Lavoro e Previdenza

Wednesday 21 May 2008

L’ invalidità delle rinunce e delle transazioni in materia di alvoro.

L’invalidità delle rinunce e
delle transazioni in materia di alvoro.

Cassazione – Sezione lavoro –
sentenza 18 gennaio – 12 maggio 2008, n. 11659

Presidente Senese – Relatore
Miani Canevari

Pm Destro – conforme – Ricorrente
Bafumi – Controricorrente Syndial Spa – Attività Diversificate già Enichem Spa

Svolgimento del processo

Sebastiano Bafumi esponeva di
aver lavorato alle dipendenze della Enichem Priolo fino al 30.11.95 e di aver
sottoscritto, in base ad un patto per l’incentivazione all’esodo, un accordo
per la corresponsione di una somma oltre il Tfr; di aver quindi impugnato detto
accordo ai sensi dell’art. 2113 cod. civ., dopo aver
rilevato l’erronea determinazione della base di calcolo spettante. Conveniva
quindi in giudizio la società datrice di lavoro chiedendone la condanna al
pagamento delle differenze dovute.

Il giudice adito rigettava la
domanda con decisione che la
Corte di Appello di Catania confermava con la decisione oggi
impugnata. La Corte
territoriale, rilevato che con l’accordo sottoscritto dal Bafumi il lavoratore
aveva espressamente accettato la risoluzione del rapporto rinunciando a pretese
economiche ben definite, affermava che tale pattuizione non era annullabile ai
sensi dell’art. 2113 cod. civ., in quanto tale norma
riguarda accordi dispositivi relativi a pretese patrimoniali derivanti dalla
lesione di diritti fondamentali della persona. Nella specie, l’accordo aveva
per oggetto diritti disponibili, riguardando differenze relative alla
inclusione dell’indennità di turno nella base di calcolo delle mensilità utili
ai fini del Tfr e delle mensilità di incentivazione all’esodo, nonché il
diritto al completamento della liquidazione.

Bafumi propone ricorso per
cassazione con due motivi. Syndial S.p.a. – Attività Diversificate, già Enichem
S.p.a., resiste con controricorso e memoria. Il
ricorrente ha depositato note “ex art. 379 4 comma cod. proc. civ.” all’udienza di discussione.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente rilevata
l’inammissibilità delle note depositate dal ricorrente all’udienza di
discussione.

L’art. 379, ultimo comma, cod.
proc. civ. consente agli avvocati delle parti di
presentare in udienza esclusivamente brevi osservazioni scritte sulle
conclusioni del pubblico ministero; non è peraltro ammissibile la presentazione
in udienza di documenti contenenti, come nel caso di specie, non già
osservazioni contro il pubblico ministero, bensì argomenti rivolti alla
controparte, con il contenuto di una vera e propria memoria, non
tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

2. La resistente società Syndial
ha dedotto nel controricorso l’inammissibilità, improcedibilità o
improponibilità del ricorso per cassazione, rilevando la nullità della sentenza
impugnata per il contrasto tra la motivazione della decisione, emessa tra le
parti del presente giudizio, e il dispositivo, che indica invece soggetti
diversi.

Afferma quindi che la controparte
avrebbe dovuto “chiedere preventivamente correzione
della sentenza e solo successivamente proporre gravame”.

L’assunto è infondato. L’attuale
ricorrente ha depositato prima dell’udienza di discussione copia conforme
all’originale della sentenza impugnata, che reca in calce l’annotazione di
eseguita correzione del dispositivo in virtù di provvedimento del 26 luglio
2005 (data successiva alla proposizione del ricorso per cassazione). Si deve
quindi osservare che in caso di ricorso per Cassazione tempestivamente
notificato, con allegazione della sentenza non corretta, la produzione da parte
dell’intimato della sentenza corretta non rende improcedibile il ricorso (Cass.
25 settembre 1998 n. 9589, 11 maggio 2005 n. 9894, 14 marzo 2006 n. 5480).

La dedotta nullità della sentenza
non è stata d’altro canto fatta valere mediante
impugnazione.

3. Con il primo motivo, denunciandosi
la violazione dell’art. 2113 cod. civ., la parte –
premesso che l’accordo impugnato ha per oggetto una rinuncia e non una
transazione – afferma che erroneamente il giudice dell’appello ha ritenuto
inoppugnabile tale accordo in quanto relativo a diritti disponibili; al
contrario, i diritti disponibili sono esclusivamente quelli derivanti da norme
legislative o contrattuali di cui è prevista espressamente la derogabilità.

Nella specie, la domanda del
lavoratore era diretta al ricalcolo del Tfr per violazione di disposizioni di
legge e contrattuali; lo stesso vale per i benefici dell’accordo collettivo
aziendale di Roma del 19 dicembre 1981, e successivi atti di recepimento da
parte delle società del gruppo.

4. Con il secondo motivo, si
denuncia un difetto di motivazione in ordine alla identificazione dei diritti
esercitati dal lavoratore: si rileva che secondo l’accordo stipulato dalle
parti la rinuncia riguardava anche spettanze non considerate dalla sentenza
impugnata (premio di produzione, scatti di anzianità, tredicesima e
quattordicesima mensilità).

In via subordinata, si rileva che
nessuna espressa rinunzia risulta formulata per le competenze di fine rapporto,
in quanto corrisposte in aggiunta e separatamente dagli emolumenti indicati
nell’accordo del 30 novembre 1995.

Il motivo di ricorso contiene
anche la contestazione delle affermazioni di controparte circa la limitata
efficacia degli accordi richiamati a sostegno della domanda.

5. I motivi possono essere
esaminati congiuntamente per la loro connessione logica.

La sentenza impugnata merita le
critiche mosse per quanto attiene all’affermazione secondo cui l’art. 2113 cod.
civ. farebbe riferimento a diritti di natura
retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di
fondamentali diritti della persona, e riguarderebbe (solo) le pretese
patrimoniali che il lavoratore abbia maturato “in conseguenza del mancato
godimento di quei diritti inderogabili e indispensabili”. Viene cosi seguito
l’indirizzo espresso da alcune decisioni di questa Corte (Cass. 15 dicembre
1998 n. 12556, 3 aprile 1999 n. 3233) secondo cui l’art. 2113 cod. civ. si riferisce specificamente ai diritti di natura retributiva
e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti
della persona.

Il Collegio ritiene di non poter
condividere questo orientamento, dovendo invece confermare il principio
espresso da più recenti pronunce (Cass. 12 febbraio 2004 n. 2734, 27 luglio
2007 n. 16682) secondo cui la qualificazione di indisponibilità – o meglio di limitata
disponibilità – dei diritti del lavoratore (in quanto “derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi”)
non dipende dalla loro natura retributiva o risarcitoria, né riguarda solo le
situazioni soggettive derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della
persona, essendo correlata alla fonte che regola queste situazioni soggettive.

Premessa la distinzione tra il
regime giuridico di inderogabilità della normativa posta a tutela del
lavoratore e il trattamento dei diritti patrimoniali che ne derivano, la
relativa disciplina legale o contrattuale, in quanto posta in funzione
protettiva del lavoratore, deve ritenersi inderogabile, salvo che risulti
chiaramente il carattere dispositivo della previsione.

6. La soluzione della questione
sottoposta all’esame di questa Corte richiede quindi di stabilire se i diritti oggetto di disposizione nel caso di specie da
parte del lavoratore derivino, nel senso precisato, da disposizioni
inderogabili della legge o di contratto collettivo.

A tal fine, parte ricorrente era
tenuta – in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione –
a riportare il contenuto della normativa collettiva invocata a sostegno delle
pretese azionate, stante il divieto per il giudice di legittimità di ricercare
negli atti gli elementi fattuali utili per la decisione della controversia.

Le pretese fatte valere attengono
all’inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e delle
mensilità di incentivazione all’esodo. dell’ indennità
di turno (in relazione ad un accordo aziendale del 10 aprile 1972) e alla
differenza tra l’80% della retribuzione netta e l’integrazione salariale netta
relativa al periodo di sospensione del rapporto, secondo la previsione di un
“accordo di Roma” del 19 febbraio 1981.

Il ricorrente non ha peraltro
riportato, e neppure sommariamente indicato, il contenuto delle disposizioni
pattizie richiamate.

Il ricorso deve essere quindi
dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile
il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro
28,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa.