Penale

Friday 20 February 2004

Incostituzionale la norma che preclude la liquidazione delle spese alla parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato? Per ora la Consulta non si pronuncia. ORDINANZA 9 Febbraio 2004 – 12 Febbraio 2004, n. 63

Incostituzionale la norma che preclude la liquidazione delle spese alla parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato? Per ora la Consulta non si pronuncia

ORDINANZA 9 Febbraio 2004 – 12 Febbraio 2004, n. 63

  Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Processo penale – Giudizio abbreviato – Ipotesi in cui la parte civile non abbia accettato il rito – Preclusione, per la stessa parte civile, di richiedere la condanna alle spese relative all’azione civile, e, per il giudice, di provvedere sulle stesse in caso di condanna dell’imputato – Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di agire in giudizio – Affermazione apodittica e immotivata della rilevanza – Manifesta inammissibilita’ della questione. – Cod. proc. pen., artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 7 del 18-2-2004 ) 


LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO; 

ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 441, commi

1  e  4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza  del  12 novembre 2002 dal giudice dell’udienza preliminare

del  Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Michele

Calano  ed  altro,  iscritta  al  n. 79 del registro ordinanze 2003 e

pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ý serie

speciale, dell’anno 2003.

    Udito  nella  camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice

relatore Alfio Finocchiaro.

    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale davanti al

giudice   dell’udienza   preliminare   del   Tribunale   di  Viterbo,

quest’ultimo,  su richiesta degli imputati, ha disposto, ricorrendone

i requisiti, il giudizio abbreviato;

        che  la parte civile, gia’ costituitasi ritualmente nel corso

dell’udienza   preliminare,   ha   dichiarato  espressamente  di  non

accettare  il rito ai sensi dell’art. 441, comma 4, cod. proc. pen. e

che subito dopo il giudice ha invitato le parti a concludere;

        che  i  difensori  degli imputati hanno eccepito che la parte

civile,  non  avendo  accettato  il  giudizio abbreviato, non ha piu’

diritto  di  rimanere  nel  processo, e, pertanto, non avrebbe potuto

compiere  alcuna  attivita’  ricollegabile alla qualita’ di parte del

processo  stesso,  mentre  il difensore della parte civile ha opposto

che  la dichiarazione di non accettazione limita la propria efficacia

ai   soli  effetti  previsti  dalla  legge  e  precisamente:  a)  non

sospensione  del  processo  civile  iniziato in pendenza del processo

penale (art. 441, comma 4, cod. proc. pen. che dichiara inapplicabile

l’art.  75,  comma  3,  cod.  proc. pen.; b) esclusione del valore di

giudicato  per la sentenza di condanna (art. 651, comma 2, cod. proc.

pen.) o di assoluzione (art. 652, comma 2, cod. proc. pen.) emessa in

sede  di  giudizio  abbreviato  in relazione al procedimento civile o

amministrativo  di  danno;  c)  impossibilita’ per la parte civile di

impugnare la sentenza emessa in sede di rito abbreviato non accettato

(art. 576 cod. proc. pen.);

        che,  nel replicare a tali eccezioni, il giudice dell’udienza

preliminare  ha  sostenuto  che, in caso di non accettazione del rito

abbreviato,  la  parte  civile  non  puo’   partecipare a quel tipo di

processo  che  non  ha  accettato  e  –  ponendosi  il  quesito se in

considerazione  del  dissenso  si  determinino  effetti  ostativi con

riguardo alla statuizione sulle spese relative all’azione civile – lo

ha  risolto nel senso che e’ inibito alla parte civile, che non abbia

accettato il rito abbreviato, di richiedere la condanna dell’imputato

al pagamento delle spese relative all’azione civile, ed al giudice di

provvedere  sulle stesse in caso di condanna dell’imputato, attesa la

mancanza  di  norme  che  ammettano  una  scissione  fra la pronuncia

sull’azione principale e quella relativa alle spese;

        che, su queste premesse, il giudice dell’udienza preliminare,

con   ordinanza   del   12  novembre  2002,  ha  sollevato  questione

incidentale di legittimita’ costituzionale degli artt. 441, commi 1 e

4,  e 442, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui escludono, il

primo articolo, il diritto della parte civile che non abbia accettato

il rito abbreviato di richiedere la condanna al pagamento delle spese

relative  all’azione  civile,  e  il  secondo  articolo il potere del

giudice,  in  caso  di  condanna dell’imputato, di statuire in ordine

alle  stesse, in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, per

irragionevole  preclusione  della possibilita’ per la parte civile di

ottenere  il  ristoro  delle spese in caso di mancata accettazione da

parte  della  stessa  del  rito del giudizio abbreviato, possibilita’

prevista  invece  in  caso  di  patteggiamento,  e per violazione del

diritto della persona offesa di agire in giudizio a tutela dei propri

diritti.

    Considerato  che  il giudice rimettente afferma in modo del tutto

apodittico  ed immotivato la rilevanza della questione nel giudizio a

quo;

        che,  d’altra parte, non e’ possibile desumere tale rilevanza

dalla  descrizione della fattispecie dedotta in giudizio, dal momento

che  non  risulta  in  alcun  modo dall’ordinanza che la parte civile

abbia richiesto, al termine del giudizio abbreviato, una statuizione,

da  parte  del  giudice,  limitata alle sole spese di costituzione di

parte civile;

        che solo in presenza di tale richiesta, infatti, la sollevata

questione di legittimita’ costituzionale si presenta rilevante, sulla

base  della interpretazione delle norme impugnate fornita dal giudice

rimettente;

        che,  pertanto,  risulta  la manifesta inammissibilita’ della

questione sollevata.

    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;