Famiglia

Monday 19 September 2005

La bocciatura a scuola è difficilmente sindacabile dal giudice. T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE VI – Sentenza 12 settembre 2005 n. 12345

La bocciatura a scuola è difficilmente sindacabile dal giudice.

T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE VI
– Sentenza 12 settembre 2005 n. 12345

Pres. Abruzzese, est. Raiola

Paragliola e Ascione
(Avv. C. Centore) c. Liceo Scientifico Statale “A.
Diaz” di Caserta (n.c.) e
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica
(Avvocatura dello Stato).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per la CAMPANIA – NAPOLI

Sezione VI

ha pronunciato la
seguente

SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA

sul ricorso n. 5409 del 2005 proposto da

PARAGLIOLA CASTRESE E ASCIONE
FRANCESCA nella qualità di genitori esercenti la
potestà genitoriale sul minore Paragliola
Raffaele, rappresentati e difesi dall’avv. Ciro Centore,
tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via C.
Rosaroll n.70

contro

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. DIAZ”
DI CASERTA non costituito in giudizio

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (MIUR) rappresentato e difeso dall’Avvocatura
dello Stato, presso la quale ope legis
domicilia in Napoli alla via Diaz n.11

per l’annullamento

• dello scrutinio finale adottato in
data 15.06.2005 del Consiglio della III Classe, Sezione C, del Liceo Scientifico
Statale “A. Diaz” di Caserta, con cui Paragliola
Raffaele non è stato ammesso alla IV classe;

• degli atti, così come da
comunicazione fatta al Paragliola con determina del
Dirigente in data 15.06.2005 e, in particolar modo, degli atti e delle valutazioni
assunti dal Collegio dei docenti danti luogo all’indicato giudizio negativo.

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;

VISTO l’atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITO alla Camera
di Consiglio del 29 luglio 2005 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;

UDITI, altresì, i difensori delle
parti come da verbale d’udienza;

VISTI gli artt.
21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;

SENTITI, sul punto, i difensori delle
parti;

RITENUTO e considerato, in fatto e in
diritto, quanto segue.

FATTO E DIRITTO

– Il ricorso è manifestamente infondato, e può pertanto essere deciso con sentenza
in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare;

– i ricorrenti hanno censurato la
decisione del Consiglio di Classe, di non ammettere il figlio alla classe
successiva, deducendo vizi di violazione di legge (l. 241/90), nonché d’eccesso di potere per difetto di motivazione,
illogicità e irragionevolezza, lacunosità ed ingiustizia; in particolare, hanno
sostanzialmente lamentato la mancata applicazione nei confronti del figlio, che
aveva conseguito sette insufficienze, di cui sei con voto cinque e una con voto
quattro, dell’istituto del debito formativo, e il correlato difetto di
motivazione, sul punto, del verbale del Consiglio di classe;

– ritiene, invece, il Collegio che il
censurato giudizio del Consiglio di Classe sia immune
dal vizio di difetto di motivazione, atteso che, a proposito del figlio dei
ricorrenti, in esso s’afferma: “ … (per le diffuse mediocrità in italiano,
latino, inglese, matematica, scienze e per la insufficienza in fisica);
l’alunno non ha evidenziato volontà e capacità di un recupero tale da
consentirgli di seguire con profitto il programma del successivo anno
scolastico”;

– la lettura di detto giudizio,
infatti, unita alla considerazione dell’impugnata decisione di non ammettere il
figlio dei ricorrenti alla classe successiva, rende palese che le insufficienze
fatte registrare dal medesimo in ben sette materie, tutte caratterizzanti
dell’indirizzo scolastico, sono state considerate, dai docenti della classe,
tali da non poter essere colmate mercé l’istituto del
debito formativo;

– si consideri, al riguardo,
l’orientamento espresso in passato da questo Tribunale, in
ordine al carattere di eccezionalità dell’istituto del debito formativo,
nella seguente massima: “Il giudizio di mancata promozione di uno studente alla
classe superiore espresso dal Consiglio di classe in modo fortemente negativo
esclude l’applicabilità della norma eccezionale e derogatoria dell’ammissione
alla classe successiva con il debito formativo, prevista dalla legge solo per
colmare qualche insufficienza non grave” (Trib.
Napoli, II Sezione, n. 4563 del 12 ottobre 2001);

– quanto sopra
rilevato trova conferma nella documentazione allegata al ricorso e segnatamente
nei giudizi sintetici delle singole materie, laddove si riscontra l’esistenza
di lacune non recuperate e non recuperabili in alcune delle materie non
secondarie del corso di studi (cfr. giudizi
relativi alle materie italiano, latino, fisica, matematica, scienze);

– né può affermarsi che l’handicap da
cui è affetto il minore Raffaele (ipoacusia bilaterale) non sia stato tenuto in
alcuna considerazione, posto che in alcun dei giudizi sintetici di tale
handicap viene fatta menzione ed esso viene
considerato per la sua incidenza nel profitto complessivo (cfr.
giudizi relativi alle materie italiano, latino,
disegno e storia dell’arte);

– il Tribunale ritiene, in
conclusione, che il giudizio di cui sopra esprima
adeguatamente le ragioni della non ammissione alla classe successiva, e che
pertanto il ricorso vada respinto;

– in conformità alla regola della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di
parte ricorrente e sono liquidate in € 800 (cinquecento).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania, Sezione Sesta di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 5409/2005 , meglio in epigrafe specificato, proposto da Paragliola Castrese e Ascione
Francesca nella qualità lo respinge;

condanna la ricorrente al pagamento, in
favore dell’Amministrazione, delle
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800 (ottocento).

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera
di Consiglio del 29 agosto 2005 con l’intervento dei Sigg.
Magistrati:

Dr.ssa Maria
Abruzzese Presidente f.f.

Dr.ssa Ida Raiola
Giudice rel.– est.

Dr. Sergio Zeuli
Giudice