Civile

Wednesday 20 September 2006

L’ ASL può riscuotere con ingiunzione fiscale le rette ospedaliere non pagate.

L’ASL può riscuotere con
ingiunzione fiscale le rette ospedaliere non pagate.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 6 luglio-13 settembre 2006, n. 19669

Presidente Olla – Relatore Forte

Pm Abbritti – conforme –
Ricorrente Azienda Ulss 12 Veneziana – Controricorrente Tommasini

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 ottobre 2001,
il Tribunale di Venezia ha accolto l’appello di Mario Tommasini contro la
pronuncia del GdP di Mestre del 13 gennaio 2000, che aveva respinto l’opposizione
dell’appellante alla ingiunzione emessa ai sensi del Rd 639/10 dalla Ulss n. 12
Veneziana, per il pagamento di lire 2.006.960, in
corrispettivo di un ricovero ospedaliero fruito dall’opponente dal 28 giugno al
10 luglio 1996.

Con l’opposizione era stata
dedotta l’illegittimità dell’ingiunzione, per l’incertezza e il
liquidità del credito, essendovi stato altro atto ingiuntivo non opposto
in data 31 luglio 1996, per effetto del quale era iniziata procedura esecutiva
mobiliare il cui ricavato era stato di lire 314.000 e non di lire 296.509,
minor somma detratta dalla Unità locale socio sanitaria per liquidare la sua
pretesa.

Il Tommasini aveva proposto
domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, nei limiti di competenza del
giudice adito, data la natura scadente e modesta delle prestazioni ricevute
dalla Ulss n. 12 Veneziana.

Secondo il GdP la prova
documentale del credito oggetto di ingiunzione relativo alla fornitura della
stanza e alla degenza ospedaliera giustificava pienamente l’emissione dell’atto
opposto, certamente legittimo e la tempestività dell’opposizione sanava la
mancata indicazione in esso dell’autorità giudiziaria
cui ricorrere e dei termini entro cui opporsi.

Avverso la sentenza del GdP il
Tommasini proponeva appello al Tribunale di Venezia, che ha accolto il secondo
motivo di gravame che ha dedotto la illegittimità
della ingiunzione fiscale, in mancanza di certezza e liquidità del credito
preteso.

Ad avviso del Tribunale di
Venezia, il credito a fondamento dell’ingiunzione doveva essere infatti certo, liquido ed esigibile, sulla base di fonti e
parametri oggettivi e predeterminati, dei quali la Pa che si serve dello strumento
di esazione deve solo accertarsi per emettere l’ingiunzione.

Mancando un accordo a base
dell’atto opposto, nel caso, la delibera di applicazione delle tariffe massime
per il ricovero presso l’Ospedale Umberto I, costituiva,
secondo i giudice del Tribunale, una determinazione unilaterale
dell’Amministrazione e comunque doveva escludersi che il procedimento potesse
estendersi anche ai crediti risarcitori pretesi con gli interessi ultralegali
fissati unilateralmente dell’Amministratore straordinario al tasso di sconto
aumentato di tre punti invece che al tasso di legge.

Doveva quindi accogliersi il
gravame del Tommasini, del quale andavano invece rigettate le domande
risarcitorie, per cui la Ulss appellata doveva
condannarsi a pagare i due terzi delle spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione di questa
sentenza ricorre, con tre motivi, la Ulss Veneziana e il
Tommasini resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso
della Unità socio sanitaria n. 12 Veneziana denuncia violazione e falsa applicazione del Rd 639/10 e degli articoli 633 e ss
Cpc, anche con riferimento agli articoli 2 e 3 Costituzione, oltre che della
legge regionale del Veneto 56/1994 e dell’articolo 5 della legge 2248/1865,
all. e, in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3 Cpc.

La sentenza afferma che
l’ingiunzione di cui al Rd 639/10 deve fondarsi su
crediti certi, liquidi ed esigibili, che siano cioè liquidati in base a
parametri oggettivi e predeterminati; peraltro anche il decreto ingiuntivo può
fondarsi su atti scritti unilaterali del creditore come le fatture, salvo la
possibilità di accertare la validità e legittimità della pretesa in sede di
giudizio di cognizione seguito all’opposizione.

Nel caso, le tariffe regolanti i
costi dei servizi di trattamento alberghiero erogati nelle strutture
ospedaliere pubbliche ai pazienti che li hanno chiesti dalla Ulss n. 12
Veneziana, sono state adottate con delibera di quest’ultima attuativa di
provvedimenti della Giunta regionale e ai sensi dell’articolo 33 della citata
legge regionale 56/1994, previo parere favorevole del direttore amministrativo,
si è provveduto alla liquidazione di quanto preteso con atto del direttore
sanitario e del direttore dei servizi sociali (articolo 33 e
14 e 15 della legge regionale 56/1994).

Il credito preteso si fonda su
titoli legittimi emessi dagli organi competenti (delibera Giunta regionale del
Veneto 1704/95 e delibera Ulss 52/1994), che hanno predeterminato le tariffe,
in base alla legislazione statale e regionale nella materia (con la legge
regionale citata si richiamano il D.Lgs 502/92 e la legge 124/94).

Avendo l’amministrazione
esercitato i suoi poteri nei limiti della legge, in attuazione della
riserva di cui all’articolo 23 della Costituzione che consente prestazioni in
base alla legge e non solo dovute per legge, il titolo dell’ingiunzione fiscale
sussisteva ed erroneamente è stato denegato dal Tribunale.

La sentenza impugnata ha confuso
la “unilateralità della determinazione delle tariffe”, cioè il corretto
esercizio dei poteri autoritativi della Regione per la formazione del titolo in
materia, con la legittimità del procedimento di ingiunzione, ai sensi del Rd
639/10, correttamente applicato nel caso.

Il Tribunale ha ritenuto che il
procedimento di determinazione delle tariffe di ricovero, sfociato nei citati
atti amministrativi, non possa costituire il titolo
per l’emissione della ingiunzione fiscale.

Secondo il controricorrente,
l’esistenza di una precedente ingiunzione che aveva dato luogo ad una esecuzione mobiliare, il cui ricavato era stato oggetto
di contestazione, rendeva palese la incertezza sull’entità del credito e la
inapplicabilità della procedura ingiunzionale di cui al Rd 639/10.

A seguito della prima ingiunzione
non opposta e solo in parte eseguita, nessun rilievo aveva l’originario accordo
che aveva dato luogo al ricovero, e di conseguenza esattamente si è ritenuto
insussistente un credito certo e liquido nel caso.

2. Con il secondo motivo di
ricorso, si denuncia violazione del D.Lgs 502/92, della legge regionale del
Veneto 56/1994, anche per insufficiente illogica e contraddittoria motivazione
del provvedimento impugnato, in rapporto agli articoli 1321 e 13222 Cc, 1326 e
1336 Cc, pure per omessa decisione su un punto decisivo della controversia.

L’affermazione della sentenza
della necessità di un accordo convenzionale tra le parti sul prezzo del
ricovero viola l’articolo 4, commi 10 e 11, del D.Lgs 502/92, che assegna alle
aziende ospedaliere e ai presidi il poter di stabilire la “retta giornaliera”,
in applicazione di criteri normativamente determinati.

In tal modo, negando la
determinazione convenzionale e il protocollo tariffario, si perviene in
sostanza a escludere per ogni profilo la stessa obbligazione di pagamento del
paziente delle prestazioni ricevute.

In effetti
vi è in atti un documento sottoscritto dalla moglie del Tommasini, che
costituisce anche contratto a base della ingiunzione; non avere tenuto conto di
tale documento, costituisce palese difetto di motivazione su un atto rilevante
a dar luogo ad una soluzione diversa della controversia.

La violazione degli articoli 1326
e 1336 Cc sussiste, perché nel caso che il ricoverato ha scelto il trattamento
differenziato della camera singola, in luogo di quello gratuito della corsia
comune, e quindi vi è stato un accordo contrattuale su tale scelta confermata
anche dal pagamento di un acconto di lire 600.000.

La sentenza viola l’articolo 4 comma 10 del D.Lgs 502/92 per il quale il
«ricovero in camere a pagamento comporta l’esborso da parte del ricoverato di
una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera
delle stesse» e ha consentito al Tommasini di fruire di una camera speciale con
bagno e uso telefonico, senza pagarne i corrispettivi fissati con la tariffa.

3. Con il terzo motivo di ricorso
si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1224, 1218 Cc e 58
legge regionale del Veneto 18/1980 e dell’articolo 653 Cpc anche per omessa
motivazione in rapporto all’articolo 360 comma 1 n. 3 e 5 Cpc.

Secondo la sentenza gli interessi
al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti costituirebbero
risarcimento dei danni per il quale non sarebbe
ammissibile la procedura ingiunzionale adottata.

L’articolo 58 della legge
regionale del Veneto 18/1980 prevede che “possono essere corrisposti”
«interessi risarcitori nella misura del tasso di sconto maggiorato di tre punti
calcolati pro die a decorrere dal 31mo giorno successivo alla scadenza».

La richiesta risarcitoria trova
la sua fonte nella legge e la certezza e liquidità del credito per interessi è
garantita dalla semplicità di computo di essi,
dovendosi comunque ritenere che l’inadempimento costituisca un illecito con
conseguente natura di debito di valore delle somme dovute a titolo di maggior
danno subito.

In ogni caso, ove si fosse
ritenuto il tasso previsto illegittimo, doveva accogliersi parzialmente la opposizione ai sensi dell’articolo 653 Cpc pronunciando
condanna per la minor somma comunque dovuta.

2. Il ricorso è fondato per
quanto di ragione.

Questa Corte ha più volte
esattamente affermato che l’ingiunzione di cui al Rd 639/10 presuppone un
credito che sorga da fatti oggettivi e sia liquidata su parametri normativi o
amministrativi predeterminati che consentano, quando la somma pretesa sia
esigibile, la immediata riscossione di essa con il
detto atto ingiunzionale, costituente contestualmente precetto e titolo
esecutivo (cfr. Cassazione 15 giugno 2000 citata dalla sentenza impugnata,
Cassazione 16855/04 e 13587/92).

Nel caso di specie, è
indubitabile che le tariffe di ricovero in camera singola in luogo della corsia
comune, costituiscono la cosiddetta “retta giornaliera” dovuta dal paziente,
che ha richiesto un trattamento speciale, avendo la moglie
sottoscritto per suo conto la relativa impugnativa e avendo pagato pure
un anticipo del dovuto.

Tali tariffe, determinate con
atti regolamentari della Giunta regionale e della Unità socio sanitaria sono il
presupposto della facile determinabilità del credito preteso con la ingiunzione, e in
base ad esse non vi è dubbio sussista la certezza, liquidità e
esigibilità delle somme di cui si è ingiunto il pagamento.

Inoltre nel caso il credito
ingiunto, secondo quanto rileva lo stesso opponente, è stato contestato solo
nella misura modesta di una differenza che sarebbe stata già riscossa
erroneamente calcolata dalla creditrice, e non in rapporto alla illegittimità della
sua determinazione già divenuta definitiva con un precedente atto ingiuntivo
non impugnato.

Il Tribunale affermando nella
sostanza che la delibera n. 52/94 della Ulss n. 12 Veneziana e quella della
Giunta regionale del Veneto 1704/95, altro non erano che determinazioni
unilaterali discrezionali della Pa, in realtà disapplica tali atti
amministrativi senza neppure indicare le violazioni di legge che avrebbero
consentito al giudice di n on tenerne conto ai fini di cui al Rd 639/10.

Affermare che sono determinazioni
discrezionali unilaterali le liquidazioni operate in base a provvedimenti
regionali di carattere generale costituenti la base della predisposizione delle
tariffe applicabili per le rette di ricovero in camera singola, è certamente
errato.

L’atto di determinazione del
credito è stato infatti meramente ricognitivo delle
tariffe predisposte ed era indispensabile per liquidare il credito, che trovava
la fonte certa nel fatto del ricovero in stanza in una struttura ospedaliera
della Ulss ricorrente e nella espressa richiesta del trattamento speciale
sottoscritta da un familiare dell’ammalato.

Pur potendo il giudice ordinario
disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi illegittimi della Pa nel
caso di opposizione e ingiunzione fiscale (cfr. Su 5064/78), nel caso il
Tribunale ha negato potesse liquidarsi il dovuto in applicazione di atti
amministrativi attuativi di provvedimenti normativi che di certo non
costituivano determinazioni discrezionali e costitutive della Ulss creditrice.

Nessun cenno vi è nella sentenza
impugnata alla incontestata esistenza di una precedente ingiunzione costituente
altro titolo esecutivo per lo stesso credito, la cui esecuzione avrebbe dovuto comunque solo ridurre le somme dovute, con
accoglimento parziale dell’opposizione di cui all’articolo 4 del Rd 639/10
oltre che dell’articolo 653 Cpc, richiamato nel terzo motivo del ricorso, anche
esso per tale profilo certamente fondato.

In sostanza il credito di pronta
e facile liquidazione, in base ai giorni di degenza e alle tariffe
predeterminate, venne facilmente fissato nella
fattispecie che quindi consentiva l’uso dello speciale procedimento ingiunzione
attuato.

La mancata valutazione della
richiesta di ricovero a firma della moglie del Tommasini prodotta dall’opposta
amministrazione comporta inoltre il vizio motivazionale denunciato.

In conclusione il ricorso deve
accogliersi per quanto di ragione in ordine alle violazioni di legge e ai vizi
motivazionali denunciati in rapporto al disconoscimento dal Tribunale del
credito preteso con l’ingiunzione, con assorbimento di ogni questione sugli
interessi accessori a questo.

La sentenza impugnata deve quindi
cassarsi con rinvio della causa ad altra sezione del Tribunale di Venezia, che,
liquidando anche le spese della presente fase del giudizio, dovrà uniformarsi
al seguente principio di diritto: «Costituisce credito certo e liquido che la Amministrazione
può pretendere con la ingiunzione di cui al Rd 639/10, quello fissato con atto
amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle
norme legislative statali e regionali e a quelle regolamentari vigenti.

L’eventuale accoglimento e a
quelle regolamentari vigenti.

L’eventuale accogliem3ento
parziale dell’opposizione, se comporta l’annullamento dell’ingiunzione, non
esclude la condanna dell’opponente al pagamento, in favore dell’Amministrazione
opposta, di quanto risulti comunque dovuto».

PQM

La Corte accoglie il ricorso
per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per
le spese, ad altra sezione del Tribunale di Venezia.