Assicurazione ed Infortunistica

Saturday 28 October 2006

ISVAP – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2006 Disciplina dell’ attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riass

ISVAP – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2006
Disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di
cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni
private. (Regolamento n. 5).

Parte I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE
GENERALE

L’ISVAP

Vista la legge 12 agosto 1982, n.
576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 7 febbraio 1979,
n. 48, recante istituzione e funzionamento dell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione;

Vista la legge 28 novembre 1984,
n. 792, recante istituzione e funzionamento dell’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione;

Visto il decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche
complementari;

Vista la legge 28 dicembre 2005,
n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;

Visto il decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 190, di attuazione della direttiva n. 2002/65/CE relativa alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;

Vista la legge 4 agosto 2006, n.
248, di conversione con modificazioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;

Adotta

il
seguente regolamento:

Articolo 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento é adottato
ai sensi degli articoli 5, comma 2, 109, commi 1 e 6, 110,
comma 2, 112, comma 4, 116, comma 2, 120, commi 1 e 4, 121, comma 3, 183, comma
2 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.

Articolo 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente
regolamento si intendono per:

a) "addetti all’attività di
intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano": gli intermediari, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli
intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove
l’intermediario opera;

b) "addetti all’attività di
intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera": gli
sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro
unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono
l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali
intermediari;

c) "agenti": gli
intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di
assicurazione o di riassicurazione;

d) "attività di
intermediazione assicurativa": l’attività che consiste nel presentare o
proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza
finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella
conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

e) "attività di
intermediazione riassicurativa": l’attività che consiste nel presentare o
proporre contratti riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza
finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella
conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;

f) "banche": le banche
autorizzate ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;

g) "contraente": la
persona fisica o giuridica che stipula un contratto assicurativo;

h) "contratti
standardizzati": i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o
clausole predeterminate che vengono rimesse alla
libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato
della distribuzione;

i) "contributo di
vigilanza": il contributo di cui all’art. 336 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;

j) "corsi in aula": i
corsi di formazione svolti da docenti sul luogo di lavoro o all’esterno, anche
attraverso videoconferenza;

k) "decreto": il
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle
assicurazioni private;

l) "Fondo di garanzia":
il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di
cui all’art. 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

m) "formazione a
distanza": la formazione conseguita, senza l’ausilio di docenti,
esclusivamente attraverso l’utilizzo di materiale cartaceo o di strumenti
informatici;

n) "grandi rischi": i
rischi indicati all’art. 1, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

o) "imprese
preponenti": le imprese di assicurazione o di riassicurazione che
conferiscono incarichi finalizzati all’esercizio dell’attività di
intermediazione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle
sezioni A o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;

p)
"intermediari": le persone fisiche o le società, iscritte nel
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di
cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono
a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
q) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;

r) "ISVAP" o
"Autorita": l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo;

s) "locali
dell’intermediario": le sedi o le dipendenze in cui opera l’intermediario,
iscritto nelle sezioni A, B o D del registro, intese come i locali accessibili
al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l’accesso
sia sottoposto a forme di controllo;

t) "mediatori o
broker": gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non
hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione;

u) "periti
assicurativi": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’art. 157 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività
professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti,
nonché, fino all’istituzione del ruolo previsto dal predetto articolo, i
soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge
17 febbraio 1992, n. 166;

v) "polizza di assicurazione
della responsabilità civile": la polizza prevista dall’art.
110, comma 3 e dall’art. 112, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;

w) "Poste Italiane S.p.a. –
Divisione servizi di bancoposta": la società Poste
Italiane – Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi
dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

x) "produttori
diretti": gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto
all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione
assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la
piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza
obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;

y) "registro": il
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di
cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

z) "responsabili
dell’attività di intermediazione": le persone fisiche, individuate nell’ambito
della dirigenza della società per la quale operano, a cui
sono attribuiti poteri decisionali, nonché

funzioni
di coordinamento e di controllo dell’attività di intermediazione assicurativa
e/o riassicurativa svolta dalla società;

aa)
"reti di vendita multilevel marketing": le reti distributive operanti
con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o
affini in cui, tra l’altro, il venditore procaccia clienti che possono
diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul
contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti
la rete che egli stesso ha arruolato;

bb)
"società di intermediazione mobiliare o Sim": le società di
intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

cc)
"Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente
all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea agli Stati
appartenenti all’Associazione europea di libero scambio, firmato ad Oporto il 2
maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

dd)
"Stato membro": uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato
aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro
dell’Unione europea;

ee)
"Stato membro d’origine": lo Stato membro dell’Unione europea lo
Stato aderente allo Spazio economico europeo, in cui é situata la residenza o
la sede legale degli intermediari; ff) "Stato membro di prestazione":
lo Stato membro in cui gli intermediari, registrati nel proprio Stato membro
d’origine, esercitano l’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di
servizi;

gg)
"Stato terzo": uno Stato che non é membro dell’Unione europea o non é
aderente allo Spazio economico europeo; hh) "supporto durevole":
qualsiasi mezzo che consenta al contraente di registrare le informazioni a lui
destinate, in modo che siano accessibili per la consultazione futura e
riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini
cui sono preordinate; ii) "tecniche di comunicazione a distanza":
qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e
simultanea dell’intermediario e del contraente, possa essere impiegata per il
collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;

jj)
"testo unico bancario": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni e integrazioni;

kk)
"testo unico dell’intermediazione finanziaria": il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento
disciplina l’accesso all’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa come definita all’art. 2, lettere d) ed e) e l’esercizio della
stessa.

2. Costituisce attività di
intermediazione assicurativa l’attività di cui all’art. 2, lettera d), anche
quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un’attività commerciale,
professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività
riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla
prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale.

3. É considerata inoltre attività
di intermediazione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni
assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora
questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,
l’onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il
contratto o la convenzione percepisca un compenso.

4. Alle attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa esercitate direttamente dalle
imprese di assicurazione e di riassicurazione e dai loro dipendenti, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 49,
comma 2, lettera b) e commi 3 e 4, 51, 52 e 53.

5. Il presente Regolamento non si
applica alle attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel
contesto di un’altra attività professionale, sempre che l’obiettivo
dell’attività di informazione non sia quello di assistere l’assicurato nella
conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione.

6. Il presente regolamento, ad
eccezione degli articoli 47, comma 1, lettere a) e d), 49, comma 2, lettera b),
51 e 53, non si applica alle attività di intermediazione assicurativa
quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) il contratto di assicurazione
richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;

2) salvo il caso di cui al successivo punto 4, non si tratta di un contratto
di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;

3) l’attività di intermediazione
non é svolta come attività professionale principale;

4) la copertura assicurativa é
accessoria ad un prodotto o servizio e copre i rischi di deterioramento,
perdita o danneggiamento dei beni forniti, anche se derivanti da incendio,
furto o rapina oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il
danneggiamento del bagaglio, ovvero copre i rischi del ramo vita e della
responsabilità civile o altri rischi connessi al viaggio stesso;

5) l’importo del premio annuale
non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di
assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non é superiore a cinque anni.

Parte II

ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI
INTERMEDIAZIONE

Titolo I

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI
INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE

LEGALE NEL TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Capo I

Disciplina del registro

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 4.

Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi

1. É istituito presso l’ISVAP il
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che
hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica italiana.

2. Il registro
é suddiviso in cinque sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell’art. 109
del decreto, gli intermediari come di seguito indicato: sezione A: gli agenti;
sezione B: i mediatori; sezione C: i produttori diretti; sezione D: le banche,
gli intermediari finanziari, le Sim e Poste Italiane S.p.a. – Divisione servizi
di bancoposta; sezione E: gli addetti all’attività di intermediazione al di
fuori dei locali dell’intermediario, iscritto nella sezione A, B o D, per il
quale operano, inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.

3. Nelle sezioni A, B e D del
registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante
evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno assolto o per i
quali non é stato assolto l’adempimento dell’obbligo di stipulazione della
polizza di assicurazione della responsabilità civile e, nella sezione D, degli
iscritti che non hanno in corso incarichi di
distribuzione per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.

4. L’iscrizione in una delle
sezioni del registro non consente all’intermediario la contemporanea iscrizione
in alcuna delle altre sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti
nelle sezioni A ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle due
sezioni riguardi incarichi di distribuzione relativi
al solo ramo responsabilità civile auto. Di tale operatività contestuale é data
evidenza nelle sezioni A ed E del registro.

Articolo 5.

Persone fisiche

1. Per gli
intermediari persone fisiche, il registro riporta almeno le seguenti
informazioni:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) numero e data di iscrizione;

d) relativamente agli
intermediari iscritti nelle sezioni A o C, denominazione sociale dell’impresa o
delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le
quali svolgono l’attività.

2. Per gli intermediari iscritti
nelle sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
riporta:

a) la tipologia dell’attività di
intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa o riassicurativa;

b) la qualifica di esercizio
dell’attività di intermediazione, ovvero: se operano individualmente;

se
operano in qualità di responsabili dell’attività di intermediazione di società
iscritte, rispettivamente, nella sezione A o B e, per le società iscritte nella
sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali
di società iscritte nella medesima sezione B; c) le sedi operative; d) gli
eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in
caso di stabilimento, della sede;

e) nel caso di temporanea
inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del periodo di
inattività.

3. Per gli intermediari iscritti
nella sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1
riporta:

a) cognome e nome/ragione o
denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli
intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro
attività;

b) la qualifica di esercizio
dell’attività di intermediazione, ovvero:

se sono
dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a);

se
operano individualmente;

se
operano in qualità di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte
nella sezione E;

se
operano in qualità di responsabili dell’attività di intermediazione di società
iscritte nella sezione E;

se
operano in qualità di addetti all’attività di intermediazione di una società
iscritta nella sezione E.

Articolo 6.

Società

1. Per le società esercenti
l’attività di intermediazione, il registro riporta almeno le seguenti
informazioni:

a) ragione o denominazione
sociale;

b) sede legale ed eventuali sedi
secondarie;

c) numero e data di iscrizione;

d) per le società iscritte nelle
sezioni A, B o D:

gli
eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libertà di
prestazione di servizi, con l’indicazione del regime di attività, nonché, in
caso di stabilimento, della sede;

nel caso
di temporanea inoperatività, la data di inizio e l’eventuale termine del
periodo di inattività; e) per le società iscritte nelle sezioni A o D,
denominazione sociale dell’impresa o delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l’attività.

2. Per le società iscritte nelle
sezioni A o B, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

a) la tipologia dell’attività di
intermediazione esercitata, ovvero se assicurativa e/o riassicurativa;

b) cognome, nome e numero di
iscrizione nelle sezioni A o B del o dei responsabili dell’attività di
intermediazione e, per le società iscritte nella sezione B, cognome, nome e
numero di iscrizione nella medesima sezione B del o dei rappresentanti legali
e, ove nominati, del o degli amministratori delegati e direttori generali.

3. Per le società iscritte nella
sezione E, il registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1 riporta:

a) cognome e nome/ragione o
denominazione sociale e numero di iscrizione dell’intermediario o degli
intermediari, iscritti nella sezione A, B o D, che si avvalgono della loro
attività;

b) cognome, nome e numero di
iscrizione nella sezione E del o dei responsabili dell’attività di
intermediazione;

c) cognome, nome e numero di
iscrizione nella sezione E degli addetti all’attività di intermediazione.

Articolo 7.

Aggiornamento dei dati e pubblico
accesso

1. L’ISVAP assicura
l’aggiornamento dei dati contenuti nel registro sulla base delle comunicazioni
inviate ai sensi dell’art. 36 dalle imprese e dagli intermediari, nonché delle
risultanze dei controlli e delle verifiche dallo stesso effettuati a norma del
presente regolamento.

2. L’ISVAP assicura il pubblico
accesso al registro e ne garantisce la consultazione sul proprio sito internet.

Sezione II

Iscrizione delle persone fisiche
nelle sezioni A o B del registro

Articolo 8.

Requisiti per l’iscrizione

1. Per ottenere l’iscrizione
nelle sezioni A o B del registro, le persone fisiche devono:

a) essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 110, comma 1, del decreto;

b) non essere pubblici dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la
metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

c) avere superato la prova di
idoneità di cui all’art. 9;

d) fermo restando quanto previsto
dal comma 2, avere assolto l’obbligo di stipulazione
della polizza di assicurazione della responsabilità civile, in conformità a
quanto stabilito dall’art. 11 e/o essere incluse nella copertura della polizza
stipulata, in conformità a quanto stabilito dall’art. 15, dalle società per le
quali svolgeranno l’attività;

e) esclusivamente per
l’iscrizione nella sezione B, avere aderito al Fondo di garanzia.

2. Le persone fisiche, in
possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), c) ed e), che
nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della
copertura assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione A o B come inoperative.

Articolo 9.

Prova di idoneità

1. La prova di idoneità é indetta
dall’ISVAP, almeno una volta l’anno, con provvedimento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel proprio Bollettino e nel
proprio sito internet e consiste in un esame scritto ed in uno
orale.

2. Nel provvedimento che indice la sessione d’esame, l’ISVAP stabilisce le sedi, le
modalità di svolgimento ed ogni altra informazione relativa alla prova di
idoneità. Nel medesimo provvedimento sono determinate le modalità di
presentazione della domanda di ammissione alla prova.

3. Per la partecipazione alla
prova di idoneità é richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione, del titolo di studio, non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito
di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

4. L’esame scritto é articolato
in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie:

a) diritto delle assicurazioni,
inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’ISVAP;

b) disciplina della previdenza
complementare;

c) disciplina dell’attività di
agenzia e di mediazione;

d) tecnica assicurativa;

e) disciplina della tutela del
consumatore;

f) nozioni di diritto privato;

g) nozioni di diritto tributario
riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.

5. Per i candidati che intendono
esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa, l’esame scritto verte,
oltre che sulle materie previste dal comma 4, anche sulle seguenti materie:

a) disciplina del contratto di
riassicurazione e tipologie di riassicurazione;

b) tecnica riassicurativa.

6. L’esame orale verte sulle
medesime materie dell’esame scritto.

7. Sono considerati idonei i
candidati che abbiano riportato un punteggio non
inferiore a sessanta centesimi sia nell’esame scritto che nell’esame orale.

Articolo 10.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice
della prova di idoneità é nominata dall’ISVAP con proprio provvedimento ed é
composta da:

a) due dirigenti dell’ISVAP, di
cui uno con funzioni di presidente;

b) due funzionari dell’ISVAP;

c) due docenti universitari in
una delle seguenti discipline: diritto privato, diritto civile, diritto
commerciale, diritto delle assicurazioni.

2. Le funzioni di segreteria sono
svolte da due dipendenti dell’ISVAP.

3. Il presidente della
commissione esaminatrice, ove sia necessario in ragione delle esigenze di
celerità connesse all’elevato numero dei candidati, può, prima dello
svolgimento dell’esame scritto, suddividere la commissione in due
sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente
dell’ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell’ISVAP e da un
docente universitario. Il presidente della commissione ripartisce tra le due
sottocommissioni i compiti assegnati alla commissione per l’espletamento degli
esami scritti ed orali.

4. I componenti della commissione
esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto
corsi di formazione ai quali abbiano partecipato
candidati ammessi alla prova. 5. La commissione e le sottocommissioni si
riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la
presenza di tutti i componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

6. I compensi da corrispondere ai
membri esterni della commissione sono determinati dall’ISVAP nel provvedimento
di nomina.

Articolo 11.

Polizza di assicurazione della
responsabilità civile

1. La polizza di assicurazione
della responsabilità civile é stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni
A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità
civile generale di cui all’art. 2, comma 3, del
decreto o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime
di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica italiana. É consentita anche la stipulazione in coassicurazione.

2. La polizza deve avere le
seguenti caratteristiche minimali:

a) garantire la responsabilità
civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività
di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali
dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei
suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a
norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione
E. Non sono consentite clausole che limitino o
escludano tale copertura;

b) coprire l’integrale
risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di
intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione
dell’efficacia della copertura;

c)
l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai
terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti,
l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa
nei confronti dell’assicurato;

d) garantire la copertura nel
territorio di tutti gli Stati membri.

3. Qualora l’intermediario svolga
attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della
polizza si estende anche a tale attività.

4. I massimali di copertura della
polizza sono di importo almeno pari a:

a) per ciascun sinistro, un
milione di euro;

b) all’anno
globalmente per tutti i sinistri, un milione e cinquecentomila euro.

Nel caso di polizze che prevedono
coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun
intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione.

5. La polizza, salvo quanto
previsto dall’art. 71, ha
decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le
polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di
iscrizione e sono rinnovate annualmente.

Articolo 12.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nelle
sezioni A o B del registro é presentata all’ISVAP in regola con la vigente
disciplina sull’imposta di bollo.

2. La domanda di iscrizione é
redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.

3. Nella domanda di iscrizione il
richiedente attesta di avere provveduto al versamento della tassa di
concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione III

Iscrizione delle società nelle
sezioni A o B del registro

Articolo 13.

Requisiti per l’iscrizione

1. Per ottenere l’iscrizione
nelle sezioni A o B del registro le società devono:

a) essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 112,

comma 1,
del decreto;

b) non essere enti pubblici
oppure enti o società controllati da enti pubblici;

c) avere affidato la
responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica
iscritta nella medesima sezione del registro alla quale la società chiede
l’iscrizione. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di
intermediazione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella
medesima sezione del registro é riferito ad ognuna di esse.
Le società attribuiscono la responsabilità dell’attività di intermediazione ad
un numero adeguato di soggetti nell’ambito della dirigenza, tenendo conto delle
dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

d) fermo restando quanto previsto
al comma 3, essere in possesso della polizza di
assicurazione della responsabilità civile, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 15.

2. Ai fini dell’iscrizione delle
società nella sezione B, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, é
necessario che:

a) il rappresentante legale e,
ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale siano iscritti
nella sezione B;

b) le stesse società abbiano
aderito al Fondo di garanzia.

3. Le società, in possesso dei
requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 2, che nella
domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura
assicurativa di cui alla lettera d) del medesimo comma, vengono
iscritte nella sezione A o B del registro come inoperative.

Articolo 14.

Requisiti aggiuntivi per
l’iscrizione delle società che intendono

esercitare
l’attività di intermediazione riassicurativa

1. Ai fini dell’iscrizione nelle
sezioni A o B, in aggiunta ai requisiti previsti dall’art. 13, le società che
intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa devono
disporre di un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a centoventimila
euro. Qualora intendano esercitare contemporaneamente l’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa le società devono inoltre:

a) avere affidato la
responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella
sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l’iscrizione, in
qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario
riassicurativo;

b) avere un’organizzazione
adeguata allo svolgimento delle due attività, in termini di risorse umane e
dotazioni operative.

Articolo 15.

Polizza di assicurazione della
responsabilità civile

1. La polizza di assicurazione
della responsabilità civile stipulata dalle società di cui alle sezioni A o B
deve avere le caratteristiche previste dall’art. 11 e garantire la
responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi dalla società
nell’esercizio dell’attività di intermediazione, dai responsabili dell’attività
di intermediazione nonché dai danni conseguenti a negligenze ed errori
professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori e persone del cui
operato deve rispondere a norma di legge, incluse le
persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Per le società da
iscrivere nella sezione B, la copertura assicurativa deve estendersi anche ai
rappresentanti legali, nonché agli eventuali amministratori delegati e
direttori generali.

2. Alle società che esercitano
contemporaneamente l’attività assicurativa e riassicurativa, si applicano i
massimali minimi previsti dall’art. 11, comma 4, fermo restando che il
massimale globale annuo per tutti i sinistri deve essere distinto per attività.

Articolo 16.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nelle
sezioni A o B del registro é presentata all’ISVAP in regola con la vigente
disciplina sull’imposta di bollo.

2. La domanda di iscrizione é
redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.

3. Nella domanda di iscrizione il
richiedente attesta che la società ha effettuato il versamento della tassa di
concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione IV

Iscrizione nella sezione C del
registro

Articolo 17.

Requisiti per l’iscrizione

1. Per ottenere l’iscrizione
nella sezione C del registro, i produttori diretti devono:

a) essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 110, comma 1, del decreto;

b) non essere pubblici dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la
metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

c) avere conseguito una
formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività
svolta, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. La formazione professionale di
cui al comma 1, lettera c), deve mirare al conseguimento di conoscenze teoriche
aggiornate, di capacità tecnico-operative e di comunicazione con la clientela.
Essa é impartita dall’impresa che si avvale dei produttori diretti ed é
conforme almeno ai seguenti criteri:

a) consiste nella partecipazione,
nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di
iscrizione, a corsi in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 60 ore
annuali, di cui almeno 30 in
aula;

b) ha ad oggetto nozioni
normative, tecniche, fiscali ed economiche, concernenti la materia
assicurativa, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di
assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore, nonché le
caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti assicurativi
che verranno distribuiti dai produttori diretti di cui
si richiede l’iscrizione;

c) é impartita da docenti
specializzati con un’esperienza qualificata nel settore assicurativo;

d) si conclude con lo svolgimento
di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale
é rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal
responsabile della struttura che ha fornito la formazione, da cui risultino i
nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli
argomenti trattati e l’esito positivo del test finale.

3. Nella domanda di iscrizione al
registro dei produttori diretti, l’impresa attesta di aver provveduto ad
impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2 e di avere
accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma 1,
lettere a) e b). In relazione a tali ultimi requisiti é considerato idoneo
l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore
ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di
iscrizione.

Articolo 18.

Modalità per l’iscrizione

1. Ai fini dell’iscrizione dei
produttori diretti nella sezione C, l’impresa che se ne avvale trasmette
all’ISVAP una domanda, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di
bollo, redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo
n. 1.

2. Nella domanda di iscrizione
l’impresa attesta di avere accertato che i soggetti da iscrivere nella sezione
C abbiano effettuato il versamento della tassa di
concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione V

Iscrizione nella sezione D del
registro

Articolo 19.

Requisiti per l’iscrizione

1. Nella sezione D del registro
possono essere iscritti:

a) le banche, purché siano
autorizzate ai sensi dell’art. 14 del testo unico bancario e siano iscritte nel
relativo albo;

b) le Sim, purché siano
autorizzate ai sensi dell’art. 19 del testo unico dell’intermediazione
finanziaria e siano iscritte nel relativo albo;

c) gli intermediari finanziari,
purché siano iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico
bancario;

d) Poste italiane S.p.a. –
Divisione servizi di bancoposta.

Articolo 20.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nella
sezione D del registro dei soggetti di cui all’art. 19 é presentata all’ISVAP
in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

2. La domanda di iscrizione é
redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.

3. Nella domanda di iscrizione il
richiedente attesta che i soggetti da iscrivere hanno effettuato il versamento
della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VI

Iscrizione nella sezione E del
registro

Articolo 21.

Requisiti per l’iscrizione delle
persone fisiche

1. Gli addetti all’attività di
intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle
sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori
di tali addetti, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del registro devono:

a) essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 110, comma 1, del decreto;

b) non essere pubblici dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la
metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;

c) essere in possesso di
cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai
contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di
formazione conformi ai criteri previsti dall’art. 17, comma 2,
tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle
relative imprese preponenti.

Ai fini dell’esercizio
dell’attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme
pensionistiche complementari, l’oggetto dei corsi di formazione deve essere
integrato con nozioni specifiche relative all’attività da svolgere, che abbiano
riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e
dell’impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.

2. Nella domanda di iscrizione al
registro, l’intermediario che si avvale dei soggetti di cui al comma 1 attesta
il conseguimento da parte degli stessi della formazione professionale e di
avere accertato il possesso dei requisiti previsti dal comma
1, lettere a) e b). Per tali ultimi requisiti, é considerato idoneo
l’accertamento effettuato sulla base di documentazione con data non anteriore
ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di
iscrizione.

Articolo 22.

Requisiti per l’iscrizione delle
società

1. Le società addette
all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario,
iscritto nelle sezioni A, B o D, per il quale operano, ai fini dell’iscrizione
nella sezione E del registro, devono:

a) essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 112, comma 1, del decreto;

b) non essere enti pubblici oppure
enti o società controllati da enti pubblici;

c) non operare, direttamente o
indirettamente, attraverso altra società;

d) aver affidato la
responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica
iscritta nella sezione E. Nel caso in cui la responsabilità dell’attività di
intermediazione sia affidata a più persone, l’obbligo di iscrizione nella
sezione E é riferito ad ognuna di esse. Le società
attribuiscono la responsabilità dell’attività di intermediazione ad un numero
adeguato di soggetti nell’ambito della dirigenza, tenendo conto delle
dimensioni e della complessità dell’attività svolta;

e) preporre all’attività di
intermediazione esclusivamente addetti iscritti nella sezione E.

2. Il possesso dei requisiti da
parte delle società di cui al comma 1 é accertato dall’intermediario che se ne
avvale, il quale provvede a fornirne attestazione nella domanda di iscrizione.
É considerata valida l’attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), effettuata sulla base di
documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di
trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione.

Articolo 23.

Copertura assicurativa della
responsabilità civile

1. I soggetti di cui agli
articoli 21 e 22 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura
assicurativa della polizza stipulata dall’intermediario per il quale operano
iscritto nelle sezioni A o B, il quale provvede ad attestare tale inclusione
nella domanda di iscrizione.

Articolo 24.

Modalità per l’iscrizione

1. Ai fini dell’iscrizione delle
persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se
ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B o D, presenta all’ISVAP apposita
domanda, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo.

2. La domanda di iscrizione é
redatta secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1.

3. Nella domanda di iscrizione il
richiedente attesta che i soggetti da iscrivere nella sezione E abbiano effettuato il versamento della tassa di concessione
governativa prevista dalla normativa vigente.

Sezione VII

Procedimenti di iscrizione,
cancellazione, reiscrizione e disciplina

del
passaggio ad altra sezione del registro

Articolo 25.

Iscrizione nel registro

1. L’ISVAP procede all’iscrizione
nel registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative
domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica se
espressamente richiesto, l’intervenuta iscrizione, con l’indicazione della data
di decorrenza e del numero assegnato. In caso di esito negativo
dell’istruttoria, l’ISVAP comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della
domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per
l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto
definitivo. Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle
sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono
tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda.

2. Le istruttorie relative alle
domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal
Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

3. Ferme restando le verifiche
periodiche previste dall’art. 39 sulla permanenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione, l’ISVAP, su richiesta degli intermediari
interessati o delle imprese che si avvalgono dei produttori diretti, rilascia
un’attestazione sull’iscrizione nel registro.

Articolo 26.

Cancellazione dal registro

1. Salvo che non sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso
accertamenti istruttori propedeutici all’avvio dello stesso, l’ISVAP procede
alla cancellazione degli intermediari dal registro:

a) a seguito dell’emanazione di
un provvedimento di radiazione;

b) in caso di rinuncia
all’iscrizione, a seguito di presentazione di apposita domanda;

c) in caso di mancato esercizio
dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni, a seguito
dell’accertamento del relativo presupposto;

d) in caso di perdita di almeno
uno dei requisiti di cui agli articoli 108, comma 4,
110, comma 1, 111, commi 1 e 3 o 112 del decreto;

e) relativamente agli
intermediari di cui alla sezione D, in caso di perdita delle autorizzazioni
all’esercizio delle rispettive attività o di iscrizione agli albi di
appartenenza;

f) limitatamente agli
intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in caso di perdita di efficacia
delle garanzie assicurative di cui agli articoli 11 e 15, a seguito
dell’accertamento del relativo presupposto;

g) in caso di mancato versamento
del contributo di vigilanza, previa diffida dell’ISVAP e decorso inutile del
termine previsto per provvedere;

h) limitatamente agli
intermediari iscritti nella sezione B, in caso di mancato versamento del contributo
al Fondo di garanzia, previa diffida dell’ISVAP e decorso inutile del termine
previsto per provvedere.

2. Ai fini della cancellazione
dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E, fatti salvi i casi di cancellazione
di ufficio, le imprese o gli intermediari che si avvalgono di tali soggetti
presentano all’ISVAP apposita domanda.

3. La domanda di cancellazione
dal registro é redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del
gruppo n. 2.

4. L’ISVAP procede alla
cancellazione dal registro con provvedimento da comunicare ai destinatari. In
caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C od E, la
comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne
avvalgono, i quali provvedono tempestivamente a darne notizia ai soggetti
interessati.

5. Le istruttorie relative alle
domande di cancellazione dal registro si concludono nei termini previsti dal
Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Articolo 27.

Reiscrizione delle persone
fisiche nel registro

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel registro e
successivamente cancellate, possono essere nuovamente iscritte a condizione
che:

a) siano in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione; a tal fine
rimane valido il requisito di professionalità in base al quale é stata
effettuata la prima iscrizione al registro. In caso di reiscrizione in una
sezione per la quale é richiesto il superamento della prova di idoneità non
prevista per l’iscrizione nella sezione originaria, é necessario il superamento
della prova di idoneità. In caso di reiscrizione in una sezione in cui é
richiesta una formazione specifica sui contratti che verranno
distribuiti é necessario conseguite tale specifica formazione;

b) nel caso in cui la domanda di
reiscrizione sia presentata dopo un anno dalla cancellazione, abbiano
effettuato un aggiornamento professionale annuale di livello almeno pari a
quello previsto dal successivo art. 38;

c) venga
presentata apposita domanda di reiscrizione, con le modalità stabilite da uno
degli articoli 12, 18 o 24 e secondo il corrispondente schema di cui agli
allegati del gruppo n. 3;

d) in caso di cancellazione
dovuta a condanna irrevocabile o fallimento, mancato pagamento del contributo
di vigilanza o del contributo al Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti
previsti dall’art. 114 del decreto.

2. I soggetti cancellati a
seguito di provvedimento di radiazione possono essere reiscritti al registro,
sempre che siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione, purché siano
in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di
destinazione e venga presentata apposita domanda
secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c).

3. L’ISVAP procede alla
reiscrizione nelle diverse sezioni del registro secondo le modalità stabilite
dall’art. 25, commi 1 e 2.

Articolo 28.

Reiscrizione delle società nel
registro

1. Le società cancellate dal
registro possono esservi nuovamente iscritte, purché:

a) siano in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione; b) venga presentata apposita domanda di iscrizione con le
modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo il
corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 3;

c) in caso di cancellazione
dovuta al mancato pagamento del contributo di vigilanza o del contributo al
Fondo di garanzia, ricorrano i presupposti previsti dall’art. 114 del decreto.

I soggetti cancellati dalla
sezione D del registro possono essere reiscritti esclusivamente in tale
sezione.

2. La reiscrizione delle società
nelle diverse sezioni del registro é effettuata dall’ISVAP secondo le modalità
stabilite dall’art. 25, commi 1 e 2.

Articolo 29.

Passaggio ad altra sezione del
registro

1. Le persone fisiche iscritte
nel registro possono passare ad altra sezione, a condizione che:

a) sia presentata istanza di
cancellazione dalla sezione di provenienza secondo le modalità previste dal
presente Regolamento;

b) ricorrano le condizioni
previste dall’art. 27, comma 1, lettera a);

c) sia presentata apposita
domanda di iscrizione nella sezione di destinazione con le modalità e secondo
gli schemi previsti per l’iscrizione in tale sezione.

2. Il passaggio ad altra sezione
del registro delle società é consentito a condizione che ricorrano i
presupposti di cui al comma 1, lettere a) e c) e che
le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per
l’iscrizione nella sezione di destinazione.

3. Il presente articolo non si
applica ai soggetti iscritti nella sezione D.

4. Il passaggio ad altra sezione
del registro é effettuato dall’ISVAP secondo le modalità stabilite dall’art.
25, commi 1 e 2.

Articolo 30.

Controlli sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici

1. L’ISVAP effettua, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini
dell’ammissione alla prova di idoneità e dell’iscrizione e reiscrizione al
registro. A tal fine, sono consultate direttamente le pubbliche amministrazioni
e i soggetti privati, indicati nelle dichiarazioni sostitutive o che siano
comunque a conoscenza dei fatti dichiarati, con l’acquisizione, se necessario,
di documentazione probatoria.

2. L’assenza di veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, oltre alle
conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, ai sensi dell’art. 75 del
medesimo decreto, la decadenza, rispettivamente, dall’idoneità conseguita o
dall’iscrizione o reiscrizione al registro.

Capo II

Attività in regime di
stabilimento e di libertà di prestazione di

servizi
degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del

registro

Articolo 31.

Estensione dell’esercizio
dell’attività di intermediazione in altri Stati membri

1. Gli intermediari iscritti
nelle sezioni A, B o D che intendono operare in altri Stati membri in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi presentano all’ISVAP
apposita comunicazione, redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli
allegati del gruppo n. 4.

2. Entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ove non sussistano elementi ostativi,
l’ISVAP notifica alle Autorità di vigilanza competenti degli Stati membri di
prestazione l’intenzione degli intermediari interessati di operare nei
rispettivi territori, informandone contestualmente questi ultimi.

3. A decorrere dal trentesimo
giorno successivo al ricevimento della comunicazione di cui
al comma 2, gli intermediari possono iniziare ad esercitare l’attività.
L’ISVAP dà notizia di tale operatività nel registro.

Articolo 32.

Collaborazione tra Autorità

1. L’ISVAP collabora con le
Autorità degli altri Stati membri allo scopo di agevolare l’esercizio delle
rispettive funzioni di vigilanza sugli intermediari, anche mediante lo scambio
di informazioni, sulla base di quanto previsto dal Protocollo del CEIOPS
concernente l’applicazione della direttiva 2002/92/CE
sull’intermediazione assicurativa. A tal fine, informa le Autorità di vigilanza
degli Stati membri di prestazione di qualsiasi variazione dei dati concernenti
gli intermediari, comunicati all’atto della notifica di cui all’art.
31, comma 2. Su richiesta delle medesime
Autorità, l’ISVAP comunica ogni altra informazione relativa all’esercizio
dell’attività di intermediazione nel territorio dei rispettivi Stati membri.

2. L’ISVAP comunica altresì alle
Autorità di vigilanza interessate i nominativi degli intermediari che,
successivamente alla notifica di cui all’art. 31, comma 2, siano
stati cancellati dal registro.

Titolo II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI
INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE

LEGALE IN ALTRI STATI MEMBRI

Articolo 33.

Elenco annesso al registro degli
intermediari assicurativi e riassicurativi

1. Qualora un intermediario con
residenza o sede legale in un altro Stato membro intenda svolgere l’attività di
intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, l’Autorità di vigilanza
dello Stato membro d’origine ne dà notifica all’ISVAP. L’ISVAP informa
tempestivamente l’Autorità dello Stato membro di origine dell’avvenuta
ricezione della notifica e comunica le norme di interesse generale che gli
intermediari devono osservare nell’esercizio dell’attività di intermediazione
nel territorio della Repubblica. Tali norme sono pubblicate dall’ISVAP sul
proprio Bollettino e sul proprio sito internet.

2. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento da parte dell’ISVAP della notifica di cui al comma 1, gli
intermediari interessati sono abilitati ad operare nel
territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in un apposito elenco
annesso al registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:

a) cognome e nome o ragione
sociale;

b) nazionalità;

c) indirizzo di residenza o sede
legale oppure numero di registrazione nello Stato membro d’origine;

d) regime di attività svolta;

e) in caso di attività in regime
di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica italiana e
nominativo del responsabile;

f) Autorità di vigilanza dello
Stato membro d’origine;

g) data di inizio dell’attività
nel territorio della Repubblica italiana;

h) data dell’eventuale
provvedimento, adottato dall’ISVAP, di sospensione o di divieto di svolgimento
dell’attività sul territorio della Repubblica italiana;

i) indirizzo del sito internet
dove é possibile consultare il registro dello Stato membro d’origine in cui
sono contenuti i dati relativi all’intermediario.

3. Sulla base delle comunicazioni
pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri,
l’ISVAP provvede all’aggiornamento dei dati contenuti nell’elenco di cui al comma 2, eliminando dall’elenco i nominativi degli
intermediari per i quali sia pervenuta comunicazione di cancellazione dal
registro dello Stato membro d’origine.

4. L’ISVAP assicura il pubblico
accesso all’elenco annesso al registro, garantendone la consultazione sul
proprio sito internet.

Articolo 34.

Misure nei confronti degli
intermediari

1. Qualora l’ISVAP venga a
conoscenza dell’esercizio sul proprio territorio dell’attività d’intermediazione
assicurativa o riassicurativa da parte di intermediari con residenza o sede
legale in altri Stati membri, per i quali non sia stata ricevuta alcuna
notifica ai sensi dell’art. 33, ne informa l’Autorità di vigilanza competente
dello Stato membro d’origine e adotta misure idonee ad impedire l’ulteriore
svolgimento dell’attività sul proprio territorio.

2. Nei confronti degli
intermediari inseriti nell’elenco annesso al registro che violino le norme di
interesse generale, l’ISVAP può adottare un provvedimento che ne sospenda l’esercizio dell’attività nel territorio della
Repubblica italiana, per un periodo non superiore a novanta giorni. Accertato
il perdurare della violazione, l’ISVAP dispone il divieto di ulteriore
svolgimento dell’attività.

3. Delle misure adottate nei
confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 l’ISVAP
dà comunicazione alle Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine e
pubblicità sul proprio sito internet e nel bollettino.

Parte III

ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
INTERMEDIAZIONE

Titolo I

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 35.

Modalità di esercizio
dell’attività

1. Gli intermediari svolgono i
compiti ed assolvono gli obblighi ad essi demandati ai
sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari, sulla base e nei
limiti dell’incarico di intermediazione loro conferito o dell’accordo di
intermediazione dagli stessi sottoscritto.

2. É fatto divieto agli
intermediari di svolgere attività di intermediazione in relazione a contratti
di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate ad
operare nel

territorio
della Repubblica italiana.

Articolo 36.

Obblighi di comunicazione

1. Gli intermediari iscritti
nelle sezioni A, B o D del registro comunicano all’ISVAP:

a) entro cinque giorni lavorativi
dal verificarsi dell’evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per
l’iscrizione;

b) entro dieci giorni lavorativi
dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia:

1) i luoghi di conservazione
della documentazione di cui all’art. 57;

2) le eventuali variazioni degli
elementi informativi resi in sede di iscrizione o di comunicazione ai sensi
dell’art. 33, ovvero di quelli di cui al precedente punto 1);

3) nel caso in cui siano stati
abilitati ad operare in altri Stati membri, il nome dell’impresa di
assicurazione per la quale svolgono l’attività negli stessi Stati;

4) relativamente agli
intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D, l’inizio dell’eventuale periodo
di inoperatività.

Nel caso in cui le informazioni
riguardino intermediari iscritti nelle sezioni C od E, gli obblighi di
comunicazione sono a carico, rispettivamente, delle imprese o degli
intermediari che se ne avvalgono.

2. Gli intermediari temporaneamente
non operanti iscritti nelle sezioni A, B o D, in caso di ripresa dell’attività
ne danno comunicazione all’ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del
periodo di inoperatività. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, la
ripresa dell’attività é subordinata al possesso della copertura della polizza
di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che
deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività, da attestare
mediante trasmissione all’ISVAP, unitamente alla comunicazione di cui al
presente comma, di una dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente
schema di cui agli allegati del gruppo n. 6.

3. Le imprese che hanno conferito
incarichi agenziali o incarichi per l’esercizio dell’attività di
intermediazione assicurativa, rispettivamente ad intermediari iscritti nelle
sezioni A o D oppure ad intermediari inseriti nell’elenco annesso al registro,
comunicano all’ISVAP, secondo quanto specificato nello schema di cui
all’allegato n. 5°, gli elementi informativi relativi:

a) al conferimento degli
incarichi, entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto; b) a
qualunque variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera a),
inclusa la cessazione dall’incarico, entro dieci giorni lavorativi dalla data
dell’intervenuta variazione o cessazione.

4. Gli intermediari iscritti
nella sezione A che hanno ricevuto incarichi agenziali comunicano all’ISVAP,
secondo quanto specificato nello schema di cui all’allegato n. 5B, gli elementi informativi di cui al comma 3, nei termini
previsti dal medesimo comma.

5. Le imprese che per la
distribuzione di contratti assicurativi fanno ricorso a reti di vendita
multilevel marketing di cui all’art. 44, comunicano all’ISVAP, entro dieci giorni
lavorativi, i nominativi degli intermediari che utilizzano tali tecniche di
vendita.

6. Le imprese e gli intermediari
che si avvalgono, rispettivamente, di soggetti iscritti nelle sezioni C od E,
in caso di interruzione del rapporto ne danno comunicazione all’ISVAP entro
dieci giorni lavorativi dalla data dell’interruzione.

Articolo 37.

Adempimenti annuali

1. Ai fini dell’esercizio
dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ogni anno:

a) gli iscritti alla sezione A sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della
responsabilità civile ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma
4 e al pagamento del contributo di vigilanza;

b) gli iscritti alla sezione B
sono tenuti al rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità
civile ovvero alla comunicazione di conferma ai sensi del comma 4, al pagamento
del contributo di vigilanza nonché al pagamento del contributo al Fondo di
garanzia;

c) gli iscritti alla sezione C o
D sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

2. Il contributo di vigilanza é
dovuto anche in caso di inoperatività. Il pagamento del contributo di vigilanza
è effettuato secondo quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 336 del decreto.

3. Il pagamento del contributo al
Fondo di garanzia é effettuato nella misura determinata annualmente con decreto
del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 115 del decreto.

4. Entro il 5 febbraio di ogni
anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro attestano il
rinnovo della polizza ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma
dell’efficacia della relativa copertura, mediante trasmissione all’ISVAP di una
dichiarazione sostitutiva conforme al corrispondente schema di cui agli
allegati del gruppo n. 6.

Articolo 38.

Aggiornamento professionale

1. Gli
intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti
all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera
l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le
proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi
di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui
almeno 15 in
aula. L’aggiornamento annuale é effettuato a partire dalla data di iscrizione
nel registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali
dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività; in ogni caso,
l’aggiornamento é effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi
prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.

2. I corsi di cui al comma 1 sono
tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore
assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze
acquisite, all’esito

positivo
del quale é rilasciato un attestato comprovante il conseguimento
dell’aggiornamento professionale. Dall’attestato, sottoscritto dal partecipante
al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve
risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati,
i nominativi dei docenti e l’esito positivo del test finale.

3. Per gli intermediari iscritti
nella sezione E e per gli addetti all’attività di intermediazione di cui al
comma 1, i corsi di aggiornamento professionale sono tenuti od organizzati a
cura dell’intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti.
Per gli intermediari iscritti alla sezione C, i corsi sono tenuti od
organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

Articolo 39.

Verifiche periodiche

1. L’ISVAP può verificare in capo
ai soggetti iscritti nel registro:

a) la permanenza del possesso dei
requisiti di onorabilità e dell’assenza delle cause di incompatibilità,
previsti per l’iscrizione nella sezione di appartenenza;

b) l’osservanza dell’obbligo di
aggiornamento professionale, in conformità a quanto disposto dall’art. 38.

2. L’ISVAP provvede:

a) alla cancellazione dal
registro, ai sensi dell’art. 26, degli intermediari per i quali le verifiche di cui al comma 1, lettera a), abbiano avuto esito negativo;

b) all’applicazione della
sanzione disciplinare, secondo quanto stabilito dall’art. 62, nei confronti
degli intermediari per i quali venga riscontrata
l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall’art.
38.

3. L’ISVAP verifica annualmente
l’osservanza dell’obbligo del possesso della copertura della responsabilità civile,
anche mediante controlli presso le imprese che hanno fornito la copertura,
nonché l’osservanza degli obblighi di pagamento del contributo al Fondo di
garanzia e del contributo di vigilanza, provvedendo, secondo quanto previsto
dall’art. 26, alla cancellazione dal registro degli intermediari inadempienti.

Articolo 40.

Controllo delle reti distributive

1. Le imprese di assicurazione e
di riassicurazione verificano l’adeguatezza della formazione e
dell’aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si
avvalgono, nonché l’osservanza delle regole generali di comportamento di cui
all’art. 47. Le verifiche svolte devono risultare da un rapporto annuale,
redatto dall’unità organizzativa a ciò delegata e da inviare all’ISVAP entro sessanta
giorni dalla fine dell’anno solare, dopo essere stato sottoposto, con eventuali
osservazioni di merito, dal responsabile dell’internal auditing agli organi
amministrativi della società. A tal fine per l’anno 2006 e fino all’emanazione
di nuove disposizioni le imprese inviano la relazione di cui alle circolari
ISVAP n. 533 del 4 giugno 2004 e n. 573 del 21 dicembre 2005.

Capo II

Distribuzione di contratti
assicurativi da parte degli intermediari

iscritti
nella sezione D del registro

Articolo 41.

Condizioni per la distribuzione

1. La distribuzione di contratti
assicurativi da parte degli intermediari di cui alla sezione D, può essere
effettuata a condizione che l’incarico di distribuzione limiti l’operatività
dei suddetti intermediari, dei relativi addetti, iscritti nella sezione E

esercenti
l’attività di intermediazione all’interno dei locali dove gli iscritti nella
sezione D operano, al collocamento di contratti assicurativi standardizzati.

2. Qualora le imprese
predispongano procedure di emissione delle polizze direttamente presso i locali
degli intermediari iscritti nella sezione D, deve essere comunque garantita
l’impossibilità di modificare le condizioni contrattuali stabilite dalle imprese
stesse nonché, in caso di emissione delle polizze attraverso collegamenti
informatici, la protezione da interferenze interne alla struttura
dell’intermediario.

3. Ai sensi dell’art.
119, comma 2, del decreto la distribuzione di contratti assicurativi non
standardizzati da parte degli intermediari di cui alla sezione D può essere
effettuata esclusivamente all’interno dei locali di tali intermediari e a
condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti all’interno di
tali locali siano iscritte nella sezione A del registro.

Capo III

Esercizio dell’attività di
intermediazione per il tramite di addetti

operanti
all’interno dei locali dell’intermediario

Articolo 42.

Requisiti per lo svolgimento
dell’attività

1. Gli intermediari iscritti nelle
sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento
dell’attività di intermediazione all’interno dei propri locali, di addetti per
i quali abbiano preventivamente accertato:

a) il possesso dei requisiti di
cui all’art. 110, comma 1, del decreto;

b) il possesso di cognizioni e
capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti
intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione,
conformi ai criteri stabiliti dall’art. 17, comma 2,
tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o
delle relative imprese preponenti.

In caso di addetti di
intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti é
accertato dagli intermediari per cui questi ultimi
svolgono l’attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od
organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari
iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti.

2. Gli intermediari di cui al
comma 1:

a) accertano periodicamente la
permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo
comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano
riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;

b) assicurano che i soggetti di
cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento
professionale previsti dall’art. 38.

3. Gli intermediari, iscritti al
registro a norma della Parte V, che si avvalgono di addetti all’attività di
intermediazione all’interno dei propri locali, sono tenuti:

a) entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b),
provvedendo, nel caso in cui ne riscontrino l’insussistenza, secondo quanto
stabilito dal comma 2, lettera a); b) successivamente al termine previsto dalla
precedente lettera a), agli adempimenti periodici stabiliti dal comma 2.

4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell’art. 57, la
documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei
requisiti di cui al presente articolo.

Capo IV

Disposizioni particolari

Articolo 43.

Collocamento di forme
pensionistiche complementari

1. Fermo restando quanto previsto
dall’art. 44, comma 2, lettera a), il collocamento di
forme pensionistiche complementari é consentito agli iscritti nel registro,
nonché agli addetti operanti all’interno dei locali degli intermediari di cui
alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità
di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari.

Articolo 44.

Reti di vendita multilevel
marketing

1. Fermo restando quanto previsto
dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, il ricorso da parte delle imprese di
assicurazione alla distribuzione di contratti assicurativi a
mezzo di intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing
é ammesso a condizione che ogni componente della rete sia iscritto nel
registro. Il ricorso a tale tecnica di vendita non é consentito alle imprese
con sede legale nel territorio di altri Stati membri, autorizzate ad operare
nel territorio della Repubblica italiana in regime di libertà di prestazione di
servizi ed é comunque precluso agli iscritti nella sezione B del registro.

2. In ogni caso, l’esercizio
dell’attività di intermediazione assicurativa per il tramite delle reti di
vendita di cui al comma 1 può essere effettuato purché:

a) l’attività non abbia ad
oggetto il collocamento di forme pensionistiche complementari e i contratti di
cui all’art. 41 del decreto;

b) la prospettazione dei
contratti avvenga esclusivamente mediante proposte di assicurazione
preventivamente numerate, di contenuto immodificabile, che non prevedano
clausole di copertura provvisoria, in relazione all’operatività di garanzie
immediatamente impegnative per l’impresa;

c) i componenti la rete si
astengano dal prospettare al potenziale contraente
esemplificazioni di prestazioni a scadenza o preventivi, se non tramite
appositi elaborati predisposti dall’impresa, con divieto di fornire informazioni
che pregiudichino la libera e consapevole adozione di scelte contrattuali da
parte dei contraenti;

d) in caso di attribuzione ai
componenti della rete del potere di incassare premi assicurativi, questi ultimi
ricevano esclusivamente i mezzi di pagamento previsti dall’art.
47, comma 3, lettere a) e b), che abbiano quale diretta intestataria o
beneficiaria l’impresa e non ricevano denaro contante. Di tale circostanza deve
essere fornita menzione nella proposta e nella nota informativa con caratteri
idonei per dimensioni e struttura grafica.

3. Le imprese che fanno ricorso
alle reti di vendita multilevel marketing:

a) conferiscono ai soggetti che,
in forma individuale o societaria, coordinano la rete, un mandato agenziale,
opportunamente integrato per tener conto delle peculiarità operative di tale

tecnica
di vendita; tali soggetti si dotano di uffici periferici, adeguatamente
dislocati nelle aree geografiche in cui é concentrata l’attività assuntiva, che
effettuano i necessari controlli sull’attività di intermediazione svolta dai
componenti della rete;

b) definiscono tipologie di
contratti da immettere in distribuzione attraverso la medesima rete, le
relative procedure assuntive, la tempistica di rendicontazione della produzione
conseguita, nonché l’effettuazione, con cadenza almeno trimestrale, di
controlli anche di natura ispettiva;

c) sviluppano infrastrutture atte
a fornire immediato riscontro alle richieste di chiarimenti sui contratti
offerti, che provvedano anche a svolgere, con adeguate tecniche campionarie,
indagini presso i contraenti, al fine di verificare le effettive informazioni
precontrattuali fornite dai singoli componenti la rete. Gli esiti di tali
controlli devono essere periodicamente illustrati per iscritto ad un
responsabile dell’impresa;

d) si dotano di procedure atte a
controllare l’utilizzo delle proposte affidate in dotazione alla rete ed a
rilevare le modalità di gestione e di recupero della modulistica giacente
presso i componenti della rete stessa;

e) garantiscono agli assicurati
la necessaria assistenza post-vendita, affidando la gestione dei contratti
stipulati all’intermediario che coordina la rete ovvero agli eventuali uffici
periferici diretti dell’impresa, ed in ogni caso a strutture che risultino
facilmente accessibili da parte degli assicurati e dotate di personale adeguato
in termini di numerosità e preparazione professionale; nel caso in cui
l’assistenza venga prestata da uffici direzionali
dell’impresa, istituiscono un apposito numero verde. All’atto dell’accettazione
della proposta o della trasmissione della polizza definitiva, deve essere
fornita all’assicurato, per iscritto, l’indicazione della struttura che si
occupa dell’assistenza post

vendita
o dell’eventuale numero verde.

Titolo II

REGOLE DI PRESENTAZIONE E
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CLIENTELA

Articolo 45.

Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto
dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262, le disposizioni di cui al presente titolo
si applicano all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e
riassicurativa svolta:

dagli
iscritti nel registro;

dagli
addetti a tale attività all’interno dei locali dell’intermediario per il quale
operano, con esclusione degli articoli 46, 54 e 57.

Capo I

Regole di comportamento

Articolo 46.

Limiti all’esercizio
dell’attività di intermediazione

1. L’attività di intermediario non
é cumulabile con la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o suo
collaboratore ai sensi dell’art. 2403-bis del codice civile, responsabile della
funzione di internal auditing, presso le imprese di assicurazione preponenti.

2. Con riferimento ai
responsabili di altre funzioni aziendali, le imprese adottano e formalizzano
adeguate politiche atte a prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse
tra l’intermediario e l’impresa connessi al conferimento di incarichi di
intermediazione.

Articolo 47.

Regole generali di comportamento

1. Nello svolgimento
dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti di
assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari
devono:

a) comportarsi con diligenza,
correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli
assicurati;

b) osservare le disposizioni
legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a
tal fine impartite dalle imprese per le quali operano;

c) acquisire le informazioni
necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti
ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;

d) agire in modo da non recare
pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati.

2. Gli intermediari sono tenuti a
garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui
comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti
del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi
di cui all’art. 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti
disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. É comunque
vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle
strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività di
intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di
apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.

3. Gli intermediari possono
ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:

a) assegni bancari, postali o
circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati
all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i
contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri
mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che
abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera
a). Agli intermediari é fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di
pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui
all’art. 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni,
di cui all’art. 2, comma 3 del decreto, il divieto
riguarda i premi di importo superiore a cinquecento euro annui per ciascun
contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile
auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo
stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.

Articolo 48.

Conflitti di interesse

1. Nell’offerta e nella gestione
dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano, secondo quanto
disposto dall’art. 183 del decreto, di effettuare operazioni in cui hanno
direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da
rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque
in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.

2. In ogni caso gli
intermediari, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti
offerti:

a) propongono contratti e
suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei
contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla
dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;

b) operano al fine di contenere i
costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in
relazione agli obiettivi assicurativi;

c) si astengono dal proporre
variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria
alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;

d) si astengono da ogni
comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.

3. Gli intermediari, al fine di
garantire il rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2,
provvedono all’individuazione ed alla gestione dei conflitti di interesse
secondo modalità appropriate in funzione delle dimensioni e della complessità
della loro attività.

Articolo 49.

Informativa precontrattuale

1. In occasione del primo
contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a
quest’ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi
di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti a norma del decreto e
del presente regolamento, conforme al modello di cui all’allegato n. 7°.

2. Prima di far sottoscrivere una
proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli
intermediari consegnano al contraente:

a) copia di una dichiarazione,
conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui
risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La
dichiarazione é aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa
contenuti ed é consegnata anche in caso di modifiche di rilievo del contratto o
di rinnovo che comporti tali modifiche;

b) la documentazione
precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

3. La consegna della
documentazione di cui al comma 1 e 2 deve risultare da
un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e
struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva
la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna
previsti dai commi 1 e 2.

4. Gli intermediari, prima della
sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di
assicurazione, forniscono al contraente informazioni
tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e
rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità
del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata,
i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi
alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa
completa e corretta.

5. Sono esclusi dagli obblighi
informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera
a), nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli
intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.

Articolo 50.

Informativa su potenziali
situazioni di conflitto di interesse

1. Nella dichiarazione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), l’intermediario fornisce
al contraente anche le seguenti informazioni:

a) se é detentore di una
partecipazione diretta o indiretta superiore al 10%
del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione,
specificandone la denominazione sociale;

b) se un’impresa di assicurazione
o l’impresa controllante di una impresa di
assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, é
detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del
capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la
quale opera;

c) con riguardo al contratto
proposto:

se
fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. In tale circostanza l’intermediario
é tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio
di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo
a soddisfare le richieste del contraente;

se, in
virtù di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i
contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso
specificare la denominazione di tali imprese;

se
propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di
proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In
tal caso, su richiesta del contraente, indica la
denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere
rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto
di richiedere tali informazioni.

nel caso
di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura delle
provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall’impresa, o distintamente, dalle
imprese in relazione alle polizze offerte.

Articolo 51.

Modalità dell’informativa

1. L’informativa di cui agli
articoli 49, 50 e 52 é fornita:

a) in lingua italiana o in altra
lingua concordata dalle parti;

b) in modo corretto, esauriente e
facilmente comprensibile.

2. L’informativa di cui all’art. 49, commi 1 e 2, é fornita su supporto cartaceo o
altro supporto durevole e accessibile per il contraente. L’informativa di cui
all’art. 49, comma 1 e comma 2, lettera a) può essere
anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o
qualora lo richieda il contraente; in tali casi l’intermediario provvede a
fornire l’informativa su supporto cartaceo o altro supporto durevole subito
dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi
successivi.

Articolo 52.

Adeguatezza dei contratti offerti

1. Le imprese impartiscono
istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase
precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare
l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e
previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla
tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo.

2. In ogni caso, gli
intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in
relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non
prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni
informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della
complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale.

3. Con riferimento ai contratti
di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in
particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con
specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare,
alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e
alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini
di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da
concludere.

4. Il rifiuto di fornire una o
più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da
allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale é inserita
specifica avvertenza riguardo la circostanza che il
rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la
capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.

5. Gli intermediari che ricevono
proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di
tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita,

inclusi
i motivi dell’inadeguatezza, é data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta
dal contraente e dall’intermediario.

Articolo 53.

Documentazione da consegnare ai contraenti

1. Gli intermediari rilasciano al
contraente, oltre alla documentazione di cui all’art. 49, copia del contratto e
di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.

Articolo 54.

Obblighi di separazione
patrimoniale

1. Ai sensi dell’art. 117 del
decreto, i premi versati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti
o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite
dell’intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato
rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

2. Ai fini di cui al comma 1 e
per gli effetti di cui all’art. 117, commi 2 e 3 del decreto, i premi pagati
agli intermediari sono versati in un conto corrente bancario o postale separato,
intestato all’impresa o all’intermediario stesso espressamente in tale qualità.
Il versamento avviene con immediatezza e comunque non oltre i cinque giorni
successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti. Gli intermediari che
operano per più imprese adottano procedure idonee a garantire, anche in sede di
procedimenti esecutivi, l’attribuzione delle somme alle singole imprese
preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti
versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad
altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi
dal conto corrente separato.

3. Le
disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli iscritti nella sezione B,
esclusivamente nel caso in cui gli stessi si trovino in una delle condizioni
previste dal successivo art. 55, comma 1.

Articolo 55.

Adempimento delle obbligazioni
pecuniarie

1. L’art. 118, comma 1, del
decreto trova applicazione nei confronti degli intermediari di cui alla sezione
B, purché:

a) gli stessi siano autorizzati
da un’impresa di assicurazione all’incasso dei premi e/o al pagamento delle
somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto, in forza di
un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con l’impresa medesima;

b) ove l’accordo di cui alla
precedente lettera a) sia stato stipulato con un intermediario iscritto nella
sezione A, tale accordo sia stato ratificato dall’impresa preponente di
quest’ultimo intermediario;

c) nel caso di polizza assunta in
coassicurazione, le attività indicate alla lettera a) siano previste
nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria. In tale circostanza, le
disposizioni dell’art. 118, comma 1 hanno effetto nei confronti di ciascuna
delle imprese coassicuratrici.

2. Nelle dichiarazioni di cui
agli articoli 49, comma 2, lettera a) e 60, comma 2, gli intermediari iscritti
nella sezione B forniscono al contraente specifica
informativa riguardo alla sussistenza o meno dell’autorizzazione a
svolgere le attività indicate dal comma 1 ed ai conseguenti effetti.

3. L’informativa di cui al comma
2 deve essere fornita anche dagli intermediari che collaborano con soggetti
iscritti nella sezione B, fermo restando che in tal caso l’autorizzazione
all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od
agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell’accordo sottoscritto con l’impresa.

Articolo 56.

Contratti in forma collettiva

1. Con riferimento ai contratti
in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte
l’onere economico connesso al pagamento dei premi e sono, direttamente o
tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni
degli articoli 48, 49, commi 1, 2 e 3, 51 e 53 si
applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.

Articolo 57.

Conservazione della
documentazione

1. Gli intermediari, per almeno
cinque anni, salvo diverso termine di legge, conservano nei luoghi comunicati
ai sensi dell’art. 36 la documentazione concernente:

a) i conferimenti degli
incarichi, gli accordi aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di
intermediazione ed eventuali procure;

b) i contratti conclusi per il loro
tramite e la documentazione ad essi relativa;

c) le proposte di assicurazione e
gli altri documenti sottoscritti dai contraenti;

d) la corrispondenza intercorsa
con le imprese o con gli intermediari per i quali operano, relativa
all’attività di intermediazione svolta;

e) la formazione professionale di
cui agli articoli 17 e 21 e l’aggiornamento professionale di cui all’art. 38;

f) l’evidenza dei soggetti che
svolgono attività di intermediazione nell’ambito della loro organizzazione ed
ai quali si estende la copertura assicurativa della polizza di cui agli
articoli 11 e 15;

g) l’iscrizione nella sezione E
dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato
dagli stessi, nonché la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai
sensi dell’art. 42 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei propri
locali.

Per gli intermediari iscritti
nella sezione C la documentazione di cui al comma 1, lettere da
a) ad e), può essere conservata dalle imprese per conto delle quali tali
soggetti operano, che provvedono

tempestivamente
a comunicare all’ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale
documentazione é eventualmente conservata.

2. In caso di cessazione
dell’incarico di intermediazione, l’obbligo di conservare la documentazione di cui al comma 1, lettere b) e c), viene meno con la
riconsegna all’impresa della documentazione stessa.

3. Le imprese conservano, negli
stessi termini di cui al comma 1, presso la sede legale o i diversi luoghi
comunicati all’ISVAP, la documentazione relativa alla formazione e
all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari di
cui si avvalgono.

4. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 può essere conservata anche mediante supporti
magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, o in altra forma tecnica
equivalente.

Capo II

Contratti di assicurazione a
distanza

Articolo 58.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente
Capo si applicano all’attività di intermediazione tramite tecniche di
comunicazione a distanza relativa a contratti di assicurazione sulla vita
rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche, la
sede legale nel territorio della Repubblica italiana e a contratti di
assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel medesimo
territorio.

2. L’esercizio dell’attività di
intermediazione di cui al comma 1 é consentito agli intermediari iscritti al
registro e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato
membro che siano stati inseriti nell’elenco annesso al registro secondo quanto
previsto dall’art. 33.

Articolo 59.

Regole particolari di
comportamento

1. Nello svolgimento
dell’attività di cui all’art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad
osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190
nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 57.

2. Gli intermediari iscritti al
registro devono anche:

a) avere preventivamente
effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le
quali operano, concernente l’applicazione di tali tecniche di vendita, dalla
quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a
garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ad
effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;

b) definire con le imprese
preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla
precedente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull’attuazione in
concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;

c) assumere nei confronti delle
imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche
derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo
svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza.

Articolo 60.

Informazioni da fornire al
contraente

1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza,
l’intermediario gli rende noti:

a) gli elementi informativi di
cui all’allegato n. 7B;

b) la descrizione delle
principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto;

c) il premio totale, che il
contraente deve corrispondere, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed
imposte;

d) qualsiasi costo specifico
aggiuntivo posto a carico del contraente, relativo all’utilizzazione della
tecnica a distanza. In caso di vendita per telefono le informazioni da fornire
al contraente sono quelle previste dall’art. 8 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 190.

2. L’intermediario trasmette al
contraente, prima che lo stesso sia vincolato dal contratto e secondo le
modalità stabilite dall’art. 51, commi 1 e 2, una dichiarazione contenente le
informazioni previste dal comma 1, il riepilogo dei principali obblighi di
comportamento di cui all’allegato n. 7° e la documentazione precontrattuale e
contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.

3. Gli intermediari conservano la
documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di trasmissione
previsti dal comma 2.

Articolo 61.

Attività di intermediazione
tramite internet

1. Qualora gli intermediari
esercitino l’attività di intermediazione tramite internet, il relativo sito web
deve consentire l’agevole identificazione degli stessi, nonché l’accertamento
della loro iscrizione nel registro. A tal fine, il sito web deve indicare:

a) i dati identificativi
dell’intermediario;

b) l’indirizzo della sede, il
recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;

c) il numero e la data di
iscrizione al registro, nonché l’indicazione che l’intermediario é soggetto al controllo
dell’ISVAP.

2. Per gli intermediari iscritti
nell’elenco annesso al registro di cui all’art. 33, il sito web deve riportare
le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con l’indicazione
dell’eventuale sede secondaria, nonché la dichiarazione del possesso
dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione
dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine.

3. All’attività di
intermediazione tramite internet si applicano i principi generali previsti
dalla circolare ISVAP del 17 gennaio 2000, n. 393.

Parte IV

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Articolo 62.

Violazioni alle quali si
applicano le sanzioni disciplinari

1. L’ISVAP, secondo la procedura
prevista dall’art. 331 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione,
dispone l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 329 del
medesimo decreto nei confronti delle persone fisiche iscritte al registro, per
qualsiasi violazione di norme del decreto, del presente regolamento e di altre
disposizioni generali o particolari impartite dall’ISVAP. La sanzione é
graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale
recidiva.

2. Fermo restando quanto
stabilito dal comma 1, l’ISVAP:

a) dispone la radiazione in caso
di:

1) esercizio dell’attività di
intermediazione in violazione dell’art. 35, comma 2;

2) contraffazione o
falsificazione della documentazione contrattuale;

3) contraffazione della firma del
contraente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad
operazioni dal medesimo poste in essere;

4) mancata rimessa alle imprese
di somme percepite a titolo di premi assicurativi o indebita acquisizione di
somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli
assicurati o ad altri aventi diritto;

5) violazione delle disposizioni
dell’art. 54;

6) esercizio dell’attività di
intermediazione in violazione delle disposizioni della Parte III, Titolo I, Capi II e IV;

7) comunicazione o trasmissione
di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o
all’ISVAP, non rispondenti al vero;

8) svolgimento dell’attività di
intermediazione da parte degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B, in
assenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità
civile;

9) ripresa dell’attività da parte
degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B come inoperativi, in assenza
della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile;

10) esercizio dell’attività di
intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al
di fuori dei propri locali;

b) dispone la censura in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di
cui all’art. 36, comma 1, lettera a), comma 2 o comma
5;

2) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 38;

3) esercizio dell’attività di
intermediazione per il tramite di addetti non in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 42;

4) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 46;

5) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 47, comma 1, lettera a), lettera b) con riferimento alle
violazioni di disposizioni legislative o regolamentari,
lettera c), lettera d) o 47, comma 2;

6) accettazione dal contraente di
mezzi di pagamento diversi o aventi caratteristiche difformi da quelle
prescritte dall’art. 47, comma 3;

7) violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 48, 49 o 50;

8) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 51;

9) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 52;

10) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 53;

11) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 55, comma 2 o comma 3;

12) inosservanza degli obblighi
di conservazione della documentazione di cui all’art. 57;

13) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 59;

14) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 60;

15) violazione delle disposizioni
di cui all’art. 61;

c) dispone il richiamo per fatti
di lieve manchevolezza.

3. Per le violazioni elencate al
comma 2, l’ISVAP, tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni
elemento disponibile, può disporre in luogo della sanzione prevista quella
immediatamente inferiore o superiore.

4. Nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società di
intermediazione per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da
aver consentito la sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare, la
radiazione della persona fisica che esercita l’attività in ambito societario
comporta anche la cancellazione della società.

5. L’irrogazione della sanzione
disciplinare della radiazione forma di oggetto di pubblicazione nel Bollettino
e sul sito dell’ISVAP.

Parte V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 63.

Trasferimento nel registro delle
persone fisiche iscritte nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione

1. Le persone fisiche iscritte
nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione A del registro a
condizione che abbiano assolto l’obbligo di
stipulazione della polizza di cui all’art. 11 e/o che siano incluse nella
copertura della polizza di cui all’art. 15 stipulata dalle società indicate
all’art. 65, comma 1, per le quali operano. L’assolvimento dell’obbligo é
attestato mediante trasmissione all’ISVAP di una dichiarazione sostitutiva
conforme al modello di cui all’allegato n. 8° – Parte I.

2. I soggetti di cui al comma 1,
che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l’obbligo di
stipulazione della polizza prevista dall’art. 11 o di non essere inclusi nella
polizza stipulata dalle società per le quali operano, sono iscritti nella
sezione A come inoperativi.

3. Coloro che non trasmettono la
dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal
comma 7 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia
conservano il requisito di professionalità da far valere ai fini di una
successiva iscrizione.

4. Ai soggetti di cui al comma 1,
iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione in qualità di
rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa di
società indicate all’art. 65, comma 1, che nella dichiarazione sostitutiva
attestano di essere inclusi nella copertura della polizza stipulata da tali
società, si applicano le disposizioni stabilite dall’art. 65, commi 2, 3, 4 e
5.

5. Sono iscritte nella sezione A
come inoperative le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, erano iscritte nella seconda sezione dell’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione ed esercitavano attività corrispondente a quella
per la quale é prevista l’iscrizione nella sezione E; a tal fine compilano la Parte I del modello di cui
all’allegato n. 8°. Qualora esse intendano continuare ad esercitare l’attività
precedentemente svolta, presentano domanda di cancellazione dalla sezione A,
compilando la Parte IV
del modello di cui all’allegato n. 8° e gli intermediari che se ne avvalgono
presentano per loro conto apposita domanda di
iscrizione nella sezione E, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 o
dall’art. 65, comma 6. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 4, comma 4, non é richiesta la cancellazione dalla
sezione A. Per tali soggetti resta comunque valido il requisito di
professionalità in base al quale era stata effettuata
l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione.

6. Le persone fisiche di cui al
comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di
intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 70, presentano domanda di
iscrizione secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine
compilano la Parte II
e/o III del modello di cui all’allegato n. 8°.

7. lI
termine per la trasmissione all’ISVAP della documentazione prevista dal
presente articolo é fissato al 31 dicembre 2006.

Articolo 64.

Trasferimento nel registro delle
persone fisiche e delle società

iscritte
nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione

1. Le persone fisiche iscritte
nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla data di entrata
in vigore del presente Regolamento sono iscritte nella sezione B del registro a
condizione che abbiano assolto l’obbligo di
stipulazione della polizza di cui all’art. 11 e/o siano incluse nella copertura
della polizza prevista dall’art. 15 stipulata dalle società di cui al comma 8
per le quali operano, da attestare mediante trasmissione all’ISVAP di una
dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui all’allegato n. 8C – Parte I.

2. I soggetti di cui al comma 1
che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l’obbligo di
stipulazione della polizza prevista dall’art. 11 o di non essere inclusi nella
polizza stipulata dalle società per le quali operano sono iscritti nella
sezione B come inoperativi.

3. Coloro che non trasmettono la
dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 entro il termine previsto dal
comma 13 non vengono trasferiti nel registro; tuttavia
conservano il requisito di professionalità da far valere ai fini di una
successiva iscrizione.

4. Alle persone fisiche, iscritte
nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualità di
rappresentanti legali, amministratori delegati, direttori generali delle
società di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione sostitutiva
prevista dal comma 1, sono attribuite le corrispondenti qualifiche, a
condizione che le società attestino nell’allegato n. 8D
di averle confermate nelle loro cariche. In caso contrario, tali soggetti vengono iscritti temporaneamente nella sezione B come
inoperativi e vengono cancellati dal registro qualora, entro il 31 marzo 2007,
non pervenga all’ISVAP: a) domanda di iscrizione nella sezione E, accompagnata
da richiesta di cancellazione dalla sezione B; b) comunicazione di avvio
dell’operatività in forma individuale e/o comunicazione di assunzione di una
delle predette cariche presso altre società iscritte nel registro, corredate da
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa
di cui agli articoli 11 o 15;

c) comunicazione di interruzione
del rapporto con la società. In questo caso rimangono iscritti nella sezione B
come inoperativi.

5. Alle persone fisiche, iscritte
nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione in qualità di
gestori presso le società di cui al comma 8, che trasmettono la dichiarazione
sostitutiva prevista dal comma 1 e per le quali tali
società non abbiano attestato nell’allegato n. 8D di avere attribuito la
qualifica di responsabile dell’attività di intermediazione o una delle altre
qualifiche di cui al comma 4, si applica il secondo periodo del medesimo comma
4.

6. Per i soggetti di cui ai commi 4 e 5 resta valido il requisito di professionalità
in base al quale era stata effettuata l’iscrizione nell’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione.

7. Le persone fisiche di cui al
comma 1 che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di
intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 70, presentano domanda di
iscrizione secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal
fine, compilano la Parte II
e/o III del modello di cui all’allegato n. 8C.

8. Le società di mediazione
assicurativa e/o riassicurativa iscritte nell’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento sono iscritte nella sezione B, previo assolvimento dell’obbligo di
stipulazione della polizza di cui all’art. 15, da attestare mediante
trasmissione all’ISVAP di una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di
cui all’allegato n. 8D – Parte I. In ogni caso, le
società individuano, ai sensi dell’art. 13, comma 1,
lettera c) e comma 2, lettera a), tra gli iscritti nel predetto Albo o tra
coloro che hanno titolo per l’iscrizione nel registro almeno il rappresentante
legale ed il responsabile dell’attività di intermediazione; solo qualora
nominati, indicano anche l’amministratore delegato e il direttore generale.

9. Le società di cui al comma 8
che attestano nella dichiarazione sostitutiva di non avere assolto l’obbligo di
stipulazione della polizza prevista dall’art. 15 sono iscritte nella sezione B
come inoperative.

10. La mancata trasmissione della
dichiarazione sostitutiva entro il termine di cui al comma 13
non dà luogo al trasferimento nel registro.

11. Per le società di cui al
comma 8 autorizzate ad esercitare la mediazione riassicurativa, ai fini del
trasferimento nel registro rimane fermo il limite minimo di capitale sociale di euro 103.291,38. Decorso il termine di durata di tali
società, stabilito antecedentemente al 1° gennaio 2006, il capitale sociale
richiesto per la permanenza nel registro non potrà essere inferiore a quello
previsto dall’art. 14.

12. Le società di cui al comma 8
che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di
intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 70, presentano domanda di
iscrizione secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal
fine, compilano la Parte II
e/o III del modello di cui all’allegato n. 8D.

13. Il termine per la
trasmissione all’ISVAP della documentazione prevista dal presente articolo, ad
eccezione di quanto indicato dal comma 4, é fissato al
31 dicembre 2006.

Articolo 65.

Iscrizione nel registro delle
società esercenti attività agenziale

1. Le società esercenti attività
agenziale tramite rappresentanti legali o delegati allo svolgimento
dell’attività assicurativa iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono
iscriversi nella sezione A del registro a condizione che:

a) siano in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 13, comma 1;

b) almeno uno dei suddetti
rappresentanti legali o delegati agenziali sia iscritto nella sezione A in qualità di responsabile dell’attività di
intermediazione delle società stesse.

2. Ai fini dell’iscrizione delle
società:

a) i rappresentanti legali
trasmettono all’ISVAP, entro il 31 dicembre 2006, apposita domanda, in regola
con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, utilizzando il modello di cui
all’allegato n. 8B – Parte I, nella quale indicano
anche il o i responsabili dell’attività di intermediazione;

b) i rappresentanti legali o
delegati agenziali già iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione trasmettono all’ISVAP, nello stesso termine di cui alla lettera
a), una dichiarazione sostitutiva che attesti la loro inclusione nella
copertura assicurativa della polizza stipulata dalla società, utilizzando il
modello di cui all’allegato n. 8° – Parte I.

3. Ove ne ricorrano tutti i
presupposti, l’ISVAP provvede all’iscrizione nella sezione A della società e
dei relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell’attività
assicurativa, in qualità di responsabili dell’attività di intermediazione.

4. Le società agenziali per le
quali:

a) venga
riscontrato il mancato possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione o che
non presentino, entro il 31 dicembre 2006, la documentazione di cui al comma 2,
lettera a), non possono essere iscritte nel registro ai sensi del presente
articolo. I relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento
dell’attività assicurativa, già iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione, vengono iscritti nella sezione A come
inoperativi; b) non venga presentata entro il 31 dicembre 2006 la dichiarazione
di cui al comma 2, lettera b), non possono essere iscritte nel registro ai
sensi del presente articolo.

I relativi rappresentanti legali
o delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa, già iscritti nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione, non possono essere trasferiti nel
registro.

Le imprese preponenti provvedono
a revocare i mandati agenziali conferiti alle società che non vengono iscritte nel registro.

5. I rappresentanti legali o
delegati allo svolgimento dell’attività assicurativa già iscritti nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione, che presentano la dichiarazione di cui
al comma 2, lettera b) e per i quali le società non abbiano attestato
nell’allegato n. 8B di aver attribuito la qualifica di responsabile
dell’attività di intermediazione, sono iscritti temporaneamente nella sezione A
come inoperativi e vengono cancellati dal registro
qualora, entro il 31 marzo 2007, non pervenga all’ISVAP:

a) domanda di iscrizione nella
sezione E, accompagnata da richiesta di cancellazione dalla sezione A;

b) comunicazione di avvio
dell’operatività in forma individuale e/o comunicazione di assunzione di una
delle predette cariche presso altre società iscritte nel registro, corredate da
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della copertura assicurativa
di cui agli articoli 11 o 15;

c) comunicazione di interruzione
del rapporto con la società. In questo caso rimangono iscritti nella sezione A
come inoperativi.

6. Le società agenziali che
intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di intermediazione
operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle condizioni previste
dall’art. 70, presentano apposita domanda secondo quanto
stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano la Parte II e/o III del
modello di cui all’allegato n. 8B.

7. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui
all’art. 19, i quali, per continuare ad esercitare l’attività di
intermediazione assicurativa:

a) presentano, entro il 31
dicembre 2006, apposita domanda di iscrizione nella sezione D, con le modalità
stabilite dall’art. 20, utilizzando il modello di cui all’allegato n. 8F –
Parte I/A;

b) si attengono alle disposizioni
previste dall’art. 41.

Le imprese preponenti provvedono
a revocare i mandati agenziali conferiti a tali soggetti.

8. I rappresentanti legali o
delegati agenziali dei soggetti di cui al comma 7, già iscritti nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione, sono iscritti nella sezione A del
registro come inoperativi, a condizione che trasmettano all’ISVAP entro il 31
dicembre 2006 una dichiarazione sostitutiva conforme al modello di cui
all’allegato n. 8°.

9. I soggetti di cui al comma 7
che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di
intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 70, presentano apposita domanda
secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano
la Parte II
e/o III del modello di cui all’allegato n. 8F.

Articolo 66.

Iscrizione nel registro dei
soggetti cancellati dall’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e
dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione

1. Le persone fisiche cancellate
dall’Albo nazionale degli agenti di assicurazione a partire dal 1° gennaio 2001
e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento o dall’Albo dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione a partire dal 1° gennaio 2004 e
fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono
iscriversi, rispettivamente, nelle sezioni A o B del registro, a condizione
che:

a) la cancellazione non sia stata
disposta in forza di un provvedimento disciplinare di radiazione;

b) siano in possesso dei
requisiti di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b) e
d), nonché, esclusivamente ai fini dell’iscrizione nella sezione B, del
requisito di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettera e);

c) presentino, entro il 31
dicembre 2006, domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall’art. 12 e secondo i modelli di cui agli allegati n. 8G o n. 8I.

2. Le persone fisiche per le
quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda
di iscrizione, dichiarano di non aver assolto l’obbligo di stipulazione della
polizza di cui all’art. 11, vengono iscritte nella
sezione A o nella sezione B come inoperative.

Articolo 67.

Iscrizione nel registro per
titoli equipollenti o a seguito del superamento della prova di idoneità per
l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o nell’Albo dei
mediatori di assicurazione e riassicurazione

1. Le persone fisiche che hanno
maturato i titoli previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dalla legge 28
novembre 1984, n. 792 per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento o che li maturano entro il
31 dicembre 2006, hanno diritto all’iscrizione, rispettivamente, nella sezione
A e nella sezione B del registro, purché:

a) siano in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 8, ad eccezione di quello di cui al comma l,
lettera c);

b) presentino, entro il 31 marzo
2007, apposita domanda di iscrizione con le modalità stabilite dall’art. 12 e secondo lo schema di cui agli allegati n. 8H o n. 8L.

Nel caso in cui tali soggetti inoltrino, successivamente all’entrata in vigore del
presente Regolamento, domanda di iscrizione ai rispettivi Albi, l’ISVAP
provvede a richiedere l’integrazione della domanda, con attestazione del
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a).

2. Le persone fisiche per le
quali ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 e che, nella domanda
di iscrizione, dichiarano di non aver assolto l’obbligo di stipulazione della
polizza di cui all’art. 11, vengono iscritte nella
sezione A o nella sezione B del registro come inoperative.

3. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai soggetti che al 31 dicembre 2006 hanno superato
la prova di idoneità per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. La
domanda di iscrizione al registro é redatta utilizzando gli schemi di cui agli
allegati n. 8M o n. 8N.

Articolo 68.

Iscrizione nella sezione C del
registro di soggetti esercenti l’attività di

intermediazione
assicurativa

1. I soggetti che, alla data del
1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a
quella per la quale é prevista l’iscrizione nella sezione C del registro,
possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:

a) siano in possesso dei
requisiti stabiliti dall’art. 17, comma 1, lettere a)
e b);

b) siano in possesso di
un’adeguata esperienza professionale, consistente nell’avere svolto in via
continuativa, almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente Regolamento, attività di produttore diretto per la
quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento
dei relativi obblighi fiscali;

c) venga
presentata, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione con le modalità
stabilite dall’art. 18 e secondo il modello di cui all’allegato n. 8°.

É in ogni caso
preclusa l’iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, ai
soggetti che siano stati cancellati dall’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a
seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano
decorsi cinque anni dalla cancellazione.

2. Le imprese che intendono
avvalersi dei produttori diretti attestano nella domanda di iscrizione il
possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine:

a) in relazione ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), è considerata idonea
l’attestazione basata su documentazione con data non anteriore ai novanta
giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di
iscrizione;

b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l’attività
sia stata esercitata presso imprese diverse da quelle che presentano la domanda
d’iscrizione, é considerata idonea l’attestazione resa sulla base di adeguate
evidenze fornite dai soggetti presso i quali l’attività é stata svolta.

Articolo 69.

Iscrizione nella sezione D del
registro di soggetti esercenti l’attività di

intermediazione
assicurativa

1. Le banche, gli intermediari
finanziari, le Sim e Poste Italiane spa – Divisione servizi di bancoposta che,
alla data del 1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione
assicurativa, possono iscriversi nella sezione D del registro, a condizione
che:

a) siano in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 19;

b) attestino il possesso di un
incarico di intermediazione assicurativa alla data del 1° gennaio 2006; c)
presentino, entro il 31 dicembre 2006, la domanda di iscrizione con le modalità
stabilite dall’art. 20 e secondo lo schema di cui
all’allegato n. 8F
– Parte I/B.

2. I soggetti di cui al comma 1
che intendono iscrivere nella sezione E gli addetti all’attività di
intermediazione operanti al di fuori dei propri locali che si trovino nelle
condizioni previste dall’art. 70, presentano apposita domanda
secondo quanto stabilito da quest’ultimo articolo. A tal fine, compilano
la Parte II
e/o III del modello di cui all’allegato n. 8F.

Articolo 70.

Iscrizione nella sezione E del
registro di soggetti esercenti l’attività di

intermediazione
assicurativa o riassicurativa

1. I soggetti che, alla data del
1° gennaio 2006, esercitavano attività di intermediazione corrispondente a
quella per la quale é prevista l’iscrizione nella sezione E del registro,
possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:

a) siano in possesso dei
requisiti stabiliti dall’art. 21, comma 1, lettere a)
e b) e dall’art. 22, comma 1;

b) siano in possesso di
un’adeguata esperienza professionale, consistente nell’avere svolto in via
continuativa attività corrispondente a quella della sezione E, almeno nei
dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con
assolvimento dei relativi obblighi fiscali. Nel caso di società, il requisito
deve riferirsi, oltre che a quest’ultima, anche al responsabile dell’attività
di intermediazione e a ciascuno degli addetti a tale attività; c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, dagli
intermediari per conto dei quali operano, iscritti nelle sezioni A, B D, una
domanda di iscrizione secondo quanto previsto dagli articoli 63, 64, 65 e 69. É
in ogni caso preclusa l’iscrizione al registro, ai
sensi del presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di
radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione.

2. Gli intermediari che intendono
avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 attestano nella domanda di iscrizione
il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma. A tal fine:

a) in relazione ai requisiti di
cui all’art. 21, comma 1, lettere a) e b) e all’art.
22, comma 1, lettere a) e b), è considerata idonea l’attestazione basata su
documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di
trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione;

b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l’attività
sia stata svolta presso intermediari diversi da quelli che presentano la
domanda d’iscrizione, é considerata idonea l’attestazione resa sulla base di
adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l’attività é stata
svolta.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui all’art.
19 i quali, per continuare ad esercitare l’attività di intermediazione
assicurativa, devono iscriversi nella sezione D, ai sensi dell’art. 69, comma
1.

Articolo 71.

Termini

1. L’ISVAP provvede al
trasferimento o all’iscrizione nel registro ai sensi degli articoli della
presente Parte V entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione
della documentazione prevista dagli stessi articoli.

2. Ai fini del trasferimento o
dell’iscrizione nel registro, per i soggetti che, ai sensi delle disposizioni
di cui alla presente parte V, sono tenuti a presentare la documentazione
richiesta nel termine del 31 dicembre 2006, la polizza di assicurazione della
responsabilità civile di cui agli articoli 11 e 15 ha decorrenza 1° gennaio
2007.

3. In
attesa del trasferimento o dell’iscrizione come intermediari operativi, i
soggetti che producono la documentazione richiesta nei termini previsti dalle
relative disposizioni transitorie, possono continuare ad esercitare l’attività
precedentemente svolta.

Coloro che nei termini previsti
non producono la documentazione richiesta o non attestano il possesso dei
requisiti per il trasferimento o l’iscrizione come operativi, possono
continuare ad esercitare l’attività fino al 31 dicembre 2006.

3. L’ISVAP, in caso di diniego
del trasferimento al registro o di rigetto dell’iscrizione, ne dà comunicazione
scritta agli interessati, con le modalità di cui all’art. 25.

Articolo 72.

Domande di iscrizione nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione

1. Ai fini del trasferimento nel
registro dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione nell’Albo
nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di
assicurazione e riassicurazione fino al giorno
precedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali,
a tale data, l’istruttoria non si sia conclusa, l’ISVAP provvede a richiedere
l’attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di
responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15.

Articolo 73.

Disposizioni particolari

1. I soggetti trasferiti o
iscritti nel registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, comma 1 e 66, possono
esercitare l’attività, assicurativa e/o riassicurativa, per la quale erano
autorizzati in qualità di iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di
assicurazione o nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione. I
soggetti autorizzati ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa,
per esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa devono superare la
prova di idoneità di cui all’art. 9, con riferimento alle sole materie indicate
dal comma 5 del medesimo articolo.

2. I soggetti che, alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, esercitano le attività di cui
all’art. 3, commi 2 e 3, si adeguano alle disposizioni del Regolamento medesimo
entro il 30 giugno 2007.

3. I soggetti che, alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritti nell’Albo nazionale
degli agenti di assicurazione in forza delle disposizioni dell’art. 24 della
legge 7 febbraio 1979, n. 48, vengono iscritti nella
sezione A del registro, ai sensi dell’art. 343, comma 1 del decreto, a
condizione che:

a) le persone fisiche individuate
dai medesimi soggetti quali responsabili dell’attività di intermediazione ai
sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), trasmettano
all’ISVAP entro il 31 dicembre 2006 la documentazione richiesta per il
trasferimento o l’iscrizione nel registro ai sensi delle presenti disposizioni
transitorie;

b) gli stessi trasmettano
all’ISVAP entro la medesima data la dichiarazione sostitutiva con la quale
attestano l’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di cui
all’art. 15 e indicano quali responsabili dell’attività di intermediazione le
persone fisiche di cui alla lettera a).

La mancata trasmissione della
documentazione di cui alle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2006 non dà
luogo al trasferimento al registro. I soggetti che attestano nella
dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) di non avere assolto l’obbligo
di stipulazione della polizza sono iscritti nella sezione A come inoperativi.

Parte VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74.

Informazioni da trasmettere
all’ISVAP

1. Costituiscono parte integrante
del presente Regolamento gli allegati di cui ai gruppi 7, 8 e 9, relativi
all’informativa precontrattuale e all’attuazione delle disposizioni
transitorie.

2. Con successive disposizioni,
da emanarsi entro il 15 novembre 2006, l’ISVAP rende disponibili gli allegati
concernenti le istanze e le comunicazioni a regime, di cui ai gruppi da 1 a 6 e determina le modalità
di trasmissione delle relative informazioni, anche in formato elettronico.

Articolo 75.

Reclami nei confronti degli
intermediari

1. Le persone fisiche e
giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli
interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’ISVAP, nei
confronti degli intermediari, per l’accertamento dell’inosservanza delle
disposizioni previste dal decreto, dal presente Regolamento e da altre
disposizioni generali o particolari impartite dall’ISVAP, secondo quanto
previsto dall’art. 7 del decreto.

Articolo 76.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:

dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, la circolare ISVAP n. 375/D
del 10 maggio 1999;

dal 1°
gennaio 2007:

a) il provvedimento ISVAP n. 1418
del 28 dicembre 1999;

b) il provvedimento ISVAP n. 1895
del 26 giugno 2001;

c) il provvedimento ISVAP n. 1896
del 26 giugno 2001;

d) la circolare ISVAP n. 241 del
29 marzo 1995;

e) la circolare ISVAP n. 487/D
del 24 ottobre 2002;

f) gli articoli 1, 2, ad
eccezione del punto 3, e l’art. 5 della circolare ISVAP n. 533/D del 4 giugno
2004; dal 30 giugno 2007:

a) il paragrafo 5 della circolare
ISVAP n. 393/D del 17 gennaio 2000, relativamente alle disposizioni
incompatibili con le norme del presente Regolamento;

b) gli articoli 27 e 28 della
circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005.

2. Fino all’emanazione delle
disposizioni di cui all’art. 74, le circolari ISVAP n. 390 del 30 novembre
1999, n. 423/D del 5 dicembre 2000 e n. 477/D dell’11 marzo 2002 rimangono in
vigore per gli iscritti nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Non é applicabile ogni altra
disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Articolo 77.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento é
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e
sul sito internet dell’Autorità.

Articolo 78.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra
in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione delle disposizioni di cui alla Parte
V del presente Regolamento e di cui agli articoli 1, 2, 3,
8,11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 40 e 74 che
entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui agli
articoli 12, 16, 18, 20 e 24 entrano in vigore il 15 novembre 2006.

2. Gli intermediari e le imprese
si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 47,
comma 3, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61 entro il 30 giugno 2007.

Roma, 16 ottobre 2006

Il presidente: Giannini