Penale

Friday 13 October 2006

L’ ultima sentenza della Cassazione in materia di violenza sessuale e minori.

L’ultima sentenza della
Cassazione in materia di violenza sessuale e minori.

Cassazione – Sezione terza penale
(up) – sentenza 28 aprile-12 ottobre 2006, n. 34120

Presidente De Maio – Relatore
Franco

Pm Fraticelli – Ricorrente D.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14 maggio 2002
il Tribunale di Nuoro dichiarò D. G.P. colpevole del reato di cui all’articolo
609quater n. 1 Cp per avere compiuto reiteratamente atti sessuali, consistiti
anche in congiunzioni carnali, con T. C., consenziente ma minore degli anni 14,
avendo all’epoca anni 13 e mesi 10, e lo condannò alla pena di 6 anni di
reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della
parte civile.

La Corte d’appello di Cagliari,
sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in epigrafe concesse le
attenuanti generiche e quindi ridusse la pena ad anni 5 di reclusione,
confermando nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per
cassazione deducendo:

a) violazione e falsa
applicazione dell’articolo 609quater Cp per mancata
applicazione del comma 3 del medesimo articolo; contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione. Lamenta in sostanza, che erroneamente e
con motivazione manifestamente illogica la Corte d’appello non ha ravvisato l’ipotesi del
fatto di minore gravità, pur avendo riconosciuto che nella specie non via era stata nessuna violenza; che non vi era stata nessuna
compressione della libertà della vittima; che la ragazza aveva mostrato
particolare intraprendenza, tanto che era stata lei a procurare il luogo adatto
per gli incontri sessuali e non aveva disdegnato di allontanarsi dalla propria
città per recarsi nell’abitazione dell’uomo a Sassari; che la ragazza aveva
tenuto un comportamento che sembrava “eufemistico definire disinibito e
disinvolto” nonché una “apparente maturità psico-fisica” ed una “particolare
disponibilità e spigliatezza”. Osserva che non doveva venire in rilievo la
completezza dell’atto sessuale ma il grado di compressione della libertà
sessuale della vittima, oltre che le circostanze oggettive e soggettive del
fatto;

b) mancanza e contraddittorietà
della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed in particolare
perché immotivatamente la Corte
d’appello ha mantenuto la stessa pena base già determinata dal giudice di primo
grado e non ha effettuato la riduzione massima per le attenuanti generiche;

c) ribadisce la sollevata
eccezione di illegittimità costituzionale che non è seriamente contrastata
dalle osservazioni della Corte d’appello. Sostiene che vi è disparità di
trattamento rispetto alla legge sulla interruzione della gravidanza, specie con
riferimento alla mancata distinzione legislativa tra ignoranza della età della
vittima ed errore in relazione alla medesima nonché alla non punibilità nel
caso in cui i rapporti sessuali con una minore degli anni 14 e maggiore degli
anni 13 siano intercorsi con un soggetto anch’esso minore di età.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata la eccezione di illegittimità costituzionale che deve essere
dichiarata inammissibile.

Innanzitutto deve osservarsi che,
secondo la costante e comune interpretazione giurisprudenziale e dottrinale,
contro la statuizione del giudice del merito che abbia dichiarato
manifestamente infondata una eccezione di
illegittimità costituzionale non è consentito proporre impugnazione. E ciò per
il motivo che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della
legge 87/1953, l’eccezione di illegittimità costituzionale che sia stata
dichiarata manifestamente infondata o irrilevante “può essere riproposta
all’inizio di ogni grado ulteriore del processo”.

Va quindi esaminata l’eccezione
riproposta con il ricorso per cassazione, la quale va appunto dichiarata
inammissibile per mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 23 della legge
87/1953, il quale prescrive che chi intende sollevare una questione di
legittimità costituzionale deve indicare le disposizioni della legge o
dell’atto avente forza di legge che ritiene viziate da illegittimità
costituzionale, le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali,
che si assumono violate, nonché i termini ed i profili della questione
proposta.

Il ricorrente si è invece
limitato a “ribadire” l’eccezione sollevata ed a prospettare genericamente una
disparità di trattamento “rispetto alla legge sulla interruzione della
gravidanza” nonché una distinzione tra ignoranza ed errore delle età della
vittima ed a fare riferimento alla ipotesi in cui il soggetto attivo sia anch’esso minorenne, ma ha completamente omesso di
indicare sia le disposizioni legislative che ritiene viziate da illegittimità
costituzionale, sia le norme o i principi della Costituzione che assume essere
stati violati, sia soprattutto i termini ed i profili della eccezione
sollevata.

Per completezza può anche
osservarsi che, qualora dovesse poi ritenersi che il
ricorrente abbia fatto rinvio per relationem alla eccezione sollevata in sede
di appello e che tale rinvio fosse ammissibile, l’eccezione sarebbe
manifestamente infondata per i motivi tutti perspicuamente ed esaustivamente
indicati dalla Corte d’appello e che qui dovrebbero intendersi richiamati.

Ritiene il Collegio che il primo
motivo sia infondato, in quanto la motivazione con la
quale la Corte
d’appello ha ritenuto che non potesse ravvisarsi la ipotesi di minore gravità è
priva di errori di diritto e di vizi logici.

La giurisprudenza di questa Sc,
invero, ha ripetutamente affermato che l’attenuante del fatto di minore gravità
è applicabile quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle
circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale
personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, ed implica la
necessità di una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole
componenti oggettive del reato, bensì estesa anche a quelle soggettive ed a tutti
gli elementi menzionati nell’articolo 113 Cp (cfr. Sezione
terza, 8 giugno 2000, Nitti, m. 217708; 24 marzo 2000, Improta, m. 216568; 1
luglio 1999, Scacchi, m. 215077); che l’attenuante di cui all’articolo 609,
comma 3 Cp non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza
del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al
bene giuridico tutelato e, quindi, assumono rilievo il grado di coartazione
esercitato sulla vittima e le condizioni, fisiche e mentali, di quest’ultima,
le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all’età, l’entità della
compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in
termini psichici (cfr. Sezione terza, 24 marzo 2000,
Improta, m. 216569; 29 febbraio 2000, Pziello Della Rotonda, m. 215954; 28
ottobre 2003, El Kabouri, m. 226865).

Ciò posto, non si rinviene
nessuna contraddittorietà nella motivazione della Corte d’appello, la quale ha
sì post in evidenza la particolare intraprendenza della ragazza (la quale si
procurava addirittura il luogo più adatto per gli incontri amorosi e si
allontanava dalla propria città anche per andar a casa dell’imputato), che
questa aveva tenuto un comportamento che era “eufemistico definire come
disinibito e disinvolto”, che aveva una “apparente maturità psico-fisica” ed
una “particolare disponibilità e spigliatezza”, ma ha ritenuto queste
circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e
della valutazione del dolo dell’imputato, mentre le ha ritenute irrilevanti, o
quanto meno non decisive, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore
gravità. A questo fine, invero, la
Corte d’appello, conformemente del resto al costante
orientamento giurisprudenziale dianzi ricordato, ha esattamente tenuto conto
soprattutto dell’entità della compressione della libertà sessuale e del danno
arrecato alla vittima anche in termini psichici, ed ha osservato, da un lato,
che era irrilevante la circostanza che non vi era stata violenza o minaccia o
abuso di autorità o abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica
della ragazza dal momento che proprio l’assenza di tali elementi rendeva
applicabile la disposizione in esame (e non l’ipotesi aggravata di cui
all’articolo 609ter), e, dall’altro altro, che si era
trattato di penetrazione vaginale reiterata, la quale, nonostante la ragazza
fosse stata consenziente, aveva costituito per la stessa una esperienza pur
sempre traumatica, in considerazione del fatto che si era trovata ad avere il
primo rapporto sessuale completo quando aveva soltanto 13 anni e 10 mesi (con
un coinvolgimento anche affettivo e con una delicata estrinsecazione della
personalità) e soprattutto del fatto che ciò era avvenuto da parte di un
adulto, che invece avrebbe dovuto avere una sorta di obbligo morale di
protezione ed una particolare cautela nei confronti della minore, evitandole
appunto che “vivesse l’esperienza pur sempre traumatica della deflorazione con
un uomo maturo”.

Ritiene il Collegio che si tratta
di considerazioni che non possono ritenersi manifestamente illogiche e che
quindi non sono sindacabili da questa Corte.

Il Collegio ritiene che la
sentenza impugnata abbia fornito una congrua, specifica ed adeguata motivazione
anche in ordine alla determinazione della pena, che è stata dal giudice del merito valutata conforme a giustizia e proporzionata
alla entità del fatto ed ai suoi risvolti particolari. D’altra parte il giudice
di primo grado aveva determinato la pena base non solo
in considerazione delle modalità e della gravità dell’azione criminosa, ma
soprattutto in considerazione dei numerosi e specifici precedenti penali
dell’imputato.

Il ricorso deve pertanto essere
rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile
la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.