Lavoro e Previdenza

Tuesday 19 September 2006

Istituto nazionale previdenza sociale Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.Circolare 6 settembre 2006, n. 95. Oggetto: prestazioni economiche di malattia e di maternità . Questioni varie.

Istituto nazionale previdenza
sociale Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito.Circolare 6
settembre 2006, n. 95. Oggetto: prestazioni economiche di malattia e di
maternità. Questioni varie.

1) FESTIVITA’ SOPPRESSE (malattia
e maternità).

Sono pervenute richieste di
chiarimenti circa l’indennizzabilità delle giornate infrasettimanali non più
considerate festive per effetto della legge 54/1977 e
successive modificazioni (trattasi come noto delle ricorrenze dell’Ascensione,
del Corpus Domini, del 19 marzo, del 29 giugno e del 4 novembre).

Al riguardo si ribadisce che le
predette giornate sono indennizzabili solo se le stesse – come peraltro in
genere avviene – sono normalmente lavorate e retribuite (per le stesse non viene cioè corrisposto, oltre al compenso per il lavoro
svolto, un ulteriore emolumento pari al trattamento dovuto per i giorni
festivi) (1).

Infatti
il comma 2 dell’articolo 6 della legge 138/43, precisa che l’indennità non è
dovuta per le giornate in cui il lavoratore ammalato percepisce dal datore di
lavoro un trattamento economico, non integrativo della indennità di malattia,
di importo pari o superiore a quello previdenziale.

Il criterio comporta che
nell’ipotesi, segnalata da alcune Sedi, di aziende che corrispondono per
contratto ai propri dipendenti nella prima successiva domenica del mese
considerato il compenso aggiuntivo relativo alla festività soppressa cadente in
un giorno feriale lavorativo, al lavoratore assente per malattia nel giorno ex
festivo stesso spetterà, per tale giorno, in quanto normalmente retribuito, il
trattamento previdenziale. Nell’ipotesi di impiegati, la domenica non sarà
indennizzabile, ai sensi del citato articolo 6, comma 2 della
legge 138/43 (2).

2) LAVORATORI OCCUPATI IN ITALIA
CHE SI AMMALANO DURANTE TEMPORANEI SOGGIORNI ALL’ESTERO. LEGALIZZAZIONE DEI
CERTIFICATI DI MALATTIA (malattia).

Secondo le disposizioni impartite
(v. da ultimo circ. n. 136/2003, par. 11), per i lavoratori occupati in Italia
che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della
Unione Europea (3) o che non hanno stipulato con l’Italia Convenzioni o Accordi
specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia
può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione
originale, legalizzata a cura della locale rappresentanza diplomatica o
consolare italiana.

È stato segnalato che alcune
Ambasciate o Consolati operanti presso i predetti Paesi (ad esempio Marocco, Sri
Lanka) incaricano medici di loro fiducia di esaminare i certificati di cui
trattasi. Detti medici, dopo averne accertata la veridicità, consegnano agli
interessati (che talvolta vengono anche sottoposti a visita) la certificazione
“originale” convalidata, ovvero, in sostituzione di questa, altra
certificazione da loro redatta direttamente in lingua italiana.

In presenza
di tali situazioni la legalizzazione deve ritenersi in sostanza perfezionata
all’atto della convalida della certificazione originale o della redazione della
nuova certificazione, fermo restando che è comunque sempre necessaria la
attestazione, da parte dell’ambasciata o consolato interessati, della veste di
proprio medico fiduciario conferita al sanitario che ha svolto il servizio in
argomento, nonché della autenticità della sua firma.

Sull’argomento “legalizzazione”,
più in generale, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni.
L’adempimento può non essere richiesto ai lavoratori che si ammalano in Paesi
non facenti parte dell’Unione Europea ma che hanno stipulato con l’Italia (o
con la U.E.)
Convenzioni o Accordi specifici che regolano la materia in cui è espressamente
previsto che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale
competente (o, per quanto qui interessa, da medici abilitati dalla stessa) è
esente da legalizzazione.

I Paesi di cui trattasi sono: (4)

– Paesi extra UE con i quali sono
stati stipulati Accordi che prevedono l’applicazione della disciplina
comunitaria: Islanda, Norvegia e Liechtenstein in base all’Accordo SEE (Spazio
Economico Europeo), Svizzera (in base all’Accordo sulla libera circolazione tra
CH e UE) e Turchia (in applicazione alla Convenzione Europea di sicurezza
sociale).

– Paesi extra UE con i quali sono
stati stipulate Convenzioni estese all’assicurazione per malattia: Argentina,
Bosnia-Erzegovina (5), Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia
(5), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e
Montenegro (5), Tunisia, Uruguay e Venezuela.

In particolare si richiama
l’attenzione di codeste Sedi sulla possibilità, prevista in genere da dette
Convenzioni o Accordi, di richiedere alle locali Casse o Istituzioni analoghe
l’effettuazione di accertamenti sanitari sui lavoratori assistiti in Italia che
si ammalano sul territorio estero, fornendo le generalità degli interessati ed
il loro esatto recapito all’estero.

È ovvio che per gli altri Paesi
per i quali, ancorché in presenza di Convenzioni sulla
materia, non è prevista espressa dispensa, continua ad essere necessaria la
legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari, secondo
le disposizioni vigenti.

Infine, si ricorda che sono
esenti da legalizzazione a condizione che rechino l’’Apostille gli atti e i
documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5
ottobre 1961.

3) PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE
OPERANTE PRESSO SOCIETA’COSTITUITE PER CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA DA PARTE
DELLE FERROVIE DELLO STATO Spa (malattia e maternità).

Con circolare n. 124 del 6 agosto
2004 è stato precisato che il personale di nuova assunzione presso società
costituite per cessione di ramo di azienda da parte delle Ferrovie dello Stato
Spa o per conferimento di attività non deve essere iscritto al Fondo Speciale
dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato istituito presso l’Inps ai sensi
dell’articolo 43 della legge 488/99, bensì al Fpld.

Per i lavoratori di cui trattasi è dovuto il contributo per le prestazioni economiche di
malattia e maternità ed è riconosciuto il diritto alle relative prestazioni.

4) LAVORATORI AVENTI TITOLO ALLE
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (malattia).

Continuano a pervenire quesiti in
tema di riconoscibilità del diritto all’indennità di malattia nei confronti di
assicurati aventi titolo a prestazioni pensionistiche. Al riguardo si conferma
che ai soggetti in questione non compete il diritto all’indennità di malattia
per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione
del rapporto di lavoro (v. circ. n. 134406 AGO – n.
286 SL/149 del 23.7.1983, par. 7); ciò anche se la malattia inizia entro il
termine di copertura assicurativa (due mesi, o 60 giorni se il conteggio è più
favorevole, dalla cessazione del rapporto di lavoro).

In sostanza, la limitazione opera
nei confronti dei soggetti già titolari di un trattamento pensionistico al
momento della cessazione del rapporto di lavoro nonché di quelli che cessano
l’attività per pensionamento o comunque per acquisizione di un trattamento di
quiescenza.

I criteri sopra indicati
riguardano la generalità degli assicurati (compresi i marittimi, tenendo conto
ovviamente delle particolarità vigenti per la categoria: la cessazione del
rapporto di lavoro coincide con il giorno dello sbarco; il periodo di copertura
assicurativa ha la durata di 28 giorni) e vanno applicati anche nei confronti
dei pensionati che, dopo la cessazione dell’attività, assumono un nuovo lavoro.

Avuto riguardo
infatti alla funzione dell’indennità di malattia, di compensare la
perdita della retribuzione causata dall’evento morboso che rende il soggetto
temporaneamente incapace al lavoro, la previsione di mantenimento, sia pure per
un limitato periodo di tempo, del diritto alla indennità dopo la cessazione del
rapporto di lavoro è da riferirsi soltanto a coloro che si trovano
contingentemente privi di occupazione e non godono di erogazioni diverse,
presupposti non rinvenibili nel caso di titolari di un trattamento di
quiescenza.

Resta inteso che quanto precede
non rileva ai fini dell’indennizzabilità delle malattie iniziate prima della
cessazione del rapporto di lavoro; queste saranno quindi indennizzate, nei
limiti massimi previsti, anche per il periodo successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro stesso, ovviamente se a tempo indeterminato (articolo 5, comma 2, legge 638/83) (6).

A completamento delle indicazioni
fornite, si ricorda infine (v. circ. n. 182/1997, par.
7) che l’indennità di malattia – quando l’evento denunciato, iniziato in
costanza di lavoro, è riconducibile alla stessa patologia per la quale è stato
concesso l’assegno di invalidità – spetta soltanto se è sanitariamente
riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della patologia stessa,
tale da produrre un’ incapacità lavorativa (7).

Resta ferma l’incompatibilità tra
la pensione di inabilità e l’indennità di malattia.

5) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE
SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2 COMMA 26, DELLA LEGGE 335/95.

a) DECADENZA (malattia e
maternità).

In occasione della istruttoria
dei ricorsi presentati dai lavoratori in argomento in materia di indennità di
maternità e di indennità di malattia per i periodi di ricovero si è rilevato
che talvolta nella lettera con cui viene data agli
interessati la comunicazione di non accoglimento della domanda è indicato che
l’azione giudiziaria per l’ottenimento della prestazione in contestazione è
assoggettata ai termini di decadenza di un anno previsti dalla legge 438/92.

Al riguardo si precisa che la
decadenza contemplata dalla legge suddetta è espressamente limitata alle
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e quindi non è riferibile a
quelle in esame.

Non appare neppure possibile
estendere in via analogica ai soggetti di cui trattasi la particolare
disciplina in questione, atteso che le norme sulla decadenza hanno natura eccezionale
e pertanto non possono applicarsi oltre i casi ed i tempi in esse
considerati.

Resta fermo, nella materia, il
termine annuale di prescrizione, decorrente, secondo i criteri forniti con
messaggio n. 009337 del 31.3.2006, dalla conclusione del procedimento
amministrativo, salvo idonei atti interruttivi.

Le Sedi sono pertanto invitate, a
modificare nel senso anzidetto le indicazioni fornite sull’aspetto di interesse
nelle comunicazioni di reiezione della prestazione.

b) DAY HOSPITAL (malattia).

Con circolare n. 136/2003, a
modifica delle disposizioni in precedenza impartite con circolare 192/1996
sullo specifico aspetto, è stato disposto che ai fini erogativi di interesse le
giornate per le quali viene documentata
l’effettuazione di prestazioni in regime di day hospital sono da equiparare a
giornate di ricovero.

Il criterio vale anche per i
lavoratori iscritti alla gestione separata di cui trattasi, fermo restando
ovviamente che pure per dette giornate l’indennità va erogata secondo le
diverse modalità e misure
previste per la particolare categoria.

c) AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI (malattia e
maternità)

Nei confronti dei soggetti
iscritti alla gestione separata di cui trattasi si rammenta che non opera il
c.d. principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i
“prestatori di lavoro”, dall’articolo 2116 del Cc, in forza del quale le
suddette prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato o
irregolare versamento da parte dell’imprenditore dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti.

Trattandosi
infatti di lavoratori la cui attività è giuridicamente qualificabile
come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori
impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione,
in favore degli stessi, delle prestazioni medesime.

6) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO
DETERMINATO. PERIODO INDENNIZZABILE (Malattia).

Con circolare n. 220 dell’11
settembre 1992 sono state impartite istruzioni nel senso che per i lavoratori
in esame può essere considerata utile, ai fini del raggiungimento del numero di
giornate (almeno 51) necessario per il diritto alle prestazioni economiche di
malattia, l’attività svolta nell’anno precedente nel medesimo settore agricolo,
ma a tempo indeterminato. Come infatti sottolineato in
alcune pronunce della Cassazione Sezione lavoro, (nn. 3568, 9500, 10530/90 e
11551/91), l’articolo 5, comma 6, della legge 638/83,
nello stabilire per i lavoratori agricoli a tempo determinato il requisito
occupazionale minimo delle 51 giornate, non distingue fra attività svolta quale
lavoratore a tempo determinato o indeterminato.

Peraltro, con circ. n. 145 del 1993,
si è precisato che sul piano erogativo, quando il predetto requisito
occupazionale minimo può essere conseguito utilizzando le giornate di lavoro a
tempo indeterminato, resta ferma l’applicazione della specifica normativa
vigente per i lavoratori agricoli a tempo determinato, pure per quanto concerne
il massimo assistibile.

In particolare l’Istituto aveva
ritenuto che nel caso, al fine di individuare il numero di giornate
indennizzabili, dovesse farsi riferimento in via analogica, anziché al comma sesto dell’articolo 5 della legge 638/83 (secondo
cui il numero delle giornate di indennità non può superare la durata del
periodo lavorativo svolto nell’anno precedente, che deve comunque essere non
inferiore a 51 giornate), al comma 3 dello stesso articolo, che prevede un
numero massimo di trenta giornate di indennità di malattia per i lavoratori a
tempo determinato i quali nei dodici mesi precedenti l’evento morboso hanno
prestato attività lavorativa per meno di trenta giorni.

In senso contrario si è però pronunciata la Corte di cassazione Sezione lavoro (sentenza
249/03), secondo la quale il richiamo al comma terzo dell’articolo 5 ai fini
della determinazione del massimo assistibile è contraddittorio.

Secondo la
predetta Corte, infatti, la diversa individuazione, a seconda del tipo
di attività svolta, del numero delle giornate indennizzabili, contrasta con il
comma sesto dell’articolo 5, che non distingue, quanto all’attività prestata
nel settore agricolo nell’anno precedente l’evento morboso, fra attività a tempo
determinato e attività a tempo indeterminato.

A modifica del criterio impartito
con la sopra citata circolare n. 145/1993, si dispone pertanto che al
lavoratore agricolo a tempo determinato che risulti aver prestato, nel corso
dell’anno precedente, attività nel settore agricolo con la qualifica di
lavoratore a tempo indeterminato per almeno 51 giornate, va riconosciuto il
diritto alla corresponsione dell’indennità di malattia per un numero di
giornate pari a quelli effettuate nell’anno precedente, fermi restando i limiti
di durata massima previsti in materia.

Le presenti istruzioni sono da
intendersi applicabili ai casi di malattia non ancora definiti alla data della
presente circolare nonché, su richiesta degli
interessati, agli eventi definiti, per i quali non siano decorsi i termini di
prescrizione e/o di decadenza annuali vigenti nella materia ovvero non siano
intervenute sentenze passate in giudicato.

7) LEGGE N. 243 DEL 23 AGOSTO
2004: INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO (malattia).

Con riferimento ai lavoratori che
beneficiano dell’incentivo al posticipo del
pensionamento (cd. bonus) previsto dalla legge 243/04
(articolo 1, comma da 2 a
17), si ribadisce, come già precisato (si vedano a riguardo il Msg. n. 30721 del 1.10.04 e la circ. n. 150 del 11.11.04), che
relativamente a tali lavoratori viene meno l’obbligo da parte del datore di
lavoro del versamento della contribuzione a fini pensionistici, ivi incluso il
contributo aggiuntivo dell’1% ex articolo 3ter della legge
438/92, mentre resta fermo l’assoggettamento alle altre forme
contributive, compresa la contribuzione per malattia.

Stante la permanenza del relativo
obbligo contributivo ne deriva che ai lavoratori che decidano di fruire del cd.
bonus spetta il diritto all’indennità di malattia secondo la disciplina
generale applicabile ai lavoratori subordinati (8).

In particolare, atteso che, in
caso di fruizione del cd. bonus, la somma
corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare all’Inps a fini pensionistici viene interamente corrisposta al
lavoratore, la somma stessa non dovrà essere inclusa, in base ai principi
generali vigenti nella materia, nella retribuzione utile per il calcolo delle
indennità in argomento.

8) RIPOSI GIORNALIERI (c.d. per
allattamento) .

8.1 DIRITTO AI RIPOSI E
“BANCA ORE”.

Sono pervenute a questa Direzione
centrale richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare le
“ore di recupero” – ossia le ore espletate oltre il previsto orario giornaliero
di lavoro ed accumulate con il sistema della “banca ore”- con i periodi di
riposo per allattamento di cui agli artt. 39 e ss. del D.Lgs 151/01 (Tu della
maternità).

È stato chiesto, in particolare,
se, ai fini della fruizione di tali riposi, sia possibile considerare le suddette
“ore di recupero” come “ore di lavoro effettivo” in altra giornata rispetto a
quella di effettuazione delle ore stesse.

In adesione ad analogo parere
espresso, in merito alla sopra citata problematica, dal Coordinamento generale
legale di questo Istituto, si precisa che, ai fini del diritto ai riposi
giornalieri di cui trattasi (e al relativo trattamento economico), va preso a
riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale – quello, cioè, in
astratto previsto- e non l’orario effettivamente prestato in concreto nelle
singole giornate.

Ne consegue pertanto che i riposi
in questione sono riconoscibili anche laddove la somma delle ore di recupero e
delle ore di allattamento esauriscano l’intero orario
giornaliero di lavoro comportando di fatto la totale astensione dall’attività
lavorativa.

8.2 RIPOSI GIORNALIERI E PART-TIME.

Si forniscono chiarimenti in
merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite
della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta in base al
programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della
giornata.

In linea con l’orientamento
espresso in proposito dal Ministero vigilante– orientamento recentemente
confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto- la scrivente
Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole nella
considerazione che la dizione letterale della norma (articolo 39, comma 1, del
citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità, limitandosi
soltanto a prevedere
l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari
ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire
del riposo giornaliero.

L’eventuale coincidenza del
riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale
astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non precluderà pertanto
il riconoscimento del diritto al riposo in questione.

8.3 DIRITTO DEL PADRE AI RIPOSI
IN CASO DI PARTO PLURIMO .

A parziale rettifica delle
istruzioni fornite con circ. 8/2003, par. 2, si forniscono chiarimenti in
merito al diritto del padre, lavoratore dipendente, al raddoppio dei periodi di
riposo giornaliero di cui agli artt. 39 e ss. del testo unico vigente in
materia, con particolare riferimento all’ipotesi in cui, trattandosi di madre
lavoratrice non dipendente, si verifichi il c.d. parto plurimo.

In particolare, fermo restando
che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 40,
lettera c), del D.Lgs 151/01 (Tu della maternità), per madre lavoratrice non
dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante,
coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale,
parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento
economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro Ente previdenziale, si
precisa – in linea con l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più
tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure
fisiche ed affettive del bambino – che, anche nell’ipotesi considerata, il
padre dipendente può fruire, in caso di parto plurimo, del beneficio in esame
in misura raddoppiata secondo quanto previsto dall’articolo 41 del presente Tu.

Circa le modalità di fruizione
dei riposi giornalieri nella specifica ipotesi considerata (parto plurimo di
madre lavoratrice non dipendente), si precisa inoltre che il padre lavoratore
dipendente può fruire dei riposi stessi anche durante i tre mesi dopo il parto
nonché durante l’eventuale periodo di congedo parentale della madre; in tali
periodi, tuttavia, il diritto spetta nella misura di 2 ore o 1 ora a seconda dell’orario di lavoro, in analogia a quanto
disposto in merito alle ore “aggiuntive” riconosciute al padre in caso di madre
lavoratrice dipendente (v. circ. 109/2000, par. 2.2.,
3° capoverso).

8.4 DIRITTO DELLE LAVORATRICI IN
DISTACCO SINDACALE .

La giurisprudenza di legittimità
ha espresso l’orientamento, ormai consolidato, secondo cui ,
durante i periodi di aspettativa sindacale non retribuita ai sensi
dell’articolo 31 della legge 300/70, in caso di maternità, la lavoratrice
conserva nei confronti degli enti competenti il diritto all’erogazione delle
prestazioni di qualsiasi natura ( sanitaria o economica ) esse siano.

Tale principio generale va,
pertanto, applicato anche all’indennità per i riposi giornalieri, atteso che
l’indennità cosiddetta per allattamento costituisce una delle prestazioni a
tutela della maternità, in specie alternativa ( e comunque integrativa )
rispetto al congedo parentale durante il primo anno di vita del bambino.

Più in particolare, con
riferimento specifico al calcolo dell’indennità in questione, si dovrà fare
riferimento alla retribuzione che la lavoratrice avrebbe
maturato allorché fosse rimasta in servizio, desumibile dall’ultimo CCNL
relativo al settore produttivo di appartenenza della lavoratrice ed alle
mansioni svolte prima del distacco sindacale.

9) ASSEGNI NON RISCOSSI (malattia
e maternità).

È stato chiesto se nel caso in
cui l’indennità di malattia e maternità sia stata corrisposta mediante assegno
ed il lavoratore abbia trascurato di riscuoterlo, si possa eccepire la prescrizione annuale ex articolo 6 della legge 138/43
alla richiesta di riemissione dell’assegno stesso, avanzata dall’interessato
dopo che è trascorso oltre un anno dalla ricezione del primo assegno.

Al riguardo si fa presente che
l’emissione dell’assegno, stante la sua natura di mezzo di pagamento, non
produce la novazione del rapporto fondamentale sottostante, che quindi rimane
in essere con tutte le caratteristiche sue proprie,
ivi compresa quella che attiene alla prescrizione applicabile.

La riemissione in pagamento di
assegni per le prestazioni economiche in questione deve intendersi quindi
subordinata in ogni caso alla verifica del mancato decorso del termine di
prescrizione annuale predetto, fatto salvo l’effetto interruttivo da attribuire
all’emissione del precedente assegno, in cui deve ravvisarsi un riconoscimento
di debito da parte dell’Istituto.

10) ESPERIBILITÀ DELL’AZIONE DI
SURROGA IN IPOTESI DI MOBBING (malattia).

Alcune Sedi hanno chiesto se la
presenza di patologie riconducibili, sulla scorta delle dichiarazioni rese
dall’assicurato, a possibili situazioni di mobbing (9), sia
presupposto idoneo e sufficiente per intraprendere l’azione di surroga per
responsabilità di terzi.

Al riguardo si
osserva che per la giurisprudenza prevalente gli elementi essenziali della
fattispecie sono: l’aggressione o persecuzione di carattere psicologico; la sua
frequenza, sistematicità e durata nel tempo; il suo andamento progressivo; le
conseguenze patologiche gravi che ne derivano per il lavoratore.

In relazione a quanto precede è
evidente che la prova del nesso causale tra il pregiudizio subito e la malattia
è particolarmente ardua, in quanto il lavoratore, per ottenere il risarcimento,
deve dimostrare il collegamento della malattia con una pluralità di comportamenti
che si inseriscono in una precisa strategia persecutoria posta in essere dal
datore di lavoro al fine di isolarlo psicologicamente e fisicamente.

L’Istituto troverebbe pertanto
gravi difficoltà nell’intentare cause autonome per mobbing, dovendo provare gli
elementi costitutivi della fattispecie e, in particolare, il nesso causale.

Sulla base delle considerazioni
sopra esposte, ferma restando l’esperibilità in astratto dell’azione
surrogatoria nelle situazioni in questione ( trattandosi comunque di
menomazione della capacità lavorativa ascrivibile a comportamento doloso del
terzo responsabile), di norma le sedi non daranno avvio ad autonoma procedura
di recupero per i casi di malattia semplicemente additati come mobbing e privi
di un accertamento giudiziale di responsabilità del datore di lavoro.

11) INVIO DELLA CERTIFICAZIONE
MEDICA PER LE MALATTIE

CHE SI ESAURISCONO IN CARENZA
(malattia).

È stato chiesto se nel caso di
malattie che si esauriscono in carenza il lavoratore possa
consegnare la certificazione medica al solo datore di lavoro, omettendo cioè di
inviarla all’INPS.

Al riguardo si fa presente che le
disposizioni vigenti (articolo 1, comma 149 della legge 311/04,
che ha sostituito i commi 1 e 2 della legge 33/1980) prevedono in via generale
che, nei casi di infermità comportanti incapacità lavorativa, la certificazione
rilasciata ai lavoratori aventi diritto all’indennità di malattia debba essere
inviata ai destinatari previsti (INPS e datore di lavoro).

Avuto riguardo a quanto precede si
ritiene quindi che l’onere dell’invio della certificazione all’Inps permanga
pure relativamente alle malattie di durata inferiore a quattro giorni (per le
quali, come noto, non è dovuto il trattamento
previdenziale), tenuto conto anche dei riflessi che possono porsi
nell’eventualità di successive ricadute.

Note:

(1)
Nell’eventualità che dette giornate coincidano con la domenica, si
applicheranno ovviamente le disposizioni vigenti per le domeniche stesse (non
indennizzabilità per gli operai, corresponsione dell’indennità per gli
impiegati). La situazione non è infatti equiparabile
alle “festività infrasettimanali coincidenti con la domenica” – non
indennizzabili neanche agli impiegati-, avendo le giornate in questione perso,
per effetto della legge sopra citata, la connotazione di “festività”.

(2) Se
ad esempio il datore di lavoro corrisponde il 6 novembre 2005 (prima domenica
del mese di novembre) il compenso aggiuntivo previsto per la giornata ex
festiva del 4 novembre 2005 (venerdì), all’impiegato assente per malattia il 4
novembre spetta, per tale ultimo giorno, la prestazione previdenziale in quanto
trattasi di giornata non retribuita. Il 6 novembre 2005 non sarà peraltro
indennizzabile, non perché coincidente con la domenica, ma
perchè retribuito.

(3) Si
elencano, ad ogni buon conto, oltre all’Italia, i Paesi ai quali, alla data del
1 gennaio 2006 viene applicata la normativa comunitaria: Austria, Belgio,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito
(Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro,
Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Con l’occasione si ricorda ad
ogni buon conto che a decorrere dal 1.6.2004 il formulario E111 è stato
sostituito dalla TEAM (Tessera Europea Assicurazione
Malattia), e che dalla stessa data è stato soppresso il formulario E 113 (v.
messaggio n. 027699 del 1.8.2005).

(4) I
testi dei relativi Accordi e Convenzioni sono consultabili su “INPS INTERNET”
(INPS; Informazioni; Panorama internazionale; Le convenzioni internazionali;
Normativa; Stati esteri – convenzioni bilaterali).

(5) Sono
ancora applicabili gli accordi a suo tempo stipulati con l’ex Yugoslavia.

(6) Si
rammenta che, diversamente dagli altri assicurati, ai lavoratori dello
spettacolo ed ai marittimi non è applicabile il divieto di corrispondere
trattamenti economici di malattia dopo la cessazione del rapporto di lavoro a
tempo determinato (v. comma 7, articolo 7, della legge 638/83).

(7) Il
particolare accertamento non è ovviamente necessario se la malattia denunciata
è diversa.

(8)
Poiché per i lavoratori di cui trattasi permane anche l’assoggettamento alla
contribuzione per maternità, gli stessi hanno anche diritto alle relative
prestazioni, limitate peraltro verosimilmente a casi di adozione, affidamento o
permessi per handicap.

(9) Come
indicato nella sentenza 623/05 della Sezione terza Centrale d’appello della
Corte dei conti, si verifica una situazione di mobbing “quando un dipendente è
oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, quando
vengono poste in essere pratiche dirette ad isolarlo dall’ambiente di lavoro o
ad espellerlo, con la conseguenza di intaccare gravemente l’equilibrio psichico
dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e
provocando catastrofe emotiva, depressione e talvolta persino il suicidio”.