Lavoro e Previdenza

Monday 14 April 2008

INPS – Circolare numero 48 del 9-4-2008 – Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2008.

INPS – Circolare
numero 48 del 9-4-2008 – Prestazioni economiche di malattia, di
maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o
importi. Anno 2008.

A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO

Ai fini della liquidazione
delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve
essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2008, si
portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate,
per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche
di cui trattasi. Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi i
criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i
soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie
aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si
rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E
DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30
APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).

Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), in virtù di quanto previsto dall’art.
3, comma 1, del d.lgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il percorso di
graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi,
finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni
convenzionali. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai
fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni in
oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei
lavoratori (art. 6 D.lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989). In particolare, ai
sensi dell’ art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989,
convertito in L. n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base a fini
contributivi "non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

Pertanto, per i lavoratori in
epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi
indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2008 – e,
cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2008, salvo che l’evento, pur
iniziato nel mese di gennaio 2008, debba essere
indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di
lavoro è sorto nel mese di gennaio 2008 (1) – sono da liquidare sulla base dei
nuovi criteri.

La retribuzione da assumere a
riferimento non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero di legge
che è pari, per il 2008, ad euro 42,14.

2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO
DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).

L’art. 1,
comma 5 della L. n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha
disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a
base "ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli
operai agricoli a tempo determinato e assimilati" è
quella indicata all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989,
convertito nella L. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita "dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo". E’ venuta meno quindi la possibilità,
prevista dall’art. 4 del Dlgs n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi
di interesse, ai salari convenzionali.

Con riguardo alla
determinazione della retribuzione di riferimento ed alla individuazione dei
dati salariali utili per la liquidazione delle prestazioni di malattia e
maternità, si rinvia a quanto già chiarito nel Messaggio n. 29676 del 7.12.07.
Si ricorda, ad ogni modo, che la retribuzione di base per la liquidazione delle
prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge indicato, per il
2008, nella circ. n. 11 dell’ 1.2.2008 (Allegato 1,
Tabella A Anno 2008, operaio agricoltura).

3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI E
PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi). Anno 2007.

Come già comunicato con circ.
n. 128/2007, con decreto direttoriale del 9 luglio 2007 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali sono state determinate, per ciascuna
provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2007 ai fini
previdenziali (v. tabella allegata).

Per quanto si riferisce ai
riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità
e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette
retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in
questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali,
nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari
medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i
decreti previsti dall’art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n.
56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).Eventuali
prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga
cadenti nell’anno 2007 (in proposito v. circ. n.
134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori
predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2006 dovranno
essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l’anno
2008 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i
salari validi per l’anno 2007.

4) LAVORATRICI ITALIANE E
STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).

Ai fini del calcolo
dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione
anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2008, devono essere
utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

– Euro 6,16 per le retribuzioni
orarie effettive fino a Euro 6,95

– Euro 6,95 per le retribuzioni
orarie effettive superiori a Euro 6,95 e fino a Euro 8,48

– Euro 8,48 per le retribuzioni
orarie effettive superiori a Euro 8,48

– Euro 4,48 per i rapporti di
lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

5) LAVORATRICI AUTONOME:
ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI
AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).

L’indennità per i due mesi
precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data,
l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della
gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

Coltivatrici dirette, colone,
mezzadre, imprenditrici agricole professionali: Euro 36,86, corrispondenti al
limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2007 (tab. A
allegata alla circ. n. 34/2007), con riferimento alle nascite avvenute nel 2008
(anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2007).

Artigiane: Euro 37,52,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno
2008 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla
circ. n. 11/2008), con riferimento agli eventi per i quali il periodo
indennizzabile ha inizio nel 2008.

Commercianti: Euro 32,88,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno
2008 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla
circolare n. 11/2008), con riferimento agli eventi per i
quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2008.

B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER
ALTRE PRESTAZIONI

1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA
GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).

– Generalità

La legge 24 dicembre 2007, n.
247, all’art. 1, comma 79 ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008,
l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e
di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. In particolare,
per l’anno 2008, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla
Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
è pari al 24%. Peraltro, l’aliquota contributiva aggiuntiva istituita dall’art.
59 della L. 449/1997 e successive modificazioni ai fini dell’erogazione
dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del
trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura
dello 0,50%) è pari, a far data dal 7.11.07, allo 0,72% (Messaggio n. 27090 del
9.11.07). Pertanto l’aliquota contributiva complessiva dovuta per i soggetti
non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie risulta pari al
24,72%. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito
richiesto si ottiene quindi, per il 2008, applicando l’aliquota del 24,72 % sul minimale di reddito di cui all’art. 1 comma 3 della L
. 233/90 che è pari, per l’anno 2008,
a euro 13.819,00. Conseguentemente, il contributo
mensile utile è pari ad euro 284,67.

Per gli eventi insorti nel 2008
il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per
degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a Euro 61.030,9 (=
70% del massimale 2007, pari a Euro 87.187,00).

– Indennità di malattia a
favore di collaboratori a progetto e categorie assimilate (art. 1 comma 788 L. 296/2006)

La misura della prestazione è
pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di
indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla
Gestione Separata. Pertanto l’indennità andrà calcolata – applicando la
percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle
mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento –
assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L . n.
335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le
malattie iniziate nell’anno 2008, anno nel quale il massimale contributivo
suddetto è risultato pari a euro 88.669,00, l’indennità sarà calcolata su euro
242,93 (euro 88.669 diviso 365) e corrisponderà, per
ogni giornata indennizzabile, a:

· euro 9,72 (4%), se nei 12
mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di
contribuzione;

· euro 14,58 (6%), se nei 12
mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di
contribuzione;

· euro 19,43 (8%), se nei 12
mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di
contribuzione.

– Degenza ospedaliera

Come è noto, secondo i criteri
vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità
in questione va calcolata –con percentuali diverse (8% – 12% – 16%) a seconda
della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero-
sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo
(intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.

Conseguentemente, per le
degenze iniziate nell’anno 2008, l’indennità, calcolata su Euro 242,93,
corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

Euro 19,43, in caso di
accrediti contributivi da 3 a
4 mesi;

Euro 29,15, in caso di
accrediti contributivi da 5 a
8 mesi;

Euro 38,87, in caso di
accrediti contributivi da 9 a
12 mesi.

2) ASSEGNI DI MATERNITA’
CONCESSI DAI COMUNI

Come reso noto con circ. n. 25
del 25.2.08, la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2008, è pari all’ 1,7%. Pertanto, gli importi dell’assegno di maternità
del Comune e dei requisiti reddituali di cui all’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite, affidamenti
preadottivi e adozioni senza affidamento sono i seguenti:

– assegno di maternità (in
misura piena) = Euro 299,53 mensili per complessivi Euro 1497,65;

-indicatore della situazione
economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti =
Euro 31.223,51.

3) ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO
STATO CONCESSI DALL’INPS

L’importo dell’assegno di
maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le
nascite avvenute nel 2008, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei
minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel
2008, è pari a Euro 1.843,90 (misura intera), tenuto conto che la variazione
dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2008 è, come detto al paragrafo
precedente, pari

all’
1,7% (2).

4) LIMITI DI REDDITO PER
L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART.
34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001

In base al decreto ministeriale
del 19.11.2007 (G.U. n. 278 del 29.11.2007) che stabilisce nella misura dell’ 1,6% la percentuale di variazione per il calcolo della
perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per
l’anno 2008, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo
pensionistico per il 2008 è pari a Euro 5.760,56.

Tale importo, come è noto, è da
prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi
previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. circolari n.
109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore
che nel 2008 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha
diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a
due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il
2008 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro
14.401,4 ( = 5.760,56 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il
valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2008, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra
indicato.

5) ART 42, COMMA 5, D.LGS.
N.151/2001- INDENNITÀ ECONOMICA ED ACCREDITO FIGURATIVO
PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI PORTATORI DI
HANDICAP. IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2008

Come è noto (v. circ. n. 14 del 15.1.2007), l’importo di 70 milioni di lire (pari
a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002,
sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo
annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica
e accredito figurativo.

L’ammontare delle due voci di
spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo
complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente
per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l’importo
complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il
costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo
di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione
figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque
eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

In attuazione di quanto
precede, vengono riportati, per l’anno 2008, sulla
base della variazione dell’indice Istat dell’ 1,7%, il tetto massimo
complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito
figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera
(tabella 1), calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD),
nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili
a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

TABELLA 1

Valori massimi
dell’indennità economica

(importi
in EURO, calcolati secondo l’aliquota del 33%)

A

B

C

D

Anno

Importo complessivo annuo

Importo massimo annuo
indennità

Importo massimo
giornaliero indennità

2008

41.934,23

31.529,00

86,38

TABELLA 2

Valori massimi di
retribuzione figurativa accreditabile

(importi
calcolati in EURO secondo l’aliquota del 33%)

A

B

C

D

Anno

retribuzione
figurativa massima annua

retribuzione
figurativa massima settimanale

retribuzione
figurativa massima giornaliera

2008

31.529,00

606,33

86,38

____

Allegato 1

Provincia

Retribuzione

Contributo Giornaliero

Contributo Base

Agrigento

55,27

14,81

0,06

Alessandria

60,62

16,24

0,07

Ancona

57,18

15,32

0,06

Aosta

57,66

15,45

0,06

Arezzo

58,40

15,65

0,06

Ascoli Piceno

54,78

14,68

0,06

Asti

58,38

15,64

0,06

Avellino

55,79

14,95

0,06

Bari

55,59

14,89

0,06

Belluno

58,56

15,69

0,06

Benevento

54,64

14,64

0,06

Bergamo

62,67

16,79

0,07

Biella

59,32

15,89

0,07

Bologna

58,53

15,68

0,06

Bolzano

58,50

15,67

0,06

Brescia

58,76

15,74

0,06

Brindisi

51,34

13,75

0,06

Cagliari

55,26

14,80

0,06

Caltanissetta

55,44

14,85

0,06

Campobasso

52,04

13,94

0,06

Caserta

51,96

13,92

0,06

Catania

55,84

14,96

0,06

Catanzaro

52,87

14,16

0,06

Chieti

53,92

14,45

0,06

Como

60,23

16,14

0,07

Cosenza

53,27

14,27

0,06

Cremona

59,70

15,99

0,07

Crotone

48,74

13,06

0,05

Cuneo

58,51

15,67

0,06

Enna

56,63

15,17

0,06

Ferrara

57,79

15,48

0,06

Firenze

57,66

15,45

0,06

Foggia

60,48

16,20

0,07

Forlì Rimini

59,04

15,82

0,06

Frosinone

49,71

13,32

0,05

Genova

56,45

15,12

0,06

Gorizia

55,45

14,86

0,06

Grosseto

57,50

15,40

0,06

Imperia

54,92

14,71

0,06

Isernia

51,73

13,86

0,06

La Spezia

53,67

14,38

0,06

L’Aquila

54,16

14,51

0,06

Latina

55,45

14,86

0,06

Lecce

54,77

14,67

0,06

Lecco

60,23

16,14

0,07

Livorno

56,87

15,24

0,06

Lodi

58,29

15,62

0,06

Lucca

57,57

15,42

0,06

Macerata

56,30

15,08

0,06

Mantova

61,19

16,39

0,07

Massa Carrara

52,10

13,96

0,06

Matera

56,24

15,07

0,06

Messina

54,62

14,63

0,06

Milano

57,72

15,46

0,06

Modena

62,15

16,65

0,07

Napoli

54,04

14,48

0,06

Novara

59,04

15,82

0,06

Nuoro

61,91

16,59

0,07

Oristano

59,01

15,81

0,06

Padova

59,32

15,89

0,07

Palermo

56,27

15,07

0,06

Parma

61,73

16,54

0,07

Pavia

60,11

16,10

0,07

Perugia

57,85

15,50

0,06

Pesaro Urbino

55,71

14,92

0.06

Pescara

54,61

14,63

0,06

Piacenza

59,43

15,92

0,07

Pisa

58,01

15,54

0,06

Pistoia

61,57

16,49

0,07

Pordenone

56,62

15,17

0,06

Potenza

50,65

13,57

0,06

Prato

57,37

15,37

0,06

Ragusa

57,64

15,44

0,06

Ravenna

57,98

15,53

0,06

Reggio Calabria

51,39

13,77

0,06

Reggio Emilia

61,99

16,61

0,07

Rieti

57,80

15,48

0,06

Roma

73,77

19,76

0,08

Rovigo

56,82

15,22

0,06

Salerno

56,35

15,10

0,06

Sassari

55,58

14,89

0,06

Savona

55,48

14,86

0,06

Siena

59,05

15,82

0,06

Siracusa

57,88

15,51

0,06

Sondrio

56,47

15,13

0,06

Taranto

55,23

14,80

0,06

Teramo

53,53

14,34

0,06

Terni

54,85

14,69

0,06

Torino

60,33

16,16

0,07

Trapani

55,34

14,83

0,06

Trento

63,24

16,94

0,07

Treviso

60,58

16,23

0,07

Trieste

56,26

15,07

0,06

Udine

55,45

14,86

0,06

Varese

61,16

16,38

0,07

Venezia

59,14

15,84

0,07

Verb.C. Ossola

60,04

16,08

0,07

Vercelli

60,08

16,10

0,07

Verona

58,60

15,70

0,06

Vibo Valentia

52,72

14,12

0,06

Vicenza

59,38

15,91

0,07

Viterbo

55,67

14,91

0,06