Civile

Tuesday 13 September 2005

L’ importatore non ha l’ obbligo di verificare l’ effettiva corrispondenza dell’ apparecchio al marchio di conformità CE. Corte di giustizia Europea – Sezione prima – sentenza 8 settembre 2005

L’importatore non ha l’obbligo di verificare l’effettiva corrispondenza
dell’apparecchio al marchio di conformità CE.

Corte di giustizia Europea – Sezione
prima – sentenza 8 settembre 2005

Presidente P. Jann
– Relatore Cunha Rodrigues

Causa C-40/04 ««Ravvicinamento delle
legislazioni – Macchine – Direttiva 98/37/CE – Compatibilità di una normativa
nazionale che impone all’importatore di verificare la sicurezza di una macchina
recante dichiarazione “CE” di conformità»

1. La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L
207, pag. 1), nonché degli articoli 28 CE e 30CE.

2. Tale questione è stata sottoposta
alla Corte nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Yonemoto, nella sua qualità di rappresentante
dell’importatore di una macchina che era causa di un infortunio sul lavoro che provocava gravi lesioni ad
uno degli utenti della macchina stessa.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3. La direttiva 98/37 stabilisce i
requisiti essenziali che le macchine devono soddisfare sotto il profilo della
sicurezza e della tutela della salute. La direttiva 98/37 ha sostituito e
codificato la direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
(GU L 183, pag. 9), più volte modificata.

4. I nn. 1 e 2 dell’articolo 2 della prevedono quanto segue:

«1. Gli Stati membri prendono tutte
le misure necessarie affinché le macchine o i componenti
di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva possano essere immessi
sul mercato e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la
salute delle persone (…), purché siano debitamente installate, mantenute in
efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

2. Le disposizioni della presente
direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel
rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire
la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l’uso delle
macchine o dei componenti di sicurezza in questione,
sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine o di detti componenti
di sicurezza rispetto alle disposizioni della presente direttiva».

5. A termini dell’articolo 3 della
direttiva medesima:

«Le macchine e i componenti
di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva devono rispondere ai
requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui
all’allegato I».

6. L’articolo 4, n. 1, della detta
direttiva precisa:

«1. Gli Stati membri non possono
vietare, limitare od ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio
nel loro territorio delle macchine e dei componenti di
sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva».

7. Ai sensi dell’articolo 5, nn. 1 e 2, della direttiva:

«1. Gli Stati membri considerano
conformi all’insieme delle disposizioni della presente direttiva, comprese le
procedure di valutazione della conformità previste al capitolo II:

– le macchine munite della marcatura
“CE” e accompagnate dalla dichiarazione “CE” di conformità di cui all’allegato
II, punto A;

– i componenti
di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione “CE” di conformità di cui
all’allegato II, punto C.

In assenza di norme armonizzate, gli
Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie affinché siano
comunicate alle parti interessate le norme e le specificazioni tecniche
nazionali esistenti che sono considerate come documenti importanti o utili per
l’applicazione corretta dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari di cui
all’allegato I.

2. Se una norma nazionale che traspone
una norma armonizzata il cui riferimento sia stato
oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
comprende uno o più requisiti essenziali di sicurezza, la macchina o il
componente di sicurezza costruito conformemente a detta norma è presunto
conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi.

Gli Stati membri pubblicano i
riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme
armonizzate.

(…)».

8. L’articolo 7 della così recita:

«1. Se uno
Stato membro constata che:

– talune macchine munite della
marcatura “CE”, oppure:

– taluni componenti
di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione “CE” di conformità,

utilizzati conformemente alla loro destinazione
rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone (…), esso prende tutte le
misure necessarie componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l’immissione
sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta
misura, motivandone la decisione (…)

(…)

3. Se

– una macchina non conforme è munita
della marcatura “CE”,

– un componente
di sicurezza non conforme è accompagnato da una dichiarazione “CE” di
conformità,

lo Stato membro competente prende le
debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura o redatto la
dichiarazione e ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri.

(…)».

9. L’articolo 8 della detta direttiva
così dispone:

«1. Per attestare la conformità delle
macchine e dei componenti di sicurezza alle disposizioni
della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità redige, per ciascuna macchina o per ciascun componente di sicurezza
fabbricati, una dichiarazione “CE” di conformità i cui elementi figurano
nell’allegato II, punto A o C, secondo il caso.

Inoltre, soltanto per quanto riguarda le
macchine, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone
sulla macchina la marcatura “CE”.

2. Prima dell’immissione sul mercato,
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:

(…)

b) se la macchina è contemplata
dall’allegato IV ed è fabbricata senza rispettare o rispettando
soltanto parzialmente le norme di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o in
mancanza di queste ultime, sottoporre il modello della macchina all’esame per
la certificazione CE di cui all’allegato VI;

(…)

4. (…)

Quando si applichi il paragrafo 2, lettera b),
(…), la dichiarazione “CE” di conformità certifica la conformità al modello
sottoposto all’esame per la certificazione CE.

(…)».

10. Ai sensi del punto 1.7.3.
dell’allegato I della direttiva 98/37, ogni macchina
deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno il nome del fabbricante e
il suo indirizzo, la marcatura «CE», la designazione della serie o del tipo,
l’eventuale numero di serie nonché l’anno di
costruzione. A termini del medesimo punto, in funzione della sua
caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni
indispensabili alla sicurezza d’esercizio (ad esempio frequenza di rotazione).

11. Il punto 1.7.4.,
lett. a)-d), dell’allegato I della direttiva medesima, prevede quanto segue:

«a) Ogni macchina deve essere
accompagnata da un’istruzione per l’uso (…).

b) Le istruzioni per l’uso sono
redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario
stabilito nella Comunità. All’atto della messa in servizio, ogni macchina deve
essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del
paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali.
La traduzione è fatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella
Comunità, oppure da chi introduce la macchina nella zona linguistica in
questione.(…)

c) Alle istruzioni per l’uso saranno
allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la
manutenzione, l’ispezione, il controllo del buon funzionamento e,
all’occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile
soprattutto in materia di sicurezza.

d) Qualsiasi documentazione che
presenta la macchina non deve contenere elementi in contrasto con quanto
specificato nelle istruzioni per l’uso per quanto concerne gli aspetti della
sicurezza. (…)».

12 L’allegato II, punto A, della
precisa quanto segue:

«La dichiarazione “CE” di conformità
deve contenere i seguenti elementi:

– nome e indirizzo
del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità (…);

– descrizione della macchina (…);

– tutte le disposizioni pertinenti
alle quali la macchina è conforme;

– eventualmente, nome e indirizzo
dell’organismo notificato e il numero dell’attestato di certificazione “CE”;

(…)

– eventualmente, il riferimento alle
norme armonizzate;

– eventualmente, norme e
specificazioni tecniche nazionali applicate;

– identificazione
del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comunità».

13 A termini della nota 1
dell’allegato II, punto A, della direttiva medesima:

«[La dichiarazione “CE” di
conformità] deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso
originali (…), a macchina o in stampatello. Essa deve essere accompagnata da
una traduzione in una delle lingue del paese di utilizzazione.
Detta traduzione è eseguita nelle stesse condizioni valide per le istruzioni
per l’uso».

La normativa nazionale

14. L’articolo 40 della legge in
materia di sicurezza sul lavoro (työturvallisuuslaki),
nella versione vigore all’epoca dei fatti della causa principale, cosí disponeva:

«Il fabbricante, importatore o
venditore di una macchina, di uno strumento o di un’altra attrezzatura tecnica
ovvero chiunque ceda un oggetto siffatto ai fini della sua immissione sul
mercato o della sua utilizzazione, deve verificare
che:

1) l’oggetto, all’atto della
commercializzazione o consegna ai fini dell’uso in tale paese, non cagioni un
rischio di infortunio
o di pericolo per la salute, ove utilizzato conformemente al suo scopo;

2) l’oggetto sia stato progettato,
fabbricato e all’occorrenza controllato secondo quanto previsto dalle
specifiche disposizioni vigenti; e

3) l’oggetto sia munito dei
dispositivi di protezione necessari al suo uso ordinario nonché
delle marcature ed altre indicazioni attestanti la conformità dell’oggetto
stesso alle norme.

Alla consegna l’oggetto deve essere
accompagnato da istruzioni appropriate per la sua installazione, il suo uso e la sua manutenzione. Esse devono includere, se
necessario, anche istruzioni per la pulizia, la riparazione e la regolazione
ordinarie, nonché le procedure da seguire nei normali
casi di irregolare funzionamento. La progettazione dei dispositivi di sicurezza
deve tener conto dell’esecuzione di tali attività».

15 Secondo il codice penale
finlandese, la violazione, dolosa o colposa, delle dette disposizioni può
essere sanzionata penalmente come violazione della sicurezza sul lavoro,
omicidio colposo, lesioni colpose, omicidio o lesioni
per negligenza grave.

16 Oltre alle dette sanzioni penali,
la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 40 della legge in materia
di sicurezza sul lavoro comporta, in forza della legge sul risarcimento del
danno (vahingonkorvauslaki), l’obbligo di risarcire
il danno provocato.

Causa principale e questioni pregiudiziali

17 La società Ama Prom
Oy, di cui il sig. Yonemoto
è direttore generale, è importatrice di macchinari, tra cui presse piegatrici.
Nel 1995 la Ama Prom Oy importava in Finlandia una pressa piegatrice fabbricata in
Francia dalla società francese Amada Europe e la vendeva alla società finlandese Peltitarvike Oy.

18 All’atto dell’importazione, la
pressa piegatrice era munita della marcatura «CE». Il fabbricante rilasciava,
per tale macchina, un certificato di conformità che indicava quanto segue:

«The
undersigned manufacturer AMADA EUROPE [indirizzo]
certifies that the new below designated equipment: hydraulic press-brake 80.25
type ITS2 n° Series B50412 complies with the regulations applicable to it:

– European Reference: 89/392/EEC
Directive

– European Standards: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN
418, EN 457, EN 60204.

The
AIF/S, Organism authorized by the act from the Labour Department on 11/08/1992
has granted a type-tested certificate of conformity CE for the machine of the
ITS2 type under the number 384‑090A‑0004‑11‑94 (n. AIF/S), on 8/11/1994».

(Il sottoscritto produttore AMADA EUROPE
[indirizzo] certifica che la nuova macchina di seguito descritta: pressa
piegatrice idraulica 80.25 tipo ITS2 n. di serie B50412 è conforme con la
normativa ad essa applicabile:

– Normativa europea: direttiva 89/392/CEE

– Standard europei: EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 349, EN 418, EN
457, EN 60204.

L’AIF/S, organismo autorizzato con
atto del Dipartimento del lavoro in data 11/08/1992, ha rilasciato una
dichiarazione CE di conformità per la macchina del tipo ITS2, n. 384‑090°‑0004‑11‑94
(n. AIF/S), in data 8/11/1994).

19 Lo Helsingin käräjäoikeus (Tribunale
di primo grado di Helsinki) rilevava tuttavia, con riguardo a tale macchina, i
seguenti elementi di fatto:

– Quando l’interruttore di selezione
avviato con una chiave era in posizione 2, la macchina poteva essere utilizzata
a pieno regime azionando il pedale.

– La pressione sul dispositivo di arresto di emergenza della macchina interrompeva soltanto
la corrente che azionava i comandi, ma la macchina restava in tensione e
restava in funzione la pompa idraulica.

– I tasti del dispositivo di arresto d’emergenza si aprivano di meno di un millimetro
sotto la pressione. Occorreva ancora spingere di molti millimetri sulla manetta
per arrivare alla posizione di stop. Il dispositivo di arresto
d’emergenza era rigido.

– Le istruzioni per l’uso della
macchina non erano redatte integralmente in finlandese. Il
quadro comandi non corrispondeva allo schema riprodotto sulle istruzioni
e queste ultime erano troppo sommarie e carenti per garantire un impiego della
macchina in piena sicurezza.

– La macchina funzionava normalmente
mediante un dispositivo aperto azionato da un pedale e ad elevata velocità di
lavoro, benché non fosse equipaggiata di altri
dispositivi di protezione per impedire i danni alle mani oltre al comando bimanuale, che, secondo i metodi di lavoro adottati alla Peltitarvike Oy, in generale non
veniva utilizzato.

– Il dispositivo di
arresto di emergenza veniva utilizzato per fermare la macchina al fine
di cambiare le lame, pratica di routine pressoché quotidiana, pur non essendo
destinato a tale impiego. Per garantire la sicurezza, sarebbe stato necessario
interrompere la corrente oppure selezionare una velocità di lavoro bassa per
mezzo dell’interruttore a chiave posto sul quadro comandi.

20 Il 17 novembre
1998, il sig. Raine Pöyry,
dipendente della società Peltitarvike Oy, subiva un grave infortunio
sul lavoro, mentre aiutava il caposquadra, sig. Urpo Pursiainen, a cambiare le lame della pressa piegatrice di
cui alla causa principale. A tal fine, il sig. Pursiainen
aveva azionato il dispositivo dell’arresto di
emergenza per togliere la corrente. Nel corso dell’operazione il sig. Pöyry toccava accidentalmente con il piede
il pedale della macchina. Benché la corrente fosse stata interrotta
mediante il dispositivo dell’arresto di emergenza,
l’azione sul pedale provocava un brusco movimento di compressione che recideva
otto dita del sig. Pöyry prendendole tra le lame.

21 Adito della questione, il käräjäoikeus condannava il sig. Yonemoto
a un’ammenda pari a 30 giornate lavorative per
violazione dell’articolo 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro e
lesioni colpose nonché a risarcire i danni al sig. Pöyry
per un importo totale di EUR 26 953,80. Il detto giudice condannava parimenti
il gestore della società Peltitarvike Oy e il sig. Pursiainen per
violazione della detta legge e per lesioni colpose, condannandoli inoltre al
risarcimento dei danni al sig. Pöyry.

22 In appello, la condanna del sig. Yonemoto veniva confermata dallo Helsingin hovioikeus (Corte
d’appello di Helsinki). Il detto giudice condannava il sig. Yonemoto
ad un’ammenda pari a 50 giornate lavorative nonché al
pagamento del risarcimento dei danni, per un importo totale di EUR 21 908,16.

23 A parere del käräjäoikeus
e dello hovioikeus, il sig. Yonemoto, nella sua qualità di rappresentante
dell’importatore, era parzialmente responsabile delle carenze da cui era
scaturito l’incidente di cui era stato vittima il sig. Pöyry.
Secondo i detti giudici, l’importatore sarebbe stato tenuto a controllare che
le macchine consegnate e utilizzate fossero state progettate e fabbricate
conformemente alle norme vigenti. Perché tale obbligo
fosse pienamente rispettato, non sarebbe stato sufficiente che la macchina
fosse munita di marcatura «CE» e che il fabbricante avesse rilasciato
un’attestazione scritta, secondo cui l’apparecchio era conforme alle norme
vigenti.

24 Il sig. Yonemoto
proponeva ricorso dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema), chiedendo l’annullamento della condanna
penale e della condanna al risarcimento del danno. In
subordine, chiedeva una riduzione della pena e dell’importo del risarcimento del danno cui era stato condannato.

25 Il sig. Yonemoto
contesta la tesi secondo cui l’importatore stesso sarebbe tenuto a garantire
personalmente che la macchina sia stata progettata e fabbricata conformemente
alle norme approvate allorché essa sia munita di marcatura «CE» e di un
certificato di conformità, nonché di istruzioni per
l’uso e la manutenzione. Secondo il sig. Yonemoto, le
autorità amministrative e giudiziarie finlandesi non possono esigere, senza
violare l’articolo 28 CE, che l’importatore faccia
verificare in Finlandia una macchina di un modello approvato in un altro Stato
membro e contrassegnata della marcatura «CE». L’obbligo dell’importatore
consisterebbe esclusivamente nel garantire che il fabbricante abbia fatto certificare, secondo la normativa comunitaria,
il tipo di macchina di cui trattasi da parte di un organismo abilitato, che
abbia consegnato la macchina, munita della marcatura «CE» e accompagnata dalle
istruzioni per l’uso e la manutenzione e che abbia rilasciato una dichiarazione
di conformità.

26 Ritenendo dubbia la questione se
uno Stato membro possa imporre all’importatore di una
macchina obblighi della portata di quelli previsti dall’articolo 40 della legge
in materia di sicurezza sul lavoro, il Korkein oikeus decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Quali limitazioni imponga il diritto
comunitario, alla luce, segnatamente, della direttiva 98/37 (…) nonché degli articoli 28 CE e 30 CE, agli obblighi che il
diritto nazionale può imporre all’importatore (o ad un altro operatore della
catena di distribuzione) di una macchina munita della marcatura “CE”, con
riguardo alle caratteristiche relative alla sicurezza della macchina

– prima della vendita della macchina
e

– successivamente
ad essa.

2) Si chiede, in particolare, che vengano chiariti i seguenti punti:

a) in quale misura ed a quali
condizioni il diritto comunitario consenta di imporre, in materia di sicurezza,
obblighi di azione e di controllo a carico
dell’importatore di una macchina munita della marcatura «CE» (o di altro operatore della catena di distribuzione);

b) se il tipo di carenza
in materia di sicurezza che ricorre nella specie incida, e con quali modalità,
sulla valutazione degli obblighi posti a carico dell’importatore (o di altro
operatore della catena di distribuzione), con riguardo al diritto comunitario;

c) se le disposizioni di cui
all’articolo 40 della legge in materia di sicurezza sul lavoro, richiamate al punto 14 della presente sentenza] siano in contrasto ed,
eventualmente, sotto quale profilo, con il diritto comunitario, in
considerazione delle conseguenze penali e civili derivanti dall’inosservanza di
tali obblighi [in extenso nella decisione di rinvio e
sintetizzate supra, ai precedenti punti 15 e 16 della
presente sentenza]».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

27 In limine, deve rilevarsi che, nel contesto di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non
spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità delle disposizioni di
diritto nazionale con il diritto comunitario.

28 Il giudice del rinvio chiede alla
Corte, in sostanza, di precisare, da una parte, gli obblighi imposti dalla
direttiva 98/37 nonché dagli articoli 28 CE e 30 CE
all’importatore di una macchina fabbricata in uno Stato membro e importata in
un altro Stato membro e, dall’altra, le sanzioni che possono essere inflitte da
uno Stato membro a causa di una violazione dei detti obblighi. Occorre
esaminare, in primo luogo, gli obblighi a carico dell’importatore.

Sugli obblighi dell’importatore

29 È utile sottolineare
che l’esame della questione in oggetto riguarda unicamente la fattispecie
dell’importatore in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro
Stato membro. Secondo l’economia della direttiva 98/37,
tale fattispecie va distinta da quella dell’importatore nella Comunità europea
di una macchina fabbricata al di fuori della Comunità. La presente sentenza non
riguarda l’esame di quest’ultima fattispecie.

30 Con riguardo all’applicazione ratione temporis della , dal primo e dal venticinquesimo ‘considerando’,
dall’articolo 14 e dall’allegato VIII B della direttiva medesima risulta che
essa codifica la , più volte modificata, e che essa non pregiudica gli obblighi
degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione di quest’ultima direttiva nonché delle relative direttive di
modifica. Ancorché gli obblighi oggetto della causa
principale emergano dalla o da una delle direttive di modifica, i riferimenti
alle direttive abrogate devono intendersi operati, ai sensi dell’articolo 14,
secondo comma, della , alle corrispondenti disposizioni di quest’ultima.

31 La direttiva 98/37, a termini del
suo secondo, sesto, settimo e nono ‘considerando’, ha lo scopo di garantire la
libera circolazione delle macchine nel mercato interno e di soddisfare i
requisiti inderogabili ed essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi a tali macchine, sostituendo i sistemi nazionali di
certificazione e di attestazione di conformità con un sistema armonizzato. A
tal fine, segnatamente all’articolo 3 e all’allegato I, la
detta direttiva elenca taluni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute che devono essere soddisfatti dalle macchine e dai componenti di
sicurezza prodotti negli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva
medesima, gli Stati membri non possono limitare l’immissione sul
mercato delle macchine conformi a tali requisiti essenziali.

32 A termini dell’articolo 5 della
direttiva 98/37, si considerano conformi alla detta direttiva le macchine
munite della marcatura «CE» e accompagnate dalla dichiarazione CE di
conformità.

33 L’articolo 8, n. 1, della detta
direttiva prevede l’obbligo, per il fabbricante o per il suo mandatario
stabilito nella Comunità, di apporre sulla macchina la marcatura «CE» e di redigere la dichiarazione CE di conformità.

34 Dal ventesimo ‘considerando’ della
direttiva 98/37 risulta che, in linea di principio, è
opportuno lasciare ai fabbricanti la responsabilità di attestare la conformità
delle loro macchine ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute fissati dalla direttiva medesima.

35 A termini del ventunesimo
‘considerando’ della detta direttiva, tuttavia, per taluni tipi di macchine che
presentano un potenziale maggiore di rischi, è auspicabile una procedura di
certificazione più rigorosa. Tale ipotesi ricorre con riguardo alle presse piegatrici
di cui alla causa principale.

36 L’articolo 8, n. 2, lett. b),
della direttiva 98/37, infatti, prevede che «[p]rima dell’immissione sul
mercato, il fabbricante (…) deve (…) se la macchina è contemplata
dall’allegato IV ed è fabbricata (…) in mancanza di [norme armonizzate],
sottoporre il modello della macchina all’esame per la certificazione CE di cui
all’allegato VI».

37 Le presse piegatrici sono previste
dall’allegato IV, parte A, punto 9, della . Secondo le
informazioni fornite alla Corte, la
norma armonizzata relativa alle presse piegatrici, vale a dire la norma EN
12622, è stata adottata solo nel settembre 2001, e cioè
successivamente alla data dell’incidente da cui è scaturita la controversia
principale. Ne consegue che una macchina come quella di cui alla causa
principale avrebbe dovuto essere assoggettata
all’esame «CE» del tipo previsto all’allegato VI della medesima.

38 Ai sensi del punto 1 del detto
allegato VI, l’esame per certificazione «CE» è
effettuato da un organismo terzo chiamato l’«organismo notificato», il quale
rileva e attesta che il modello della macchina di cui trattasi soddisfa le
disposizioni della .

39 A termini del punto 2
dell’allegato medesimo, il fabbricante deve presentare la domanda d’esame per
certificazione «CE», sottoponendo all’organismo notificato il fascicolo tecnico
della costruzione, nonché una macchina rappresentativa
della produzione prevista. Successivamente al
rilascio, da parte del detto organismo, della dichiarazione «CE» di conformità,
il fabbricante è tenuto, in forza dell’articolo 8, n. 4,
secondo comma, della direttiva 98/37 e dell’allegato II, parte A, quarto
trattino, della direttiva medesima, a far menzione di tale attestazione nella
dichiarazione «CE» di conformità redatta dal fabbricante stesso per ogni
macchina di quel tipo, nonché a certificare, nella
detta dichiarazione, la conformità della macchina di cui trattasi al modello
sottoposto all’esame per la certificazione «CE».

40 Dalla decisione di rinvio emerge
che la macchina all’origine della controversia era munita
di marcatura «CE» e che il fabbricante, la Amada Europe, ha prodotto per la
detta macchina una dichiarazione «CE» di conformità, recante menzione di una
dichiarazione «CE» di conformità rilasciata da un organismo
denominato «AIF/S».

41 Da tale decisione risulta, del
pari, che la detta macchina era pericolosa sotto più profili nonostante il
fatto che recasse la marcatura «CE» e che fosse accompagnata da dichiarazione
«CE» di conformità. La questione centrale é se, in forza delle disposizioni di
cui alla , la responsabilità delle conseguenze della
situazione in esame ricada sull’importatore della detta macchina.

42 Indipendentemente dal fatto che la
conformità venga attestata dal solo fabbricante o che
lo sia con la partecipazione di un organismo notificato, ai sensi dell’allegato
VI della , la direttiva medesima fa obbligo al fabbricante di redigere una
dichiarazione «CE» di conformità e di apporre la marcatura «CE» sulla macchina
in questione.

43 Inoltre,
l’articolo 7, n. 3, della detta direttiva prevede che, qualora una macchina non
conforme sia munita della marcatura «CE», lo Stato membro competente prenda le debite misure
«nei confronti di chi ha apposto la marcatura», vale a dire, il fabbricante.

44 Non è coerente con l’economia
della detta direttiva, in particolare con l’articolo 7, n. 3, della direttiva
medesima, moltiplicare il numero dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili della conformità delle macchine.

45 L’obiettivo essenziale della
direttiva, infatti, consiste nel semplificare le modalità di definizione della
conformità delle macchine, al fine di garantire, nei
limiti del possibile, la libertà di circolazione delle macchine stesse
nell’ambito del mercato interno. Tale obiettivo verrebbe
ostacolato se operatori che si trovino a valle rispetto al fabbricante,
segnatamente gli importatori di macchine da uno Stato membro ad un altro,
potessero essere parimenti considerati responsabili della loro conformità.

46 La direttiva 98/37 osta, in tal
modo, all’applicazione di disposizioni nazionali che prevedono che
l’importatore in uno Stato membro di una macchina fabbricata in un altro Stato
membro, munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, debba
controllare che la detta macchina risponda ai requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute fissate dalla direttiva
medesima.

47 Tuttavia, gli importatori in uno
Stato membro di macchine prodotte in un altro Stato membro possono essere
assoggettati, conformemente alla , a taluni obblighi.

48 A tal riguardo, a termini
dell’allegato I, punto 1.7.4, lett. b), della detta
direttiva, all’atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere
accompagnata da una traduzione delle istruzioni per l’uso nella o nelle lingue
del paese di utilizzazione e dalle istruzioni
originali, fatta dal fabbricante o dal soggetto che introduce la macchina nella
zona linguistica in questione. Del pari, secondo la nota 1 dell’allegato II,
parte A, della direttiva medesima, la dichiarazione CE di conformità deve essere
accompagnata da una traduzione in una delle lingue del paese di
utilizzazione, effettuata secondo le stesse modalità applicate per le
istruzioni per l’uso. Ne consegue che la normativa di uno Stato membro,
conformemente alla , può imporre all’importatore di
una macchina l’obbligo di tradurre le istruzioni per l’uso nella o nelle lingue
del detto Stato, nonché di tradurre la dichiarazione CE di conformità nella o
nelle lingue del detto Stato.

49 Inoltre, in considerazione della
posizione dell’importatore nella catena di
distribuzione, deve ritenersi compatibile con la direttiva 98/37 che gli Stati
membri esigano che l’importatore verifichi che la macchina di cui trattasi sia
munita di marcatura «CE» e delle altre marcature previste dall’allegato I, punto 1.7.3, della direttiva medesima, che prevede le
indicazioni indispensabili alla sicurezza d’esercizio della detta macchina,
quali la frequenza di rotazione.

50 L’articolo 2, n. 1, della
direttiva 98/37 fa obbligo agli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie
affinché le macchine alle quali si applica la direttiva medesima possano essere immesse sul mercato soltanto se non
pregiudichino la sicurezza e la salute.

51 Nel contesto di
tale obbligo di vigilanza del mercato imposto agli Stati membri, l’articolo 2,
n. 2, della detta direttiva prevede che la direttiva stessa non pregiudichi la
facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del Trattato, i
requisiti che essi ritengano necessari per garantire la protezione delle
persone nell’utilizzazione delle macchine in questione.

52 Ne consegue che gli Stati membri
possono imporre all’importatore obblighi di
cooperazione relativi alla vigilanza del mercato, quali taluni obblighi di informazione. Nell’ipotesi di un infortunio come quello da cui è
scaturita la causa principale, uno Stato membro può imporre
all’importatore di fornire tutte le informazioni
utili per evitare che si ripetano infortuni
analoghi, in particolare, apportando la propria collaborazione alle autorità
competenti dello Stato medesimo ai fini dell’adozione di provvedimenti che tali
autorità potrebbero essere indotte a prendere, in forza dell’articolo 7 della
direttiva 98/37, quali il ritiro dal mercato delle macchine di cui trattasi.

53 Tali obblighi di cooperazione,
tuttavia, non possono giungere ad imporre all’importatore di verificare
personalmente la conformità della macchina ai requisiti previsti dalla
direttiva 98/37, poiché un obbligo siffatto sarebbe in contrasto con l’economia
della direttiva stessa.

54 In ogni caso, tali obblighi vanno
definiti nel rispetto del Trattato. Pertanto, essi devono mantenersi nei limiti
fissati dagli articoli 28 CE e 30 CE.

55 Si deve
ricordare, in particolare, che gli Stati membri possono adottare, nonostante il
divieto di restrizioni quantitative all’importazione di cui all’articolo 28 CE,
provvedimenti giustificati da uno dei motivi di interesse generale indicati
nell’articolo 30 CE o da una delle esigenze imperative riconosciute dalla
giurisprudenza della Corte, come la tutela della salute, a condizione,
segnatamente, che tali provvedimenti siano idonei a garantire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo
raggiungimento (v., in tal senso, sentenza 8 maggio 2003, causa, ATRAL, Racc. pag. I‑4431, punto 64 e giurisprudenza ivi
citata). Tali limiti trovano applicazione anche agli obblighi di cooperazione
che uno Stato membro può imporre agli importatori di macchine prodotte in un
altro Stato membro.

Sul regime delle sanzioni

56 Si deve
esaminare, in secondo luogo, la questione delle sanzioni penali e civili che la
normativa nazionale può prevedere, conformemente al diritto comunitario, in
caso di violazione degli obblighi imposti dalla direttiva 98/37.

57 Si deve
rilevare peraltro che la direttiva 98/37 non impone agli Stati membri alcun
obbligo preciso per quanto riguarda il regime sanzionatorio.
Non se ne può tuttavia dedurre che disposizioni nazionali che sanzionino
penalmente le infrazioni agli obblighi imposti dalla normativa di attuazione della direttiva siano incompatibili con quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 12 settembre 1996,
cause riunite,,,,,,, e, Gallotti e a.,Racc. pag. I‑4345, punto 14, e la giurisprudenza
ivi citata).

58 Gli Stati membri sono infatti tenuti, nell’ambito della libertà che viene loro
lasciata dall’articolo 249, terzo comma, CE, a scegliere le forme e i mezzi più
idonei al fine di garantire l’efficacia pratica delle direttive (sentenza Gallotti, cit., punto 14).

59 Peraltro, qualora una direttiva
non contenga una specifica norma sanzionatoria di una
violazione delle sue disposizioni o rinvii in merito alle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l’articolo 10 CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte
a garantire la portata e l’efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur
conservando un potere discrezionale quanto alla scelta delle sanzioni, essi
devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano
sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a
quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e
importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere
di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva (sentenza Gallotti, cit., punto 14).

60 Ne consegue che uno Stato membro
ha il diritto di sanzionare penalmente l’inosservanza degli obblighi imposti
dalla normativa di attuazione della direttiva 98/37,
ove ritenga che tale sia il modo più idoneo per garantire l’efficacia pratica
delle dette direttive, purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle
applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e
importanza ed abbiano un carattere di effettività, di proporzionalità e di
capacità dissuasiva (v., in tal senso, sentenza Gallotti,
cit., punto 15).

61 Alla luce di tutte le suesposte
considerazioni, le questioni pregiudiziali devono essere risolte come segue:

1) Le disposizioni della ostano all’applicazione di disposizioni nazionali ai sensi
delle quali l’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un
altro Stato membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da dichiarazione di
conformità «CE», debba verificare che la detta
macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute previsti dalla direttiva medesima.

2) Le disposizioni della detta
direttiva non ostano all’applicazione di disposizioni nazionali che impongano
all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato
membro di:

– verificare, prima
della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di
conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato
membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso,
accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;

– fornire, successivamente
alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione
e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui
la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a
condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore
all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva
medesima.

3) Gli articoli 10 CE e 249, terzo
comma, CE, devono essere interpretati nel senso che
essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni penali al fine di
garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 98/37,
purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni
del diritto nazionale simili per natura e importanza e presentino, in ogni
caso, carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.

Sulle spese

62 Nei confronti delle parti nella
causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.

PQM

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Le disposizioni della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/37/CE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
ostano all’applicazione di disposizioni nazionali ai sensi delle quali
l’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato
membro, munita di marcatura «CE» e accompagnata da
dichiarazione di conformità «CE», debba
verificare che la detta macchina sia conforme ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

2) Le disposizioni della detta
direttiva non ostano all’applicazione di disposizioni nazionali che impongano
all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato
membro di:

– verificare, prima
della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di
conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato
membro di importazione, nonché di istruzioni per
l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato;

– fornire, successivamente
alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione
e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui
la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a
condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore
all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva
medesima.

3) Gli articoli 10 CE e 249, terzo
comma, CE, devono essere interpretati nel senso che
essi non vietano ad uno Stato membro di ricorrere a sanzioni penali al fine di
garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 98/37,
purché le sanzioni previste siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni
del diritto nazionale simili per natura e importanza e presentino, in ogni
caso, carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.