Civile

Thursday 15 September 2005

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento. LEGGE 17 agosto 2005, n. 166 (G.U. n. 194 del 22.08.2005)

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle
carte di pagamento.

LEGGE 17 agosto 2005, n. 166 (G.U. n.
194 del 22.08.2005)

La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. – Sistema di prevenzione

1. E’ istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un
sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di
pagamento.

2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono
quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito
e con le altre carte definite nella normativa di attuazione.

3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo,
delle frodi sulle carte di pagamento, le società, le banche e gli intermediari
finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati
"società segnalanti", individuati nel decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 7.

4. Le società segnalanti comunicano al Ministero dell’economia e delle
finanze i dati e le informazioni di
cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni
alimentano un apposito archivio informatizzato.

5. Titolare dell’archivio informatizzato e responsabile della sua gestione è
l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell’economia
e delle finanze che, nell’ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e
che può designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell’articolo
29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il personale di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, può essere assegnato all’Ufficio centrale antifrode dei
mezzi di pagamento.

7. Nell’ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di
lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di
settore.

8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai
principi e alla disciplina previsti dall’ordinamento comunitario.3.

Art. 2.
Dati che alimentano l’archivio informatizzato

1. L’archivio informatizzato
è alimentato da:

a) dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti
degli esercizi commerciali nei cui confronti è stato esercitato il diritto di
revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento
per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente
denunciate all’autorità giudiziaria;

b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla
lettera a);

c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari
delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate all’autorità
giudiziaria;

d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici
fraudolentemente manomessi.

Art. 3. – Informazioni relative
al rischio di frode che alimentano l’archivio informatizzato

. Le singole società segnalanti comunicano altresì, previa notifica al titolare
dell’archivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano
un rischio di frode. Tali informazioni
sono conservate nell’archivio per il tempo necessario alle predette società ad
accertare l’effettiva sussistenza del rischio di frode.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1, è fatto obbligo alla società
segnalante di comunicare al titolare dell’archivio l’esito del monitoraggio.

3. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi
conoscitivi, sono comunicati altresì, anche di iniziativa,
secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 7, agli uffici
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno competenti
in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche
internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei
reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.

Art. 4. – Accesso all’archivio informatizzato da parte delle società segnalanti

1. Relativamente ai dati di cui all’articolo 2,
le società segnalanti hanno accesso all’archivio informatizzato
per l’iscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli
forniti dalle altre società.

2. Relativamente alle informazioni
di cui all’articolo 3 e fermo restando l’obbligo di notifica di cui al comma 1
dello stesso articolo 3, le società segnalanti hanno accesso all’archivio informatizzato per l’immissione delle informazioni di loro competenza. L’accesso alla
consultazione delle informazioni
fornite dalle altre società può essere autorizzato di volta in volta dal
titolare dell’archivio alle società che ne fanno espressa richiesta.

Art. 5. – Scambio di dati con la Banca d’Italia

1. L’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento può richiedere
alla Banca d’Italia l’accesso all’archivio di cui all’articolo 10-bis della
legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall’articolo 36 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte
di pagamento rubate o smarrite.

2. La Banca d’Italia, nell’esercizio della funzione prevista
dall’articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, può richiedere all’Ufficio di cui al comma 1 aggregazioni
fra i dati contenuti nell’archivio informatizzato
di cui all’articolo 1, comma 4.

Art. 6. – Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione dell’archivio informatizzato di cui all’articolo 1, comma 4, è
autorizzata la spesa di 260.000 euro per l’anno 2005 e di 70.000 euro per
ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 7. – Termini, modalità e condizioni
per la gestione del sistema di prevenzione

1. Con apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri
dell’interno, della giustizia, delle attività produttive, per l’innovazione e
le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d’Italia, sono precisate
le competenze e l’organizzazione dell’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di
pagamento, sono stabiliti i criteri di individuazione delle società segnalanti
e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui
all’articolo 2 e di informazioni di
cui all’articolo 3.

2.
Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità relative all’accesso ai dati e alle informazioni
in possesso dell’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno per
l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile
1981, n. 121, nonché da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di
cui all’articolo 16, primo comma, della stessa legge.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
individuati e fissati i termini e le modalità secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e
gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di
frode di cui all’articolo 3, gli obblighi delle società segnalanti e la
struttura dell’archivio informatizzato,
la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui
all’articolo 1, comma 7, i livelli di accesso
all’archivio informatizzato e le
modalità di consultazione dei dati e delle informazioni
ivi contenuti, nonché gli eventuali costi del servizio.

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di attuazione dello scambio dei dati tra l’Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca d’Italia ai fini di cui
all’articolo 5.

5. Per il personale eventualmente assegnato ai sensi del comma 6
dell’articolo 1 sono organizzati corsi di formazione, nell’ambito
dell’ordinaria programmazione dei percorsi formativi, secondo le modalità stabilite
nel decreto di cui al comma 1 senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla
legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere, in qualsiasi momento, di essere
ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 7, in ordine all’applicazione della presente legge.

Art. 8. – Modifica all’articolo 24 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All’articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: "diversi dalla moneta" sono inserite le seguenti:
"nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo".

Art. 9. – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicano decorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 7, comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.