Lavoro e Previdenza

Tuesday 20 May 2008

“Inps, Circolare 15 maggio 2008, n. 60. Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “”””Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività “. Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di “

Inps, Circolare 15 maggio 2008, n. 60. Legge 24 dicembre 2007, n. 247
“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività”. Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in
materia di “finestre di accesso” per il regime generale e i fondi speciali

Roma, 15 Maggio 2008

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Nuovi
requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di “finestre
di accesso” per il regime generale e i fondi speciali

SOMMARIO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Nuovi
requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di “finestre
di accesso” per il regime generale e i fondi speciali

PREMESSA

Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24
dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale.”
Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 è stata fornita una prima
informativa sulle principali novità previste dalla legge in oggetto ed entrate
in vigore il 1° gennaio 2008.
Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, si forniscono
ulteriori istruzioni in merito all’applicazione del provvedimento in oggetto.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che a seguito dei chiarimenti
forniti dal Ministero del Lavoro con la nota citata devono intendersi superate
le istruzioni fornite al paragrafo 3 del messaggio n. 30923 del 2007,
limitatamente alle finestre di accesso applicabili alle pensioni di vecchiaia
contributive conseguite con 40 anni di contribuzione, nonché sciolta la riserva
in merito alle “finestre di accesso” applicabili alle medesime pensioni
conseguite dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di
un’anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni
di età per i lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di età per i lavoratori
autonomi e, dal 1°luglio 2009, con il “sistema delle quote”.
La predetta legge n. 247 del 2007 all’articolo 1, comma 1 e
comma 2, lettere a) e b), ha modificato i requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243
(allegato 1).
In particolare, tali disposizioni sostituiscono la Tabella A, allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle A e B allegate alla legge in
oggetto e modificano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità,
nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ottenibile con 35
anni di anzianità contributiva, introducendo, inoltre, il c.d. “sistema delle
quote” (allegato 2).
Lo stesso articolo 1, al comma 5, stabilisce una nuova disciplina in materia di
decorrenze per il pensionamento di vecchiaia e per coloro che ottengono i
trattamenti pensionistici anticipati con 40 anni di anzianità contributiva
(allegati 3 e 4).
Si ricorda che le modifiche normative in parola non si applicano ai lavoratori
che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre
2007. Tali soggetti continuano a poter conseguire la pensione di anzianità e di
vecchiaia secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008
(articolo 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004).
Si richiamano infine la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio n.
2970 del 5 febbraio 2008, il messaggio n. 5702 del 6 marzo 2008 e la circolare
n. 31 del 12 marzo 2008, con i quali sono state fornite indicazioni in merito
ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di requisiti
e/o di “finestre d’accesso” per il pensionamento di vecchiaia non trova
applicazione.

PARTE PRIMA

DIRITTO A PENSIONE

1. NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITA’
L’articolo 1, comma 2, lettera a), citato in premessa introduce, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, nuovi requisiti per il diritto alla pensione di
anzianità, in sostituzione della disciplina stabilita dalla legge n. 243 del
2004, che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dalla predetta data del 1°
gennaio 2008.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità
si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva secondo la progressione indicata nella tabella A (per il periodo
1° gennaio 2008 – 30 giugno 2009) e nella tabella B (per i periodi successivi),
allegate alla citata legge n. 247 del 2007.
In particolare, la Tabella B
ha introdotto, dal 1° luglio 2009, il c.d. “sistema delle quote” in base al
quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza
di un’anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota
data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato.
Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente
dall’età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori
autonomi, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40
anni.

1.1. Lavoratori dipendenti
In relazione a quanto contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 247
del 2007 i lavoratori dipendenti acquisiscono il diritto a pensione con i
seguenti requisiti:
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità
sarà perfezionato al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35
anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.
Dal 1° luglio 2009, si applicano i requisiti di cui alla Tabella B, che
introduce il c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla
pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una quota data dalla
somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato.
Le nuove disposizioni richiedono, peraltro, che l’interessato abbia comunque raggiunto un’età anagrafica minima e sia in
possesso di almeno 35 anni di contribuzione.
Le quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti sono
le seguenti:
– dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un’età minima di 59 anni;
– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età minima di 60
anni;
– a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un’età minima di 61 anni.
L’incremento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013 può essere, peraltro,
differito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
dicembre 2012 qualora da una verifica dei risultati finanziari raggiunti con le
disposizioni in esame si ritenga procrastinabile un ulteriore incremento dei
requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità.

1.2. Lavoratori autonomi
In relazione a quanto contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 247
del 2007 i lavoratori autonomi acquisiscono il diritto a pensione con i
seguenti requisiti:
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità
sarà perfezionato al raggiungimento di un’anzianità contributiva minima di 35
anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, la
Tabella B introduce anche per i lavoratori autonomi il c.d.
“sistema delle quote”, di cui al precedente paragrafo.
Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi, fermo
restando il possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, sono le
seguenti:
– dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un’età minima di 60 anni;
– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un’età minima di 61
anni;
– a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età minima di 62 anni.
Anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi l’incremento previsto a
decorrere dal 1°gennaio 2013 può essere differito con le stesse modalità e alle
stesse condizioni già illustrate nel paragrafo 2.1 per
i lavoratori dipendenti.

2. NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto
1995, n. 335 “per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione
denominata pensione di vecchiaia.”
La legge n. 243 del 2004 era già intervenuta sui
requisiti richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
nel sistema contributivo elevando l’età minima di 57 anni (valida
indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età per le donne e
a 65 anni di età per gli uomini.
Lo stesso provvedimento aveva, inoltre, esplicitamente confermato la
possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con
40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età e nulla era stato innovato
in merito agli altri requisiti richiesti dalle legge
n. 335 del 1995 (5 anni di contribuzione effettiva, importo minimo pari 1,2
volte l’importo dell’assegno sociale per le pensioni conseguite prima dei 65
anni, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
Peraltro, la stessa legge n. 243 del 2004 ha introdotto un’ulteriore requisito per
conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
E’, infatti, stata data possibilità di conseguire tale trattamento in presenza di 35 anni di anzianità contributiva al
raggiungimento di determinati limiti di età.
I predetti limiti di età sono stati modificati dalla legge n. 247 del 2007.

2.1. Lavoratori dipendenti
Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata
esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla
pensione di vecchiaia:
– a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità
contributiva effettiva di almeno 5 anni;
– a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni;
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un’anzianità
contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, si applica il c.d. “sistema delle quote”
già illustrato al paragrafo 1.1.
Le quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti per acquisire il
diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di
almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:
– dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un’età minima di 59 anni;
– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un’età minima di 60
anni;
– a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un’età minima di 61 anni.
L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane
soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale
(articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della
cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.2. Lavoratori autonomi
Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata
esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla
pensione di vecchiaia:
– a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità
contributiva effettiva di almeno 5 anni;
– a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni.
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un’anzianità
contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.
Dal 1°luglio 2009, si applica il più volte citato
“sistema delle quote”.
Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi per acquisire il diritto
alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35
anni di contribuzione sono le seguenti:
– dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un’età minima di 60 anni;
– dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un’età minima di 61
anni;
– a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età minima di 62 anni.
L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane
soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale
(articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della
cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.3. Lavoratori assicurati alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

2.3.1. Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria
L’articolo 1, comma 6, lettera d), della legge n.
243 del 2004 (non interessato dalle nuove norme introdotte dalla legge n. 247
del 2007), stabilisce che “per i lavoratori assicurati presso la gestione
speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria”, si applicano le
disposizioni previste per il diritto alla pensione e per l’accesso alla
pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti.
Come già precisato con la circolare n. 105 del 2005 lo status di “non iscritto”
ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del
pensionamento.
I predetti lavoratori conseguono, quindi, a partire dal 1°
gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 1,
comma 19, della legge n. 335 del 1995 con i seguenti requisiti anagrafici e
contributivi, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall’articolo 1,
comma 20, dello stesso provvedimento:
– 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione
effettiva;
– 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età;
– 58 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008 – 30 giugno
2009;
– al raggiungimento di quota 95 con un’età minima di 59 anni e un’anzianità
contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009 – 31 dicembre 2010;
– al raggiungimento di quota 96 con un’età anagrafica minima di 60 anni e
un’anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011 – 31
dicembre 2012;
– al raggiungimento di quota 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni e
un’anzianità contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.

2.3.2. Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria
Relativamente ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad
altre forme pensionistiche obbligatorie era stata formulata una riserva nella
citata circolare n. 105 del 2005, ribadita nel messaggio n. 30923 del 2007 in
attesa di un parere dei Ministeri vigilanti, pervenuto con lettera n.
111629/16/318/13 del 22 gennaio 2008.
Al riguardo, i predetti Dicasteri hanno precisato che la disposizione contenuta
nel richiamato articolo 1, comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 ha carattere di
specialità rispetto al generale ordinamento della gestione separata stabilito
nel DM n. 282 del 1996, il quale all’articolo 1 prevede che “gli iscritti alla
gestione pensionistica di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 hanno diritto alla pensione di vecchiaia, …….., secondo le disposizioni
previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di
cui alla 2 agosto 1990, n. 233.”
Ne consegue che ai lavoratori in esame siano essi pensionati o non pensionati
si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di
decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i
lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali.
Conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di
vecchiaia di con i seguenti requisiti anagrafici e
contributivi, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall’articolo 1,
comma 20, della legge n. 335 del 1995:
– 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione
effettiva;
– 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età;
– 59 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008-30 giugno
2009;
– al raggiungimento di quota 96 con un’età minima di 60 anni e un’anzianità
contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2010;
– al raggiungimento di quota 97 con un’età minima di 61 anni e un’anzianità
contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2012;
– al raggiungimento di quota 98 con un’età minima di 61 anni e un’anzianità
contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.

2.4. Anzianità contributiva utile per il raggiungimento del requisito
contributivo per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
La legge 8 agosto 1995, n. 335 aveva previsto che ai fini del computo dei
40 anni di anzianità contributiva utile al raggiungimento della pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo indipendentemente dall’età dovesse
escludersi la contribuzione da riscatto dei periodi di studio e versata a
titolo di prosecuzione volontaria e che i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del 18° anno di età fossero moltiplicati per 1,5.
La legge n. 247 del 2007 ha
modificato tale normativa, prevedendo che ai fini del predetto computo dei 40
anni di contribuzione diventano utili anche i
contributi da riscatto dei periodi di studio.
Con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007 era stato, peraltro, reso noto
alle Sedi che i periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40
anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità
contributiva necessari per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia
contributiva con 35 anni di anzianità contributiva in concomitanza con il
requisito anagrafico.
In entrambe le fattispecie appena illustrate, continuano a rimanere esclusi dal
computo i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria e la
contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento
del 18° anno di età continua ad essere moltiplicata per 1,5.
I contributi accreditati per riscatto dei periodi di studio sono utili ai
predetti fini per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 1°
gennaio 2008.

3. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
Come specificato nei paragrafi precedenti a partire dal 1° luglio 2009 il
diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo si raggiunge sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori
autonomi con il c.d. “sistema delle quote”.
Il diritto a pensione viene, infatti, conseguito quando la somma di età
anagrafica e anzianità contributiva raggiunge la quota stabilita dalla Tabella
B allegata alla legge n. 247 del 2007.
Nel determinare l’anzianità contributiva per il diritto alla pensione di
anzianità nel “sistema delle quote” deve essere comunque esclusa la
contribuzione non utile per il diritto.
Si ricorda, invece, che ai fini del perfezionamento del requisito della
maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere computata tutta la
contribuzione, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità, fermo
restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche
il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di
anzianità.
Per determinare, invece, l’anzianità contributiva utile per il diritto alla
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, si rinvia anche per il “sistema
delle quote” a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.4.
Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in
presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell’età minima
prevista nei diversi periodi dalla citata Tabella B, valgono anche le frazioni
di anno e di anzianità contributiva.
Pertanto, un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009
abbia raggiunto l’età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un’anzianità
contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti
per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2009.
Al riguardo, bisogna tenere conto delle frazioni di età e di anzianità
contributiva secondo le seguenti modalità:

età:
l’età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e
giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I
giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita
e fino al giorno di verifica del diritto compreso.
Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365.

anzianità contributiva:
l’anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane
in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo
decimale.

Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in
base ad anni, mesi e giorni, l’anzianità complessiva deve essere considerata
determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo
stesso criterio utilizzato per l’età, dividendo tuttavia il numero di giorni
per 360 (anno commerciale) anziché per 365.
Sempre per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di
arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti
dall’articolo 59, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

– Esempio 1
verifica dell’età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio
1951:
l’età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364
anni
Al 30 settembre 2010 ha
un’anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52 = 35,654 anni.
La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30
settembre 2010 è pari a 59,364 + 35,654 = 95,018.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre
2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59
anni di età e 35 anni di contribuzione.

– Esempio 2: iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato
verifica dell’età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio
1951:
l’età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364
anni.
Al 30 settembre 2010 ha
un’anzianità contributiva di 35 anni, 8 mesi e 10 giorni, arrotondata a 35 anni
e 8 mesi.
L’anzianità è quindi di 35 anni e 240 giorni ed è pari a 35,667 (35 + 240/360).
La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è
pari a 59,364 + 35,667 = 95,031.
Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel
terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei
requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.

PARTE SECONDA

DECORRENZE DELLA PENSIONE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO)
L’articolo 1, comma 5, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 247, citato
in premessa – in attesa che venga stabilita, come
disposto dal precedente comma 4, una disciplina definitiva entro il 31 dicembre
2011 – prevede un regime “transitorio” di decorrenze per i soggetti che
accedono al:
– pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;
– pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

1. NUOVA DISCIPLINA DELLE DECORRENZE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO) DELLA
PENSIONE DI ANZIANITA’
Le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di decorrenze
della pensione di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione sostituiscono
quanto previsto in materia, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge
23 agosto 2004, n. 243.

1.1. Lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a),
della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che risultino in possesso dei 40 anni
di contribuzione:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30
giugno;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal
1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30
settembre;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
aprile dell’anno successivo.

Le finestre di accesso per la pensione di anzianità per coloro che acquisiscono
il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai
40 anni sono le stesse stabilite dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della
suddetta legge n. 243 del 2004 già illustrate con la circolare n. 105 del 2005
e che di seguito di riportano.
I lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:
– entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio dell’anno successivo;
– entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno successivo.

1.2. Lavoratori autonomi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c)
della legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei
40 anni di contribuzione:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
ottobre dello stesso anno;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal
1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
aprile dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno successivo.

Anche per i lavoratori autonomi le finestre di accesso per coloro che
acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva
inferiore ai 40 anni sono le stesse già stabilite dall’articolo 1, comma 6,
lettera c) della legge n. 243 del 2004.
Pertanto, i lavoratori autonomi che conseguono i requisiti richiesti:
– entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno successivo;
– entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio del secondo anno successivo.

2. NUOVA DISCIPLINA DELLE DECORRENZE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO) DELLA
PENSIONE DI VECCHIAIA
L’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004 e l’articolo
1, comma 5, lettere b) e c) della legge n. 247 del 2007 hanno introdotto anche
le finestre di accesso per i pensionamenti di vecchiaia, che, invece, fino al
1° gennaio 2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
maturazione di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda, sempre, ovviamente, in presenza di tutti i requisiti per il diritto alla
prestazione.
A partire dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti
anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire
dalla citata data del 1° gennaio 2008 potranno accedere al pensionamento alle
decorrenze fissate in materia dalle predette leggi.
Anche per la pensione di vecchiaia le finestre di accesso sono diversificate
fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
Si ribadiscono, peraltro, due punti già chiariti con il messaggio n. 30923 del
31 dicembre 2007:
1. le “finestre di accesso” non si applicano ai
soggetti che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per il
diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007;
2. per l’apertura della finestra è sufficiente aver
maturato il requisito anagrafico e contributivo, mentre nel medesimo trimestre
non è necessario cessare l’attività lavorativa dipendente (ulteriore requisito,
che permane, per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia).
Si richiamano, al riguardo, la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio
n. 2970 del 5 febbraio 2008, nonché il messaggio n. 5702 del 6 marzo 2008, con
i quali sono state fornite indicazioni in merito ad alcune situazioni per le
quali la nuova disciplina in materia di “finestre d’accesso” per il
pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.

2.1. PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO O
MISTO

2.1.1. Lavoratori dipendenti
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b)
della legge n. 247 del 2007 i lavoratori dipendenti che risultino in possesso
dei requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno medesimo;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal
1° ottobre dell’anno medesimo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
aprile dell’anno successivo.

2.1.2. Lavoratori autonomi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c)
della legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
ottobre dell’anno medesimo;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal
1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
aprile dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno successivo.

2.2. PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Come noto, nel sistema contributivo esiste una sola prestazione, denominata
pensione di vecchiaia, che ha sostituito le pensioni di vecchiaia, di anzianità
e di vecchiaia anticipata.
Peraltro, come specificato al precedente paragrafo 2 della parte prima, il
diritto a tale prestazione si consegue, tra l’altro, in
presenza dei seguenti requisiti:
– a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva
effettiva di almeno 5 anni;
– a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni;
– dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un’anzianità
contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età per i
lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di età per i lavoratori autonomi. Dal
1°luglio 2009, si applica il più volte citato “sistema
delle quote”.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere
espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n.
112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia
contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne
di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla
legge n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al
paragrafo 3.1.2. della circolare n. 105 del 19 settembre 2005.
Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le
nuove “finestre di accesso” previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano
applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a
60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la
disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.
Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle
predette disposizioni.

2.2.1. Lavoratori dipendenti e lavoratori assicurati presso la gestione
separata e non iscritti, al momento del pensionamento, ad
altra forma pensionistica obbligatoria

2.2.1.1. Lavoratori con almeno 60 anni di età
se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b)
della legge n. 247 del 2007 i lavoratori in esame che risultino in possesso del
requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l’accesso al
pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno medesimo;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal
1° ottobre dell’anno medesimo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
aprile dell’anno successivo.

2.2.1.2. Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c)
della legge n. 243 del 2004 i lavoratori in esame che accedono al pensionamento
di vecchiaia non avendo raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se
risultano in possesso dei requisiti richiesti, in alternativa, per tale prestazione:
– entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio dell’anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni;
– entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno successivo.

2.2.2. Lavoratori autonomi e lavoratori assicurati
presso la gestione separata e iscritti, al momento del pensionamento, ad altra
forma pensionistica obbligatoria

2.2.2.1.Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c)
della legge n. 247 del 2007, i lavoratori in esame che risultino in possesso
del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l’accesso
al pensionamento di vecchiaia:
– entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
ottobre dell’anno medesimo;
– entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal
1° gennaio dell’anno successivo;
– entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
aprile dell’anno successivo;
– entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno successivo.

2.2.2.2.Lavoratori di età inferiore a 60
anni se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004,
i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo
raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso
dei requisiti richiesti in alternativa per tale prestazione:
– entro il primo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell’anno successivo;
– entro il secondo semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio del secondo anno successivo.

2.3. PENSIONE SUPPLEMENTARE
Le “finestre di accesso” introdotte dalla legge n. 247 del 2007 devono
trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia
supplementare.

2.4. ASPETTI PARTICOLARI
L’introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia
richiede una riflessione su alcuni aspetti al fine di raccordare alcune
specificità della normativa vigente con il nuovo sistema di decorrenza
introdotto dalla più volte citata legge n. 247 del
2007.

2.4.1. Articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155
L’introduzione delle finestre per il pensionamento di vecchiaia produce i
propri effetti nell’applicazione del citato articolo 6 della legge n. 155 del
1981, il cui primo comma recita: “la pensione di
vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso
in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità
assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.”
A partire dal 1° gennaio 2008 nel retrodatare la pensione di vecchiaia al primo
giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti indipendentemente
dal mese di presentazione della domanda, si dovrà tenere conto del momento di
apertura della finestra corrispondente al periodo di raggiungimento dei
requisiti anagrafici e contributivi.
Qualora, peraltro, una domanda di pensione di vecchiaia sia presentata nel
periodo intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti (ivi compreso
quello della cessazione del rapporto di lavoro dipendente) e la data di
apertura della finestra di accesso, la decorrenza della pensione non potrà
essere anteriore a quest’ultima data.

2.4.2. Età per il pensionamento di vecchiaia raggiunto dopo l’”apertura
della finestra di accesso” per la pensione di anzianità
In caso di lavoratore che abbia conseguito il
diritto alla pensione di anzianità e al quale si sia aperta la relativa
“finestra di accesso”, ma presenti domanda di pensione dopo aver raggiunto
l’età per il pensionamento di vecchiaia, non devono essere applicate le
“finestre di accesso” per la pensione di vecchiaia, ma può essere collocato in
pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.4.3. Trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di invalidità
Le nuove finestre di accesso per la pensione di vecchiaia si applicano
anche nei casi di trasformazione d’ufficio degli assegni ordinari di
invalidità.
Si precisa, al riguardo, che anche in questa fattispecie, si rendono
applicabili i casi di esclusione dall’applicazione delle “finestre di accesso”
richiamati al punto 2 della presente circolare.

PARTE TERZA

FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Le innovazioni introdotte dalla legge n. 247 del 2007, illustrate nella
presente circolare, trovano applicazione nei confronti degli iscritti ai Fondi
Volo, Dazio, Clero e Ferrovie dello Stato ed ai soppressi
Fondi elettrici, telefonici, marittimi, autoferrotranvieri, nonché nei
confronti degli iscritti ai Fondi integrativi – gas, esattoriali, Porto di
Genova e Trieste – in quanto assicurati nell’assicurazione generale
obbligatoria.
Tuttavia, per quanto riguarda gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e
dei Ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica non
trova applicazione il comma 5 dell’articolo 1 della predetta legge n. 247, in quanto le funzioni
svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente, né a
quello autonomo.
Va altresì tenuto presente che, con riferimento alle specifiche normative dei
Fondi che contemplano inferiori limiti di età per l’accesso alla pensione di
vecchiaia per i soggetti che svolgono particolari attività, l’eventuale
svolgimento di attività diversa successivamente alla data di compimento
dell’età e fino alla decorrenza della prima finestra utile – e non oltre – non
incide sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia stessa, già
intervenuta al raggiungimento dell’età.
In altri termini, la verifica dell’effettivo svolgimento delle mansioni
richieste dai rispettivi ordinamenti, va effettuata da parte delle preposte
strutture dell’Istituto con riferimento alla data del compimento dell’età
prevista.
Inoltre, fermo restando quanto evidenziato nella parte prima,
punto 3 “Determinazione delle quote” della presente circolare per quanto
riguarda le prestazioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, si ritiene opportuno
segnalare, con riferimento alle prestazioni a carico dei sottoindicati Fondi,
quanto segue.

1.1. Fondo volo
Ai fini della riduzione

dei requisiti anagrafici e contributivi stabiliti
per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché ai fini della
determinazione dell’età pensionabile e dell’applicazione dei coefficienti di
trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge n. 335/1995 –
benefici previsti rispettivamente dal comma 3 e dal comma 11 dell’articolo 3
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 – occorre tener conto, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, dei nuovi requisiti stabiliti
dalla citata legge n. 247/2007.
Per quanto concerne le modalità per il riconoscimento dei medesimi benefici dal
1° luglio 2009, data di introduzione del sistema delle quote, si fa riserva di
fornire ulteriori indicazioni in merito.

1.2. Soppresso Fondo autoferrotranvieri
Le disposizioni di che trattasi trovano applicazione anche nei confronti
degli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri con qualifica di personale
viaggiante.

1.3. Fondo Gas
Per quanto riguarda gli iscritti al Fondo Gas, con riferimento alle
finestre che fissano la decorrenza delle pensioni di vecchiaia introdotte dalla
recente legge n. 247/07, si ribadisce il principio generale in base al quale la
soluzione di continuità della contribuzione integrativa che si determina in
corrispondenza del periodo compreso fra la cessazione e la decorrenza della
prestazione (circostanza che precluderebbe il diritto alla pensione a cario del Fondo Gas), non assume rilevanza quando sia
riconducibile all’applicazione delle norme in materia di accesso al
pensionamento (finestre di uscita) e sempre che l’iscritto abbia maturato alla
data di cessazione dal servizio il diritto alla prestazione sia nel FPLD sia
nel Fondo Gas (vedi circ. 27 gennaio 2005, n. 6).

PARTE QUARTA

SOGGETTI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 20 LUGLIO 2007
Come già sottolineato nel messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007, la legge
24 dicembre 2007, n. 247 non ha apportato nessuna modifica alle norme c.d. di
“salvaguardia del diritto a pensione” contenute nella legge n. 243 del 2004.
Peraltro, il provvedimento in oggetto ha esplicitamente previsto ulteriori
ipotesi in cui gli assicurati possono continuare a beneficiare della normativa
in vigore fino al 31 dicembre 2007.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c), ha
esteso il termine entro il quale i lavoratori devono essere stati autorizzati
alla prosecuzione volontaria per mantenere il diritto alla pensione di
anzianità con le norme in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.
La legge n. 243 del 2004 prevedeva, infatti, che tale termine fosse il 1° marzo
2004, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento di legge
in oggetto possono continuare a beneficiare della normativa in materia di
pensionamento di anzianità in vigore fino al 31 dicembre 2007 i soggetti
autorizzati entro il 20 luglio 2007.
Si precisa, peraltro, che, nel caso in esame, la salvaguardia, per esplicita
previsione normativa, è limitata alle sole pensioni di anzianità.
Pertanto, essa non riguarda né i trattamenti pensionistici liquidati con il
sistema contributivo, né le pensioni di vecchiaia retributive o miste. In
quest’ultimo caso, quindi, qualora i requisiti per l’accesso al pensionamento vengono raggiunti dopo il 31 dicembre 2007, dovranno
applicarsi le finestre di accesso precedentemente descritte anche ai lavoratori
autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

PARTE QUINTA

REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E AUTONOME
L’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha previsto, in via
sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici in
possesso di un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e che
abbiano raggiunto un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se
autonome, possono accedere al pensionamento di anzianità, a condizione che
scelgano di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema
contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di
anzianità con un’età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla
tabella A allegata alle legge n. 243 del 2004, come
sostituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 247 del 2007,
dalle tabelle A e B allegate alla legge stessa.
Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette
lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento
pensionistico, il sistema di calcolo contributivo.
Ai fini dell’applicazione della normativa in argomento si richiamano le
istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 105 del 19 settembre 2005.
Si ritiene comunque utile ribadire che a tutte le lavoratrici in questione si
applicano le “finestre di accesso” illustrate nella parte seconda della
presente circolare, ai punti 1.1 e 1.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti
e per i lavoratori autonomi.


ALLEGATO 1

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del
23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la
crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre )

Articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c)

Articolo 1
1. La Tabella A
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B
contenute nell’Allegato 1 alla presente legge.
2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 6 è così modificato:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i
lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed
esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva
non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età
anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009,
nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla
presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente
dall’età, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva non inferiore a quaranta anni»;
2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º
gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e,
per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità
contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge»;
3) l’ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il
personale del comparto scuola resta fermo, ai fini
dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha
effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza
dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista
maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo come
riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre
dell’anno»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre
dell’anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza
dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità
contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B
allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da
effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti
dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato,
risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall’applicazione
della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai
requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
Tabella B»;
c) al comma 8, le parole: «1º marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20
luglio 2007»

ALLEGATO 2

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO
E DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

TABELLA A

REQUISITO CONTRIBUTIVO

– 35 anni –

ETÀ ANAGRAFICA

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

01/01/2008 –30/06/2009

58

59

TABELLA B

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI

PERIODO

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

DAL

AL

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito

01/07/2009

31/12/2010

95

59

96

60

01/01/2011

31/12/2012

96

60

97

61

01/01/2013

97

61

98

62

ALLEGATO 3

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del
23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la
crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza
sociale" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre )

Articolo 1, comma 5, lettere a), b) e c)
Articolo 1

Omissis

5. In attesa della definizione del regime delle
decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento
anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i
requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto
sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di
contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle
decorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di
previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei
previsti requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno
medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo
trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile
dell’anno successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni
per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere
al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1º aprile dell’anno successivo; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo

ALLEGATO 4

FINESTRE PER LA
PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO CON ALMENO 60 ANNI DI ETA’ PER LE DONNE E 65 ANNI DI ETA’ PER GLI UOMINI

PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO

DECORRENZA PENSIONE

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

31 marzo

1° luglio

1° ottobre

30 giugno

1° ottobre

1° gennaio dell’anno successivo

30 settembre

1° gennaio dell’anno successivo

1° aprile dell’anno successivo

31 dicembre

1° aprile dell’anno successivo

1° luglio dell’anno successivo

FINESTRE PER LA
PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO CON MENO DI 60
ANNI DI ETA’ PER LE DONNE E CON MENO DI 65 ANNI DI ETA’ PER GLI UOMINI

DATA ENTRO LA QUALE E’
PERFEZIONATO IL REQUISITO

DECORRENZA PENSIONE

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

30 giugno

1° gennaio dell’anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni entro
il 31 dicembre

1° luglio dell’anno successivo

31 dicembre

1° luglio dell’anno successivo

1° gennaio del secondo anno successivo

FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE

PERFEZIONAMENTO REQUISITO CONTRIBUTIVO

DECORRENZA PENSIONE

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

31 marzo

1° luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno

1° ottobre

30 giugno

1° ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre

1° gennaio dell’anno successivo

30 settembre

1° gennaio dell’anno successivo

1° aprile dell’anno successivo

31 dicembre

1° aprile dell’anno successivo

1° luglio dell’anno successivo

FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE

PERFEZIONAMENTO REQUISITO CONTRIBUTIVO

DECORRENZA PENSIONE

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI

30 giugno

1° gennaio dell’anno successivo

1° luglio dell’anno successivo

31 dicembre

1° luglio dell’anno successivo

1° gennaio del secondo anno successivo