Civile

Wednesday 21 February 2007

La capacità processuale dell’ amministratore del condominio.

La capacità processuale dell’amministratore
del condominio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

SENTENZA 13 febbraio 2007, n.
3064

(Presidente
e relatore Vittoria)

Premesso in fatto

1. La controversia è sorta dalla
esecuzione di un contratto di assicurazione, che, se non disdettato almeno tre
mesi prima della scadenza del 5.3.2000, si sarebbe rinnovato.

2. La società Fondiaria Spa ha
ottenuto dal giudice di pace di Caltanissetta un decreto di ingiunzione contro
il condominio Arminia di Gela, via …………..

Ciò per la somma di lire 908.000
e per la rata di premio maturata il 5.3.2001.

3. Il condominio ha proposto
opposizione.

Ha dedotto che, per aver
disdettato il contratto il 31.12.1999, non aveva poi pagato la rata scaduta il
5.3.2000 e che, indipendentemente dalla disdetta, il contratto si era sciolto
di diritto, in base all’articolo 1901, comma 3, c.c.,
per non avere la società assicuratrice agito per la riscossione di quella rata
nei successivi sei mesi.

Ha obiettato la Fondiaria, che della
rata scaduta il 5.3.2000 aveva chiesto il pagamento con decreto ingiuntivo del
14.6.2000.

Al che il condominio ha
contrapposto la difesa che quel decreto era da considerare privo di efficacia,
perché non era stato notificato regolarmente.

4. Il giudice di pace ha
rigettato l’opposizione.

Ha considerato che la disdetta era stata tardivamente data il 31.12.1999, perché secondo il
contratto avrebbe dovuto esserlo non oltre tre mesi prima della scadenza.

Il contratto s’era rinnovato ed
al 5.3.2001 era maturata una nuova rata.

Né il contratto s’era sciolto in
base all’articolo 1901 Cc, perché della precedente rata del 5.3.2000 la Fondiaria aveva chiesto
il pagamento con il decreto d’ingiunzione del 14.6.2000, notificato il
4.7.2000.

La notifica, d’altro canto, era
stata eseguita regolarmente, perché, per la temporanea assenza del
destinatario, l’agente postale aveva immesso avviso nella casella
corrispondente dello stabile in indirizzo ed aveva provveduto ad informare il
destinatario della giacenza del plico.

5. Il Condominio ha chiesto la
cassazione della sentenza.

La Fondiaria ha resistito
con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Il ricorso contiene due
motivi.

2.1. La cassazione della sentenza
è chiesta, col primo motivo, per il vizio di violazione di norme di diritto e
di difetto di motivazione (articolo 360 nn. 3 e 5 c.p.c.,
in relazione agli articoli 137, 139 e 149 dello stesso codice).

Il punto della decisione su cui
verte il motivo è quello della validità della notificazione
del decreto 14.6.2000.

Questa la tesi svolta
dal ricorrente.

Il condominio non è una persona
giuridica, ma un ente di gestione, sicché la notifica della domanda giudiziale
non si fa secondo le disposizioni previste dall’articolo 145 c.p.c., ma va fatta alla persona dell’ amministratore e, se non
può essere fatta all’amministratore di persona, va fatta a norma degli articoli
139 e ss.

Nel caso concreto avrebbe dovuto essere fatta presso il suo domicilio privato,
mentre era stata fatta presso lo stabile da lui amministrato.

Peraltro, la notificazione era
stata fatta a mezzo del servizio postale, senza però
che il plico fosse consegnato sul luogo a persona che avesse dichiarato una
qualità idonea.

In questo caso, per la sua
validità, la notificazione eseguita a mezzo del
servizio postale richiede che l’ufficiale postale, oltre a rilasciare avviso al
destinatario del deposito che del plico sarà fatto presso l’ufficio della
posta, nell’avviso di ricevimento che unito al plico è depositato, egli
descriva le operazioni eseguite per tentare la consegna.

L’avviso di ricevimento non
conteneva tali elementi e dunque la notificazione era affatto inesistente.

2.2. Anche con il secondo motivo,
la cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme di diritto e
difetto di motivazione (articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc, in relazione agli articoli
75 e 139 dello stesso codice).

Il ricorrente sostiene che pure
la notificazione del decreto contro cui è stata
proposta opposizione, sebbene non inesistente, era nulla.

3. La resistente società
Fondiaria solleva una questione pregiudiziale: chiede che il ricorso sia
dichiarato inammissibile, perché l’amministratore lo ha proposto senza che
l’assemblea lo abbia autorizzato a proporlo.

La questione non è fondata.

La Corte, pur consapevole di
una recente decisione (Cassazione 22294/04) che a proposito della
legittimazione all’impugnazione da parte dell’amministratore ha assunto una
posizione favorevole alla tesi svolta dalla resistente, ritiene di aderire al
prevalente orientamento della giurisprudenza, secondo il quale l’ amministratore, che può essere convenuto in giudizio per
qualunque controversia concernente le parti comuni, rappresenta in giudizio il
condominio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea con l’inerente
legittimazione a proporre impugnazione (Cassazione 3773/01; 7256/86).

Il ricorso deve essere pertanto
esaminato nel merito.

4. Il secondo dei due motivi è
inammissibile.

Una volta che l’opposizione al
decreto d’ingiunzione sia stata proposta e tempestivamente proposta, lo
scrutinio di un’eventuale nullità della notificazione del ricorso e del decreto
è reso irrilevante dalla sanatoria di tale nullità, sanatoria provocata dall’avere la notificazione conseguito il suo scopo.

5. Resta da esaminare il primo
motivo.

5.1. È necessario premettere che
la questione che consiste nello stabilire se del contratto di assicurazione, in
base al quale è chiesta una successiva rata di premio, si sia
in precedenza determinata la risoluzione di diritto prevista dal comma 3
dell’articolo 1901 Cc, attiene al fondamento del diritto dedotto in giudizio e
dunque al merito della causa.

Quando la domanda è stata
proposta al giudice di pace e, come nel caso in esame, è a
decisione secondo equità, il sindacato di legittimità sulla sentenza del
giudice di pace che ha deciso una questione attinente al merito incontra i noti
limiti ciò che costituisce oggetto di sindacato può essere solo la violazione
di norme di diritto costituzionale, comunitario o internazionale, che non possono
essere derogate neppure dal legislatore ordinario, o la violazione di principi
informatori della materia ovvero ancora la violazione di norme regolatrici del
processo che si svolge davanti al giudice di pace.

Posta questa premessa, va ancora
messo in rilievo, che per stabilire se la rata di premio relativa ad un certo
periodo di assicurazione è dovuta, è necessario
verificare se l’assicuratore abbia o no agito in giudizio, per il pagamento
della rata di premio dovuta per il periodo precedente e non corriposta alla
scadenza, nel rispetto del termine semestrale stabilito dal comma 3
dell’articolo 1091 Cc.

Ma per decidere di tale questione
è necessario applicare le norme che regolano le notificazioni degli atti
giudiziari.

Ora, il sistema di queste norme
poggia sul principio per cui la notificazione deve
essere seguita in modo che non sia messa in questione la possibilità del
destinatario di averne conoscenza, si che una notificazione che non presenti
questi requisiti non può essere riconosciuta per tale.

5.2. La notificazione fatta al
condominio nel luogo dove ha sede l’edificio condominiale, invece che
all’amministratore, non è in sé nulla, lo è solo quando
il condominio non abbia designato nell’edificio condominiale un luogo
espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione della
gestione condominiale, luogo che può essere rappresentato anche dalla
portineria, ma, in ogni caso, la notificazione eseguita nell’edificio
condominiale a persona che dichiari di poterla ricevere è nulla, ma non
inesistente (Cassazione 6906/01; 12208/93).

Ora, è solo nel giudizio di
opposizione, tempestivamente o tardivamente proposto contro lo stesso decreto,
che si può discutere di tale nullità, non in via di eccezione o di azione di
accertamento negativo, in altro giudizio (Cassazione 9205/01).

Sotto questo aspetto il motivo
non è fondato.

5.3. Sostiene
però il condominio ricorrente che la notificazione era da giudicare
affatto inesistente perché dall’avviso di ricevimento non risultava che fossero
state eseguite quelle ricerche che, nell’ambito del procedimento descritto
dall’articolo 8 della legge 890/82, consentono di passare allo stadio del
deposito del plico nella casa comunale.

Orbene, nell’avviso di
ricevimento è stato annotata dall’ufficiale postale la temporanea assenza del destinatario, ma nessuna annotazione vi è a proposito della
contemporanea assenza mancanza od inidoneità di altre persone abilitate a
ricevere consegna in luogo del destinatario.

In questo caso la notificazione la inesistente (Cassazione 11498/00).

Sotto questo aspetto il motivo è
fondato.

6. Il ricorso è accolto.

La sentenza è cassata.

La causa è rinviata al giudice di
pace di Caltanissetta, in persona di diverso magistrato, perché sia decisa nel
rispetto dell’indicato principio informatore della materia delle notificazioni.

Il giudice di rinvio provvederà
sulle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile
il secondo motivo, accoglie in parte il primo, cassa in relazione la sentenza
impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione al
giudice di pace di Caltanissetta in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma il 14
novembre 2006.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13
febbraio 2007.