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Thursday 13 October 2005

L’ idoneità sanitaria di un immobile non può prescindere dalla sua destinazione urbanistica. T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE I BIS – Sentenza 11 ottobre 2005 n. 8294

L’idoneità sanitaria di un immobile non può prescindere dalla sua
destinazione urbanistica.

T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE I BIS –
Sentenza 11 ottobre 2005 n. 8294

Pres. ORCIUOLO Rel.
STANIZZI

FARANDA e Tuo
Distribuzione
S.r.l. (Avv. Carlo Abbate) c. AZIENDA UNITA’
SANITARIA LOCALE ROMA B (Avv. R. Federici)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO

ROMA – SEZIONE PRIMA bis

composto dai
Magistrati: – ELIA ORCIUOLO Presidente – ELENA STANIZZI Consigliere Rel. Est. – DONATELLA SCALA Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso N. 33/1996 R.G. proposto dal

Sig. Antonino FARANDA, in proprio e nella qualità di amministratore unico della Tuo Distribuzione
S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Abbate ed elettivamente
domiciliato presso lo Studio Legale di questi sito in Roma, Via F.P. De’ Calboli n. 1;

CONTRO

– l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA B, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Riccardo Federici ed elettivamente
domiciliata in Roma, Via Filippo Meda n. 35;

PER L’ANNULLAMENTO

– del provvedimento
dell’Azienda Sanitaria Locale RM/5 – Servizio per l’Igiene Pubblica e Ambientale,
prot. 12177 del 4 dicembre 1995, recante l’archiviazione della
richiesta di nulla osta tecnico sanitario per esercizio di vendita relativo a locale qualificato come magazzino, in mancanza di
cambio di destinazione d’uso;

– di ogni
altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

Visto l’atto di costituzione in
giudizio dell’Amministrazione
Sanitaria intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla
Pubblica Udienza dell’11 luglio 2005, l’Avv. Federici
per l’Amministrazione resistente –
Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;

Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:

FATTO

Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere titolare delle autorizzazioni amministrative per
la vendita dei generi di cui alle tabelle merceologiche I, I bis, VI e XIV, e
di aver fatto richiesta di certificazione di idoneità sanitaria relativamente
ad un locale presso il quale trasferire la propria attività, allegando tutta la
relativa documentazione.

Tale domanda è esitata nella adozione del gravato provvedimento con il quale ne è
stata disposta l’archiviazione nella considerazione che trattandosi di locale
classificato come magazzino, è necessario il preliminare cambio di destinazione
d’uso, concesso anche in sanatoria.

Avverso tale provvedimento deduce
parte ricorrente di aver presentato domanda di concessione in sanatoria ai
sensi della legge n. 724 del 1994 al fine di ottenere il cambio di destinazione
d’uso da magazzino a locale commerciale, affermando che essendo l’ufficio
sanitario chiamato ad esprimersi esclusivamente in ordine
alla idoneità sanitaria dell’immobile, esulerebbero dalla sua competenza
valutazioni di carattere urbanistico edilizio, come quelle sottese al gravato
provvedimento, di esclusiva competenza dell’autorità comunale, con conseguente
violazione dell’art. 221 del T.U.L.S. n. 1265 del
1934.

Denuncia, altresì, parte ricorrente,
l’intervenuta violazione della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui
prevede per le Amministrazioni l’obbligo di conclusione dei procedimenti.

Si è costituita in resistenza
l’intimata Amministrazione Sanitaria
sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di
corrispondente pronuncia.

Con ordinanza n. 352/1996 è stata
accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti del
gravato provvedimento.

Alla Pubblica Udienza dell’11 luglio 2005, la causa è stata chiamata e trattenuta
per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria
avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi –
recante l’archiviazione della domanda del ricorrente volta ad ottenere il nulla
osta tecnico sanitario per esercizio di vendita relativo a
locale qualificato come magazzino, adottato nella considerazione della
necessità del preliminare cambio di destinazione d’uso, concesso anche in
sanatoria.

Sostiene il ricorrente, a sostegno
della domanda, di aver presentato domanda di
concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 724 del 1994 al fine di
ottenere il cambio di destinazione d’uso da magazzino a locale commerciale,
denunciando l’incompetenza dell’ufficio sanitario ad esprimere valutazioni di
carattere urbanistico edilizio, e denunciando, altresì, l’intervenuta
violazione della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede per le
Amministrazioni l’obbligo di conclusione dei procedimenti.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, il rilascio del nulla osta
sanitario richiesto dal ricorrente è finalizzato alla verifica, da parte della
competente autorità sanitaria, della idoneità del
locale ai fini richiesti, ovvero la commercializzazione di prodotti rientranti
in determinate tabelle merceologiche.

Orbene, a fronte di tale finalità, un
locale qualificato come magazzino non è idoneo ad una sua utilizzazione per la
vendita di tabelle merceologiche, con la conseguenza che relativamente ad esso non può procedersi alla
verifica di idoneità sanitaria per la vendita, la quale presuppone la natura
commerciale dell’immobile.

Correttamente, quindi, l’Amministrazione Sanitaria ha proceduto alla archiviazione della domanda in mancanza del cambio di
destinazione d’uso, concesso anche in sanatoria, senza che tale modus procedendi si traduca in una illegittima invasione delle
competenze attribuite all’autorità comunale.

Difatti, nessuna valutazione di
conformità urbanistico-edilizia viene in tale modo effettuata, venendo nella fattispecie in rilievo
esclusivamente la verifica della natura del locale in relazione al quale rilasciare
il richiesto nulla osta, che, in quanto funzionale alla verifica di idoneità
per la vendita di tabelle merceologiche, non può essere rilasciato con
riferimento ad un locale qualificato come magazzino e quindi, per sua stessa
natura, non adibilibile a tale attività per mancanza
del necessario requisito relativo alla sua classificazione edilizia quale
locale commerciale.

Né ciò contrasta con la distribuzione
dell’ambito di competenza tra l’autorità sanitaria e quella comunale, posto che
il giudizio contenuto nella licenza di abitabilità
prevista dall’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265,
concerne esclusivamente l’idoneità della costruzione sotto il profilo igienico
sanitario, onde il rilascio dell’autorizzazione presuppone il mero accertamento
dell’inesistenza di cause di insalubrità, prescindendo solo dalla valutazione
della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni della concessione
edilizia. Con la conseguenza che – secondo costante giurisprudenza –
l’eventuale rilascio della licenza è privo di qualsiasi rilievo sotto il
profilo urbanistico edilizio, ed in particolare non ha valore di accertamento di conformità delle opere ai fini edilizi ed
urbanistici e non intacca il potere del Sindaco di reprimere eventuali abusi edilizi
commessi nella realizzazione del manufatto pur dichiarato abitabile.

Ma non può tale accertamento di idoneità sanitaria prescindere dalla verifica della
natura del manufatto, ovvero dalla sua qualificazione edilizia in termini di
compatibilità con lo scopo per cui il nulla osta sanitario è richiesto.

Peraltro, dal verbale del sopralluogo
effettuato, emerge come il locale in questione sia stato riscontrato privo dei
requisiti di abitabilità ai fini della vendita di
tabelle merceologiche, in quanto con abitabilità ed agibilità esclusivamente ad
uso magazzino, con la conseguenza che – in mancanza di conforme cambio di
destinazione d’uso – nessun nulla osta poteva essere rilasciato, costituendo
tale cambio di destinazione, di competenza dell’autorità comunale, presupposto
indispensabile ai fini di ogni ulteriore determinazione di natura sanitaria.

Inoltre, nessun fondamento può
riconoscersi alla censura ricorsuale tesa a
denunciare l’intervenuta violazione, da parte dell’Amministrazione,
dell’obbligo di conclusione del procedimento avviato mediante proposizione
dell’istanza di rilascio del nulla osta sanitario,
essendosi tale procedimento conclusosi mediante adozione di provvedimento
finale, statuente l’archiviazione della domanda stessa.

Alla luce delle superiori
considerazioni, conseguentemente, il ricorso in esame, stante la sua rilevata infondatezza, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma -Sezione Prima bis-

Pronunciando sul ricorso N. 33/1996 R.G., come in epigrafe proposto,
lo rigetta.

Condanna parte
ricorrente al pagamento a favore dell’Amministrazione
resistente delle spese di giudizio che liquida forfettariamente
in euro 1.000 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11
luglio 2005.