Lavoro e Previdenza

Thursday 09 October 2008

Inps, Circolare 1 ottobre 2008, n. 88 OGGETTO: Gestione separata di cui all’ art. 2, comma 26, della legge n. 335/95. Chiarimenti a seguito di parere ministeriale.

Inps, Circolare 1 ottobre 2008,
n. 88 OGGETTO: Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della legge n. 335/95. Chiarimenti a seguito di parere ministeriale.

SOMMARIO:

1) Medici in formazione
specialistica, di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 e
successive modifiche: aliquota contributiva.

2) Soggetti che hanno usufruito
dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui
alla legge n. 243/2004: aliquota contributiva.

3) Borse di studio integrative,
di cui alla legge n. 170/2003 e successive modifiche, per il sostegno alla
mobilità internazionale degli studenti:limite
contributivo.

4) Collaboratori non residenti in
Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza
obbligatoria: aliquota contributiva.

1) Medici in formazione
specialistica, di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 e
successive modifiche.

Come già comunicato con circolare
n. 37 dell’8 febbraio 2007, i medici in formazione specialistica sono
obbligatoriamente iscritti alla Gestione separata.

Difatti l’articolo 1, comma 300,
lett. c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituendo integralmente il
comma 2 dell’articolo 41 del decreto legislativo 368/1999, stabilisce che “a
decorrere dall’anno accademico 2006-2007, ai contratti di formazione
specialistica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26,
primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni di cui
all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.

Con riferimento al conseguente
obbligo contributivo e per espresso richiamo all’articolo 45
della legge n. 326/2003, con la citata circolare n. 37/2007 è stato disposto
che l’aliquota contributiva da applicare agli importi percepiti mensilmente dai
medici in formazione specialistica è quella propria degli iscritti alla
Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza
obbligatoria, cioè l’aliquota intera.

Sull’applicazione dell’aliquota
intera è intervenuto l’Ente di previdenza dei medici (ENPAM), argomentando che
tali soggetti sono già iscritti all’Ente al quale pagano la “quota A” e
rivendicando l’utilizzo dell’aliquota contributiva ridotta riferita ai soggetti
già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

La problematica è stata
rappresentata, con nota del 22/5/2007 e successive, al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale con richiesta di esprimere il proprio parere, e in attesa della relativa risposta l’Istituto, con messaggio
n. 29642 del 7/12/2007, facendo riferimento alla normativa generale della
Gestione separata, ha disposto, per i medici in formazione specialistica già
iscritti all’ENPAM, l’utilizzo in via provvisoria dell’aliquota ridotta.

Il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, con nota del 10/9/2008, ha chiarito che la
disposizione del citato comma 300 si configura come norma speciale rispetto alla disciplina generale recata dall’articolo 45 della legge
n. 326 del 2003.

Da ciò discende, a giudizio del
Ministero, che per i medici in formazione specialistica deve essere utilizzata
sempre l’aliquota piena, indipendentemente dalla loro iscrizione all’ENPAM e
dall’eventuale svolgimento di contemporanee attività di tipo professionale.

In relazione a quanto sopra le
aliquote da prendere in considerazione per i versamenti di cui si tratta sono
le seguenti:

– per l’anno 2006 il 18,20%,
entro il limite di reddito di cui all’art. 3 della legge 14 novembre 1992, n.
438 fissato in € 39.297,00, o il 19,20%, per la quota eccedente tale limite;

– per l’anno 2007 il 23,50% ed il
23,72% per i soli mesi di novembre e dicembre (v. messaggio n. 27090 del
9/11/2007);

– per l’anno 2008 il 24,72%.

Pertanto, le università
interessate dovranno effettuare i relativi versamenti integrativi qualora avessero utilizzato, per il calcolo dei contributi versati,
l’aliquota ridotta.

Tali versamenti integrativi si
riterranno compiuti in tempo utile ove siano effettuati entro tre mesi
dall’emanazione della presente circolare, senza l’applicazione delle sanzioni
civili previste dall’articolo 116 della legge n. 388/2000.

2) Soggetti che hanno usufruito
dell’incentivo al posticipo del pensionamento, di cui
alla legge n. 243/2004.

Con la circolare n. 149 dell’11
novembre 2004 l’Istituto ha illustrato i contenuti dei commi da 1 a 12 dell’articolo 1, legge
23 agosto 2004, n. 243.

Com’è noto la predetta norma ha
introdotto per i soggetti in possesso dei requisiti pensionistici la facoltà,
valevole fino al 31 dicembre 2007, di proseguire nell’attività lavorativa
rinunciando all’accredito della relativa contribuzione IVS, potendo interamente
percepire i corrispondenti importi direttamente dal datore di lavoro in
busta-paga (cosiddetto bonus).

Nel periodo di vigenza
dell’incentivo previsto dalle citate norme è sorto il problema di individuare
l’aliquota contributiva da utilizzare per il calcolo dei contributi nel caso di
lavoratori dipendenti che, nel periodo di fruizione del bonus, svolgevano una
concomitante attività soggetta all’obbligo contributivo verso la Gestione separata.

La particolare posizione
previdenziale di tali soggetti, in quanto lavoratori dipendenti privi di
contribuzione, non era individuabile in alcuna delle figure lavorative di
riferimento per le aliquote vigenti nella Gestione separata.

Sull’argomento è intervenuto il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, con nota dell’ 8 agosto 2008, ha stabilito che per i lavoratori di cui
si tratta “debba essere applicata, limitatamente ai versamenti alla Gestione
separata per la loro attività secondaria, l’aliquota contributiva piena, in
ragione del fatto che, nel medesimo periodo, non hanno versato alcun contributo
ad altra gestione previdenziale obbligatoria.”.

Con l’intervenuto chiarimento
ministeriale non sussistono ulteriori dubbi interpretativi e, conseguentemente,
i committenti che per i propri collaboratori fruitori del bonus hanno versato i
contributi calcolati con aliquota ridotta, dovranno integrare i relativi
versamenti ragguagliandoli all’aliquota piena.

Anche in questa ipotesi i
versamenti integrativi si riterranno compiuti in tempo utile ove siano
effettuati entro tre mesi dall’emanazione della presente circolare, senza
l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’articolo 116 della legge n.
388/2000.

Le Strutture periferiche
dell’Istituto riceveranno un apposito elenco dei committenti tenuti a versare
le somme a conguaglio per i lavoratori in argomento, al fine di monitorare i
versamenti integrativi effettuati e, quando necessario, richiedere le dovute
differenze contributive secondo l’interpretazione ministeriale.

3) Borse di studio integrative,
di cui alla legge n. 170/2003 e successive modifiche, per il sostegno alla
mobilità internazionale degli studenti.

Con circolare n. 133 del 21
luglio 2003 l’Istituto ha impartito disposizioni concernenti l’obbligo di
contribuzione alla Gestione separata, istituito dal decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. per studenti destinatari di borse di studio ed assegni
erogati dalle Università e da alcune scuole di specializzazione.

Le borse di studio citate sono
quelle integrative per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti,
anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione europea
Socrates-Erasmus (Legge n. 170/2003, articolo 1, comma
1, lettera a).

La successiva legge n. 350/2003
(articolo 4, comma 104), in deroga a quanto previsto dalla norma istitutiva, ha
stabilito che sulle borse di studio in argomento non era
dovuta la contribuzione alla Gestione separata nel limite di spesa
massimo, per l’anno 2004, di euro 250.000.

Tale deroga è stata ripresa e
resa definitiva dal decreto-legge n. 35/2005, convertito
con la legge n. 80/2005, che all’articolo 14, comma 8-ter recita: ”La deroga di
cui all’articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica
anche a decorrere dall’anno 2005”.

Dubbi interpretativi sono sorti
sul significato da attribuire al predetto limite di spesa dei 250.000 euro e al
riguardo l’Istituto, con le note del 17/11/2006 e del
22/5/2007, ha interessato, per i chiarimenti di rispettiva competenza, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell’università
e della ricerca.

Quest’ultimo Ministero ha
chiarito, con propria nota, che “i contributi erogati a beneficio degli
studenti non raggiungono nella prassi attuale e nelle previsioni future un
ammontare tanto elevato.”.

Discende, dalla valutazione
ministeriale che precede, che non raggiungendo il limite massimo di spesa
annuo, le borse di studio in argomento si devono considerare, a partire
dall’anno 2004, esonerate dalla contribuzione alla Gestione separata, e
pertanto l’obbligo di contribuzione rimane valido soltanto nel periodo compreso
tra il mese di maggio 2003 (mese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
D.L. n. 105/2003) e il mese di dicembre del medesimo anno
2003.

In tal senso devono intendersi
modificate le disposizioni impartite con la predetta circolare n. 133/2003.

4) Collaboratori non residenti in
Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza
obbligatoria.

Con l’interpello n. 35/2008,
datato 1° settembre 2008, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ha espresso il parere – di seguito in sintesi riportato –
riguardante l’aliquota da utilizzare, ai fini della contribuzione alla Gestione
separata, nel caso di collaboratori non residenti in Italia che siano contemporaneamente sottoposti ad una forma
previdenziale obbligatoria in un Paese straniero:

… omissis … « il principio
generale di territorialità può essere derogato per via pattizia, qualora vengano stipulate convenzioni internazionali tra l’Italia e
uno o più Paesi stranieri (ad es. tra i Paesi della Comunità Europea vige il
Regolamento CEE 1408/71 in materia di distacco, che deroga al principio di
territorialità).».

«Sulla base di quanto sopra
argomentato, pertanto, si ritiene irrilevante per il diritto italiano – in
mancanza di una convenzione di diritto internazionale specificamente
derogatoria – la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza
obbligatoria in paese diverso dall’Italia ai fini del computo dell’aliquota
contributiva da applicarsi, sulla base del diritto italiano, al contratto di
collaborazione, anche a progetto, che il medesimo lavoratore abbia in Italia.».

Il parere del Ministero coincide
nella sostanza con quanto previsto in materia dall’Istituto e cioè che, nel
caso specifico di Paesi membri dell’Unione Europea e di Paesi legati all’Italia
da convenzioni internazionali di sicurezza sociale, l’aliquota da applicare è
quella ridotta.

In assenza, invece, di alcuna
convenzione di diritto internazionale con il Paese straniero di residenza del
lavoratore, non avendo rilevanza l’eventuale sottoposizione del lavoratore a
regimi previdenziali obbligatori, dovrà concludersi che trova
applicazione il principio della territorialità e pertanto il collaboratore sarà
soggetto all’iscrizione alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota
contributiva intera, riferita ai soggetti che non risultino assicurati presso
altre forme di previdenza obbligatoria.