Penale

Tuesday 28 February 2006

Investigazioni difensive: ripartono i lavori del codice- Al via gli schemi di regolamento per Regioni e province autonome- Altri organismi pubblici in regola con la privacy

Investigazioni difensive:
ripartono i lavori del codice- Al via gli schemi di regolamento per Regioni e
province autonome- Altri organismi pubblici in regola con la privacy

Autorità garante per la
protezione dei dati personali Newsletter 24 febbraio 2006 n. 271 – Notiziario settimanale

Investigazioni difensive:
ripartono i lavori del codice

Entro il 31 marzo osservazioni e suggerimenti

Riprendono i lavori preparatori
del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali utilizzati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria. Entro il 31 marzo i rappresentanti di
categoria di avvocati e investigatori privati, i
soggetti pubblici e privati che hanno titolo a partecipare ai lavori sono
invitati a darne comunicazione al Garante anche al fine di verificare eventuali
novità intervenute nelle categorie interessate rilevanti ai fini della
rappresentatività. Ed entro l’estate, nei programmi
del Garante, dovrebbe ultimarsi la redazione dello schema del codice da
sottoporre a consultazione pubblica prima della sua adozione. Ai lavori
preparatori, avviati nel 2000 con la pubblicazione della iniziativa
in Gazzetta ufficiale e per i quali si è determinata una pausa a seguito
dell’avvio del riordino della disciplina sulla protezione dei dati personali
culminato con l’adozione del Codice della privacy, hanno partecipato i
rappresentanti di numerose associazioni di categoria: Consiglio nazionale
forense, Unione camere penali, Organismo unitario avvocatura, associazioni
rappresentative di investigatori privati. Da questi incontri sono emersi
elementi di riflessione che a parere dell’Autorità, possono rappresentare una utile base per la prosecuzione dei dibattito. Nel codice
che disciplinerà la materia delle investigazioni difensive oltre agli istituti
e ai principi generali relativi al trattamento dei dati personali, particolare
attenzione sarà posta su specifici aspetti dell’attività professionale di avvocati e investigatori quali l’informativa,
il trattamento dei dati personali tramite sistemi informatici,
la loro conservazione, comunicazione e diffusione, il conferimento di incarichi
a consulenti esterni. Il provvedimento che dispone la riapertura dei lavori sul
codice deontologico sarà pubblicato nei prossimi
giorni sulla Gazzetta ufficiale.

Al via gli schemi di regolamento
per Regioni e province autonome

Il Garante ha espresso parere
favorevole sullo schema tipo di regolamento per i trattamenti di dati sensibili
e giudiziari predisposto dalla Conferenza dei Presidenti dell’assemblea, dei
consigli regionali e delle province autonome. L’adozione di propri regolamenti,
conformi allo schema tipo approvato e alle indicazioni fornite dal Garante,
permetterà alle regioni e alle province autonome di poter trattare lecitamente informazioni
delicate come l’etnia, le convinzioni religiose, l’appartenenza politica e
sindacale, la salute, la vita sessuale. A questo schema tipo potranno far
riferimento le regioni e le province autonome interessate per elaborare il
proprio regolamento senza la necessità di ottenere singolarmente un parere
dell’Autorità. Parere invece necessario nel caso si apportino modifiche
sostanziali o si introducano operazioni non
considerate nello schema approvato. Il Codice in materia di protezione dei dati
personali prevede che i soggetti pubblici per poter raccogliere, utilizzare,
conservare dati sensibili e giudiziari indispensabili per le loro attività
istituzionali debbano adottare specifici regolamenti con i quali vengono individuati e resi noti ai cittadini i dati che
vengono trattati e per quali scopi. I regolamenti contengono una serie di
schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico
per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, i tipi di dati
utilizzati, la denominazione dei trattamenti.

Nell’approvare lo schema tipo di
regolamento il Garante ha richiesto alcune integrazioni e ha stabilito, tra
l’altro, che regioni e province specifichino nel dettaglio
normativa e finalità perseguite nelle comunicazioni di dati attinenti al
rapporto di lavoro del personale (così come devono individuare i casi di
comunicazioni a compagnie assicurative di dati sanitari di consiglieri e
assessori regionali). Nello schema vanno inoltre introdotte misure necessarie
per verificare la liceità della eventuale diffusione
di dati sensibili, come l’adesione ad associazioni religiose, filosofiche,
sindacali o politiche dei consiglieri nell’ambito della verifica
dell’elettorato passivo e dei requisiti per l’esercizio del mandato, ammessa
solo se indispensabile. Analoghe cautele vanno osservate per evitare la
diffusione di dati sulla salute attraverso la registrazione dei lavori del
consiglio e la loro diffusione televisiva o on line.

Altri organismi pubblici in
regola con la privacy

Prosegue il processo di adeguamento alle norme sulla privacy da parte delle
amministrazioni pubbliche. Il Garante ha dato il via libera
agli schemi di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposti
dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dal Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione, dall’Avvocatura dello Stato, dall’Ente
nazionale per l’aviazione civile, dall’Agenzia spaziale italiana e
dall’Istituto nazionale di astrofisica. Con l’adozione di un proprio
regolamento, conforme al parere dell’Autorità, questi organismi potranno
lecitamente raccogliere, elaborare e utilizzare per le loro finalità
istituzionali i dati relativi alla salute, all’etnia,
alle opinioni politiche, ai carichi pendenti. I regolamenti, che individuano e
rendono noto ai cittadini quali dati vengono usati e
per quali fini, contengono l’indice dei trattamenti e una serie di schede
articolate nelle quali sono evidenziate le finalità di rilevante interesse
pubblico per trattare i dati sensibili e giudiziari, la denominazione del
trattamento, la fonte normativa, i tipi di dati trattati e le operazioni
eseguibili.