Penale

Friday 26 May 2006

La Cassazione respinge la richiesta di liberazione condizionale di Erika de Nardo.

La Cassazione respinge la richiesta di liberazione condizionale di Erika de Nardo.

Cassazione Sezione prima penale (cc) sentenza 26 aprile-25 maggio 2006, n. 18486

Presidente Sossi Relatore Mocali

Pg Delehaye Ricorrente De Nardo

Osserva

Col provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale per i minorenni di Milano in funzione di Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta di liberazione condizionale, con inserimento in struttura terapeutica, avanzata dalla De Nardo.

Rilevato che la richiesta si poneva in funzione di evitare alla condannata il trasferimento in un carcere per adulti, osservava il Tribunale che era carente il requisito del sicuro ravvedimento (inteso come conclusine del processo di riadattamento sociale, giustificativo di una prognosi negativa circa la futura recidività). Invero, dalla relazione psicologica di sintesi in atti, emergeva che la ragazza denotava un progressivo adattamento alla vita carceraria, che le era valsa la concessione (seppure non per tutti i semestri di detenzione) della liberazione anticipata; e che aveva seguito studi regolari, ma la revisione del vissuto criminale peraltro di gravissima entità era tuttora in corso e presentava caratteristiche di forte discontinuità. La De Nardo mostrava aperture di consapevolezza, ma la loro intermittenza e la mancanza di un effettivo senso di colpa esigevano ancora un trattamento lungo e tuttaltro che scontato negli esiti, per la presenza di un marcato assetto di natura schizoide, che scinde costantemente i fattori affetti da quelli cognitivi, non permettendone larmonizzazione.

Anche le relazioni degli operatori penitenziari, concludendo per il collocamento della ragazza in comunità terapeutica, testimoniavano delloscillazione continua del suo comportamento, migliorato ma ancora lontano dalla adesione consapevole e consolo opportunistica alle regole imposte.

In conclusine, la tesi difensiva della necessità di una terapia psichiatrica funzionale al ravvedimento, non poteva essere accolta, sacrificandosi altrimenti il requisito sopra indicato, posto ineludibilmente dalla legge, per la concessione della liberazione condizionale.

Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, la De Nardo, che denunciava vizio della motivazione.

La norma che richiede il sicuro ravvedimento del condannato non era stata interpretata secondo logica del Tribunale. La necessità di un percorso terapeutico, funzionale alla riabilitazione completa della condannata, era stata già indicata dal giudice di merito e aveva poi trovato pratica attuazione nel corso della detenzione; lo scopo era quello, appunto, di ottenere la completa rielaborazione del vissuto criminale e lacquisizione del senso di colpa, che lordinanza impugnata indica come tuttora carenti. Il passaggio del carcere minorile a quello per adulti, comprometteva irreparabilmente il percorso iniziato; era dunque necessario interpretare con logica il testo letterale della normativa di riferimento.

Il ricorso è infondato, al limite della inammissibilità.

Lordinanza impugnata ha invero argomentato sulla carenza del presupposto normativo per la concessione della liberazione condizionale ovvero, secondo la previsione dellarticolo 179 Cp, la prova della intervenuta emenda, per aver dato il condannato prove effettive e costanti di buona condotta, qui giustamente riassunte nel concetto di sicuro ravvedimento senza incorrere in vizi logico-giuridici; ed osservando correttamente come la condotta altalenante del soggetto (che accanto al corso di studi regolarmente seguito, mostrava aperture di consapevolezza, circa i delitti terribili commessi, solo sporadiche ed era ben lungi dellavere acquisito un senso di colpa reale, come sintomo definitivo della raggiunta emenda) non consentisse di formulare un giudizio positivo, rispetto alla richiesta avanzata.

Con la conseguente e condivisibile osservazione che la liberazione condizionale era vista dalla attuale ricorrente solo come uno strumento per evitare il carcere per adulti e per poi, attraverso il beneficio, avvicinarsi a quel traguardo di emenda tuttora ben lungi; e, a ben vedere, a tale visione corrisponde il contenuto del ricorso, dal quale si evince che sostanzialmente la ricorrente ammette non essersi integrato il presupposto normativo inizialmente richiamato, ma insiste a chiedere il beneficio perché le può servire per acquisirlo. E però lordinanza impugnata ha ben risposto sul punto, correttamente affermando che le caratteristiche dellistituto in esame non possono essere piegate alle contingenti esigenze del soggetto condannato, allorché come nella specie questo non appaia meritevole del medesimo.

Il ricorso deve dunque essere rigettato, senza ulteriori sanzioni, essendosi il procedimento ancora svolto nellambito della procedura per i minori.

PQM

Rigetta il ricorso.