Penale

Tuesday 06 April 2004

La Cassazione tende una mano alla satira. Niente diffamazione anche se i fatti narrati sono inesatti. Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 12 marzo-2 aprile 2004, n. 15595

La Cassazione tende una mano alla satira. Niente diffamazione anche se i fatti narrati sono inesatti

Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 12 marzo-2 aprile 2004, n. 15595

Presidente Foscarini – Relatore Lattanzi

Pg Mura – ricorrente Bocca

Ritenuto in fatto e in diritto

Cesare Previti quale persona offesa costituita parte civile ha proposto, a norma dell’articolo 577 Cpp ricorso per cassazione contro la sentenza del 16 ottobre 2002 con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva assolto Giorgio Bocca dall’imputazione di diffamazione col mezzo della stampa nei confronti del ricorrente per aver agito nell’esercizio del diritto di critica.

Bocca era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Roma per rispondere del reato previsto dagli «articoli 595 commi 1, 2, 3 Cp perché nell’articolo intitolato “Ho chiarito tutto dichiarò Babbo Natale” della rubrica L’Antitaliano pubblicato in data 9 ottobre 1997 sul periodico L’Espresso, offendeva la reputazione di Previti Cesare, attribuendogli affermazioni rese alla stampa (ma poi dallo stesso smentite) del seguente tenore: “Deve essersi sbagliata la Banca, io avevo detto di trasferire la somma sul conto del mio amico avvocato Pacifico e loro invece l’hanno mandato a Squillante”; e poi direttamente affermando: “la più oscura e quasi canzonatoria delle chiarezze…un grande avventuriero della chimica parassitaria di Stato, Nino Rovelli, avrebbe in punto di morte delegato ai familiari a versare all’avvocato Previsti ed ai colleghi Attilio Pacifico e Giovanni Acampora una settantina di miliardi, non si sa bene perché. Non per la corruzione di giudici in qualche decisivo passaggio della causa civile Imi-Rovelli, ma per non meglio giustificati incarichi fiduciari, operazioni estero su estero, parcelle, consulenze. Le consulenze! Nell’affare putrido dell’Enimont, Raul Gardini ed i suoi collaboratori avevano creato fondi neri giganteschi con false consulenze, con i trasferimenti nelle banche estere, con le operazioni apparentemente senza capo né coda, ma che servivano a far sparire centinaia di miliardi: l’avvocato Previti è davvero convinto che una difesa così, come dire impudica, lo possa tirare fuori dai guai? E perché no? Le cose non sono andate sempre così nei porti delle nebbie della nostra Repubblica?».

Il Tribunale aveva ricordato che Previti, con la querela proposta il 13 ottobre 1997, aveva lamentato che nell’articolo oggetto dell’imputazione erano contenute due circostanziate affermazioni: gli veniva attribuita una frase da lui mai pronunciata nel corso di un interrogatorio reso all’autorità giudiziaria milanese («Deve essersi sbagliata la Banca, io avevo detto di trasferire la somma sul conto del mio amico avvocato Pacifico e loro invece l’hanno mandata a Squillante») ed era stato fatto un accostamento improprio del suo nome a una vicenda, quella dell’Enimont, alla quale era estraneo. Secondo il Tribunale le frasi contenute nell’articolo avevano certamente contenuto denigratorio, ma Bocca non era punibile perché aveva esercitato il diritto di critica (nelle forme dell’ironia e del sarcasmo) garantito dall’articolo 21 della Costituzione.

In particolare, il Tribunale, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione, aveva rilevato che il diritto di critica, per le sue caratteristiche intrinseche, non presuppone un’interpretazione oggettiva dei fatti: ai fini della sussistenza dell’esimente, pertanto, occorre non che i fatti menzionati siano completamente rispondenti al vero ma che esista un interesse sociale per l’argomento trattato e che l’esposizione da parte del giornalista non trasmodi in espressioni scorrette o volgari o in contumelie.

La Corte di appello ha confermato la decisione assolutoria del Tribunale ribadendone sostanzialmente gli argomenti.

Secondo la Corte di appello l’imputato aveva espresso «la propria critica rispetto alle modalità di difesa utilizzate da Previti quando era stato sottoposto ad interrogatorio, affermando, in sostanza, che le difese svolte erano soltanto degli espedienti per giustiziare degli inspiegabili pagamenti da parte di terzi» e «il riferimento inesatto o parzialmente erroneo dei fatti …quando l’articolo pubblicato ha come finalità principale l’esercizio della satira e della critica nei confronti di un personaggio pubblico, deve considerarsi non rilevante ai fini penali, sempre che, naturalmente, l’errore non abbia comportato uno stravolgimento totale della realtà e sia invece consistito, come nel caso in esame, soltanto in un inesatto riferimento delle modalità di svolgimento della vicenda riferita».

Il ricorrente, deducendo l’erronea applicazione dell’articolo 51 Cp e il vizio di motivazione, ha sostenuto che «l’articolo in contestazione non può rientrare nell’ambito della satira in quanto lo stesso ha un chiaro contenuto informativo, con il conseguente operare del necessario requisito della verità del fatto narrato».

Il motivo è privo di fondamento.

La valutazione del carattere di critica e di satira di un articolo costituisce in linea di massima l’oggetto di una valutazione insindacabile da parte della Corte di cassazione quando i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito risultano corretti, come è accaduto nel caso in esame. Del resto il ricorrente non censura le valutazioni circa i contenuti di critica e di satira ma sostiene che i fatti esposti nell’articolo non corrispondevano al vero e che l’esercizio del diritto di critica non può coprire la falsità del contenuto informativo.

In linea di principio è vero che il diritto di critica non può giustificare l’attribuzione alla persona criticata di fatti lesivi della sua reputazione, dai quali la critica prende le mosse, così come per altro verso è vero che – come hanno rilevato i giudici di merito – eventuali inesattezze dei fatti menzionati in un contesto di critica o di satira diventa irrilevante quando essi non assumono un particolare valore informativo. È quindi una valutazione complessa quella che il giudice è tenuto a fare per stabilire se a una notizia contenuta in un articolo critico possa, indipendentemente dal contenuto della critica, ricollegarsi una lesione della reputazione.

Nel caso in esame il ricorrente ha sostenuto genericamente la lesività del contenuto informativo dell’articolo senza spiegare quale fatto non vero avrebbe leso la sua reputazione. Se – come sembra – il motivo di ricorso si riferisce alla dichiarazione di Previti riportata nell’imputazione («Deve essersi sbagliata la Banca, io avevo detto di trasferire la somma sul conto del mio amico avvocato Pacifico e loro invece l’hanno mandata a Squillante») deve escludersi che la notizia di per sé potesse essere lesiva della reputazione e che quindi fosse rilevante la sua falsità. Inoltre con ragione i giudici di merito hanno ritenuto che nel contesto del discorso critico la dichiarazione riportata non assumeva un particolare valore informativo, dal momento che – a quanto si desume dalla sentenza impugnata – l’articolo, anche indipendentemente dalla dichiarazione riportata, era diretto in modo critico a ironizzare sulle affermazioni con le quali Previti aveva giustificato i pagamenti effettuati dagli eredi Rovelli.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.