Ambiente

Wednesday 05 March 2003

La bonifica dei siti inquinati può essere ordinata solo ai responsabili dell’inquinamento. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 20 gennaio 2003 n. 168

La bonifica dei siti inquinati può essere ordinata solo ai responsabili dell’inquinamento.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V Sentenza 20 gennaio 2003 n. 168 Pres. Quaranta, Est. Cerreto – Canali Cavour (Avv.ti G. Compagno, L.P. Comoglio e L. Szego) c. Comune di Santhià (Avv.ti P. Monti e N. Paoletti) (annulla T.A.R. Piemonte, sez. II, 27 settembre 1994, n. 407).

FATTO

La Coutenza Canali Cavor, con lappello in epigrafe, ha fatto presente che il sindaco del comune di Santhià con provvedimento del 2.9.1988, richiamata la relazione USL che riferiva della presenza di rifiuti (carcase di animali, legname, lattine e rifiuti domestici) sulla superficie delle acque scorrenti nel Canale Cavour in corrispondenza del sottopasso del torrente Elvo, le ordinava di provvedere allimmediata rimozione dei rifiuti ed al successivo smaltimento; che proposto ricorso avverso detto provvedinmento al TAR Piemonte, questi lo respingeva considerando che il corso dacqua non sarebbe qualificabile come luogo pubblico e che inoltre il frontale della tomba-sifone non potrebbe costituire una riva, dovendosi intendere come tale solo la zona asciutta confinante con l canale.

Ha dedotto detta sentenza era erronea ed ingiusta:

-per violazione e falsa applicazione dellart. 7 L.R. Piemonte n. 31/1982, in relazione agli artt. 5 e 8 stessa legge ed ai principi desumibili ex D.P.R. n.915/1982:

-in ogni caso, una volta escluso che lacquedotto fosse luogo pubblico e che la tomba sifone costituisse riva, dovevano indicarsi le ragioni in fatto ed in diritto che imponevano alla Coutenza lobbligo di asporto e smaltimento dei rifiuti, non essendo la Coutenza proprietario del canale (demanio regionale) ma consegnatario e trattandosi di rifiuti da altri abbandonati.

Costituitosi in giudizio, il Comune ha rilevato che la Coutenza non contestava minimamente i presupposti di necessità ed urgenza dellordinanza ma solo si limitava ad escludere la propria legittimazione passiva; che la Coutenza, in quanto concessionaria dei canali per lirrigazione delle pianure del vercellese e del veronese aveva lobbligo della loro manutenzione, che perciò non poteva gravare sul Comune.

Con memoria conclusiva, la Coutenza ha insistito per laccoglimento dellappello, rilevando che la legge non obbligava il titolare del potere sul bene, in quanto tale, a curare la rimozione dei rifiuti, dovendo la responsabilità del proprietario ricollegarsi ad imputazione a titolo di dolo o per lo meno di colpa, il che non risultava nella specie.

Alla pubblica udienza del 25.6.2002, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1.Il TAR Piemonte, sez. 2°, con la sentenza n.407 del 27.9.1994, ha respinto il ricorso proposto dalla Coutenza Canali Cavour avverso lordinanza del Sindaco del comune di Santhià in data 2.9.1988, che le ordinava di provvedere allimmediata rimozione di quanto presente sulla superficie delle acque in località Canale Cavour-fraz. Vettignè- sottopasso Torrente Elvo (carcasse di animali, legname, lattine e rifiuti domestici) ed al successivo smaltimento, con lavvertenza che in caso di inadempimento si sarebbe provveduto dufficio con addebito delle relative spese.

Avverso della sentenza ha proposto appello la Coutenza.

2.Lappello è fondato nei limiti di cui in motivazione.

Va condivisa la doglianza secondo cui dovevano indicarsi le ragioni in fatto ed in diritto che imponevano alla Coutenza lobbligo di asporto e smaltimento dei rifiuti, trattandosi di rifiuti da altri abbandonati.

2.1. La controversia si innesta in un contenzioso risalente, per quanto risulta agli atti, allottobre 1987, data in cui il Comune di Santhià, a seguito dellultima piena del torrente Elvo, segnalava (al Ministero dei lavori pubblici, al Magistrato per il Po, all Ufficio operativo di Vercelli, al Prefetto di Vercelli, alla Coutenza Canali Cavour ed alla USL n.46) la presenza di diversi rifiuti e carogne di animali, per uarea di circa 500 mq, nel tratto antistante la tomba del Canale Cavour sotto il torrente Elvo, per i provvedimenti di competenza.

Di conseguenza con fonogramma del 31.10.1987, la Prefettura di Vercelli interessava del problema la Coutenza Canali Cavour, la quale a sua volta, pur dichiarandosi disponibile al recupero del materiale, invitava la Prefettura a sensibilizzare i vari Comuni attraversati dai canali (tra cui quello Cavour) ad una maggiore vigilanza onde evitare il ripetersi del fenomeno.

La Prefettura, con nota del 3.12.1987, invitava perciò i vari Sindaci interessati (tra cui quello di Santhià) ad una maggiore vigilanza al riguardo.

La Coutenza Canali Cavour, con nota del 25.8.1988, segnalava al Comune di Santhià ed alla Prefettura di Vercelli il ripetersi dellinconveniente di accumulo del materiale nella medesima località, invitando in particolare il Comune ad assumere i provvedimenti di competenza.

2.2.In una situazione del genere, il Comune non poteva ritenere tenuto ad eliminare linconveniente la Coutenza Canale, per il solo fatto che questa aveva la gestione del Canale stesso, senza alcun riferimento al disciplinare che regolava tale gestione o ad eventuali responsabilità in merito, anche per mancanza della dovuta vigilanza.

Al riguardo il Collegio non ha motivi per discostarsi dal principio secondo cui lordine sindacale durgenza per motivi digiene, sanitari ed ambientali di smaltimento dei rifiuti va impartito in linea di massima al produttore dei rifiuti che li abbia abbandonati in aree pubbliche o private (anche non aperte al pubblico) o in acque pubbliche o private (V. art.9 D.P.R. 10.9.1982 n.915 e su di esso la decisione di questa Sezione n. 1464 del 1à.12.1997) e non al proprietario dellarea in quanto tale (o al titolare della disponibilità del bene), salvo che non sia configurabile una compartecipazione del proprietario anche soltanto colposa di mancata vigilanza. Detto principio è stato confermato dallart. 14 del decreto legislativo 5.2.1997 n.22 (successivo alla vicenda in esame), il quale appunto ha previsto il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti, con lobbligo a carico di colui che vi contravviene di procedere allo smaltimento di essi ed al ripristino dei luoghi, con la responsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali tale violazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa.

Né può costituire adeguata motivazione il generico rilievo accennato nelle premesse del provvedimento impugnato secondo cui nella specie sarebbe inapplicabile la L. R. Piemonte 2.11.1982 n. 32, per essere i rifiuti ed i detriti presenti sulla superficie dellacqua e non sulla riva del canale, atteso che comunque dovevano precisarsi le ragioni in base alle quali lincombente doveva essere posto a carico ed a spese della Coutenza.

3.Per quanto considerato, assorbite le altre censure, lappello deve essere accolto e per leffetto, in riforma della sentenza del TAR, va accolto il ricorso originario nei limiti indicati.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)

Accoglie lappello indicato in epigrafe e per leffetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie il ricorso originario con conseguente annullamento del provvedimento comunale del 2.9.1988, salvi gli ulteriori provvedimenti dellAmministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2002 con lintervento dei Signori:

Pres. Alfonso Quaranta

Cons. Paolo Buonvino

Cons. Aldo Fera

Cons. Francesco D’Ottavi

Cons. Aniello Cerreto Est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Aniello Cerreto f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

Depositata in segreteria il 20 gennaio 2003.