Famiglia

Thursday 14 October 2004

L’ impossibilità per i genitori di attribuire ai figli il cognome materno lede i diritti inviolabili dell’ uomo? La Cassazione ritiene di sì e rimette la questione alla Corte Costituzionale. N. 752 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2004.

L’impossibilità per i genitori di attribuire ai figli il cognome materno
lede i diritti inviolabili dell’uomo? La Cassazione ritiene di sì e rimette la questione
alla Corte Costituzionale

N. 752
ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio
2004.

Ordinanza emessa il 17 luglio 2004
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da C. A. ed altro contro
Procuratore generale presso la
Corte d’appello di Milano Stato civile
– Cognome dei figli legittimi – Acquisto automatico del cognome del padre pur
in presenza di diversa volonta’ dei coniugi
legittimamente manifestata – Conseguente impossibilita’
che i coniugi attribuiscano concordemente al figlio il cognome materno –
Lesione dei diritti inviolabili dell’uomo (in particolare del diritto all’identita’ personale, di cui il nome e’ elemento essenziale)
– Violazione del principio di eguaglianza e di pari dignita’
– Discriminazione in base al sesso – Lesione dell’uguaglianza giuridica e
morale dei coniugi – Discriminazione nei rapporti con i figli. – Codice civile,
artt. 143-bis, 236, 237, comma secondo, 262 e 299, comma
terzo; d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt.
33 e 34. – Costituzione, artt. 2, 3 e 29, comma secondo;
Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei
confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e ratificata con
legge 14 marzo 1985, n. 132, art. 16; raccomandazioni del Consiglio d’Europa n.
1271 del 1995 e n. 1362 del 1998. (GU n. 40 del
13-10-2004)

LA
CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul
ricorso

proposto
da: C. A. e F. L. elettivamente domiciliati
in Roma, via

Panama, 74, presso l’avvocato Gianni Emilio Iacobelli, rappresentati

e
difesi dagli avvocati Luigi Palmieri e Luigi Fazzo, giusta
delega

in calce al ricorso, ricorrenti;

Contro procuratore
generale presso la Corte d’appello di Milano,

intimato;
avverso la sentenza
n. 1464/02 della Corte d’appello di

Milano, depositata il 4 giugno 2002;

Udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26 febbraio 2004 dal consigliere dott.ssa Maria Gabriella Luccioli;

Udito per il ricorrente l’avvocato Corrado De
Simone, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;

Udito il p.m.
in persona del
sostituto procuratore generale

dott.ssa
Antonietta Carestia che
ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Rileva in fatto

Con sentenza del 24 maggio – 4 giugno 2002 la Corte di
appello di

Milano ha
confermato la sentenza
in data 6 – 8 giugno 2001 del

Tribunale di Milano che aveva rigettato la
domanda dei coniugi L. F.

ed
A. C., diretta ad ottenere la rettificazione dell’atto di nascita

della
propria figlia minore M. F. nel senso che le fosse imposto il

cognome
materno in luogo di quello del padre, risultante dall’atto

formato dal competente ufficiale dello stato
civile, in contrasto con

la
volonta’
espressa dal padre
al momento della dichiarazione di

nascita.

La Corte territoriale ha
osservato che il
silenzio del

legislatore
della riforma del
diritto di famiglia
in ordine al

cognome
dei figli legittimi,
pur a fronte
della modifica dell’

art. 144
c.c. relativo al
cognome della moglie,
consentiva di

desumere
la persistente validita’ di
una norma consuetudinaria

saldamente
radicata nella coscienza
e nella percezione
della

collettivita’;
che neppure in sede di riforma dell’ordinamento dello

stato
civile il legislatore aveva ritenuto necessario
inserire una

previsione
esplicita sul punto, nonostante avesse fatto oggetto di

innovativa
regolamentazione talune problematiche afferenti
il

cognome;
che anche la Corte costituzionale aveva in piu’ occasioni

affermato
che la mancata previsione della facolta’
per la madre di

trasmettere
il proprio cognome
ai figli legittimi non si pone in

contrasto
ne’ con l’art. 3 ne’ con l’art. 29 Cost. ed aveva al tempo

stesso
rilevato che l’opportunita’ di introdurre un diverso sistema

di
determinazione del cognome, ugualmente
idoneo a salvaguardare il

principio
dell’unita’ familiare senza
comprimere quello

dell’uguaglianza dei coniugi, va
ricondotta alla competenza esclusiva

del
legislatore; che in
adesione a tale orientamento
erano stati

presentati in Parlamento numerosi progetti di
legge, alcuni dei quali

tuttora
all’esame del Senato o della Camera; che infine nell’attuale

assetto
normativo il consentire,
a mera richiesta
dei coniugi

genitori,
la disapplicazione della norma consuetudinaria in discorso

comporterebbe
riflessi negativi in ordine all’ interesse della prole

minorenne,
potendo questa essere
individuata, proprio in
forza

dell’attribuzione del
solo cognome materno, come prole
naturale, e

non legittima.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso
per cassazione A. C.

e
L. F. formulando articolate censure. Essi in particolare
deducono

che la Corte di appello, nel ritenere
l’esistenza di una consuetudine

circa
l’attribuzione al figlio del cognome paterno, non ha esaminato

la ricorrenza delle condizioni perche’ un uso siffatto possa assumere

quel
valore normativo, come
fonte del diritto, che ne giustifichi

l’applicazione con
forza di legge.
Osservano che il
principio

fondamentale
di parita’ dettato dall’art. 3 Cost., l’altro principio

fondamentale
di eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i

limiti
stabiliti dalla legge
a garanzia dell’ unita’
familiare,

sancito
dall’art. 29 Cost., il disposto dell’ art.
143, comma primo,

c.c.,
secondo il quale
con il matrimonio
il marito e la moglie

acquistano
gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, nonche’,

sul piano delle norme sopranazionali, le
chiare indicazioni contenute

nel preambolo e negli artt. 2 e 16 della
Dichiarazione universale dei

diritti
dell’uomo del 10
dicembre 1948, nonche’ l’art. 14
della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

liberta’
fondamentali, l’art. 3, n. 2, del Trattato istitutivo della

Comunita’ europea, ed ancora la Convenzione
sull’eliminazione di ogni

forma
di discriminazione nei
confronti della donna
adottata

dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite
il 18 dicembre 1979,

ratificata
in Italia con
legge 14 marzo
1985 n. 132, ed in

particolare il suo art. 16 lettera g), che
impone agli Stati parte di

assicurare
gli stessi diritti
personali al marito e alla
moglie,

compresa
la scelta del
cognome, non consentono di attribuire alla

prassi
in discorso carattere
normativo. Rilevano ancora che la

sentenza impugnata, nel disattendere la tesi
degli appellanti secondo

la
quale la disparita’ di trattamento dei coniugi in relazione al

cognome
del figlio incorre
nel divieto di
discriminazione e

costituisce una deroga al principio di parita’ non giustificata nelle

leggi,
ha errato nel ritenere operante nella fattispecie in esame la

riserva
di deroga al
principio di parita’ contenuta nel capoverso

dell’art. 29 Cost., non
configurandosi alcun attentato
all’unita’

familiare per effetto dell’attribuzione del
cognome materno, anziche’

di quello paterno, sulla base di una
concorde volonta’ dei coniugi.

Considera in diritto

Come ha posto in evidenza la sentenza impugnata, non
esiste nel

nostro
ordinamento una specifica
disposizione diretta ad attribuire

ai
figli legittimi il cognome paterno. La norma di cui all’ art. 6

c.c.,
che sancisce il diritto di ognuno ad un nome sin dalla nascita

ed
anche oltre la morte, esprime un
preciso favore alla certezza ed

alla
stabilita’ del nome, nel binomio comprensivo
del cognome (comma

2), anche
in relazione al
concorrente interesse pubblico
alla

certezza
degli status ed alla corretta individuazione delle persone,

ma non detta alcuna regola in ordine alla
sua acquisizione.

Che il
diritto al nome, indicato anche nell’art. 22 Cost.

come
bene oggetto di
autonomo diritto, si qualifichi come diritto

insopprimibile
della persona, nella
sua specifica attitudine
a

delinearne
l’identita’,
sia nella sua
dimensione individuale che

nella
sua proiezione esterna, costituisce un dato da tempo acquisito

nella
giurisprudenza e nella dottrina civilistica:
tale impostazione

e’
chiaramente espressa nelle
sentenze della Corte costituzionale

n. 13
del 1994, n. 297
del 1996 e n.
120 del
2001, che hanno

affermato
il diritto di ogni persona a conservare il cognome che sia

divenuto
autonomo segno distintivo
della sua identita’, cosi’

mantenendo
attraverso il cognome
l’identita’
fino ad allora

posseduta,
anche quando siano sopravvenuti eventi tali da comportare

il cambiamento di quel cognome.

La normativa
codicistica vigente prima della riforma del diritto

di
famiglia, nel regolare
soltanto, nell’ambito della famiglia

legittima,
il cognome della moglie,
disponeva all’art. 144 c.c., in

piena
coerenza con il riconoscimento al
marito – nella stessa norma

sancito
– della qualita’ di capo della famiglia, che la moglie ne

assumesse
il cognome, cosi’ chiaramente ponendo il
cognome dell’uomo

quale elemento identificativo del nucleo
familiare.

La legge di
riforma n. 151 del
1975 ha sostituito
tale

disposizione
con l’art. 143-bis c.c., ai sensi del
quale la moglie

aggiunge al proprio cognome quello del
marito. Nonostante l’apparente

incisivita’
della nuova formulazione,
essa deve considerarsi di

modesto spessore, e
comunque non decisiva ai fini del problema qui in

esame,
tenuto conto da un lato che anche nel vigore della precedente

normativa
la giurisprudenza di questa
suprema Corte aveva ravvisato

il
diritto della moglie a conservare il proprio cognome, aggiungendo

ad
esso quello del
marito (v. Cass.
1961 n. 1692), considerato

d’altro
lato che anche la disposizione novellata evidenzia, sia pure

in
termini attenuati rispetto al
passato, l’opzione del legislatore

verso
il cognome del marito come identificativo della nuova famiglia

costituita,
in quanto unico
cognome comune, cosi’ rimarcando una

posizione di evidente disparita’
tra i coniugi.

Del tutto
coerente con tale disciplina e’ l’art. 5 comma 2 della

legge
sul divorzio, nel testo riformato
dalla legge n. 74 del 1987,

il
quale dispone che con lo scioglimento del vincolo la moglie perde

il
cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del
matrimonio,

salva
la facolta’, prevista dal comma successivo, di conservare
il

cognome
del marito, quando
sussista un interesse suo o dei
figli

meritevole di tutela.

Quanto al
cognome dei figli legittimi, se l’assunzione di quello

paterno
si configurava nella vigenza delle disposizioni codicistiche

tanto
aderente al modello
tradizionale di famiglia
incentrato

sull’autorita’
del marito/padre, da
far apparire superflua
una

specifica
previsione normativa, nel sistema delineato dalla legge di

riforma del 1975, ampiamente ispirata a
principi di parita’ e di pari

dignita’
tra i coniugi,
la mancanza di una norma espressa
appare

assai
meno giustificata, e puo’ trovare ragione
soltanto nella forza

di
radicati condizionamenti culturali in ordine alla differenza di

ruoli
e di poteri
all’interno del nucleo
familiare, che hanno

consentito
di privilegiare da
tempo immemorabile anche
in sede

ereditaria
la linea maschile attraverso il perpetuarsi del
cognome

paterno.

Ed anche
il recente d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che detta
il

regolamento
per la revisione e la semplificazione
dell’ordinamento

dello
stato civile, non contiene alcuna specifica disposizione circa

l’assunzione del
cognome da parte del figlio
legittimo, prevedendo

all’art. 29, n. 2, in relazione alla
formazione dell’atto di nascita,

che
l’ufficiale dello stato
civile indichi nell’atto stesso
(tra

l’altro) le generalita’
del padre e della madre.

E tuttavia ritiene il Collegio che una norma nel senso
indicato

sia
chiaramente desumibile dal sistema, in quanto presupposta da una

serie di disposizioni regolatrici di
fattispecie diverse.

Ed invero l’art. 237 c.c. pone tra gli elementi
costitutivi del

possesso
di stato il
fatto che la persona abbia sempre portato il

cognome del padre che pretende di avere.

L’art. 262 c.c., in materia
di riconoscimento del
figlio

naturale, dispone al primo comma che il
riconoscimento contestuale da

parte di entrambi i genitori comporta che
il figlio assuma il cognome

del
padre, in ragione
di una evidente equiparazione della prole

naturale riconosciuta alla prole legittima. Ed anche il secondo comma

dell’art. 262 c.
c., ai sensi
del quale in caso
di successivo

riconoscimento
del padre o successivo
accertamento della paternita’

il
figlio puo’ assumere
il cognome del
padre, aggiungendolo o

sostituendolo
a quello materno,
sottende chiaramente, pur
dopo

l’intervento additivo
della Corte costituzionale con la sentenza

n. 297 del 1996, una piu’ forte rilevanza del cognome paterno.

Inoltre l’art. 299
c.c. in tema
di adozione di maggiorenni

prevede
al terzo comma
che se l’adozione e’ compiuta da coniugi

l’adottato assume
il cognome del
marito, ancora una volta nello

spirito della piena equiparazione della
posizione del figlio adottivo

a quella del figlio legittimo.

Analogamente, una norma
attributiva al figlio
legittimo del

cognome
paterno appariva presupposta
dalla disposizione di cui all’

art. 72
comma 1 del
r.d. 9 luglio
1939 n. 1238, che vietava di

imporre al bambino lo stesso prenome del
padre vivente, all’ evidente

scopo
di evitare omonimie per avere essi gia’
il medesimo cognome,

cosi’
come e’ chiaramente
sottintesa dal corrispondente
art. 34,

n. 1,
del d.P.R. n. 396
del 2000, nonche’ dall’art. 33, n. 1, del

citato d.P.R.,
che attribuisce al figlio legittimato (salva l’opzione

esercitabile dal soggetto maggiorenne) il cognome
del padre.

Da tali pur
eterogenee previsioni si desume l’immanenza di una

norma
che non ha trovato corpo in una
disposizione espressa, ma che

e’
pur presente nel sistema e lo completa, della cui vigenza e forza

imperativa
non vi e’ ragione di dubitare. Sulla base di tale norma,

che
certamente si configura come traduzione in regola dello Stato di

un’usanza consolidata nel tempo, il cognome del figlio
legittimo non

si trasmette dal padre al figlio, ma si
estende ipso iure da quello a

questo.

L’individuazione
di una norma
siffatta, nella necessaria

correlazione
con il disposto dell’art. 6 c.c., il quale
riconosce il

diritto
di ogni persona
al nome che le e’ per legge attribuito,

induce
a dissentire dall’opinione espressa nella sentenza impugnata,

sostenuta
anche da parte della dottrina, che ravvisa il
fondamento

della
attribuzione al figlio
legittimo del cognome paterno in una

consuetudine. E’ peraltro appena
il caso di
ricordare che la

consuetudine,
quale strumento di formazione spontanea del diritto,

postula
una reiterazione e continuita’ di comportamenti conformi ad

una
medesima regola da parte della generalita’ dei consociati nella

convinzione della loro doverosita’:
tali elementi non sono certamente

riscontrabili
nella vicenda dell’attribuzione del cognome paterno,

segnata
da un’attivita’ vincolata dell’ufficiale dello
stato civile,

a
fronte della quale
la volonta’
ed il convincimento dei singoli

dichiaranti non trovano alcuno spazio.

Va altresi’ rilevato che una consuetudine nel
senso indicato, ove

ravvisabile,
dovrebbe considerarsi contra legem, per il suo evidente

contrasto con le norme del 1975 che delineano
su basi paritarie nuovo

modello di famiglia e con i principi
costituzionali di riferimento, e

sarebbe
quindi suscettibile di
disapplicazione diretta da parte del

giudice,
atteso che, come e’ noto,
l’indagine sulla legittimita’ di

norme consuetudinarie, alla stregua dei
precetti costituzionali e dei

principi generali dell’ordinamento, spetta
all’ autorita’ giudiziaria

che sia chiamata a farne applicazione,
non rientrando dette norme tra

le
leggi o gli atti aventi forza di legge per i quali e’ devoluto il

giudizio di legittimita’
alla Corte costituzionale.

Tanto ritenuto in diritto, ritiene il Collegio di dover sollevare

di
ufficio la questione di legittimita’
costituzionale della norma

cosi’
individuata, in quanto
non consente che i coniugi possano

scegliere
concordemente il cognome
da attribuire ai
figli, per

contrasto con gli artt. 2, 3
e 29, comma 2, Cost.

La questione e’
certamente rilevante nel
presente giudizio,

atteso
che l’applicazione della
norma di cui
si sospetta la

incostituzionalita’
comporterebbe inevitabilmente la negazione della

pretesa
fatta valere dagli
attori, diretta ad
ottenere il

riconoscimento
del proprio diritto
ad attribuire alla figlia, per

loro
concorde volonta’,
il cognome materno. Non ignora questa Corte

che
il giudice della legittimita’ delle leggi si
e’ gia’ espresso al

riguardo, dichiarando in due occasioni, con
le ordinanze n. 176 e 586

del
1988, manifestamente
inammissibile la questione di legittimita’

costituzionale
(nella prima pronuncia) degli artt. 71, 72 e 73 del

r.d.
n. 1238 del 1939, nonche’ (nella seconda
pronuncia) degli artt.

73 del
r.d. n. 1238 del 1939, 6, 143-bis, 236, 237, comma 2, e 262,

comma
2, c.c., nella
parte in cui non prevedono la facolta’
dei

genitori
di determinare il
cognome del proprio figlio legittimo

mediante
l’imposizione di entrambi i loro cognomi, ne’ il diritto di

quest’ultimo di
assumere anche il cognome materno: in tali pronunce

la
Corte costituzionale ha
rilevato che l’interesse
alla

conservazione
dell’unita’ familiare tutelato
dall’art. 29, comma 2,

Cost. sarebbe gravemente
pregiudicato se il cognome dei figli nati

dal
matrimonio non fosse
prestabilito fin dal momento dell’atto

costitutivo
della famiglia, cosi’ da
essere non gia’ imposto dai

genitori
ai figli, ma
esteso ope legis, ed al
tempo stesso ha

riconosciuto come del tutto compatibile con il
quadro costituzionale,

ed anzi maggiormente aderente
all’evoluzione della coscienza sociale,

una
sostituzione della regola vigente
con un criterio diverso, piu’

rispettoso
dell’autonomia dei coniugi ed idoneo a conciliare i due

principi
sanciti dall’art. 29 Cost., ma ha
ritenuto che tale

innovazione
normativa, anche per
la pluralita’ delle
soluzioni

adottabili, appartenga alla esclusiva
competenza del conditor iuris.

E’ altresi’ noto alla
Corte che varie iniziative parlamentari

dirette
a modificare il
sistema attuale cosi’ da
renderlo

corrispondente
al canone fondamentale
di uguaglianza morale
e

giuridica
dei coniugi e
da rafforzare il
principio di liberta’

all’interno del nucleo familiare sono
state in passato e sono tuttora

all’esame del Parlamento.

E tuttavia ritiene
il Collegio che il lungo periodo
trascorso

dalle richiamate pronunce della Corte
costituzionale, il maturarsi di

una
diversa sensibilita’
nella collettivita’ e di diversi valori di

riferimento,
connessi alle profonde trasformazioni sociali frattanto

intervenute,
nonche’
gli impegni imposti
da convenzioni

internazionali
e le sollecitazioni provenienti
dalle istituzioni

comunitarie
richiedano una rinnovata valutazione della conformita’

della norma denunciata agli artt. 2, 3 e 29, comma 2. Cost.

Piu’ specificamente va
ricordato, in relazione ai profili da

ultimo
richiamati, che la Convenzione
sull’eliminazione di tutte le

forme
di discriminazione nei
confronti della donna adottata a New

York il
18 dicembre 1979, ratificata in Italia con legge 14 marzo

1985 n. 132, all’art. 16 ha impegnato gli Stati aderenti a
prendere

tutte
le misure adeguate
per eliminare la
discriminazione nei

confronti
della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio

e
nei rapporti familiari,
ed in particolare
ad assicurare, in

condizioni
di parita’ con gli uomini, (lettera g) gli
stessi diritti

personali
al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, e

che
con le raccomandazioni n. 1271
del 1995 e a 1362 del 1998 il

Consiglio d’Europa, affermato
che il mantenimento
di previsioni

discriminatorie
tra donne e uomini riguardo alla
scelta del nome da

famiglia non e’ compatibile con il principio
di eguaglianza sostenuto

dal
Consiglio stesso, ha
raccomandato agli Stati
inadempienti di

realizzare
la piena eguaglianza tra madre e
padre nell’attribuzione

del
cognome dei loro
figli, di assicurare la piena eguaglianza in

occasione
del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune

ai due partners,
di eliminare ogni discriminazione nel sistema legale

per
il conferimento del
cognome tra figli
nati nel e fuori del

matrimonio

Non manifestamente infondata
appare la questione
di

illegittimita’ della norma in esame per contrasto
con l’art. 2 Cost.,

ai
sensi del quale
la Repubblica riconosce e garantisce i diritti

inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali

ove
si svolge la sua personalita’. Si tratta, come e’ noto, di norma

immediatamente
precettiva,
che non costituisce
mera sintesi dei

diritti
espressamente tutelati dalla
Carta costituzionale e dalle

disposizioni
del codice civile, ma si pone come clausola aperta ad

altre
liberta’
e ad altri valori emergenti nel
tessuto sociale. La

sua
configurazione come norma
a fattispecie aperta,
diretta a

recepire
e garantire le nuove esigenze di
tutela della persona ed a

conferire
agli interessi sottesi
la dignita’ di
nuovi diritti

costituzionali,
e’ chiaramente enunciata nella
giurisprudenza della

Corte costituzionale (v. Corte cost.
1987 n. 215 e 561).

Come si e’
innanzi osservato, tra i diritti che formano il

patrimonio
irretrattabile
della persona, riconducibili al
catalogo

cui
l’art. 2 Cost. offre
tutela costituzionale, va
inserito il

diritto
all’identita’
personale, del quale il nome –
indicato come

bene
oggetto di autonomo
diritto dal successivo art. 22 Cost. –

costituisce
il primo e piu’ immediato
elemento caratterizzante, in

quanto
espressione emblematica della identita’
della persona e suo

segno
distintivo nella vita
di relazione (v.
Corte cost. 2001

n. 120).

In particolare, nella
richiamata sentenza n. 13
del 1994 il

giudice
della legittimita’ delle
leggi ha rilevato che il cognome

gode
di una distinta
tutela anche nella sua funzione di strumento

identificativo
della persona, e
che, in quanto tale, costituisce

parte
essenziale ed irrinunciabile della personalita’, e nella

successiva
decisione n. 297 del
1996 ha affermato che il diritto

all’identita’
personale costituisce tipico
diritto fondamentale,

rientrando
esso tra «i
diritti che formano
il patrimonio

irretrattabile
della persona umana», sicche’ la sua lesione integra

violazione dell’art. 2.

La tutela costituzionale offerta
dall’art. 2 Cost. ai diritti

inviolabili dell’ uomo «nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua

personalita»,
nella loro funzione essenziale di luoghi di promozione

della
personalita’
dei singoli componenti, esige che
il diritto in

discorso
sia garantito, nell’ambito
di quella formazione sociale

primaria
che e’ la
famiglia (cosi’
Corte cost. 2002 n. 484; 1988

n. 183), nella
duplice direzione del
diritto della madre
di

trasmettere
il proprio cognome al figlio e di quello del figlio di

acquisire
segni di identificazione rispetto ad entrambi i genitori e

di
testimoniare la continuita’ della sua storia familiare anche con

riferimento alla linea materna.

Il dubbio di contrasto della norma in esame con l’art. 3 Cost. si

fonda
sull’evidente rilievo che
l’attribuzione, automatica ed

indefettibile
ai figli del
cognome del marito si risolve in una

discriminazione
ed in una violazione del principio fondamentale di

eguaglianza
e di pari dignita’, che nella
legge di riforma del

diritto
di famiglia trova espressione e sostanza sia con riferimento

ai
rapporti tra i
coniugi, che ai
sensi dell’ art. 143
c.c.

acquistano
gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri, sia con

riguardo
alla relazione con
i figli, nei
confronti dei quali

l’art. 147 c.c. impone ai coniugi
obblighi di identico contenuto.

E’ d’altro
canto evidente che un sistema normativo nel quale sia

consentita
l’attribuzione al figlio (anche)
del cognome della madre

vale
a realizzare il principio di eguaglianza non solo dei
coniugi

tra
loro, ma anche rispetto alla
prole, esprimendosi l’unita’ della

famiglia,
quale comunita’ di eguali, non solo nella sua dimensione

orizzontale, ma anche nel rapporto che lega
genitori e figli.

Altrettanto forte e’
il sospetto di contrasto con 1’art. 29,

comma
2, Cost.,
atteso che il principio di eguaglianza sul quale il

matrimonio
e’ ordinato costituisce
esplicazione del principio

fondamentale
posto dall’art. 3 della
Costituzione. Peraltro il

necessario
bilanciamento tra l’esigenza
di tutela dell’ unita’

familiare,
cui e’ riconosciuta copertura
costituzionale, e la piena

realizzazione
del principio di eguaglianza non
appare correttamente

perseguibile
attraverso una disposizione cosi’ marcatamente

discriminatoria,
tenuto anche conto
che – come
la Corte

costituzionale
ha avuto occasione
di affermare gia’
nella remota

sentenza
n. 133 del 1970, con riferimento ai rapporti patrimoniali

tra
i coniugi – e’ proprio la diseguaglianza
a mettere in pericolo

l’unita’ familiare, che al contrario si rafforza nella
misura in cui

i
rapporti tra i coniugi siano
governati dalla solidarieta’ e dalla

parita’.

Appare pertanto
da rifiutare una lettura dell’ art. 29, comma 2,

Cost. tesa a contrapporre l’esigenza di
tutela dell’unita’ familiare

alla
piena espansione del principio di eguaglianza tra i coniugi: in

quanto funzionale alla realizzazione
dell’unita’ della famiglia, tale

principio non puo’
connotarsi esclusivamente in chiave negativa, come

divieto
di ogni discriminazione fondata
sul sesso, ma implica anche

il
riconoscimento di un’eguale
responsabilita’ dei coniugi nello

svolgimento
in concreto dei
rapporti familiari, nel quadro di una

reciproca solidarieta’.

Sembra al Collegio
che il limite all’eguaglianza dei coniugi a

tutela
dell’unita’ della famiglia
possa trovare giustificazione

costituzionale solo in presenza di particolari
situazioni che rendano

indispensabile
una specifica previsione normativa, e che comunque in

ipotesi
siffatte la soluzione
legislativa che privilegi uno dei

coniugi
rispetto all’altro non possa essere mai ancorata al criterio

del
sesso di appartenenza del coniuge designato, non
tollerando il

principio
di cui all’
art. 3 Cost., ne’
le varie convenzioni

internazionali
sui diritti umani
cui l’Italia ha
aderito,

discriminazioni basate sul genere.

E’ peraltro da
dubitare che la soluzione adottata nel nostro

ordinamento
sia effettivamente indispensabile
al fine di assicurare

l’unita’ familiare,
non intendendosi come
le altre soluzioni

praticabili, ispirate al criterio della scelta
preventiva dei coniugi

– invocato nella
fattispecie in esame – ovvero a quello del doppio

cognome
possano costituire attentato all’unita’ ed alla stabilita’

della famiglia, ed inducendo anzi a
ritenere il contrario le numerose

esperienze
di altri Paesi
che gia’ vantano una regolamentazione

rispettosa
del principio di
eguaglianza, a fronte delle quali
la

posizione
dell’Italia e’ ormai decisamente
minoritaria, quanto meno

in ambito europeo.

Ne’ puo’ valere a
giustificare il mancato rispetto dei principi

costituzionali
innanzi richiamati il rilievo che l’abbandono del

principio
di immediata ed
automatica attribuzione di un unico e

predeterminato
cognome determinerebbe problemi
ed incertezze nel

sistema,
sembrando che l’esplicazione del
fondamentale principio

costituzionale
di eguaglianza non
possa arrestarsi in presenza di

inconvenienti
pur seri, peraltro suscettibili
di essere agevolmente

risolti
in via legislativa (v. sul punto Corte cost. 1983 n. 30, che

ha
dichiarato l’illegittimita’,
per contrasto con gli artt. 3 e 29,

secondo
comma Cost., dell’art. 1
n. 1 della legge 13 giugno 1912

n. 555,
nella parte in
cui non prevedeva che fosse
cittadino per

nascita anche il figlio di madre cittadina).

Deve pertanto procedersi
alla sospensione del giudizio ed alla

rimessione degli atti alla Corte
costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, Cost. e 23 e ss. legge 11
marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimita’
costituzionale degli artt.
143-bis, 236, 237, comma 2,

262, 299, comma 3 c. c., 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,

nella
parte in cui
prevedono che il
figlio legittimo acquisti

automaticamente il cognome del padre anche quando vi
sia in proposito

una
diversa volonta’ dei
coniugi, legittimamente manifestata, per

contrasto con gli artt. 2, 3 e 29, secondo
comma, della Costituzione.

Sospende il giudizio
e dispone l’immediata
trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la
presente ordinanza sia notificata a cura della

cancelleria
alle parti, al pubblico ministero ed al Presidente del

Consiglio dei
ministri e sia
comunicata ai Presidenti delle
due

Camere del Parlamento.

Cosi’ deciso
in Roma nella camera del consiglio della I sezione

civile il 26 febbraio 2004.

Il Presidente: Delli Priscoli