fa ostacolo
alla

legittimita’
di siffatta opzione
ermeneutica l’inesistenza di una

diffusa
situazione di incertezza
o di contrasti giurisprudenziali

(come
rammentato in svariati arresti
della Corte costituzionale: ex

multis
sentt. nn. 374/2002 – 29/2002 – 525/2000 – 229/1999), non e’

chi
non veda come nelle disposizioni
di cui all’art. 7, in disamina

non
e’ dato rinvenire
ne’ riferimenti a
pregresse alternative

ermeneutiche
ne’ la imperativa opzione per una di esse ma, soltanto,

la
volonta’,
esplicitata in rubrica e nel testo, di modificare le

norme
previgenti,
il che e’
quanto dire di compiere l’operazione

opposta
a quella di
recare interpretazione autentica
delle norme

(imporre come corretta una delle sue
possibili letture) e consistente

nella sostituzione di testo a testo
(sull’assunto che nel primo testo

non vi fosse spazio alcuno per la
soluzione auspicata).

Ma il
carattere non interpretativo di quello che, pertanto, deve

definirsi
jus superveniens, e’ del tutto indifferente ai fini della

sua
applicazione alla controversia
in disamina, dovendo
tale

immediata applicazione ravvisarsi non gia’ per effetto dell’incidenza

della
novella sugli effetti
penali della sentenza (come pur,
con

dovizia
di argomentazioni, sostenuto
dal ricorrente nella memoria

7 aprile 2004)
bensi’
per l’assorbente rilievo
dell’avere detta

novella
incidenza sul regime
dei requisiti legali di mantenimento

della carica pubblica elettiva e quindi
sulla sua idoneita’ a mutarlo

con
immediata efficacia tanto in malam quanto,
come nella specie, in

bonam
partem.
Questa Corte ha
infatti piu’
volte affermato, con

riguardo
alla sopravvenienza di condizioni «disabilitanti» (sentenze

irrevocabili
di condanna) alla
elezione o nomina
alla carica

elettiva,
e con specifico
riguardo alle disposizioni
dell’art. 1

commi
quattro-bis
e quinquies
della legge n. 16/1992, che le nuove

disposizioni
debbono essere applicate
anche ove le
situazioni

sanzionate
si siano verificate
ben prima della entrata in vigore

della
legge sopravvenuta non
venendo in gioco
alcun profilo di

retroattivita’
della disposizione (posto
che essa produce i suoi

effetti solo per il periodo successivo alla
sua entrata in vigore) ma

trattandosi
di un nuovo
parametro cui il
legislatore ancora il

giudizio
di indegnita’ rispetto
alla conservazione della carica

(Cass. 9087/1993 – 10700/1993 – 10741/1993
– 10744/1993 – 9953/1994).

E posto che
il principio formulato
da tali pronunzie appare

assolutamente
condivisibile, la’ dove evidenzia la ragionevolezza

della
immediata applicazione della nuova norma perche’
attingente le

condizioni
di mantenimento della
carica, ne discende che di tal

principio
debba farsi applicazione
anche le volte in cui la norma

sopravvenuta
rimuova un pregresso giudizio di indegnita’,
confinando

nell’ambito dell’irrilevanza giuridica
una condanna penale che in

base alle norme preesistenti aveva valore
di condizione inabilitante.

Di qui
la conseguenza che la
sopravvenienza normativa in esame non

potrebbe
non trovare immediata applicazione a beneficio del Buzzanca

e
nel processo in corso, a tal
applicazione non ostando preclusioni

di
sorta (ed anzi
essendo la questione
della comprensione del

peculato
d’uso nella norma
disabilitante dedotta ad oggetto del

richiamato secondo motivo del ricorso)».

Quanto sin qui
affermato, con riguardo alla
norma portata dal

d.l.,
non viene in
alcun modo revocato
in dubbio dalla norma

risultante
dalla legge di
conversione: se e’ infatti compito di

questa
Corte remittente sottoporre a scrutinio di
rilevanza il testo

della
norma, gia’ sospettata, quale portato dalla
sopravvenuta legge

di
conversione, non occorre diffusione di argomenti per sostenere il

rilievo della assoluta estensibilita’
anche al testo definitivo della

sopra
riportata valutazione di
rilevanza. In quel testo, e per la

parte
che rileva in
causa, l’inciso «primo comma»
(che l’art. 7,

comma 1,
lett. A) intese
inserire dopo il
numero 314 di cui

all’art. 58, comma
1, lett. B)del d.lgs. n.
267/2000) e’ stato

semplicemente
riprodotto al seguito di una virgola («, primo comma»)

e la soppressione della modifica
all’art. 59, comma 6 di cui al comma

1, lett. B) dell’art. 7, del d.l. e’
scelta di evidente indifferenza

rispetto alla questione dedotta in causa.

Giova, da ultimo,
prendere in esame – per disattenderle con la

sintesi propria della odierna cognizione –
le obiezioni che la difesa

dei
controricorrenti ha
inteso muovere al
rilievo di immediata

applicazione
dello jus superveniens formulato
nell’ordinanza

n. 7327/2004, obiezioni
che, facendo leva
sul canone del «fatto

compiuto» o della «cristallizzazione»
(elaborato dalla giurisprudenza

di
legittimita’
in materia elettorale), indicano
come eversiva dei

principi
la scelta di applicare la norma sopravvenuta che rimuova ex

nunc
(ed appunto in bonam partem) un pregresso
giudizio di

indegnita’.
Dette obiezioni in
primo luogo ignorano che nel caso

sottoposto
nessuna decadenza si era avverata posto che proprio sulla

applicabilita’
alla specie della norma che la
comminava (l’art. 58,

comma 1,
lett. B) ante novella) erano insorte controversie decise in

modo
difforme dai giudici
del merito sulla
base di divergenti

interpretazioni del diritto vigente e, in secondo
luogo, non mostrano

consapevolezza
della assoluta doverosita’ (in
termini di

interpretazione
secundum
constitutionem) della
applicazione della

norma
sopravvenuta che rimuova un
pregresso giudizio di indegnita’,

confinando nell’ambito dell’irrilevanza
giuridica una condanna penale

che
venga privata del
valore di condizione inabilitante. Ma dette

obiezioni,
in terzo luogo,
richiamano in modo
non pertinente

precedenti
statuizioni di questa
Corte che, facendo
leva sulla

«cristallizzazione» determinata dalla domanda ex art. 9-bis, d.P.R.

n. 570/1960, hanno
escluso alcuna applicabilita’ dello
jus

superveniens, posto che tali pronunziati (per
tutti si rammenta Cass.

n. 12862/2001) afferivano la
materia delle incompatibilita’ per le

quali e’ prevista la sua rimozione nel
termine di legge ed e’ esclusa

alcuna
rimozione tardiva e
non riguardavano certo
i casi di

incandidabilita’ o decadenza per indegnita’
da condanna penale di cui

alle norme via via
introdotte (leggi nn. 55/1990 – 16/1992 – 475/1999

– d.lgs. n. 267/2000),
per i quali
non si scorge alcun ruolo da

assegnare alla scelta di rimozione.

Vanno dunque pienamente confermate, anche con riguardo al
testo

dell’art. 58, comma 1, lett. B) risultante
dalla legge di conversione

n. 140/2004, le
considerazioni di rilevanza
gia’ formulate nella

precedente ordinanza di rimessione n. 7327/2004
di questa Corte.

La non manifesta
infondatezza

Ad avviso del
Collegio la norma
in disamina difetta
del

necessario
requisito per la
sua adozione con decreto legge – la

sussistenza di caso straordinario di necessita’ ed urgenza – di guisa

che
il vizio di violazione del disposto dell’art. 77, comma 2 Cost.,

attingente
il provvedimento 29 marzo
2004, n. 80, ben dovra’

coinvolgere
– come vizio
in procedendo –
la stessa legge
di

conversione
che abbia provveduto in difetto del necessario requisito

(come statuito da Corte cost. nella
decisione n. 29/1995).

A criterio del Collegio il difetto del requisito
costituzionale

raggiunge,
nella specie, la soglia della evidenza che la Corte delle

leggi
ha sempre ribadito essere condizione per la sua sindacabilita’

quale
vizio comunicato alla
legge di conversione (come affermato

negli
arresti nn.
29/1995 – 161/1995 – 330/1996 – 432/1996 ord. –

90/1997 ord. – 398/1998 –
16/2002 – 341/2003), evidenza che deve

essere apprezzata – nella dimensione delibativa e prognostica che gli

compete – anche dal giudice che solleva la
questione.

Giova riportare in
questa sede i dati che
l’ordinanza di

rimessione
n. 7327/2004 ha inteso evidenziare come sintomatici della

carenza
del requisito costituzionale per provvedere con decretazione

d’urgenza sulla
materia de qua: tale ordinanza, con argomentare che

il Collegio interamente condivide, ebbe
ad affermare:

1. – La
decretazione d’urgenza e’ stata
adottata non gia’ per

regolare
– con lo
strumento imposto dall’approssimarsi delle

consultazioni
elettorali del 12-13 giugno
2004 – la materia delle

condizioni ostative alle candidature, in
un’ottica (insindacabile) di

adeguamento
delle previsioni normative al mutamento delle condizioni

politiche,
ma soltanto per escludere dal novero delle cause ostative

sub.
art. 58,
comma 1, lett. a) l’ipotesi di
condanna per peculato

d’uso, senza che dal testo del
provvedimento (o dal generale contesto

della giurisprudenza in materia, nel quale
questa Corte riveste ruolo

essenziale)
sia desumibile la
ragione per la quale l’urgenza
del

provvedere
si sia appuntata solo sulla prescelta ipotesi ed in
tal

guisa
facendo sorgere il dubbio
(trovante riscontro nella scansione

degli
eventi sintetizzati nelle premesse in fatto) di una indebita

intenzione
di incidere sulla concreta fattispecie sub judice
(di cui

e’
cenno nella sent. n. 525/2000 della
Corte costituzionale),

intenzione
che, ove sussistente, attesterebbe, ben
oltre

l’insussistenza del
requisito in disamina,
la sua impropria

invocazione.

2. – La
evidente carenza dei requisiti in esame e’ resa palese

dalla
assenza della loro
stessa dichiarazione nel preambolo del

decreto
n. 80/2004: se, infatti, si e’ ritenuto di ivi esplicitare

che
l’adozione delle disposizioni
urgenti in materia di enti locali

trovava
ragione nel fine
di assicurarne la funzionalita’ con

particolare riferimento alle procedure di
approvazione dei bilanci di

previsione,
alle difficolta’ finanziarie
dei comuni di
ridotta

dimensione demografica ed al risanamento di
particolari situazioni di

dissesto
finanziario, nulla si e’ ritenuto – sintomaticamente
– di

dichiarare
con riguardo alla straordinaria necessita’ ed urgenza di

modificare
i soli artt. 58, comma 1, lett. b) e 59, comma 6 d.lgs.

n. 267/2000 nel
senso di escludere l’ipotesi sub. art. 314,
comma 2

c.p. dal novero dei delitti ex se
ostativi alla candidatura.

3. – Altrettanto sintomatico e’ poi il silenzio del provvedimento

con riguardo alla deroga che l’art. 7,
del d.l. in esame ha apportato

all’art. 15, comma 2,
lett. b) della legge n. 400/1988 la’ dove fa

divieto
al Governo di
adottare decreto-legge per provvedere nelle

materie indicate nell’art. 72, comma 4 Cost.
(tra le quali la materia

elettorale, nella quale sussiste la riserva di
delibera assembleare):

se
nella legge fondamentale
che regola, al capo III, la potesta’

normativa
del Governo, e’ fatto generale divieto di ricorrere alla

decretazione
d’urgenza in materia
elettorale, la deroga che a tal

divieto
un decreto-legge apporta non puo’
non trovare ostensione –

nel
preambolo (art. 15, comma 1
legge cit.) –
in termini di

eccezionale
necessita’
ed urgenza. E
se il Governo ha nella specie

ritenuto
di far doveroso
omaggio all’obbligo di
indicare nel

preambolo
del decreto le circostanze
straordinarie di necessita’ ed

urgenza che ne giustificavano l’adozione
(art. 15, comma 1) ma poi ha

taciuto
del tutto sulle circostanze che
ne imponevano l’adozione in

materia
nella quale quella stessa legge
fa divieto di adottarlo, si

avvalora
in modo evidente il dubbio che le ridette circostanze
non

potevano
essere portate ad emersione essendo esse del tutto estranee

dall’ambito di
legittimo esercizio della potesta’ normativa
del

Governo.».

Ebbene, dal sommario
esame del testo e dei lavori
preparatori

della
legge di conversione emerge con nettezza la consapevolezza, da

parte
del Parlamento, della
originaria carenza del
requisito

costituzionale
a sostegno della adottata
decretazione d’urgenza. Ed

infatti:

per quel che
riguarda la «latitudine» dell’intervento operato

sulla
«materia» delle condizioni
ostative alle candidature con la

legge
di conversione non si scorge
alcuna coerenza della disciplina

definitiva
con quella, singolarmente ed urgentemente, adottata con

l’art. 7, del d.l. n. 80/2004: nessuna
delle modifiche apportate agli

artt. 59, comma 3, 61,
64, 254, 256
del t.u. di cui al d.lgs.

n. 267/2000 attiene
infatti alle regole sulle cause ostative alla

candidatura
determinate da condanna penale si’
da far ritenere che

l’originario intervento
urgente sull’ipotesi di
condanna per il

delitto
di cui all’art. 314
c.p. si iscrivesse
comunque in un

disegno, provvisoriamente perseguito ma poi
coerentemente sviluppato,

di
regolamentazione della materia
in una ottica
coerente di

rimodulazione
del rapporto tra
diritto di elettorato e sanzione

penale;

per quanto
riguarda la carenza
di alcuna originaria

«ostensione» delle ragioni di urgenza, l’inconsueto inserimento nella

legge
di conversione di ragioni giustificatrici afferenti la ratio

dell’intervento (operato
…per chiarire e definire i presupposti e

le
condizioni rilevanti per il
mantenimento delle cariche pubbliche

ai
fini dell’ordine e della sicurezza pubblica), attesta non gia’ la

consapevolezza
di gravi ed indifferibili ragioni di urgenza, rimaste

inespresse
in sede di
decretazione e da
esplicitare in sede di

conversione,
bensi’
la scelta di sottrarre quella
decretazione dal

divieto
di cui agli
artt. 15, comma 2,
lett. b) della
legge

n. 400/1988 e 72, comma 4 Cost.,
con la conseguenza per la quale, se

e’
chiaro l’intento del legislatore di riposizionare la decretazione

su
materia costituzionalmente autorizzata resta ancora una volta, ed

ancor piu’,
inespressa la ragione di urgenza per tutelare con il d.l.

n. 80/2004 ragioni
di ordine e sicurezza pubblica.
In tal senso e’

significativo
che nell’esame in sede referente da parte del Senato

dell’atto
n. 2869 si sia affermato (22 aprile 2004 – seduta n. 396 –

senatore
Falcier)
apparire evidente che
«… l’art. 7 del

decreto-legge
n. 80 attiene alla materia ordine pubblico e sicurezza

pubblica
e non a
quella strettamente elettorale e
che era quindi

possibile
e anzi opportuno
intervenire in tale
senso con un

provvedimento di urgenza.»;

se poi
ci si interroghi,
come appare doveroso a questo

giudice
rimettente, sulla esistenza
di un elemento decisivo per

affermare o negare la permanenza del vizio in
disamina a carico della

legge
di conversione, non potra’ che farsi capo alla piu’
esplicita

delle recenti pronunzie della Corte
costituzionale sulla questione in

esame,
la sentenza n. 341/2003:
in tale pronunzia si e’ infatti

affermato
che la evidente
mancanza dei presupposti coinvolge il

momento della conversione nel solo caso in
cui palesemente difetti un

consenso
parlamentare sulla sussistenza
del requisito di contro

dovendosi
ritenere sanato l’originario
vizio ove emerga la opinione

della
necessita’
dell’intervento urgente (pur nella diversita’
di

valutazioni
sulla opportunita’ politica
della norma). Il che e’

quanto
dire,ad opinione del
Collegio, che la
sola opinione di

maggioranza
sulla originaria necessita’ della decretazione
d’urgenza

non
parrebbe essere idonea a sanare
il vizio in discorso. E se poi,

come
emerge dalla doverosa
verifica dei lavori preparatori,
alla

opinione
di maggioranza (sostanzialmente limitata
alla

identificazione
dell’urgenza con la
appartenenza del decreto alla

«materia» dell’ordine e
sicurezza pubblica) si
contrapponga una

continua
ed insistita denunzia
– da parte
della minoranza –

dell’assenza di
alcuna ragione d’urgenza a sostegno della norma, la

mancanza
di effetto sanante ad opera della legge di conversione
si

imporra’ – come si impone – in modo del tutto
evidente;

al proposito
gia’ dal resoconto sommario della prima seduta

d’esame
al Senato dell’atto n. 2869 (31
marzo 2004 – seduta n. 391)

alla
opinione espressa dal
sottosegretario D’Ali’, per la quale

l’art. 7, presentava
i requisiti della necessita’ ed
urgenza in

quanto
volto «…a eliminare
una discrasia determinatasi
nella

regolazione delle cause ostative alla
candidatura rispetto ai casi di

sospensione
e decadenza di
diritto dei candidati
alle elezioni

amministrative…» si contrappose
l’opinione del sen. Villone per la

quale
la norma, definita
«…norma fotografia…»,
delineava una

discrasia in atto sin dal 2001 e che non aveva
consigliato, in quegli

anni, alcun intervento correttivo.

Analoga contrapposizione si registra nelle dichiarazioni di cui

alle
sedute n. 395 del 21 aprile 2004
e n. 396 del 22 aprile 2004 e

di
cui alle sedute pubbliche
dell’Assemblea del Senato del 6 aprile

2004 e
del 22 aprile 2004.
Ampio risalto alla
questione di

costituzionalita’
dell’art. 7, del d.l. in via di
conversione viene

poi data in sede di discussione della
pregiudiziale «Montecchi», alla

Camera dei deputati (seduta n. 466 del 12
maggio 2004 – a.c. 4962) e

riproposta
anche in sede
di dichiarazione di
voto finale sugli

emendamenti
soppressivi (seduta n. 473
del 25 maggio 2004 – a.c.

4962). E, da
ultimo, anche in sede di
discussione ed approvazione

finale
del d.d.l. (n. 2869-B,
in Senato, seconda lettura – seduta

n. 613,
pubblica) venne dichiarato
da senatori della minoranza

(sen. Battisti) che
l’art. 7, doveva ritenersi
«…chiaramente

incostituzionale
per la mancanza assoluta dei necessari presupposti;

rimaniamo
nella convinzione che,
in realta’, si
tratta di

decretazione d’urgenza elettorale».

Nella sui qui esposta sussistenza dei requisiti
per la rimessione

alla
Corte costituzionale della
formulata questione, si provvede

quindi alla sospensione del processo, alla
trasmissione degli atti ed

agli adempimenti di legge.

P. Q. M.

Visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimita’ costituzionale dell’art. 7, comma 1,
lettera A) del d.l.

29 marzo 2004, n. 80 come convertito, con
modificazioni, dalla legge

28 maggio 2004 n. 140, recante modifiche
all’art. 58, comma 1, lett.

B) del
d.lgs. n. 267/2000, in
relazione all’art. 77, comma 2, della

Costituzione per
evidente carenza del
requisito del caso

straordinario di necessita’
ed urgenza;

Dispone, la sospensione del procedimento n. 30654/2003;

Ordina la immediata
trasmissione degli atti
alla Corte

costituzionale;

Ordina alla
cancelleria che la presente ordinanza sia notificata

alle
parti del giudizio
di legittimita’ ed
al Presidente del

Consiglio dei
ministri e che essa sia
comunicata al Presidente del

Senato della Repubblica ed al
Presidente della Camera dei deputati.

Cosi’ deciso nella Camera di consiglio della
prima sezione civile

il 31 marzo 2005.

Il Presidente: Losavio