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Monday 13 December 2004

L’ autorizzazione paesistica può essere rilasciata anche ex post a seguito di richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

L’autorizzazione paesistica può
essere rilasciata anche ex post a seguito di richiesta di concessione edilizia
in sanatoria.

CONSIGLIO DI
STATO, SEZ. VI – sentenza 23 novembre 2004 n. 7681 – Pres. Varrone, Est.
D’Ottavi – Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.ra
Stato) c. Mazza (n.c.) e Comune di Ravello (n.c.)

FATTO

La Sig.ra Rosaria Mazza
originaria ricorrente – attuale appellata – proprietaria di un fabbricato a
Ravello, presentava istanza al Comune per il rilascio
di concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di "una
tettoia"; a seguito di parere favorevole della Commissione Edilizia
Integrata il Sindaco di Ravello rilasciava l’autorizzazione ai sensi dell’art.7
L. n.1497/1939, autorizzazione annullata con d.m. del
25 maggio 1992.

Avverso tale provvedimento
l’interessata proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania – Salerno – deducendone l’illegittimità per: 1) la violazione
dell’art.82, 9° comma, DPR 24 luglio 1977 n.616, dell’art.1 della legge
n.431/1985; 2) violazione degli artt.7 e 15 della L.1497/1939 e dell’art.13
n.47/85 ed eccesso di potere per carenza di
presupposto e di motivazione; 3) violazione dell’art.82, 9° comma, DPR 24
luglio 1977 n.616, dell’art.1 della legge n.431/1985 ed eccesso di potere per
difetto di presupposto.

Con la richiamata sentenza il Tribunale accoglieva il ricorso e per l’effetto
annullava l’impugnato provvedimento.

Avverso tale
decisione, ritenuta ingiusta ed illegittima, l’istante Ministero propone
appello per i seguenti motivi.

L’Avvocatura deduce che
l’autorizzazione ex art.7 della L. n.1497/1939, ha natura preventiva e non può
sanare ex post opere già realizzate e che la dichiarazione di conformità
urbanistica di cui all’art.13 della legge 28 febbraio 1985, n.47, ai fini della
quale è stata richiesta l’autorizzazione suddetta, non
può incidere su beni ed aree soggette a vincolo di tutela ambientale.

L’appellante conclude
per l’accoglimento del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.

Alla pubblica udienza del 2
luglio 2004 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

Come riportato nella narrativa
che precede con l’appello in esame viene impugnata la
sentenza n.641/98, del 29 ottobre 1998, con cui il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania – Salerno –, ha accolto il ricorso proposto
dall’attuale appellante per l’annullamento del d.m. del 25 maggio 1992 con cui
l’appellante Ministero ha annullato l’autorizzazione comunale rilasciata ex
art.7, della L. n.1497/1939, per la realizzazione di una "tettoia".

Come pure considerato in
precedenza l’appellante Amministrazione reitera in questa sede – sia pur
rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata decisione – le
argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale (e
da questi puntualmente disattese), argomentazioni secondo cui l’annullata
autorizzazione comunale rilasciata ex art.7, della L. n.1497/1939, ha natura
essenzialmente preventiva e non può sanare ex post opere già realizzate e che la
dichiarazione di conformità urbanistica di cui all’art. 13 della legge
n.47/1985, ai fini della quale è stata richiesta la suddetta autorizzazione non
può incidere su beni ed aree soggette a vincolo di tutela ambientale.

Le argomentazioni svolte dall’Amministrazione
appellante sono infondate.

Invero l’impostazione difensiva
dell’Avvocatura, in parallela sintonia con il contenuto motivazionale e
decisorio del provvedimento di annullamento
ministeriale, si fonda sull’esclusiva considerazione del carattere
necessariamente preventivo dell’autorizzazione paesaggistica e della
conseguente impossibilità di procedura di sanatoria ex post di opere già
realizzate, con l’ulteriore conseguenza che la dichiarazione di conformità
urbanistica di cui all’art.134, della legge 28 febbraio 1985, n.47, non
potrebbe riguardare beni ed aree soggetti a vincolo di tutela ambientale; tale
rigida e formalistica interpretazione della normativa di riferimento (e in
particolare delle specifiche finalità perseguite con la procedura di
sanatoria), non possono essere condivise in quanto, come esattamente ritenuto
dal Tribunale, una volta ammessa la possibilità di edificare anche senza il
rilascio di un preventivo provvedimento formale dell’Amministrazione, quando
ricorrano gli ulteriori previsti presupposti (silenzio-assenso ex art.8, d.l. n.9/19982; attivazione della procedura di condono), si deve
logicamente riconoscere la possibilità di procedere al compimento
(necessariamente successivo nella procedura di sanatoria) di tutti gli ulteriori
adempimenti ivi compreso quello relativo all’accertamento della positiva
conformità dell’opera alla disciplina paesaggistica.

Va quindi confermato come la
struttura applicativa della normativa di cui alla L. n.47/1985, consenta il
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica anche in via successiva e ciò in
considerazione delle cennate particolari finalità connesse al procedimento di
(necessariamente) successiva regolarizzazione di opere
abusive, il cui scopo sarebbe spesso vanificato dalla prospettata necessità di
nulla osta paesaggistico preventivo.

In tale contesto
va condiviso l’orientamento espresso nell’impugnata sentenza secondo cui nella
fattispecie del tutto legittimamente l’autorità comunale accertata, pur se ex
post, la compatibilità ambientale-paesaggistica dell’opera, ha adottato il
provvedimento di concessione in sanatoria ex art.13, della L. 28 febbraio 1985,
n.47.

Conclusivamente pertanto
l’appello va respinto.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe indicato, respinge l’appello.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 2 luglio
2004, dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di
consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:

Claudio VARRONE Presidente

Carmine VOLPE Consigliere

Francesco D’OTTAVI Consigliere
Est.

Domenico CAFINI Consigliere

Guido SALEMI Consigliere

Depositata in Segreteria in data
23 novembre 2004.