Banca Dati

Friday 08 January 2016

La Cassazione indica gli indici per procedere alla ricusazione del giudice. Quando è indebito il convincimento espresso ?

(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 32455/15; depositata il 23 luglio)

È legittima la declaratoria di inammissibilità de plano dell’istanza di ricusazione, laddove essa sia manifestamente infondata.
L’esistenza di una causa di incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione.
Come tale detto motivo deve essere fatto valutare tempestivamente con la procedura di cui all’articolo 37 c.p.p.
L’indebita manifestazione, da parte del giudice del proprio convincimento, deve concretizzarsi in un vero e proprio giudizio che deve riguardare i fatti oggetto dell’imputazione; esso non può che risolversi esclusivamente in una valutazione di merito circa la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato in ordini ai reati lui contestati
Il tenore letterale dell’articolo 37 c.p.p., in cui compare l’avverbio “indebitamente” richiede che l’opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato sia espresso senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato.
La mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di ipotesi di ricusazione non potendosi ritenere pregiudicante l’attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in commento che, nelle due pagine destinate alla motivazione del provvedimento, fissa, scolpendoli nella pietra, i principi cui debbono attenersi gli avvocati, e gli imputati, ai fini di poter presentare, con qualche speranza di accoglimento, le proprie istanze di ricusazione del giudicante che abbia espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione, anteriormente alla pronuncia della sentenza.
Ora, a ben vedere, possiamo suddividere detti principi in tre distinte sottocategorie.
La prima attiene ai poteri del giudice ad quem, ovvero del giudice cui è rivolta l’istanza di ricusazione

La manifesta inammissibilità e la declaratoria “de plano”: la Cassazione giudica possibile, e dunque legittima, la declaratoria di inammissibilità della ricusazione pronunciata de plano, ovvero immediatamente e senza attività alcuna differente rispetto alla mera ricezione dell’istanza stessa da parte del richiedente.
Ove detto giudice valuti quale manifestamente inammissibile l’istanza potrà dichiararlo senza formalità alcuna facendo leva e sulla scorta del disposto dell’articolo 41 del codice di rito che fa riferimento ad una declaratoria da effettuarsi senza ritardo.
L’equiparazione tra il significato da attribuirsi all’allocuzione “senza ritardo” e quello connesso alla declaratoria de plano, appare essere operazione interpretativa non del tutto pacifica ma assolutamente piana e priva d’ostacoli per la Corte che, nel disegnare attraverso la propria interpretazione la norma procedurale, indica e “benedice” la scelta prescelta dal giudice ad quem quale non solo legittima ma doverosa.

L’articolo 37 del codice di rito: la Corte rileva come la causa di incompatibilità del giudice debba essere sollevata con la procedura dell’articolo 37 del codice di rito.
Trattasi di refuso poiché i termini per sollevare la questione sono dettati e contenuti nell’articolo 38 del medesimo codice.
Sotto questo profilo, corretto il refuso, credo che non si possa che osservare come la norma indica specificamente tempi, casi e modi di sollevare e proporre la questione e, quindi, come l’indicazione del Supremo Collegio sia perfettametne congrua e condivisibile.

L’indebito convincimento: la Corte identifica quale indebita convincimento quella “opinione sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato” espressa “senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato.”
Dunque ne discenderebbe che sarebbero da considerarsi debite, dunque legittime, quelle opinioni espresse durante il procedimento penale anteriormente alla pronuncia della sentenza, poiché indubitabilmente collegate “con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato”.
Il che francamente non convince né sotto un profilo ermeneutico, rispetto al tenore della norma, né sotto un profilo sistemico.
Proprio questo secondo aspetto pare meritevole di alcune considerazioni che non possono che trarre le mosse da quella necessaria, poiché impsota ex lege dalla norma Costituzionale e dalle norme di rango Costituzionali contenute nelle Convenzioni e nella legislazione di terzo pilastro, terzietà del Giudice.
Terzietà che non può che connettersi e collegarsi con quell’indispensabile riserbo nel far emergere le proprie opinioni che è richiesto al Giudice.
Anzi a quella necessaria condizione mentale che il giudice dovrebbe possedere costituita dalla capacità di mantenersi il più possibile neutrale osservatore di fatti, costituiti dalle prove, che si dispiegano dinnanzi ai propri occhi senza restarne influenzato sino al momento di una loro complessiva e simultanea rilettura.
Evidente che un simile attegggiamento possa essere richiesto e considerato quale effettivo esclusivamente in via tendenziale.
Ciascuno di noi si “influenza” e lascia “influenzare” sulla scorta delle proprie caratteristiche personologiche e sulla base della capacità seduttiva connessa all’esposizione dei fatti, dalla capacità euristica, vera o presunta, delle prove ed anche dalla “technè” delle parti.
Del resto avvocati e pubblici ministeri accolti passano più di qualche ora ad interrogarsi circa i metodi e le forme di convincimento da adottarsi ed è ben nota la indelebile traccia lascata dai grandi retori del periodo greco classico e dell’età della Roma repubblicana.
Ma dal conoscere l’esistenza nell’animo umano di queste “debolezze” a consentirne la sfacciata emissione con la pronuncia di espressioni atte a dimostrare il proprio convincimento circa una vicenda prima dell’emissione del provvedimento definitorio della stessa, mi pare possa dirsi, con grande tranquillità, che corra moltissimo spazio.
L’espressione del convincimento del Giudice nell’ambito del procedimento finisce con il manifestarsi sulla stessa genuinità delle prove e sull’atteggiamento dei contraddittori che, da detta manifestazione, trarranno benefico o disagio e che, quindi, dovranno affrontare il procedimento o parte di esso, con difficoltà impreviste o facilities non richieste.
Il Giudice terzo deve sapersi mantenere tale e combattere, prima di tutto, contro le proprie convinzioni e contro il padre di ogni vizio processuale: il pre- giudizio.

La mera connessione probatoria: l’ultimo dei principi espressi dalla Corte è una specificazione, meglio sarebbe dire un’interpretazione analogica, del principio appena commentato.
Non c’è indebita espressione del proprio convincimento se esso è stato espresso nei confronti del medesimo imputato, sulle stesse fonti di prova ma in diverso procedimento.
Ovvero il secondo giudizio avrebbe, espresso una prima volta un convincimento da parte del medesimo giudice, possibilità d’avere esito differente.
Il che, francamente, forse è in astratto possibile ma concretamente impossibile a verificarsi posto che il Giudice dovrebbe smentire se stesso o dichiararsi incapace di leggere, nell’uno o nell’altro procedimento, correttamente e logicamente la prova.
Impossibile non già per un Giudice ma per un qualsiasi soggetto appartenente al genere umano non sottoposto a tortura od a  coartante auto –critica.

(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)