Famiglia

Thursday 21 December 2006

L’ assegno di divorzio corrisposto una tantum non è deducibile ai fini IRPEF.

L’assegno di divorzio corrisposto
“una tantum” non è deducibile ai fini IRPEF.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V CIVILE

Sentenza 6 novembre 2006, n.
23659

Svolgimento del processo

1. Il signor V.G. chiedeva –
senza esito – all’Amministrazione Finanziaria il rimborso di una somma, versata
per l’anno d’imposta 1989, in conseguenza del mancato riconoscimento
della deducibilità dal proprio reddito dell’assegno divorzile versato all’ex coniuge
in un’unica soluzione.

Il contribuente ricorreva alla
C.T.P. di Trieste che respingeva il ricorso in accoglimento dell’eccezione
sollevata dall’A.F. circa la carenza del requisito della periodicità,
essenziale ai fini della deducibilità, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986,
art. 10, comma 1, lett. h), vigente ratione temporis, trattandosi, nella
specie, di una erogazione "una tantum",
avente natura risarcitoria, e perciò non imponibile per il percipiente, al
contrario di quella avente natura assistenziale, quale sarebbe l’erogazione
periodica.

2. Il contribuente proponeva
appello, sostenendo l’equivalenza sostanziale delle due forme di versamento.

Il gravame veniva
accolto dalla C.T.R., del Friuli-V.G..

Secondo il giudice di appello
l’assegno divorzile avrebbe sempre la medesima natura, non incisa dalle diverse
modalità della sua corresponsione. A tale conclusione si perverebbe anche
attraverso l’esegesi della L. n. 898 del 1970, art. 5. 3. Avverso
tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione
delle Finanze e l’agenzia delle Entrate, con ricorso affidato ad un unico
motivo, cui non resiste il contribuente.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso
(con il quale si dolgono della violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10,
comma 1, lett. h), nonchè del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 3 e 8) le
ricorrenti premettono che la norma violata indicherebbe, con prescrizione
tassativa, perchè eccezionale, quali sono gli oneri deducibili. Tra questi
rientrerebbero "gli assegni periodici corrisposti al coniuge in
conseguenza di separazione legale, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili".

L’estensione analogica in ordine
alla deduzione non sarebbe condivisibile per la diversa natura dei due
emolumenti, uno solo dei due (quello una tantum) escluso dalla definizione di
reddito imponibile, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47,
comma 1, lett. i), norma che richiamerebbe, quali redditi assimilati a quello da
lavoro dipendente proprio l’art. 10, comma 1, lett. h), così dando all’assegno
in unica soluzione la natura prevalentemente risarcitoria e perciò non
imponibile.

Se si consentisse la detrazione
fiscale da parte dell’ex coniuge erogante si perderebbe alla integrale ed
immotivata sottrazione di tali somme all’imposizione, in violazione del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, artt. 3 e 8. 2. Il ricorso è fondato e merita
accoglimento.

2.1. Questa Corte ha già avuto
modo di affrontare e risolvere tale problema.

Con la Sentenza n. 11437 del
1999 questa Corte ha posto il principio di diritto secondo cui l’assegno di
divorzio corrisposto, su accordo delle parti, in unica soluzione, ai sensi
della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 4, (e
successivamente – a seguito delle modificazioni introdotte della L. n. 74 del
1987, art. 10 – ai sensi dell’art. 5, comma 5, della
legge cit.), non è qualificabile come "reddito" imponibile ai fini
IRPEF, sulla base di quanto disposto dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 47, comma
1, lett. f, (e, successivamente, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1,
lett. i).

Tale indirizzo interpretativo è
stato confermato dalla decisione, di questa stessa sezione, n. 16462 del 2002,
dove si è stabilito che, in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone
fisiche, il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 10, comma 1,
lettera g), (al pari del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. c)
limita la deducibilità, ai fini dell’applicazione dell’IRPEF, solo all’assegno
periodico – e non anche a quello corrisposto in unica soluzione – al coniuge,
in conseguenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nella misura in cui risulta da provvedimento dell’autorità
giudiziaria. Tale differente trattamento – come affermato dalla Corte
costituzionale nella ordinanza n. 383 del 2001 – è riconducibile alla discrezionalità
legislativa la quale, riguardando due forme di adempimento tra loro diverse,
una soggetta alle variazioni temporali e alla successione delle leggi, l’altra
capace di definire ogni rapporto senza ulteriori vincoli per il debitore, non
risulta nè irragionevole nè in contrasto con il principio di capacità
contributiva.

2.2. Infatti
questa stessa sezione aveva posto alla Corte costituzionale, con l’ordinanza n.
795 del 2000, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
597, art. 10, comma 1, lett. g) (nel testo sostituito dalla L. 13 aprile 1977,
n. 144, art. 5, comma 1) – in relazione all’art. 5, comma 4, terza
proposizione, della L. 1 dicembre 1970, n. 898, laddove dispone che "su
accordo delle parti la corresponsione dell’assegno di divorzio può avvenire in
un’unica soluzione" – nella parte in cui non prevedeva la deducibilità dal
reddito complessivo, ai fini dell’applicazione dell’Irpef, dell’assegno
corrisposto al coniuge in un’unica soluzione, in conseguenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risulta
da provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La Consulta, con l’ordinanza
n. 383 del 2001 aveva statuito la manifesta infondatezza di tale questione di
legittimità costituzionale, atteso che il legislatore non irragionevolmente
avrebbe previsto una diversa regolamentazione tributaria per le due forme di
adempimento, periodica e una tantum, che appaiono sotto vari profili diversi, poichè
l’importo della prima viene fissato in base alla
situazione esistente al momento della pronuncia e può essere successivamente
modificato, mentre per la seconda viene concordato liberamente dai coniugi, ai
fini della definitiva determinazione dei loro rapporti patrimoniali e non è più
rivedibile. Inoltre, perchè "la lesione del principio della capacità
contributiva, non ravvisabile, nella specie, potrebbe invece configurarsi
qualora si ammettesse la deducibilità della somma corrisposta una tantum, che
appare come conseguenza di un assetto complessivo degli interessi personali,
familiari e patrimoniali dei coniugi, non direttamente correlata al reddito
percepito dal contribuente nel periodo di imposta".

2.3. Non vi sono ragioni per
discostarsi dall’indirizzo surriportato a cui va data
piena continuità.

Di conseguenza, il ricorso deve
essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con il conseguente
rinvio della causa ad altra sezione della CTR del Friuli
– V.G., per un suo nuovo esame, condotto alla luce dei principi sopra
riportati, unitamente al regolamento delle spese di questa fase.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, ad
altra sezione della C.T.R. del Friuli V.G..

Così deciso in Roma, nella Camera
di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, dai
magistrati sopraindicati, il 25 settembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 6
novembre 2006.