Lavoro e Previdenza

Tuesday 17 October 2006

INPS Circolare numero 108 del 10.10.2006. OGGETTO: Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale

INPS Circolare
numero 108 del 10.10.2006. OGGETTO: Indennità ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del
rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale

Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito

Roma, 10 Ottobre 2006

Circolare n. 108

Ai Dirigenti centrali e
periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali,
centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico
legale e Dirigenti Medici

e, per
conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione
centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati
regionali

Ai Presidenti dei Comitati
provinciali

SOMMARIO: Pagamento
dell’indennità ordinaria in caso di risoluzione consensuale

Sono pervenute, da parte di
diverse strutture territoriali, richieste di istruzioni e di chiarimenti
riguardo all’applicazione di quanto disposto con circolare n. 163 del 20
ottobre 2003, lettera e), in merito alle dimissioni conseguenti a “notevoli
variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone
(fisiche o giuridiche) dell’azienda”, nel caso, sporadicamente ricorrente, in
cui la cessazione dell’attività lavorativa consegua a risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro. In particolare sono stati richiesti chiarimenti in
merito al caso in cui il lavoratore venga trasferito
ad una diversa sede dell’azienda, quando quest’ultima si trovi ad una notevole
distanza dalla residenza e/o dall’ultima sede presso la quale il dipendente
prestava la propria attività.

Anche in quest’ultimo caso
possono ricorrere i presupposti per riconoscere l’indennità di disoccupazione
ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle
notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del
dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare va posta in
considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del
lavoratore e\o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i
mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 91.

Si ritiene inoltre che, anche
quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di
lavoro conseguenti a cessione dell’azienda, così come disposto alla citata lettera
e), si possa riconoscere l’indennità di disoccupazione in parola.

Il Direttore Generale

Crecco