Civile

Wednesday 14 November 2007

Infrazioni stradali: nulle le multe se non è indicato anche l’ importo della sanzione ridotta.

Infrazioni stradali: nulle le
multe se non è indicato anche l’importo della sanzione ridotta.

Cassazione – Sezione seconda
civile – sentenza 29 maggio – 12 novembre 2007, n. 23506

Presidente Pontorieri – Relatore Migliucci

Pm Russo – difforme – Ricorrente
Comune di Avellino

Svolgimento del processo

La s.r.l. MI.BA proponeva ai Giudice di Pace di Avellino opposizione avverso il
verbale con cui in data 2-12-2002 le era stata contestata la violazione
dell’art. 23 commi quarto e undici del codice della strada, denunciando la
nullità del verbale di accertamento fra l’altro per carenza degli elementi di
cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Con sentenza dep. il 17 luglio
2003 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso.

Secondo il primo giudice la
contestazione dell’infrazione, determinando la decorrenza del termine per il
pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, deve consentire
l’esercizio del diritto di oblazione, sicché il verbale deve contenere tutti
gli elementi che consentono di pervenire all’entità della sanzione, non essendo
sufficiente, come nel caso del verbale impugnato, l’indicazione della sanzione
edittale.

Avverso tale
decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Avellino sulla
base di un unico motivo illustrato da memoria.

Non ha svolto attività difensiva
l’intimato.

Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo il
ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 202 del
codice della strada e 16 della legge n. 689 del 1981 nonché omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che erroneamente era stato annullato il verbale che conteneva l’indicazione
del minimo edittale della sanzione pecuniaria, atteso che, ai sensi dell’art.
202 comma 1 codice della strada, il trasgressore è ammesso a pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al
minimo fissato dalle singole norme.

Il motivo è infondato.

L’art. 200 del codice della
strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento
dell’infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto
dall’art. 383 del regolamento di esecuzione.

L’art. 383 secondo comma del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada) stabilisce che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento
della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento,
precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento,
l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc.

Il verbale deve quindi contenere
una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento
in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo
sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l’indicazione del
minimo della sanzione edittale.

Il ricorrente, che si è limitato
a dedurre la legittimità del verbale in cui era stata indicata il minimo della
sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto non soltanto allegare che il verbale
conteneva le indicazioni prescritte di cui si è detto ma anche, in ottemperanza
al principio di autosufficienza del ricorso, trascrivere il verbale elevato
all’opponente, in modo da consentire al giudice di legittimità, che non può
esaminare gli atti del processo, la verifica della presenza dei requisiti di
legge. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non va adottata alcuna
statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.