Penale

Tuesday 27 January 2004

L’ Europa dichiara guerra allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pedopornografia. DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

L’Europa dichiara guerra allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pedopornografia

DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29, l’articolo 31, paragrafo 1, lettera e) e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

vistoil parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere [8] e la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 aprile 2000 contengono o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, tra cui l’adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.

(2) È necessario che l’azione comune 97/154/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 1997, per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la decisione 2000/375/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet siano seguite da ulteriori iniziative legislative volte a dirimere le divergenze nelle impostazioni giuridiche degli Stati membri ed a contribuire allo sviluppo di una cooperazione efficace, a livello giudiziario e di applicazione delle leggi, nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

(3) Il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 30 marzo 2000 relativa alla comunicazione della Commissione sull’attuazione delle misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia è un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei suddetti atti criminosi.

(4) Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un’educazione ed uno sviluppo armoniosi.

(5) La pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento sessuale dei bambini, è in crescita e si diffonde attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di Internet.

(6) L’importante opera portata avanti da organizzazioni internazionali deve essere integrata da quella dell’Unione europea.

(7) È necessario affrontare reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile con un approccio globale che comprenda quali parti integranti elementi costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e una cooperazione giudiziaria più ampia possibile.

(8) La presente decisione quadro, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, si limita a emanare le disposizioni minime per raggiungere questi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo.

(9) È necessario introdurre, contro gli autori dei reati di cui trattasi, sanzioni la cui severità sia sufficiente a far rientrare lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile nell’ambito d’applicazione degli strumenti già adottati allo scopo di combattere la criminalità organizzata, come l’azione comune 98/699/GAI del Consiglio, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato e l’azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea.

(10) Le caratteristiche specifiche della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini debbono indurre gli Stati membri a stabilire, nel loro diritto nazionale, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.Tali sanzioni dovrebbero inoltre essere adattate in linea con l’attività svolta dalle persone giuridiche.

(11) Ai fini delle indagini e dell’azione penale connesse ai reati contemplati nella presente decisione quadro, i bambini che ne sono vittime dovrebbero essere interrogati secondo la loro età e il loro stadio di sviluppo.

(12) La presente decisione quadro non pregiudica i poteri della Comunità.

(13) La presente decisione quadro vuole dare un contributo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, integrando gli strumenti adottati dal Consiglio quali l’azione comune 96/700/GAI, del 29 novembre 1996, che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, l’azione comune 96/748/ GAI, del 16 dicembre 1996, che estende il mandato conferito all’Unità droghe di Europol, l’azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, sull’istituzione di una Rete giudiziaria europea, l’azione comune 96/277/ GAI, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea e l’azione comune 98/427/GAI, del 29 giugno 1998, sulla buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale, nonché altri atti adottati dal Consiglio europeo e dal Consiglio, quali la decisione n.276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali, e la decisione n.293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa a un programma di azione comunitaria nelle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro s’intende per:

a) “bambino “: una persona d’età inferiore ai diciotto anni;

b) “pornografia infantile “:materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente:

i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l’esibizione lasciva dei genitali o dell’area pubica;o

ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o

iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta;

c) “sistema informatico “: qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma;

d) “persona giuridica “: s’intende qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi:

a) costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini;

b) induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;

c) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove:

i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;

ii) dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure

iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino.

Articolo 3

Reati di pornografia infantile

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali, allorché non autorizzate:

a) produzione di pornografia infantile:

b) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile;

c) offerta o messa a disposizione di pornografia infantile;

d) acquisto o possesso di pornografia infantile.

2. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile:

a) di cui all’articolo 1, lettera b), punto ii) in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un’età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta;

b) di cui all’articolo 1, lettera b), punti i) e ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l’età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l’esistenza del consenso, questo non può essere considerato valido se, ad esempio, l’autore del reato l’ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall’autore;

c) di cui all’articolo 1, lettera b), punto iii), in cui sia dimostrato che si tratta di produzione e possesso unicamente a uso privato, purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all’articolo 1, lettera b), punti i) e ii), e purché l’atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale.

Articolo 4

Istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l’istigazione, il favoreggiamento e la complicità nella commissione dei reati di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il tentativo di commissione dei reati di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile.

Articolo 5

Pene e circostanze aggravanti

1. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti reati siano punibili con sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni:

a) i reati di cui all’articolo 2, lettera a), che consistono nel “costringere un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico “e i reati di cui all’articolo 2, lettera c), punto i);

b) i reati di cui all’articolo 2, lettera a), che consistono nel “trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini “, e i reati di cui all’articolo 2, lettera b), in entrambi i casi nella misura in cui siano riferibili alla prostituzione, e si verifichi almeno una delle circostanze seguenti:

– la vittima sia un bambino che non ha raggiunto l’età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale,

– l’autore del reato, deliberatamente o per negligenza, ha messo in pericolo la vita del bambino,

– il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave,

– il reato è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale ai sensi dell’azione comune 98/733/GAI a prescindere dal livello di sanzione previsto in detta azione comune;

c) i reati di cui all’articolo 2, lettera a), che consistono nel trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini e i reati di cui all’articolo 2, lettera b), in entrambi i casi in cui essi siano riferibili a spettacoli a carattere pornografico, nonché all’articolo 2, lettera c), punti ii) e iii), e all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nei casi in cui la vittima sia un bambino che non abbia raggiunto l’età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale ed almeno qualora si verifichi una delle circostanze di cui alla lettera b), secondo, terzo e quarto trattino.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che una persona fisica che sia stata condannata per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 o 4 possa, se del caso, essere interdetta in via temporanea o permanente dall’esercizio di attività professionali attinenti alla cura dei bambini.

4. Ciascuno Stato membro può stabilire altre sanzioni, ivi comprese sanzioni o misure di carattere non penale, per quanto riguarda i comportamenti in materia di pornografia infantile di cui all’articolo 1, lettera b), punto iii).

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili di un reato di cui agli articoli 2, 3 e 4 commesso a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o

c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 da parte di una persona sottoposta all’autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l’avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, o abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni di natura penale o non penale e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;

b) divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale;

c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; oppure

e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 laddove:

a) il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio;

b) l’autore del reato sia un suo cittadino; oppure

c) il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

3. Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non autorizza l’estradizione dei propri cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2, 3 e 4, ed eventualmente a perseguirli, qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4. Gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

5. Ciascuno Stato membro garantisce che rientrino nella sua competenza giurisdizionale i casi in cui un reato contemplato dall’articolo 3 e, se di pertinenza, dall’articolo 4, sia stato commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l’autore ha avuto accesso dal suo territorio, a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio.

6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia reso possibile il perseguimento, conformemente al diritto nazionale, almeno dei più gravi dei reati di cui all’articolo 2 dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età.

Articolo 9

Protezione ed assistenza delle vittime

1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l’azione penale relative a reati contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una denuncia o accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno nei casi in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2. Le vittime di un reato di cui all’articolo 2 dovrebbero essere considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

3. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure possibili per assicurare un’appropriata assistenza alla famiglia della vittima. In particolare ciascuno Stato membro, se possibile ed opportuno, applica alla famiglia in questione l’articolo 4 di tale decisione quadro.

Articolo 10

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 11

Abrogazione dell’azione comune 97/154/GAI

L’azione comune 97/154/GAI è abrogata

.Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 20 gennaio 2006.

2. Gli Stati membri trasmettono, entro il 20 gennaio 2006, al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che operano il recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Il Consiglio, entro il 20 gennaio 2008, valuterà, sulla base di un rapporto redatto a partire dalle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.MATTEOLI