Penale

Thursday 08 June 2006

La Cassazione assolve il contestatore che diede del BUFFONE a Berlusconi.

La Cassazione assolve il contestatore che  diede del BUFFONE a Berlusconi.

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 4 maggio-7 giugno 2006, n. 19509

Presidente Calabrese Relatore Amato

Pg Monetti Ricorrente Ricca

Motivi della decisione

Il GdP di Milano condannava Ricca Piero alla pena della multa, per avere offeso lonore e il decoro di Berlusconi Silvio, Presidente del Consiglio dei Ministri, proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni: «Fatti processare, buffone! Rispetta la legge, rispetta la democrazia o farai la fine di Ceausescu e di don Rodrigo».

Il giudice escludeva la sussistenza dellesimente di cui allarticolo 51 Cp, sia per la violazione del limite della continenza, sia perché, essendosi svolto lepisodio nei corridoi del palazzo di giustizia di Milano, difettava il contrasto stesso nel quale si inquadra il diritto di critica.

– Ricorre limputato, che ribadisce gli assunti difensivi prospettati, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Egli rammenta il particolare momento in cui si svolse la vicenda, ossia il maggio 2003, quando il querelante, al centro del dibattito politico per il noto conflitto di interessi che lo riguardava, era imputato nel processo Sme a Milano e promuoveva leggi ad personam (legge Cirami, legge sulle rogatorie internazionali, legge di modifica del reato di falso in bilancio).

Il prevenuto è un giornalista free lance, collaboratore di vari giornali, sensibile alla questione morale della politica italiana, organizzatore di dibattiti sul tema.

Lepiteto buffone, opportunamente contestualizzato, perde la sua carica lesiva e va comunque inserito nellambito della critica politica, che si esprime con toni anche aspri e sgradevoli.

Le circostanze dimostrano chiaramente prosegue il ricorrente che la strategia processuale adottata dal querelante era dilatoria e defatigante e, dunque, contraria ai doveri di un cittadino investito di elevate funzioni pubbliche. E tale strategia si coniugava con i ripetuti attacchi del partito del querelante contro lordine giudiziario.

Limputato richiamava pure la decisione del caso Oberschick da parte della Corte europea dei diritti delluomo dell1 luglio 1997, che ha ritenuto che lespressione idiota rivolta da un giornalista ad un personaggio politico molto in vista in un articolo improntato a critica poteva essere considerata polemica, ma non costituiva gratuito attacco personale.

Non diversamente, pertanto, assume il Ricca, lepiteto buffone esprime veemente, ma legittima critica rivolta al querelante, la cui condotta appariva elusiva del rispetto della legge. È stata presentata memoria difensiva allodierna udienza.

Il ricorso è fondato.

Il diritto di critica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o medianiche, ove si svolgano dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori. Diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino. Irrilevante, dunque, è la circostanza che nella specie la censura sia stata esternata nei corridoi di un palazzo di giustizia, che appare anzi particolarmente idoneo, come sede privilegiata, a suscitare riflessioni sul tema della legalità e del rispetto della legge.

Che si tratti di una critica lo si desume in maniera non dubbia dal fatto che limputato ha fatto seguire allepiteto incriminato espressioni che suonano come forte riprovazione della condotta tenuta dal querelante come homo publicus. Lesortazione pressante «fatti processare, rispetta la legge» è una vibrata ed accorata censura, istintivamente suscitata dalla presenza del personaggio che a tante polemiche e contrasti aveva dato origine.

Non a caso il ricorrente ha rammentato temi scottanti, che hanno profondamente diviso lopinione pubblica, dando luogo a critiche anche da parte della stampa estera: il conflitto di interessi, le leggi definite ad personam, il rapporto fra i parlamentari e la giurisprudenza.

Del carattere di critica politica dellesternazione è conferma ulteriore levocazione del dittatore romeno Ceausescu e del personaggio manzoniano simbolo di sopraffazione ed arbitrio (don Rodrigo).

Ciò che denota il profondo senso di protesta per il vulnus che il Ricca riteneva inferto a valori primari dello stato di diritto, come quello della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed ai giudici che la applicano.

È noto che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di unopinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso lesame globale del contesto espositivo, a qualificare questultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dellesimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dellargomento e dalla correttezza di espressione (Cassazione, Sezione quinta, 11211/93, Paesini, in tema di diffamazione a mezzo stampa; 6416/04, Pc in proc. Ambrosio; 7671/84, Hendi).

Non è trattato di gratuità lespressione alla persona del querelante, ma di forte critica, speculare per intensità al livello di dissenso nellambito politico e nellopinione pubblica dalla delicatezza dei problemi posti ed affrontati dalla Po.

Il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolte in ambito politico, in cui risulta preminente linteresse generale al libero svolgimento della vita democratica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrerete della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dellimputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui allarticolo 51 Cp (Sezione settima, 15236/05, Ferrare ed altri).

Il GdP ha estrapolato dalle frasi pronunciate dal Ricca il solo termine oggettivamente offensivo, negando lesercizio del diritto di critica ed omettendo di contestualizzare, come dovuto, lesternazione.

Al contrario, si adombrano nel caso di specie gli estremi dellesimente in questione, della quale resta da accertare se sia stato rispettato il limite della continenza (o correttezza formale).

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al GdP di Milano, che si uniformerà al principio di diritto innanzi formulato e che motiverà congruamente in punto di continenza.

Essendo stati accertati il sostrato fattuale della critica e lutilità sociale della stessa, intesa come interesse della collettività alla manifestazione del pensiero ed alla conoscenza delle pur divergenti opinioni dei cittadini sui temi cruciali della vita pubblica, il giudice di merito dovrà stabilire se sia stato violato il limite della correttezza formale delle espressioni adoperate dal Ricca.

Sotto tale profilo egli avrà cura di considerare: la desensibilizzazione del significato offensivo di talune parole, segnatamente in ambito politico e sindacale, ossia il mutato atteggiamento circa la loro offensività da parte dei consociati, in ragione delle peculiarità di taluni settori della vita pubblica, ove i contrasti si esprimono tradizionalmente in forma anche vibrata (per loperatività della scriminante anche quando essa si esprima in toni aspri e di disapprovazione, v. ex pluribus, Sezione quinta, 12013/98, Casanova; 761/98, Pc in proc. Pendinelli ed altri; 11905/97, Farassino; 5109/97, Landonio).

La critica può esplicarsi in forma tanto più incisiva e penetrante, quanto più elevata è la posizione pubblica della persona che né destinataria (Sezione settima, 11928/98, Ruffa; 3473/84, Franchini).

Ciò vale a dire che il livello e lintensità, pur notevoli, delle censure indirizzate a mò di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono loperatività della scriminante.

Pertinente appare, al riguardo, il richiamo fatto dal ricorrente alla decisione 1 luglio 1997 della Corte europea dei diritti delluomo (c. Oberschick c Austria), che ha ritenuto la violazione dellarticolo 10 della Convenzione da parte dellAustria, in un caso in cui il direttore di un giornale aveva pubblicato un commento su un discorso tenuto dal leader del partito liberale austriaco e capo del governo della Carinzia, nel quale questi veniva definito idiota. La Corte ha affermato in proposito:

– che la libertà di espressine non vale solo per le informazioni e le idee recepite favorevolmente, ma anche per quelle che indignano ed offendono;

– che se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con lutilità della libera discussione delle questioni politiche;

– che se lespressione idiota può essere offensiva dal punto di vista obiettivo, è anche vero che essa appare proporzionata allindignazione suscitata dallo stesso ricorrente.

Si impone, dunque, lannullamento con rinvio al GdP di Milano per nuovo esame.

PQM

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al GdP di Milano per nuovo esame.