Penale

Tuesday 17 June 2003

L’ accordo per il patteggiamento concerne la quantità della pena, mentre la rateizzazione è lasciata alla discrezionalità del Giudice. Cassazione – Sezione quinta penale (cc) – sentenza 27 maggio-13 giugno 2003, n. 25770

Laccordo per il patteggiamento concerne la quantità della pena, mentre la rateizzazione è lasciata alla discrezionalità del Giudice

Cassazione Sezione quinta penale (cc) sentenza 27 maggio-13 giugno 2003, n. 25770

Presidente Marrone relatore Marini

Pg Favalli ricorrente Sarti

***

Ritenuto

Che, con sentenza 29 febbraio 2000, il giudice del Tribunale di Arezzo ha applicato a Sarti Marco su concorde richiesta delle parti, ex articolo 444 Cpp la pena di giorni 60 di reclusione, sostituita (ex articolo 53 legge 689/81) con la pena pecuniaria di lire 4.500.000 di multa, da corrispondersi in cinque rate mensili di lire 900.000 ciascuna, in relazione al reato di cui allarticolo 582 Cp (commesso in data 7 dicembre 1996);

che limputato, con atto personalmente sottoscritto, ricorre per cassazione denunziando violazione di legge ovvero vizio di motivazione, sul rilievo che, avendo le parti concordato una superiore rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria 30 rate mensili dellimporto di lire 150.000 cadauna, la pronuncia del giudice sul piano avrebbe rotto il patto;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, infatti, il pagamento rateale della pena pecuniaria quale istituto che presuppone la valutazione delle condizioni economiche del condannato (articolo 133ter Cpp) rientra nella assoluta disponibilità e discrezionalità del giudice, cui peraltro lesercizio di tale facoltà è consentito esclusivamente con la sentenza di condanna ex articolo 533 Cpp ovvero con il decreto penale di cui allarticolo 459 stesso codice (Cassazione, sezione quinta, 4099/99, Pagliai), nonché costituisce modalità di esecuzione della pena, sicché la rateizzazione non può mai formare oggetto dellaccordo tra le parti, che si forma sulla specie e la misura della pena con il solo temperamento della possibilità di subordinare lefficacia alla concessione del beneficio della sospensione condizionale;

che, pertanto, deve escludersi che la pronuncia abbia in alcun modo violato il patto concluso fra le parti, né può sostenersi che tale effetto siasi oggettivamente prodotto in ragione della diversità del numero e dellentità delle rate, posto che nel caso di specie, costituendo la rateizzazione della pena pecuniaria materia sottratta alla disponibilità delle parti, la clausola avente ad oggetto tale beneficio era da considerarsi tamquam non esset ed il giudice, non vincolato dallinscindibilità del petitum, avrebbe anche potuto completamente rifiutarlo;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella in favore della cassa delle ammende, ritenendosi che il ricorrente non abbia, nello specifico caso, versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (secondo il principio di cui alla sentenza Corte costituzionale 186/00).

PQM

La Corte

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.