Civile

Wednesday 22 February 2006

Intermediazione finanziaria e violazione dell’ obbligo di informazione. Il danno va risarcito soltanto se è dimostrato che l’ adempimento degli oneri di informazione avrebbe portato ad un investimento diverso

Intermediazione finanziaria e
violazione dell’obbligo di informazione.
Il danno va risarcito soltanto se è dimostrato che l’adempimento degli oneri di informazione avrebbe
portato ad un investimento diverso

Tribunale di Milano – Pres. A.
Vanoni, Rel. C.R. Raineri –16 novembre 2005 /5 gennaio
2006.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 7/10/04 i sigg.ri V. M. B. e R. F. convenivano in giudizio avanti il
Tribunale di Milano la Banca Intesa
Spa per sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, lamentando la
violazione dei doveri di informazione, diligenza e trasparenza previsti dal TUF
e dai regolamenti attuativi Consob relativamente alla negoziazione di bond
Argentina per il controvalore di € 21.000,00 avvenuta in data 28/1/2000.

La Banca convenuta si costituiva in
giudizio contestando il fondamento delle avverse pretese e deduzioni ed
instando per il rigetto della domanda nel favore delle spese processuali.

A seguito delle
scambio degli atti e della istanza di fissazione di udienza presentata
ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 5/03 il Giudice
relatore, con decreto 16/5/05, ammetteva alcune delle prove dedotte dalla
difesa convenuta riservando al Collegio ogni altro provvedimento.

L’udienza di discussione,
originariamente fissata per il giorno 12/10/05, veniva
differita per ragioni d’ufficio al 16/11/05.

Il difensore di parte attrice ribadiva di non aver ricevuto l’avviso di deposito della
memoria di replica della controparte notificata ai
sensi dell’art. 140 c.p.c, né la raccomandata spedita dall’Ufficiale
giudiziario. Il difensore di parte convenuta riaffermava la ritualità della
notificazione.

Il Tribunale, all’esito della
relazione del Giudice e della discussione dei difensori, si riservava di
decidere disponendo il deposito del provvedimento nel termine di giorni 30.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le questioni in rito possono
dirsi irrilevanti ai fini della decisione atteso che, anche laddove volesse
stimarsi irritualmente depositata la memoria ex art. 5 D.Lgs
n. 5/03 da parte della Banca (la notifica risulta invero regolare, ma il
difensore di parte attrice nega di aver ricevuto entrambi gli avvisi di
deposito), la domanda attrice va disattesa per le assorbenti ragioni di seguito
espresse, indipendentemente dal risultato delle prove orali ammesse.

Gli attori deducono che
l’intermediario finanziario:

a) ha omesso di consegnare il
Prospetto contenente le informazioni e pattuizioni relative all’investimento

b) non ha fornito alcuna informazione
in ordine all’aggravarsi della situazione economico-finanziaria della
Repubblica Argentina

c) non ha provveduto, durante il
periodo di durata dell’investimento, a fornire informazioni in ordine alla
svalutazione del capitale investito

d) non ha evidenziato che l’operazione
era manifestamente in conflitto di interessi.

Su tali premesse, ritenuto che la
mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla normativa in materia
avrebbe inciso in maniera determinante sul consenso
prestato all’investimento, la difesa attrice ha concluso:

a) per la nullità/annullamento del
contratto di compravendita di cui è causa

b) per il risarcimento del danno
"conseguente alla dichiarata nullità e/o annullamento del contratto"
in misura pari al valore dell’investimento

c) per la condanna al risarcimento del
danno, nella suindicata misura, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Ciò considerato e premesso, per
quanto concerne le dedotte violazioni osserva il Tribunale che

– nessun obbligo di consegna del
prospetto sussisteva in capo all’intermediario trattandosi di una ipotesi di
negoziazione e non di offerta pubblica/sollecitazione all’investimento

– l’obbligo di informazione
sull’andamento dell’investimento (e nei casi in cui si siano determinate
perdite superiori al 30%) sussiste solo nelle ipotesi in cui il patrimonio sia
stato "affidato nell’ambito di una gestione patrimoniale"
(fattispecie del tutto estranea al caso in esame)

– il conflitto di interesse va
escluso avendo la Banca
provato per tabulas (cfr. doc. 12) che il giorno
precedente l’operazione contestata era ricorsa al mercato acquistando detto
titolo da altri contributori per soddisfare le richieste dei clienti e non
essendo contestato il fatto che la Banca
abbia venduto ad un prezzo in linea con il mercato e senza applicare
commissione sulla vendita. (non senza rilevare che
occorrerebbe dimostrare in che modo il preteso conflitto avrebbe contribuito a
cagionare l’asserito danno).

Meritevole di considerazione
resta dunque la sola doglianza concernente la omessa
informazione sul prodotto finanziario. Sul punto va però osservato che seppure
l’onere di provare l’assolvimento dell’obbligo informativo grava
sull’intermediario per espressa previsione di legge (art. 23 TUF), deve
tuttavia rilevarsi che l’acquisto oggetto di causa è stato effettuato
agli inizi dell’anno 2000 e dunque in un periodo "non sospetto" in
quanto precedente al declassamento operato dalle agenzie internazionali solo a
decorrere dal marzo 2001.

Al momento della negoziazione la Banca convenuta non disponeva
di dati particolari dai quali desumere una rischiosità del titolo di
portata superiore a quella che di norma può assegnarsi ad obbligazioni emesse
da un paese cd. "emergente", non europeo, la cui affidabilità non
poteva essere parificata a quella degli stati occidentali ad economia avanzata,
e ciò secondo comune buon senso.

Ma considerato nondimeno
l’affidamento concesso al Paese Argentina dal Fondo Monetario Internazionale,
ben può ritenersi che per gli operatori di mercato, in quel tempo, tali obbligazioni
non destassero particolare sospetto.

In ogni caso il danno conseguente il default di tali titoli può considerarsi
eziologicamente connesso alla omissione di un obbligo informativo solo se può
dirsi accertato che la diversa informazione non resa dall’intermediario era in
concreto nella disponibilità di quest’ultimo e se tale informazione, ove resa,
avrebbe dissuasa l’investitore dal compiere l’operazione, ovvero lo avrebbe
condotto ad una scelta di investimento diversa.

Tali presupposti non possono
dirsi nella specie sussistenti e va dunque escluso il
collegamento causale fra l’obbligo che si assume inadempiuto e il danno da
default purtroppo (ma imprevedibilmente per allora) di poi verificatosi.

Le domande, così come proposte,
non possono, peraltro, trovare accoglimento anche per ulteriori
ragioni di mero diritto.

La domanda di annullamento
perché nulla si è argomentato in ordine alla "riconoscibilità" del
preteso errore.

La domanda di nullità perché,
come già affermato da questo Tribunale in recenti pronunce, l’obbligo
informativo non assurge a requisito di validità dell’atto.

La domanda risarcitoria perché
formulata in connessione alla declaratoria di nullità/annullamento (rimedi che
prevedono, invero, effetti meramente restitutori).

L’azione ex art. 2043 perché
fondata sui medesimi fatti che hanno supportato l’azione contrattuale e che
sono stati ritenuti insussistenti, ovvero improduttivi di danno.

La natura della lite e la qualità
delle parti consigliano la integrale compensazione
delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente
pronunciando, respinge la domanda attrice dichiarando interamente compensate
fra parti le spese

processuali.