Civile

Wednesday 18 July 2007

L’ obbligo di formazione continua professionale dell’ avvocato.

L’obbligo di formazione continua
professionale dell’avvocato.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

considerato

·) che a se medesimo e ai
Consigli dell’ordine degli avvocati è affidato il compito di tutelare
l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di
garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti,
nell’interesse della collettività;

·) che, in particolare, al
Consiglio nazionale forense è attribuito dalla legge il potere di determinare i
principi ed i precetti della deontologia professionale, che la giurisprudenza
delle sezioni unite della Corte di cassazione considera norme giuridiche;

·) che il Codice deontologico
forense, all’art. 12, impone all’avvocato il dovere di competenza, prevedendo,
fra l’altro, che “l’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non
potere svolgere con adeguata competenza” e che “l’accettazione di un
determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere
quell’incarico”;

·) che l’art. 13 del Codice
deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curare costantemente la
propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali svolga
l’attività» ;

·) che l’obbligo formativo è
assolto, tra l’altro, con «lo studio individuale e la partecipazione a
iniziative culturali in campo giuridico e forense», rispettando «i regolamenti
del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’ordine
di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»;

·) che, oltre che in ambito
deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere,
anche a carattere specialistico, da aggiornare ed arricchire periodicamente si
apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l’importanza e la rilevanza
costituzionale dell’attività professionale forense ne impone un esercizio
consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione
dell’ordinamento per i fini della giustizia;

·) che la continuità nella
formazione e la costanza nell’aggiornamento assicurano più elevata qualità
della prestazione professionale e adeguato contatto con il diritto vivente,
soprattutto in presenza di un sistema normativo
complesso e di una produzione giurisprudenziale sempre più numerosa e
sofisticata;

·) che l’intensità e la qualità
specifica della formazione e dell’aggiornamento variano in rapporto al settore
di esercizio dell’attività, a seconda che si tratti di attività generalista,
prevalente o specialistica;

·) che il regolamento di cui
infra ha riguardo all’aggiornamento per l’attività generalista e prevalente,
mentre è rinviato a diverso regolamento da adottare in prosieguo la disciplina
dell’aggiornamento per l’attività specialistica;

·) che, sino all’adozione di
quest’ultimo, anche per gli esercenti attività
“specialistica” ai sensi delle vigenti disposizioni di legge valgono gli
obblighi e le modalità di espletamento dell’aggiornamento previsti per gli
esercenti attività generalista e prevalente;

ha
approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA

Articolo 1

Formazione professionale continua

1. L’avvocato iscritto all’albo
ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato
di compiuta pratica hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria
preparazione professionale…

2. A tal fine, essi hanno il
dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua
disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

3. L’adempimento di tale dovere,
con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l’attività
professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita
deontologicamente corretta, ai sensi dell’art. 17 bis del codice deontologico
forense, dell’indicazione dell’attività prevalente in qualsiasi comunicazione
diretta al singolo o alla collettività.

4. Con l’espressione formazione
professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed
approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il
loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo
giuridico e forense.

Articolo 2

Durata e contenuto dell’obbligo

1. L’obbligo di formazione
decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di iscrizione
all’albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà
dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi
maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del
presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d’iscrizione
all’albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica e l’inizio
dell’obbligo formativo.

L’anno formativo coincide con
quello solare.

2. Il periodo di valutazione
della formazione continua ha durata triennale.

L’unità di misura della
formazione continua è il credito formativo.

3. Ogni iscritto deve conseguire
nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i
criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti
formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente
gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di
attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi
articoli 3 e 4, ma almeno n. 15 crediti formativi nel triennio devono derivare
da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e
previdenziale e la deontologia.

5. L’iscritto che, dando con
qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le
indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito,
nel periodo di valutazione che precede l’informazione, non meno di 30 crediti
formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale che intende
indicare.

Articolo 3

Eventi formativi

1. Integra
assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la
partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito
indicati:

a) corsi di aggiornamento e
masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se
eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della
partecipazione;

b) commissioni di studio, gruppi
di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e
dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della
categoria professionale;

c) altri eventi specificamente
individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine.

2. La partecipazione agli eventi
formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n.
24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

3. La partecipazione agli eventi
di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell’adempimento del dovere di
formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal
Consiglio nazionale forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, o,
se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi
pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche
sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio nazionale
forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a
seconda della rispettiva competenza.

A tal fine:

– appartiene alla competenza del
Consiglio nazionale forense l’accreditamento di eventi da svolgersi all’estero,
che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero –a richiesta dei soggetti
organizzatori- quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più
circondari o distretti;

– appartiene alla competenza dei
singoli Consigli dell’ordine territoriali l’accreditamento di ogni altro
evento, in ragione del suo luogo di svolgimento.

4. L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento
formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni
che intendono ottenere l’accreditamento preventivo di eventi formativi da loro
organizzati devono presentare al Consiglio dell’ordine locale ovvero al
Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione
dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena
valutazione dell’evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità
del presente regolamento..

A tal fine il Consiglio dell’ordine
o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario,
informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di
accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di
deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta.

In caso di silenzio protratto
oltre il quindicesimo giorno l’accreditamento si intende concesso.

Il Consiglio dell’ordine
competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi
non programmati, a richiesta dell’interessato e con decisione motivata da
assumere entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; in caso di
mancata risposta entro il termine indicato, l’accreditamento si intenderà
concesso.

Il Consiglio nazionale forense
può stipulare con la
Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le
Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili
anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di
accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori.

5. Ciascun Consiglio dell’ordine
dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi
da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati.
Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet
per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti
in albi e registri tenuti da altri Consigli.

Articolo 4

Attività formative

1. Integra
assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche
lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) relazioni o lezioni negli eventi
formativi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3, ovvero nelle scuole forensi
o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;

b) pubblicazioni in materia
giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche
on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi,
monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;

c) contratti di insegnamento in
materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione alle commissioni
per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame.

e) il compimento di altre
attività di studio ed aggiornamento svolte in
autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, che siano
state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio
nazionale forense o dai Consigli dell’ordine competenti.

2. Il Consiglio dell’ordine
attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto
della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con
il limite massimo di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera a), di
n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le
attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla
lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e).

Articolo 5

Esoneri

1. Sono esonerati dagli obblighi
formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l’obbligo di
aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento
professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i
ricercatori con incarico di insegnamento.

2. Il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche
parzialmente determinandone contenuto e modalità, l’iscritto dallo svolgimento
dell’attività formativa, nei casi di:

– gravidanza, parto, adempimento
da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla
maternità in presenza di figli minori;

– grave malattia o infortunio od
altre condizioni personali;

– interruzione per un periodo non
inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa
all’estero;

– altre ipotesi indicate dal
Consiglio nazionale forense.

Il Consiglio dell’ordine può
altresì dispensare dall’obbligo formativo, in tutto o in parte, l’iscritto che
ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di
iscrizione all’albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di
attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni
altro elemento utile alla valutazione della domanda.

3. L’esonero dovuto ad
impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata
dell’impedimento.

4. All’esonero consegue la
riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio,
proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue
modalità, se parziale.

Articolo 6

Adempimenti degli iscritti e
inosservanza dell’obbligo formativo

1. Ciascun iscritto deve depositare
al Consiglio dell’ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che
certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli
eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.

2. Costituiscono illecito
disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o
infedele certificazione del percorso formativo seguito.

3. La sanzione è commisurata alla
gravità della violazione.

Articolo 7

Attività del Consiglio
dell’ordine

1. Ciascun Consiglio dell’ordine
dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo
adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i
mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli
attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso
Consiglio.

2. In particolare, i Consigli
dell’ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto
tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel corso
dell’anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la
partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti
eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e
l’ordinamento professionale .

3. I Consigli dell’ordine
realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’ordine o
nell’ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo
anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano
opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque
controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da
consentire a ciascun iscritto l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando
eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione
richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive
sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da
sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I
Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a
soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità,
diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore
rispetto a quella consistente nell’esonero dalle spese di organizzazione degli
eventi.

4. Entro il 31 ottobre di ogni
anno, i Consigli dell’ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale
forense una relazione che illustri il piano dell’offerta formativa dell’anno
solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali i soggetti
attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto
nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno
inviare un’unica relazione.

5. I Consigli dell’ordine, anche
in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od
istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell’anno eventi
formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti
secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al
Consiglio nazionale forense.

Articolo 8

Controlli del Consiglio
dell’ordine

1. Il Consiglio dell’ordine
verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli
iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i
crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4.

2. Ai fini della verifica, il
Consiglio dell’ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed
allo scopo può chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli
eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano
forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia
depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio
non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non
risultino adeguatamente documentate.

4. Per lo svolgimento di tali
attività, il Consiglio dell’ordine può avvalersi di apposita commissione,
costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere
espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal
Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 9

Attribuzioni del Consiglio
nazionale forense

1. Il Consiglio nazionale
forense:

a) promuove ed indirizza lo
svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi
settori di sviluppo.

b) valuta le relazioni trasmesse
dai Consigli dell’ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo
apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al
Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei
piani dell’offerta formativa organizzati dai Consigli dell’ordine,
eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con
l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione
continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta
giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende
approvato.

In caso di parere negativo, il
Consiglio dell’ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un
nuovo programma formativo, che tenga conto delle
indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense.

2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola
Superiore dell’Avvocatura, la
Fondazione dell’Avvocatura Italiana e la Fondazione per
l’informatica e innovazione forense:

a) favorisce l’ampliamento
dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se
del caso in collaborazione con il C.S.M.;

b) assiste i Consigli dell’ordine
nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila
sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi
affidate;

Articolo 10

Norme di attuazione

Il Consiglio nazionale forense si
riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente
regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entra
in vigore dal 1° settembre 2007.

2. Il primo periodo di
valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008.

3. Nel primo triennio di
valutazione a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, i
crediti formativi da conseguire sono ridotti a venti per chi abbia
compiuto entro il 1° settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1°
settembre 2008 il quarantesimo anno d’iscrizione all’albo ed a cinquanta per
ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12
per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento
forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.

4. L’articolo 1, comma 3 del
presente regolamento si applica a partire dal 1° settembre 2008.

5. Per il primo triennio di
valutazione l’iscritto che, dando con qualunque modalità consentita
informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all’articolo 1,
comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l’informazione non meno
di 10 crediti formativi nell’ambito di esercizio dell’attività professionale
che intende indicare.