Penale

Wednesday 26 November 2003

Interposizione di manodopera e Legge Biagi. Tribunale di Ferrara – sentenza 4 novembre 2003.

Interposizione di manodopera e Legge Biagi. Secondo le prime applicazioni giurisprudenziali niente continuità normativa tra labrogata l. 1369/60 e il d.lgs. 276/2003, Ne discende il proscioglimento per tutte le imputazioni riferite alla vecchia normativa.

Tribunale di Ferrara sentenza 4 novembre 2003. Giudice Bighetti ricorrente Melchiorri ed altri

Motivazione contestuale

1. Alludienza del 4 novembre 2003 il Pm ed i difensori degli imputati hanno chiesto che il giudice pronunci ex articolo 129 Cpp sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. I difensori delle parti civili si sono opposte.

2. Ritiene il giudice che il fatto contestato agli imputati non sia più previsto dalla legge come reato e pertanto si impone la più favorevole pronuncia di assoluzione prevista dallarticolo 129 secondo comma Cpp.

3. Carlo Melchiorri e Maurizio Ansaloni in qualità di legali rappresentanti rispettivamente di Acosea spa e di Coopser scarl sono imputati della violazione dellarticolo 1 della legge 1369/60 recante «divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e muova disciplina dellimpiego di mano dopera negli appalti di opere e servizi».

4. Larticolo 1 vieta allimprenditore «di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, lesecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dallappaltatore o allintermediario, qualunque sia la natura dellopera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono». Secondo il disposto del comma 3 «è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di sevizi, ove lappaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dallappaltante, quandanche per il loro uso venga corrisposto un compenso allappaltante». In estrema sintesi la legge 1369/60 e quindi la scelta di politica economica ad essa sottesa esprime disvalore verso il decentramento dellimpresa e, per converso, esprime preferenza verso un accentramento nellimpresa della forza lavoro necessaria per raggiungere gli scopi produttivi.

5. La fattispecie dellinterposizione di manodopera si compone tradizionalmente di tre elementi: a) un contratto di somministrazione di mere prestazioni di lavoro, oppure un contratto di appalto di opere o servizi senza lappaltatore sia un vero imprenditore e, come tale, vero utilizzatore delle prestazioni di lavoro; b) un rapporto di lavoro o analogo tra lappaltatore o interposto ed i prestatori c) lutilizzazione delle prestazioni di lavoro da parte dellappaltante o interponente.

6. Larticolo 85 del decreto legislativo 276/03 recante «attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 30/2003» ha abrogato lintera Gazzetta ufficiale del 9 ottobre 2003 ed è in vigore dal 24 ottobre 2003, non essendo presenti nel decreto disposizioni particolari in ordine alla sua efficacia (articolo 73 Costituzione).

7. Il decreto legislativo tocca numerosi e importanti aspetti del mercato dal lavoro e del rapporto di lavoro dettando norme in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro (Titolo II), somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco (Titolo III) gruppi di impresa e trasferimento di azienda (Titolo IV), tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, lavoro intermittente, lavoro ripartito (noto come job sharing) lavoro a tempo parziale: Titolo V), apprendistato e contratto di inserimento (Titolo VI), contratti a progetto ed occasionali, certificazione dei contratti di lavoro (Titolo VIII).

8. Pur reputando non essere questa la sede per una analisi approfondita di tutte le novità apportate dal legislatore ci si sente di affermare che il decreto 276/03 rappresenta una profonda modifica delle regole del mondo del lavoro e della  materia qui tratta; certamente ad esso è sottesa una opzione di politica economica completamente diversa da quella che negli anni sessanta ha dettato le regole relative alla intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro.

9. Ovviamente si deve dare conto di questa affermazione ed il motivo non è speculativo ma risiede nella necessità di stabilire se si debba parlare di abrogazione, da parte del decreto legislativo citato, della norma incriminatrice di cui allarticolo 1 legge 1369/60 con conseguente applicazione dellarticolo 2, comma 2 del Cp secondo il quale «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano lesecuzione e gli effetti penali»; oppure se si debba parlare di successione di norme penali nel tempo con seguente applicazione dellarticolo 2 terzo comma del Cp secondo il quale si applica la legge penale le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. In altre parole occorre stabilire se il fatto di cui sono accusati i legale rappresentante di Acosea spa e di Coopser scarl mantenga rilevanza penale anche dopo la riforma del mercato del lavoro e labrogazione espressa dalla legge 1369/60.

10. Larticolo 1 della legge 30/2003 di cui il decreto citato costituisce attuazione, alla lettera m) indica quale principio e criterio direttivo della delega al Governo «labrogazione della legge 1369/60 e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:

11. autorizzazione della somministrazione di manodopera solo da parte di soggetti identificati ai sensi della lettera f);

12. ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produt6tivo od organizzativo (omissis);

13. distinzione dei criteri distintivi tra appalto e somministrazione.

14. La legge delega quindi impone espressamente labrogazione della legge 1369/60 che sanciva il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e richiede la creazione di una disciplina nuova, basata su principi che sono opposti a quelli previdenti; la interposizione nelle prestazioni di lavoro è prevista infatti come regola, e non come divieto; la possibilità di somministrare (esclusivamente) forza lavoro è un principio e criterio direttivo cui il legislatore delegato deve attenersi.

15. Puntualmente il legislatore delegato dà corpo a questi principi. Ammette e definisce la somministrazione di lavoro, ne regola i soggetti e le forme (articoli 1, 4, 5, 20, 21, 22 decreto legislativo 276/03). Allarticolo 1 definisce la somministrazione di lavoro come la fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato ed a termine, ai sensi dellarticolo 20. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, denominato utilizzatore, che si rivolta ad altro soggetto, denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 (articolo 20 comma 1). Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nellinteresse nonché sotto la direzione ed il controllo dellutilizzatore (articolo 20 comma 2 parte 1). Il soggetto somministratore deve avere certe caratteristiche di solidità economico finanziaria e di trasparenza e deve essere autorizzato dal ministero del Lavoro ad esercitare lattività di somministrazione. È prevista listituzione di un albo apposito ove detti soggetti sono iscritti (articoli 4 e 5). Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta secondo contenuti predeterminati dallarticolo 21.

16. Una rivoluzione, quindi, un capovolgimento dei principi sottesi alla legge del 1960, giacché ora è premesso che un soggetto dipendente di un imprenditore sebbene alluopo autorizzato e da questi retribuito, presti la sua opera a favore di altro imprenditore, nel suo interesse, sotto la sua direzione e sotto il suo controllo. I requisiti essenziali dellappalto di manodopera descritti al paragrafo 5 che servivano di riferimento per determinare la fattispecie penalmente rilevante, diventano in buona sostanza requisiti essenziali di un contratto lecito. Non solo: la somministrazione di lavoro è ammessa anche a tempo indeterminato; e nei casi in cui avviene a tempo determinato (ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo o sostitutivo) è ammessa anche se riferita allordinaria attività dellutilizzatore.

17. Il sistema sanzionatorio collegato alla somministrazione di lavoro è previsto dallarticolo 18 del decreto legislativo 276/03. Il comma 1 ha riguardo alla posizione del somministratore mentre il comma 2 ha riguardo alla posizione dellutilizzatore. Il comma 1 dispone: «lesercizio non autorizzato delle attività di cui allarticolo 4 comma 1 (tra cui quella di somministrazione) è punito con la sanzione dellammenda di euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro».

Il comma 2 dispone quanto segue: «nei confronti dellutilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui allarticolo 4 comma 1 lettera a) ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui allarticolo 4 comma 1 lettera b) o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dellammenda di euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione &(omissis)». La violazione degli obblighi previsti dallarticolo 20, recante le condizioni di liceità della somministrazione di lavoro, non è sanzionata penalmente, essendo prevista una sanzione amministrativa da 250 a 1250 euro (esempio: contratto di somministrazione a tempo indeterminato concluso fuori dei casi previsti dal comma 3 dellarticolo 20 ossia fuori delle ipotesi di consulenza informatica, servizi di pulizia, gestione biblioteche, consulenza direzionale ecc.).

18. Si deve ora stabilire, dopo avere brevemente descritto le nuove fattispecie penali, se vi è continuità tra le due normative, quella abrogata e quella di cui al decreto legislativo 276/03. La risposta positiva a questa domanda implica laffermazione che la fattispecie oggi contestata agli imputati integra gli estremi del reato di cui allarticolo 18 comma 1 per il legale rappresentante di Coopser scarl, somministratore, e del reato di cui allarticolo 18 comma 2 per il legale rappresentante di Acosea spa, utilizzatore.

19. Secondo questo interprete tra le due fattispecie di cui allarticolo 1 e 2 legge 1369/60 e larticolo 18 commi 1 e 3 decreto legislativo 273/03 non vi è continuità: esse divergono in ordine ad elementi costituitivi tipici che disegnano lidentità del fatto. La legge 1369/60 imponeva il divieto di somministrazione di manodopera o appalto di mere prestazioni di lavoro in qualsiasi forma, mentre il nuovo decreto legislativo ammette la somministrazione di manodopera. Elemento costitutivo tipico della abrogata fattispecie è avere somministrato manodopera ed averla utilizzata, mentre lelemento costitutivo tipico della fattispecie nuova non è quello appena descritto bensì, per ciò che concerne il somministratore, avere agito senza autorizzazione e per ciò che concerne lutilizzatore, avere usufruito di manodopera proveniente da soggetto non autorizzato. La nuova fattispecie, quindi, non solo non annette disvalore al meccanismo in sé della somministrazione di manodopera, ma introduce un elemento nuovo, caratterizzante la fattispecie penale, ossia la necessità di autorizzazione nel soggetto somministratore, estraneo alla normativa previdente.

Secondo la Suprema corte di cassazione «non può parlarsi di continuità nella successione tra norme quando uno o più elementi normativi tipici di identificazione del fatto siano tra loro eterogenei».

20. In conclusione tra la norma di cui allarticolo 1 e 2 della legge 1369/60 e larticolo 18 del decreto legislativo 276/03 non vi è continuità ma frattura normativa. Il divieto di appalto di manodopera, in tutte le sue forme è stato abrogato e così la fattispecie penale ad esso connessa. È stata disegnata una nuova disciplina dellappalto di manodopera, il quale è oggi permesso e definito somministrazione di lavoro, contratto in base al quale i lavoratori alle dipendenze del somministratore svolgono la loro attività nellinteresse nonché sotto la direzione ed il controllo dellutilizzatore. La nuova fattispecie penale non si incentra sulla liceità o meno del contratto di somministrazione di manodopera bensì sulla mancanza di autorizzazione ministeriale del soggetto somministratore.

Conseguentemente, data leterogeneità esistente tra le due fattispecie, nel caso che ci occupa si versa nellipotesi di abolitio criminis prevista dallarticolo 2 comma 2 Cp secondo la quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato.

PQM

Visto larticolo 129 Cpp assolve Carlo Melchiorri e Maurizio Ansaloni dal reato loro ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.