Famiglia

Tuesday 19 February 2008

INPS, Circolare 4 febbraio 2008, n. 16 Art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Congedo di maternità /paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degl

INPS, Circolare 4 febbraio 2008,
n. 16 Art. 2, commi 452-456, Legge 24 dicembre 2007 n. 244
(Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale
in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26,
31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della
maternità/paternità).

Direzione centrale Prestazioni a
sostegno del reddito

Direzione centrale delle Entrate contributive

Direzione centrale delle
Prestazioni

Coordinamento generale Legale

Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni

Roma, 4 Febbraio 2008

Ai Dirigenti centrali e
periferici

Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali,
centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico
legale e Dirigenti Medici

e, per
conoscenza,

Al Presidente

Ai Consiglieri di Amministrazione

Al Presidente e ai Membri del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all’esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati
amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione
centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati
regionali

Ai Presidenti dei Comitati
provinciali

OGGETTO: Alt. 2, commi 452-456,
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008).
Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e
affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed
abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della
maternità/paternità).

SOMMARIO: 1. In caso di adozione di
minore, il congedo di maternità di cui al Capo III del D.Lgs. 151/2001 (T.U.
delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della maternità/paternità)
spetta per un periodo di cinque mesi dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare. In caso di adozione internazionale il congedo può essere fruito
anche durante il periodo di permanenza all’estero. Nell’ipotesi di affidamento
il congedo spetta per un periodo di tre mesi e può essere fruito entro cinque
mesi dall’affidamento. – 2. Il padre lavoratore può fruire del congedo di cui
sopra alle medesime condizioni previste per la lavoratrice, qualora la stessa
non se ne avvalga. – 3. Il congedo parentale di cui al Capo V del D.Lgs. 151/2001
(TU. delle disposizioni legislative a tutela e
sostegno della maternità/paternità) può essere fruito dai genitori adottivi e
affidatari entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque,
non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore adottato o affidato.

1. CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO
DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Per effetto dell’art. 2, commi
452 e 453, Legge Finanziariaper il 2008, gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 151/2001
– T.U. delle disposizioni legislative a tutela e sostegno della
maternità/paternità (di seguito T.U.) sono stati, rispettivamente, sostituito e
abrogato.

Si riporta di seguito il testo
dell’art. 26 T.U. novellato:

“1. Il congedo di maternità come
regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche
alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione
nazionale, il congedo dev’essere fruito durante i primi cinque mesi successivi
all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione
internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in
Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro
con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando
la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi
successivi all’ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il
periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda
o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non
retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L’ente autorizzato che ha
ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del
periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di
minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un
periodo massimo di tre mesi”.

La riforma di cui all’art. 26
T.U. opera per gli ingressi in famiglia (adozioni nazionali) o ingressi in
Italia (adozioni internazionali) verificatisi dal 1° gennaio 2008 nonché per
gli ingressi avvenuti nell’anno 2007, relativamente ai quali non sia decorso
l’arco temporale dei cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del
minore.

In merito a tali ultimi ingressi
(anno 2007), gli eventuali ulteriori periodi di congedo riconosciuti sulla base
delle nuove disposizioni saranno indennizzabili a condizione che ricadano dal 1° gennaio 2008. Si rileva che gli interessati
potranno avvalersi dell’estensione del periodo di congedo anche quando i tre
mesi previsti dalla normativa previgente siano stati fruiti per intero
nell’anno 2007, fermo restando che non deve essere decorso il periodo dei
cinque mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Gli eventuali
periodi ricadenti nell’anno 2007, che si collochino oltre i tre mesi
dall’ingresso in famiglia del minore, non potranno essere indennizzati a titolo
di maternità ancorché ricompresi nei predetti cinque mesi.

Con particolare riguardo alle
ipotesi di affidamento di cui al comma 6, le nuove
disposizioni si applicano agli affidamenti con decorrenza 1° gennaio 2008;
relativamente agli affidamenti disposti nell’anno 2007, il congedo e
correlativo trattamento economico sono riconoscibili all’interessata a
condizione che non siano decorsi cinque mesi dalla data di affidamento del
minore, arco temporale entro il quale la stessa ha diritto a fruire di un
periodo di congedo complessivamente pari a tre mesi.

1.1 ADOZIONE
NAZIONALE

In attuazione delle nuove
disposizioni di legge, la lavoratrice che adotta un minore (ai sensi degli
artt. 6 e ss. della legge 184/1983e successive modificazioni) ha diritto
all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere
dall’età del minore all’atto dell’adozione. Il diritto, pertanto, è
riconosciuto anche che se il minore, all’atto dell’adozione, abbia
superato i sei anni di età e spetta per l’intero periodo, anche
nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.

La lavoratrice ha diritto al
congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo
ingresso del minore nella propria famiglia (comma 2); a tale periodo deve
essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di
ingresso del minore nella famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il
congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a
cinque mesi ed un giorno.

Si rileva che le istruzioni di
cui al presente paragrafo trovano applicazione anche laddove, al momento
dell’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, lo stesso si trovi
in affidamento preadottivo come previsto dagli artt. 22 e ss.
della legge 184/1983; ovviamente, in tale ipotesi, il diritto al congedo
ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all’eventuale
provvedimento di revoca dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai
sensi dell’art. 23 della legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere
tempestivamente comunicata all’Istituto dalla lavoratrice interessata.

In via transitoria, si fa
presente che, per gli ingressi in famiglia verificatisi nell’anno 2007, il
congedo e la relativa indennità sono riconoscibili per tutti i periodi di
effettiva astensione dal lavoro ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i cinque
mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore. Fermo restando tale arco
temporale, la lavoratrice che si sia eventualmente astenuta
ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il titolo
dell’assenza in congedo di maternità, con conseguente diritto al correlativo
trattamento economico, relativamente ai periodi di effettiva astensione
ricadenti nell’anno 2008. A
tal fine, l’interessata dovrà presentare apposita domanda entro il termine
prescrizionale di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del
periodo indennizzabile a titolo di maternità.

1.2 ADOZIONE INTERNAZIONALE

Analogamente a quanto previsto in
caso di adozione nazionale, la lavoratrice che adotta un minore straniero (ai
sensi della legge 4 maggio n. 1983, n. 184, e successive modificazioni, artt.
29 e ss.) ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque
mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; il diritto
spetta per l’intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il
minore raggiunga la maggiore età.

Il congedo può essere fruito nei
cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia risultante
dall’autorizzazione rilasciata, a tal fine, dalla Commissione per le adozioni
internazionali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 32, L. 184/1983). A tale
periodo di congedo si aggiunge il giorno di ingresso in Italia del minore
cosicché, anche nella fattispecie, il periodo massimo complessivamente
spettante è pari a cinque mesi ed un giorno.

Ferma restando la durata massima
del periodo di astensione (cinque mesi ed un giorno), il congedo può essere
fruito, anche parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore, per
consentire alla lavoratrice la permanenza all’estero finalizzata all’incontro
con il minore ed agli adempimenti relativi alla procedura adottiva (comma 3);
tale periodo di congedo può essere fruito anche in modo frazionato. Il congedo
non fruito antecedentemente all’ingresso del minore in Italia è fruito, anche
frazionatamente, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso
medesimo.

La lavoratrice che per il periodo
di permanenza all’estero non richieda o richieda solo
in parte il congedo di maternità, può comunque avvalersi di periodi di congedo
non indennizzati né retribuiti. Il godimento di tali periodi non è di interesse
per l’Istituto (comma 4).

I periodi di permanenza
all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente
autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione;
pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di maternità,
relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della suddetta
certificazione. In mancanza, la domanda stessa potrà essere liquidata
subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della documentazione
richiesta.

Si rammenta che
le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche laddove,
al momento dell’ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in
affidamento preadottivo; tali sono le ipotesi in cui l’adozione debba essere
pronunciata dal Tribunale italiano successivamente all’ingresso del minore in
Italia ai sensi dell’art. 35, comma 4, L.184/1983. In caso di revoca
dell’affidamento preadottivo pronunciata dal Tribunale, il diritto al congedo
ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo; di tale circostanza
la lavoratrice interessata dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione
all’Istituto.

In via transitoria, si fa
presente che, relativamente agli ingressi in famiglia avvenuti nell’anno 2007,
potranno essere indennizzati tutti i periodi di effettiva astensione dal lavoro
ricadenti nell’anno 2008 purché fruiti entro i cinque mesi successivi
all’ingresso del minore in Italia. A tal fine, l’interessata dovrà esibire la documentazione
attestante l’ingresso in Italia (vedi sopra).

Nei limiti dei cinque mesi
decorrenti dal suddetto ingresso, la lavoratrice che abbia
fruito nel corso dell’anno 2008 di eventuali periodi di astensione dal
lavoro ad altro titolo (congedo parentale, ferie, ecc.) potrà commutare il
titolo dell’assenza in congedo di maternità ed ottenere, su domanda, il
correlativo trattamento economico. Si precisa che non potranno essere
indennizzati dall’Istituto i periodi di permanenza all’estero, già contemplati
dalla normativa previgente, ricadenti nell’anno 2007 ancorché riferentisi ad
ingressi in Italia avvenuti nel 2008.

1.3 AFFIDAMENTO

La lavoratrice che prende in
affidamento un minore ai sensi della legge 184/1983, artt. 2 e ss. (affidamento
non preadottivo)ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo
pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di
affidamento del minore all’interessata; entro i predetti cinque mesi, il
congedo in esame è fruito dall’interessata in modo continuativo o frazionato.
Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento
ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

In via transitoria si fa presente
che, relativamente agli ingressi in famiglia disposti nell’anno 2007, il
congedo eventualmente non fruito nei primi tre mesi dall’ingresso in famiglia
del minore potrà essere fruito in via continuativa o frazionata nell’anno 2008,
purché non oltre i cinque mesi dalla data di affidamento.

2. CONGEDO DI PATERNITA’ IN CASO
DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Per effetto dell’art.
2, comma 454, Legge Finanziariaper il 2008, l’art. 31 T.U. è stato
sostituito.

Si riporta di seguito l’art. 31
T.U. novellato:

“1. Il congedo di cui all’art.
26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta , alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all’art. 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al
lavoratore. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero
del lavoratore”.

In attuazione della disposizione
richiamata, il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di
maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente
subordinatamente al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 28 T.U.
(decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo)
nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche
solo parzialmente.

Il diritto al congedo di
paternità spetta al padre richiedente alle medesime condizioni previste per la
madre avente diritto; pertanto, per gli aspetti non considerati nel presente
paragrafo si rinvia a quanto sopra illustrato in merito al congedo di
maternità, nonché alle istruzioni già fornite in precedenza in varie circolari
e messaggi.

3. CONGEDO PARENTALE IN CASO DI
ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE E DI AFFIDAMENTO

Per effetto dei commi 455 e 456
dell’art. 2 della Legge Finanziaria per il 2008, gli artt. l’art.
36 e 37 T.U. sono stati, rispettivamente, sostituito e abrogato.

Si riporta di seguito il
novellato art. 36 T.U.

“Il congedo parentale di cui al
presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e
di affidamento.

Il congedo parentale può essere
fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore,
entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiugimento della maggiore età.

L’indennità di cui all’art. 34,
comma 1, è dovuta, per il massimo complessivo ivi
previsto, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia”.

In attuazione delle nuove
disposizioni, i genitori adottivi e affidatari, analogamente ai genitori
biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del
bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento
della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti
temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità)
il trattamento economico pari al 30% della retribuzione è riconoscibile per un
periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni
dall’ingresso del minore in famiglia; viceversa, qualunque periodo di congedo
richiesto oltre i tre anni dall’ingresso (anche, ad esempio, il primo mese)
nonché i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo e
così via), ancorché fruiti entro i primi tre anni dall’ingresso del minore in
famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla
verifica delle condizioni reddituali previste dal comma 3
dell’art. 34 T.U.

Si fa presente che, anche
relativamente agli ingressi in famiglia verificatisi nell’anno 2007, il congedo
parentale è fruibile ed indennizzabile, dal 1° gennaio 2008, entro i limiti
temporali sopra illustrati; ovviamente, dovranno essere tenuti in
considerazione, ai fini del computo del periodo complessivamente spettante a
tale titolo, eventuali periodi di congedo già fruiti dai genitori interessati
antecedentemente al 1° gennaio 2008.

Considerate le modifiche
normative introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, devono considerarsi superate
le istruzioni precedentemente fornite in materia, da ultimo con messaggio n.
22913 del 20.09.2007. Si fa riserva di fornire la nuova modulistica, congrua
con le disposizioni di cui alla presente circolare.

4. ISTRUZIONI PROCEDURALI

Sono in corso gli adeguamenti
delle applicazioni informatiche interessate dalla nuova

disciplina
relativa al congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di

adozioni
ed affidamenti.

Entro il più breve tempo
possibile sarà data comunicazione della disponibilità degli aggiornamenti
necessari.

Il Direttore generale

Crecco