Penale

Wednesday 05 November 2003

Inversione di rotta per la diffamazione a mezzo stampa. Sarà punita solo con pena pecuniaria. Camera dei deputati – Commissione giustizia – «Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione» testo unificato presentato dalla relatrice Isabella Bert

Inversione di rotta per la diffamazione a mezzo stampa. Sarà punita solo con pena pecuniaria

Camera dei deputati

Commissione giustizia – «Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione»

testo unificato presentato dalla relatrice Isabella Bertolini

4 novembre 2003

Articolo 1

(Modifiche alla legge 47/1948)

1. Dopo il primo comma dellarticolo 1 della legge 47/1948, è aggiunto il seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale».

2. Dopo larticolo 8 della legge 47/1948, è inserito il seguente:

«Articolo 8bis (Risposte e rettifiche nel caso di stampa non periodica o altro mezzo di diffusione). 1. Nei casi previsti dal terzo comma dellarticolo 595 Cp, lautore della pubblicazione ovvero i soggetti di cui allarticolo 57bis del Cp, sono tenuti a richiedere la pubblicazione, a proprie spese, su almeno due quotidiani a tiratura nazionale, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità.

La richiesta di pubblicazione di cui al comma precedente è inviata entro tre giorni dal ricevimento della dichiarazione o della rettifica.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dellarticolo 8.

Nei casi previsti dallarticolo 595, comma terzo, del Cp, si applica la pena della multa non superiore a euro 375 se è adempiuta la richiesta di pubblicazione di cui al primo comma».

3. Larticolo 13 della legge 47/1948 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13 (Pene per la diffamazione).

1. Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nellattribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da euro 2000 a euro 7500.

2. Si applica la pena della mula non superiore a euro 1500 se è adempiuta la richiesta di cui allarticolo 8.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dallarticolo 36 del Cp.

4. Il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari».

4. Dopo il comma 6 dellarticolo 8 della legge 47/1948, sono inseriti i seguenti:

«6bis. Nella determinazione del danno derivante dalla pubblica azione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice tiene conto della pubblicazione della rettifica, se richiesta dalla persona offesa. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, lentità del danno non patrimoniale non può eccedere la somma di euro 25.000.

6ter. Nei casi previsti dalla presente legge, lazione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in un anno dalla pubblicazione.

5. Larticolo 12 della legge 47/1848, è abrogato.

Articolo 2

(Modifiche agli articoli 57, 594, 595, 596 e 597 Cp)

1. Larticolo 57 del Cp è sostituito dal seguente:

«Articolo 57 (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva e altri mezzi di diffusione).

1. Salva la responsabilità dellautore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, rispondono dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

La pena è in ogni caso ridotta di un terzo».

2. Larticolo 594 del Cp è sostituito dal seguente:

«Articolo 595 (Ingiuria).

Chiunque offende lonore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 650.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della multa fino a euro 950 se loffesa consiste nellattribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora loffesa sia commessa in presenza di più persone».

3. Larticolo 595 del Cp è sostituito dal seguente:

«Articolo 595 (Diffamazione).

Chiunque, fuori dei casi indicati nellarticolo precedente, comunicando con più persone, offende laltrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 1500.

Se loffesa consiste nellattribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa fino a euro 2500.

Se loffesa è arrecata col  mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 500 a euro 2500.

Se loffesa è arrecata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate sino al triplo».