Lavoro e Previdenza

Thursday 06 October 2005

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare n. 105 del 19-9-2005. Legge 23 agosto 2004, n. 243:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare n. 105 del
19-9-2005 .

Legge 23 agosto 2004, n. 243:

“Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per
il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”. Nuove
disposizioni in materia di accesso alla pensione di
anzianità nel sistema retributivo e misto ed alla pensione di vecchiaia nel
sistema contributivo.

SOMMARIO: Con effetto dal 1° gennaio
2008, entrano in vigore nuove disposizioni in materia di accesso
al pensionamento nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti e nelle forme di essa sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto,
nonchè nella gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Nuovi
requisiti anagrafici – Nuove decorrenze – Categorie di lavoratori cui continua
ad applicarsi la disciplina previgente alla legge n.
23 del 2004.

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del
21 settembre 2004 è stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria".

Il provvedimento in oggetto, che si
compone di un unico articolo comprendente norme di immediata
attuazione e norme contenenti i principi ed i criteri direttivi che dovranno informare la successiva decretazione attuativa, ha introdotto nuove disposizioni in materia di
accesso al pensionamento.

Con la presente circolare, condivisa
nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro con nota del 2 agosto 2005 prot.101818/16/318/13, si illustrano
le disposizioni contenute nei commi dal 6 al 9, 18 e 19 dell’art.1 della citata legge delega (allegato 1).

In particolare:

· i commi 6 e 7 hanno stabilito, con
effetto dal 1° gennaio 2008, una progressiva elevazione dell’età media di accesso al pensionamento (v. tabella A allegata alla
legge delega – allegato 2) ed una modifica delle c.d. “finestre” di uscita, per
tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive, ad eccezione delle forme pensionistiche gestite dagli
enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei liberi professionisti). La
riforma ha riguardato sia i lavoratori soggetti al sistema di calcolo
retributivo e misto (comma 6, lett. a), sia i
lavoratori soggetti al sistema di calcolo contributivo (comma 6, lett. b),
compresi i lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatoria (comma 6, lett. d).

· Il successivo comma 8 ha previsto
che continuino ad applicarsi le disposizioni in
materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore
della legge delega, ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo
2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
ed al personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili
del Fuoco, nonché dei rispettivi dirigenti.

· Con il comma 9 è stata stabilita,
fino al 31 dicembre 2015, una temporanea sperimentazione per le lavoratrici,
confermando loro la possibilità di accedere al
pensionamento con almeno 35 anni di anzianità assicurativa econtributiva
ed un’età non inferiore ai 57 anni, se lavoratrici dipendenti, 58 anni se
autonome, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo
le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 180.

· I commi 18 e 19, infine, hanno
garantito, entro il limite di 10.000 unità, il mantenimento degli attuali
requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, ai
lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati
prima del 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di
anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui
all’art.7, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n.
223, nonché ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di
cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali
siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 DESTINATARI:

Le disposizioni sopra elencate si applicano:

· ai lavoratori dipendenti ed
autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive la cui pensione è calcolata
col sistema retributivo o misto;

· ai lavoratori la cui pensione è
liquidata esclusivamente con il sistema contributivo (lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e lavoratori che
hanno optato per il sistema contributivo ai sensi dell’art.1,
comma 23, della legge 8 agosto 1995 , n. 335).

Per espressa dizione legislativa,
sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove
disposizioni in materia di accesso al pensionamento, i lavoratori iscritti alle
forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di
previdenza dei liberi professionisti).

1.2. TRATTAMENTI PENSIONISTICI:

Le disposizioni in argomento hanno
introdotto modifiche alla disciplina in materia di accesso
alla pensione di anzianità calcolata col sistema retributivo o misto e alla
pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente col sistema contributivo.

Rimangono in vigore i requisiti
previsti dalle disposizioni previgenti la legge
delega n. 243 del 2004 per l’accesso alla pensione di vecchiaia calcolata con
il sistema retributivo o misto.

2 LA PENSIONE DI ANZIANITA’
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO

2.1 LAVORATORI DIPENDENTI

2.1.1 Requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. a) e
comma 7)

A norma del comma 6, lett. a), a
decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere
alla pensione di anzianità aumenta secondo la
progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.

A partire dal 1° gennaio 2008, il
diritto alla pensione di anzianità per i lavoratori
dipendenti soggetti al sistema di calcolo retributivo o misto si consegue,
pertanto, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva, di seguito riportati (allegato
3):

– nel biennio 2008-2009, al
raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza
con almeno 60 anni di età ovvero, indipendentemente
dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40
anni;

– per gli anni dal 2010 al 2013, al
raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza
con almeno 61 anni di età ovvero, a qualunque età, al
raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i
requisiti di età anagrafica, di cui alla sopra citata
tabella A, saranno ulteriormente incrementati di un anno, salvo differimento
stabilito con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una
verifica da effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa
superiori alle previsioni (articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).

Pertanto, salvo il predetto
differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al
raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 62
anni di età, ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di
un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Ai fini del perfezionamento del
requisito della maggiore anzianità contributiva richiesto per l’accesso al
pensionamento di anzianità, in alternativa al
requisito di 35 anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età
anagrafica, deve essere computata tutta la contribuzione, ivi compresa quella
non utile per il diritto alla pensione di anzianità ma utile per la misura,
fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato
anche il requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione.

Per il
conseguimento del diritto a pensione, resta in ogni caso fermo il requisito
della cessazione dell’attività lavorativa dipendente, richiesto dall’articolo 22 della legge
30 aprile 1969, n. 153.

2.1.2 – Decorrenza della pensione di anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)

Con esclusione dei lavoratori per i
quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la
salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a
partire dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento di anzianità avverrà con
le decorrenze di cui al comma 6, lett. c), dell’art. 1 della citata legge .Ai
sensi del predetto comma, le “finestre” di uscita sono
così rimodulate (allegato 3):

I lavoratori che risultino
in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto
2.1.1) entro:

· il secondo trimestre dell’anno (30
giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità
dal 1° gennaio dell’anno successivo;

· il quarto trimestre (31 dicembre), possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio
dell’anno successivo.

Resta fermo che le “finestre” di uscita appena illustrate rappresentano la prima
decorrenza possibile.

Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione
da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un
qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.

Più precisamente, ove il lavoratore
decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l’apertura della prima finestra
utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa
domanda, semprechè entro quest’ultimo
mese sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Si precisa, inoltre, che coloro che maturano il diritto a pensione con 40 anni di
anzianità contributiva entro il secondo trimestre dell’anno, potranno accedere
al pensionamento di anzianità con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo,
come sopra indicato, ove abbiano compiuto entro il 31 dicembre dell’anno
precedente un’età pari o superiore ai 57 anni.

Qualora, invece, a tale data, gli anzidetti
lavoratori abbiano un’età inferiore ai 57 anni, la decorrenza della pensione
sarà differita al 1° luglio dell’anno successivo.

Per coloro, infine, che maturano i 40
anni di anzianità contributiva entro il quarto
trimestre dell’anno (31 dicembre), l’accesso alla pensione di anzianità,
indipendentemente dall’età posseduta al 31 dicembre, è previsto dal 1° luglio
dell’anno successivo.

Per completezza, si rappresenta che
il comma 11, lett. f) dell’articolo in argomento contiene un criterio delega
per il Governo per definire i termini di decorrenza di cui alla
lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con
un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Fino all’attuazione di tale
principio, trova applicazione la disciplina sopra illustrata.

2.2 LAVORATORI AUTONOMI

2.2.1 Requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità (articolo 1, commi 6, lett. a e
comma 7)

A norma del comma 6, lett. a), a
decorrere dal 1° gennaio 2008, il requisito anagrafico richiesto per accedere
alla pensione di anzianità aumenta secondo la
progressione indicata nella tabella A, allegata alla legge delega.

A partire dal 1° gennaio 2008, il
diritto alla pensione di anzianità a carico delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori
diretti, mezzadri e coloni), per i lavoratori soggetti al sistema di calcolo
retributivo o misto, si consegue pertanto al raggiungimento dei requisiti di
età anagrafica e di anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità
contributiva, di seguito riportati (allegato 4):

– nel biennio 2008-2009, al
raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza
con almeno 61 anni di età ovvero, indipendentemente
dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40
anni;

– per gli anni dal 2010 al 2013, al
raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza
con almeno 62 anni di età ovvero, indipendentemente
dall’età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40
anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, i
requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A
saranno ulteriormente incrementati di un anno salvo differimento stabilito con
decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col
Ministero dell’Economia e delle Finanze, qualora sulla base di una verifica da
effettuarsi nel corso del 2013, risultino risparmi di spesa superiori alle
previsioni (articolo 1, comma 7 della legge n. 243 del 2004).

Pertanto, salvo il predetto
differimento, dal 1° gennaio 2014, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue, per gli anzidetti lavoratori, al
raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35 anni con almeno 63
anni di età, ovvero, indipendentemente dall’età, al raggiungimento di
un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Non è richiesta, ai fini del
conseguimento del diritto a pensione, la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo (articolo 10, comma 6, del
decreto n. 503/1992 nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge
n. 537/1993). Peraltro, ove il lavoratore autonomo svolga anche attività di
lavoro dipendente, per l’accesso alla pensione, dovrà cessare tale attività
(art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), indipendentemente dalla gestione
in cui viene liquidato il trattamento pensionistico.

2.2.2- Decorrenza della pensione di
anzianità (articolo 1, comma 6, lett. c)

Con esclusione dei lavoratori per i
quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la
salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare), a
partire dal 1° gennaio 2008 l’accesso al pensionamento di anzianità avverrà con
le decorrenze di cui al comma 6, lett. c) dell’art. 1 della citata legge delega
.

Ai sensi del predetto comma, le
“finestre” di uscita sono così rimodulate
(allegato 4):

I lavoratori che risultino
in possesso dei requisiti di cui al comma 6, lett. a) (v. precedente punto
2.2.1) entro:

il secondo trimestre dell’anno (30
giugno) possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dell’anno
successivo.

il quarto trimestre (31 dicembre),
possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio del secondo anno
successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi.

Resta fermo che le “finestre” di uscita appena illustrate rappresentano la prima
decorrenza possibile.

Una volta acquisito il diritto a liquidare la pensione
da una determinata decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata da un
qualunque mese successivo alla prima decorrenza utile.

Più precisamente, ove il lavoratore
decida di protrarre il rapporto di lavoro dopo l’apertura della prima finestra
utile, la pensione di anzianità avrà decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa
domanda.

Per coloro che maturano il diritto a
pensione con 40 anni di anzianità contributiva, le
finestre di accesso sono quelle sopra individuate, senza alcun’altra
valutazione in merito all’età.

Si ribadisce
quanto già illustrato al punto 2.1.2 in ordine alla delega al Governo di cui al
comma 11, lett. f) dell’art. 1 della legge di riforma del 2004.

3 PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO

Si ricorda, in premessa, che ai sensi
dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “per i lavoratori
i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il
sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione
denominata <pensione di vecchiaia >.”

3.1. LAVORATORI DIPENDENTI ED
AUTONOMI

3.1.1 Requisiti per
il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 6, lett. b)

Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori la
cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere al pensionamento (allegato 5):

· a 60 anni, per le donne e a 65 anni,
per gli uomini, con una anzianità contributiva
effettiva di almeno 5 anni;

a prescindere dal requisito anagrafico
con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Ai fini del computo
della predetta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di
periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti
il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5
(art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

· con un’anzianità contributiva non
inferiore a 35 anni con i requisiti di età anagrafica
indicati nella tabella A allegata alla legge delega per il periodo dal 2008 al
2013, incrementati di un anno a partire dal 2014 (art. 1, comma 7, della legge
n. 243 del 2004).

Ai fini del calcolo del trattamento
pensionistico continuano ad utilizzarsi i coefficienti di trasformazione
indicati nell’allegato 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’accesso al pensionamento prima del
compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla
condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2
volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n.
335).

3.1.2 Decorrenza della pensione di vecchiaia (articolo
1, comma 6, lett. c)

Il meccanismo di accesso
differito (cd. finestre) viene esteso anche ai
soggetti che maturano il diritto alla pensione nel sistema contributivo, con
esclusione dei lavoratori per i quali la legge delega n. 243 del 2004 ha previsto la
salvaguardia della normativa vigente (v. punto 6 della presente circolare).

In particolare, soggiacciono alle
finestre di accesso i lavoratori che richiedono la
pensione contributiva non avendo ancora raggiunto l’età di 65 anni e le
lavoratrici che la richiedono prima del compimento del 60° anno di età.

Le finestre previste dalla lettera c)
del comma 6 dell’articolo 1 del provvedimento in
esame, possono applicarsi, quindi, nel caso di pensioni contributive a:

· lavoratori e
lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità
contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;

· lavoratori che richiedono la
pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari
o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A
allegata alla legge n. 243 del 2004 incrementate di un anno a partire dal 2014
(art. 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).

Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate ai punti 2.1.2 e
2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e
rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.

Resta fermo che, le predette
“finestre”, rappresentano la prima decorrenza possibile. Una
volta acquisito il diritto a liquidare la pensione da una determinata
decorrenza, la pensione stessa può essere liquidata anche da un qualunque mese
successivo alla prima decorrenza utile.

In ogni caso, per i lavoratori che
decidano di protrarre il rapporto di lavoro dopo la prima finestra d’uscita, la
decorrenza della pensione non può essere anteriore al
mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché entro quest’ultimo mese
sia maturato anche il requisito della cessazione del rapporto di lavoro
dipendente.

Va, infine, precisato che la
condizione richiesta a coloro che accedono al
pensionamento prima del compimento del 65° anno di età, in base alla quale
l’importo della pensione risultante non deve essere inferiore a 1,2 volte
l’importo dell’assegno sociale, non è un requisito per l’apertura della c.d.
finestra d’uscita.

Le Sedi dovranno, quindi, verificarne
la sussistenza al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.

4. LAVORATORI
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8
AGOSTO 1995, N. 335 (articolo 1, comma 6, lett. d)

A norma del comma 6, lettera d), ai
lavoratori assicurati presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti la
cui pensione è liquidata esclusivamente col sistema contributivo.

La verifica della non iscrizione ad
altre forme di previdenza obbligatoria va effettuata
al momento del pensionamento.

4.1 Requisiti per
il diritto (articolo 1, comma 6, lett. b ed a)

Pertanto, il diritto alla pensione,
per i predetti lavoratori si consegue:

a 60 anni, per le donne e a 65 anni,
per gli uomini, con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;

· a prescindere dal requisito
anagrafico con un’anzianità contributiva pari a 40 anni:

Ai fini del computo della predetta
anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di
studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti
il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5
(art. 1, comma 7, legge 8 agosto 1995, n. 335).

· con un’anzianità contributiva pari
ad almeno 35 anni con i requisiti di età anagrafica
previsti per i lavoratori dipendenti nella tabella A allegata alla legge delega
per il periodo dal 2008 al 2013, incrementati di un anno a partire dal 2014
(articolo 1, comma 7, della legge n. 243 del 2004).

4.2 Decorrenza della pensione

Soggiacciono alle finestre di accesso i lavoratori che conseguono il diritto alla
pensione non avendo ancora raggiunto l’età di 65 anni, se uomini e di 60 anni,
se donne.

Le finestre previste dalla lettera c)
del comma 6 dell’articolo 1 del provvedimento in
esame, possono applicarsi, quindi, ai:

· lavoratori e
lavoratrici che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità
contributiva, senza aver raggiunto i predetti limiti di età;

· lavoratori che richiedono la
pensione in presenza di un’anzianità contributiva pari
o superiore a 35 anni in concorrenza con le età richieste dalla tabella A,
allegata alla legge n. 243 del 2004.

Per tali soggetti le finestre di accesso sono le medesime già illustrate al punto 2.1.2
per i lavoratori dipendenti e rappresentate nell’allegato 3 alla presente
circolare.

Per quanto concerne le disposizioni
da applicare ai lavoratori assicurati presso la gestione separata ed iscritti
anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, interpellato sull’argomento, con nota del 2 agosto
2005 si è riservato di fornire il parere richiesto, sentito, se del caso, il
Dipartimento della Ragioneria dello Stato del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

5. REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI
DIPENDENTI ED AUTONOME (articolo 1, comma 9)

In via sperimentale, dal 1° gennaio
2008al 31 dicembre 2015, le lavoratrici che hanno maturato un’anzianità
assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e raggiunto un’età anagrafica di
57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono
accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della
pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Con tale disciplina il legislatore
consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995,di ottenere la pensione di anzianità con
un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata
alle legge in esame.

Per avvalersi del beneficio,
peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la
determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo
contributivo (si richiamano, in proposito, le istruzioni fornite con circolare
n. 108 del 7 giugno 2002).

Possono beneficiare della
sperimentazione:

le lavoratrici in possesso di
un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che
non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità
contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a
pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in
vigore della legge n. 243 del 2004. In tal caso, infatti, le predette
lavoratrici conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
suddetta normativa, ai sensi dei commi da 3 a 5 dell’articolo 1 della legge in
oggetto (circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte prima “Salvaguardia del diritto a pensione”).

le lavoratrici con un’anzianità
contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già
esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’art. 1, comma 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335.

Le suddette lavoratrici dovranno effettuare la scelta del sistema di calcolo contributivo al
momento del pensionamento, in quanto tale opzione è finalizzata a consentire
loro di usufruire di più favorevoli requisiti anagrafici, rispetto a quelli in
vigore dal 1° gennaio 2008.

Rimane ferma per le lavoratrici con
un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la
possibilità di esercitare, nel corso della propria vita lavorativa, ovvero
all’atto del pensionamento, l’opzione per il sistema
contributivo di cui all’art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
secondo le modalità illustrate nella circolare n. 108 del 7 giugno 2002. Si
ricorda che tale facoltà di opzione, una volta
esercitata è irrevocabile.

In quest’ultimo
caso, alle lavoratrici optanti si applicano tutte le disposizioni proprie del
sistema contributivo ed, in particolare, ove ne ricorrano i presupposti, i
benefici riconosciuti dal comma 40, lett. c) dell’ articolo
1 della legge n. 335 del 1995.

I medesimi benefici non trovano
applicazione, invece, per le lavoratrici che si avvalgono della disciplina
prevista dall’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del
2004.

Per le donne che usufruiscono della
sperimentazione, infatti, l’applicazione del sistema contributivo è limitata
alle sole regole di calcolo.

A tutte le lavoratrici in questione,
si applicano le “finestre di accesso” illustrate ai
punti 2.1.2 e 2.2.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i
lavoratori autonomi rappresentate negli allegati 3 e 4 alla presente circolare.

6. LAVORATORI CUI CONTINUA AD
APPLICARSI LA NORMATIVA
VIGENTE

Per completezza espositiva si ribadisce quanto già chiarito con messaggio n. 22987 del 17
giugno 2005, relativamente alle categorie di lavoratori cui continuano ad
applicarsi le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti
anteriormente all’entrata in vigore della legge delega.

1. lavoratori che, entro il 31
dicembre 2007, maturino, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata
in vigore della legge n. 243 del 2004, i requisiti di anzianità
contributiva e di età anagrafica, o di sola anzianità contributiva utili per il
conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla
pensione nel sistema contributivo (Art. 1, comma 3 – cfr. circolare n. 149 dell’11
novembre 2004, parte prima: “Salvaguardia del diritto a pensione”, punti 1 e
2);

lavoratori che, antecedentemente alla data del
1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria (Art.1, comma 8, – cfr. circolare n. 149 dell’11 novembre 2004, parte
prima:“Salvaguardia del diritto a pensione”, punto 4);

Nel limite di 10.000 unità:

2. lavoratori collocati in mobilità
ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al
1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità
entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7,
comma 2 dell’anzidetta legge n. 223 del 1991;

3. lavoratori
destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti,
alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e
b) del predetto comma 28 dell’art.2 della legge 662
(articolo 1, commi 18 e 19).

Gli assicurati di cui ai precedenti
punti potranno accedere alla pensione con i medesimi
requisiti e le medesime "finestre" di accesso previste dalla
disciplina previgente alla citata legge n. 243 del 2004, a nulla rilevando che
le "finestre" stesse si collochino successivamente al 31 dicembre
2007.

In particolare, ai lavoratori di cui
ai punti 2, 3 e 4, continueranno ad applicarsi le finestre di
accesso di cui alla legge n. 449 del 1997 (cfr.
circolari n. 2 del 5 gennaio 1998 e 81 del 9 aprile
1998) anche in periodi successivi al 2008.

IL Direttore Generale

Crecco

ALLEGATO 1

Legge n. 243 del 23 agosto 2004

ALLEGATO 2

TABELLA A (Articolo 1, commi 6 e 7)

ETA’ ANAGRAFICA

Anno

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all’INPS

2008

60

61

2009

60

61

2010

61

62

2011

61

62

2012

61

62

2013

61

62

2014 in poi

62

63

ALLEGATO 3

Lavoratori dipendenti

Data entro la quale vengono

maturati i requisiti

Requisiti

Decorrenza

della pensione

30 giugno 2008

60 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2009

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2008

40 anni di contributi

1° luglio 2009

se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2008

60 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2009

30 giugno 2009

60 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2010

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2009

40 anni di contributi

1° luglio 2010

se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2009

60 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2010

30 giugno 2010

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2011

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2010

40 anni di contributi

1° luglio 2011

se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2010

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2011

30 giugno 2011

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2012

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2011

40 anni di contributi

1° luglio 2012

se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2011

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2012

30 giugno 2012

61 anni di età
e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2013

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2012

40 anni di contributi

1° luglio 2013

se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2012

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2013

30 giugno 2013

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2014

se di età pari o superiore a 57 anni

30 giugno 2013

40 anni di contributi

1° luglio 2014

se di età inferiore

a 57 anni

31 dicembre 2013

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2014

ALLEGATO 4

Lavoratori autonomi

Data entro la quale vengono

maturati i requisiti

Requisiti

Decorrenza

della pensione

30 giugno 2008

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2009

31 dicembre 2008

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2010

30 giugno 2009

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2010

31 dicembre 2009

61 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2011

30 giugno 2010

62 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2011

31 dicembre 2010

62 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2012

30 giugno 2011

62 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2012

31 dicembre 2011

62 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2013

30 giugno 2012

62 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2013

31 dicembre 2012

62 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2014

30 giugno 2013

62 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2014

31 dicembre 2013

62 anni di età
e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2015

30 giugno 2014

63 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° luglio 2015

31 dicembre 2014

63 anni di età e

35 anni di contributi

oppure

40 anni di contributi

1° gennaio 2016

ALLEGATO 5

PENSIONE CONTRIBUTIVA

Anno

Età

Anzianità contributiva minima

dal 1° gennaio 2008

60 anni se donna

65 anni se uomo

5

dal 1° gennaio 2008

Qualsiasi età

40

dal 1° gennaio 2008

al 31 dicembre 2009

60 anni (61 se autonomo)

35

dal 1° gennaio 2010

al 31 dicembre 2013

61 anni (62 se autonomo)

35

dal 1° gennaio 2014 in poi

62 anni (63 se autonomo)

35