Civile

Saturday 28 January 2006

Inaugurazione Anno Giudiziario 2006 Nicola Marvulli Primo Presidente della Corte di Cassazione Relazione sull’ attività Giudiziaria nell’ anno 2005

Inaugurazione
Anno Giudiziario 2006 Nicola Marvulli Primo Presidente della Corte di
Cassazione “Relazione sull’attività Giudiziaria nell’anno 2005”

Nell’esporre in forma sintetica
il rendiconto annuale sull’amministrazione della giustizia risparmierò
alla loro paziente attenzione quelle fastidiose sequenze di rilevazioni
statistiche, talvolta imprecise e non sempre idonee a rappresentare
adeguatamente la realtà, per soffermarmi, invece, sui risultati che la
magistratura è riuscita a realizzare e sulle cause che non hanno consentito di
esaudire tutte le legittime aspettative della società.

Orbene, di crisi della giustizia,
in Italia come nel mondo, si parla da tempo immemorabile: se ne parlava persino
nell’antica Roma, ma allora la crisi della giustizia era soltanto correlata
alla sua limitata, intrinseca difficoltà di distinguere, con assoluta
precisione, il lecito dal doveroso e l’uno e l’altro dall’illecito; nell’età
contemporanea a questo endemico, insopprimibile limite
di origine che, a sua volta si coniuga con l’impossibilità di sovrapporre la
verità processuale alla verità assoluta, si è aggiunta una costante che,
progredendo nel tempo, ha abbandonato gli angusti confini dell’eccezionalità
per diventare una vera e propria componente fisiologica dell’amministrazione
della giustizia: la sua lentezza.

A ciò si aggiunga che rispetto a
tutti gli altri Paesi l’Italia ha due primati che, da
soli, forniscono le dimensioni della crisi: noi disponiamo del maggior numero
di giudici e, ciònonostante conserviamo, sia pure con qualche lieve differenza
rispetto al passato, il primato del maggior tempo nella definizione dei
processi, sia civili che penali.

Ed è a tutti noto come la esasperata lentezza della giustizia si traduca, nel campo
civile, in una vera e propria denegata giustizia che danneggia chi un torto ha
già subito e, nel campo penale, nella neutralizzazione della sanzione, quando
addirittura in un così tardivo riconoscimento dell’innocenza da vanificarne gli
effetti.

La legge n. 89 del 24.3.2001,
lungi dall’aver risolto questo problema, ha avuto un solo risultato, quello di
trasferire dalla Corte Europea alle Corti di Appello e
da queste alla Cassazione il contenzioso relativo al risarcimento dei danni
determinati dall’irragionevole durata dei processi, con la conseguenza che chi
questi danni asserisce di aver subito deve ora attendere altri anni per
ottenere quello cui ha diritto. Peraltro quella legge non è neppure riuscita
nell’intento di porci al riparo dagli interventi della Corte Europea, perché il
settore di maggiore contatto tra la giurisdizione italiana e la Corte di
Strasburgo continua ad essere proprio la materia dell’equa riparazione per l’irragionevole
durata del processo, non foss’altro perché, a differenza di quanto accade in
Italia, la Corte Europea, nello stabilire l’importo dell’indennizzo del danno
non patrimoniale, tiene conto dell’intera durata del processo e non soltanto
del periodo che eccede la sua durata ragionevole. Pertanto, una legge che
doveva servire a semplificare il procedimento ed a rendere più sollecita la
riparazione del danno, si è tramutata in un espediente utile soltanto ad
aumentare il contenzioso ed i tempi della sua definizione.

In questa materia è stata altamente meritoria l’attività svolta dalla Corte di
Cassazione che non si è limitata alla scelta di una corsia preferenziale per
una sollecita definizione dei relativi ricorsi, ma attraverso un’importante
pronuncia delle Sezioni Unite civili, ha riconosciuto come il diritto alla
ragionevole durata del processo ha la sua piena rilevanza costituzionale dopo
la riforma dell’art. 111 della Costituzione e come la sua tutela sia
sovrapponibile a quella offerta dall’art. 6 della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo ed ha altresì stabilito che allorquando è
superata la ragionevole durata vi è una presunzione di sussistenza del danno
non patrimoniale conseguente alla violazione di tale diritto, presunzione che
può essere vinta solo se si è in grado di provare l’insussistenza del danno. Ed
è questo un tipico esempio di come la nostra giurisprudenza si sia adeguata a quella elaborata dalla Corte di Strasburgo.

E non
può certo suscitare meraviglia o sorpresa il recentissimo intervento del
Consiglio d’Europa che ha denunciato come l’Italia continui ad essere autrice
di numerose violazioni alle prescrizioni della Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo, perché all’ingente numero di processi pendenti corrisponde una
durata media della loro definizione che è pari a 35 mesi per il giudizio di
primo grado ed a 65 mesi per quello d’appello.

Considerazioni generali sulla
giustizia civile.

Nell’anno appena concluso si è
confermata la tendenza al progressivo, costante incremento del contenzioso
civile: l’incremento, per i processi di nuova
iscrizione, è del 14,8% presso i giudici di pace, dell’1,8% presso i Tribunali,
e del 28,5% presso le Corti d’Appello.

Vi è stata una crescita esponenziale del contenzioso civile non comparabile con il
tasso di crescita degli anni precedenti: ciònonostante, all’incremento dei
nuovi processi pervenuti ha fatto riscontro un altrettanto notevole aumento dei
processi definiti, pari al 2,1% per giudizi di primo grado ed addirittura
all’8,1% per quelli d’appello.

L’aumento generalizzato del
contenzioso evidenzia il consolidamento, nella nostra società, di un’estesa conflittualità nei rapporti intersoggettivi che non trova
possibilità di anticipata composizione nell’ambito sociale e famigliare, con la
conseguenza che si ricorre sempre e soltanto al giudice, anche quando,
specialmente in alcuni settori, sarebbe possibile ed agevole l’utilizzo di
adeguate strutture di mediazione.

Deve altresì rilevarsi che la
mancata soluzione dei problemi occupazionali, specialmente nel mezzogiorno, e
l’esistenza di molteplici rapporti di lavoro, perlopiù instaurati con
extracomunitari, e non in regola con le vigenti disposizioni, hanno favorito la
crescita della litigiosità.

La famiglia poi, fondata sul
matrimonio, continua ad essere in crisi, perché coinvolta irrimediabilmente
nella più vasta crisi dei valori etici e religiosi: lo dimostra il numero
sempre crescente delle separazioni e dei divorzi, nonché
la diminuzione delle madri disposte a portare a termine una gravidanza, sol
perché questa non è ritenuta compatibile con le personali condizioni economiche
o con la propria attività lavorativa. Né meno
frequente, nel periodo in esame, è stato il ricorso alla soppressione dei
neonati, una scelta addirittura incomprensibile, perché incompatibile con la
concessa possibilità di non riconoscere i figli all’atto della loro nascita.

Le legittime aspirazioni a nuovi
traguardi restano spesso affidate all’esasperato egoismo individuale e lo
stesso pluralismo delle idee che dovrebbe ispirarci alla reciproca tolleranza,
diviene esso stesso causa di rissose contese, con la conseguenza che non è
sempre il diritto e la ragionevolezza a dover scegliere, nella competizione, il
vincitore, ma spesso è l’insidia della frode, o la prepotenza, la forza
dell’arbitrio.

E la
crisi dei valori, quando assume queste dimensioni, non può che incrementare il
contenzioso, perché il processo finisce per diventare il luogo privilegiato nel
quale le contrastanti pretese si fronteggiano con la forza della vivacità e
dell’intransigenza, ed il tempo che pur dovrebbe poter placare i contrasti,
finisce per cristallizzarli ed esasperarli.

In questa cornice si inseriscono altri fattori negativi.

In Italia vi è un numero
assolutamente esorbitante di avvocati, ed è
inevitabile che alcuni di questi siano incoraggiati nella ricerca di tutto ciò
che può estendere l’area del conflitto ed allungare i tempi della sua
definizione, ma anche e soprattutto si è fatto ricorso ad alcune scelte di
politica legislativa che, sovrapponendosi ed essendo sprovviste di un
definitivo ed organico programma, si sono rincorse nella ricerca di
un’esasperata tutela garantistica che spesse volte è servita a pregiudicare la
sollecita definizione dei processi senza neppure arricchire, in concreto, la
tutela dei diritti e la possibilità di una tempestiva restaurazione dopo la
loro violazione.

A tutto ciò deve aggiungersi che
persiste una sensibile sperequazione tra l’organico dei magistrati e quello del
personale amministrativo, nonché un’irrazionale
distribuzione delle risorse. E se è irrealistico pensare ad una pur possibile
eliminazione dei tribunali con modesti carichi di lavoro, dopo i reiterati
tentativi naufragati a causa di una malintesa quanto radicata e diffusa
resistenza campanilistica, tentativi più volte esauritisi nelle conclusioni
assunte dalle commissioni ministeriali incaricate di indicare le sedi da
sopprimere, analoghe difficoltà non sussistono per la eliminazione
delle sedi distaccate, eliminazione richiesta a gran voce da quasi tutti i
dirigenti degli Uffici Giudiziari.

Tale intervento, se attuato,
lungi dall’essere interpretato come un abbandono della giurisdizione dal
territorio, comporterebbe tutti i vantaggi che conseguono dalla concentrazione
delle risorse.

Deve peraltro rilevarsi che la
stessa complessità delle prescrizioni che periodicamente elabora il Consiglio
Superiore della Magistratura non semplificano l’attività organizzativa svolta
dai dirigenti degli Uffici, specie se questi hanno grandi dimensioni, perché
constringono all’adozione di schemi rigidi che, se pur ispirati da condivise
esigenze di trasparenza, non sempre sono compatibili con le concrete realtà, e
ciò è ancor più pregiudizievole per la Corte di Cassazione, posto che le sue
attribuzioni impongono l’utilizzazione costante ed insopprimibile
di specifiche professionalità nei singoli settori.

Considerazioni generali sulla
giustizia penale.

Per quanto riguarda la giustizia
penale i dati forniti dal Ministero della Giustizia
non indicano sostanziali modifiche rispetto al quadro complessivo dell’anno
precedente: infatti, i delitti denunciati sono stati 2.855.372 con una
diminuzione dell’1%, rispetto all’anno precedente e di questi poco più della
metà sono rimasti impuniti perché ignoti gli autori.

Per quanto concerne il movimento
dei procedimenti penali si evidenzia che nel periodo
in esame viene confermato l’andamento decrescente del numero dei procedimenti
penali di nuova iscrizione presso i tribunali e, correlativamente a questa
diminuzione, pari al 6,7%, vi è un incremento del numero dei procedimenti
definiti che è dello 0,7%.

Non altrettanto positivo, in controtendenza a quanto avvenuto nel settore
civile, è il bilancio dell’attività del giudice di pace, perché il numero dei
procedimenti penali definiti ha subito la rilevante diminuzione del 6,6%: le
cause sono molteplici. Il carico di lavoro dell’ufficio si è aggravato per
effetto delle modifiche apportate all’art. 20 del D.l.vo n. 374 del 2000 dalla
Legge n. 155 del 2005 che ha escluso la possibilità che il decreto di citazione
possa essere sottoscritto e notificato dalla polizia giudiziaria; non esiste la
possibilità di utilizzare gli istituti deflattivi dell’applicazione della pena
sull’accordo delle parti e del decreto penale e, soprattutto, vi è la materiale
impossibilità di disporre di un pubblico ministero per
un maggior numero di udienze. L’aver poi limitato l’applicazione della
connessione alla sola ipotesi in cui un imputato ha commesso più reati con una
sola azione od omissione comporta che si debbano celebrare due o più processi
contro la stessa persona quando questa ha commesso più
reati con distinte azioni od omissioni.

Risulta
invece stabilizzatosi l’incremento dei procedimenti penali definiti dalle Corti
di Appello, incremento che nel 2005 ha raggiunto il 10,4%, ma ciononostante non
si è sensibilmente ridotto l’arretrato, in quanto l’aumento dei procedimenti
definiti è stato compensato dalle sopravvenienze.

Da questi dati emerge come anche
nel settore penale il giudice di pace sia riuscito a
svolgere un importante ruolo, alleggerendo sensibilmente il carico di lavoro
dei tribunali. Al doveroso riconoscimento per l’importante ruolo di sostengo nei confronti della magistratura ordinaria deve
aggiungersi che è in costante flessione il numero delle impugnazioni avverso le
sentenze del giudice di pace, sintomo questo evidente del miglioramento
qualitativo dei provvedimenti emessi.

E’ comunque
auspicabile che ogni allargamento della competenza dei giudici di pace sia
preceduta da una seria selezione degli aspiranti e da una intensa ed adeguata
formazione professionale.

Ma se
lungimirante fu l’attribuzione di competenze penali al giudice di pace, molti
effetti negativi discendono dall’attuale disciplina del processo penale.

Il codice del 1989, nato come
ambizioso progetto di rito accusatorio, è ormai un relitto in disarmo, sulle
cui ceneri si è costruito, attraverso reiterati interventi normativi, un
sistema che ha il pregio di rendere meno funzionale l’amministrazione della giustizia.
Basti pensare che l’attuale, lunga durata delle indagini
preliminari sembra proprio aver resuscitato quell’antica, sommaria
istruzione che il Pubblico Ministero era aduso compiere nella più palese
violazione della regola che vuole la presenza dell’accusato dinanzi al suo
giudice naturale, una regola già applicata dall’imperatore Traiano, e da noi
riscoperta nel 1989, ma di nuovo posta nel nulla. A ciò si aggiunga che il
Pubblico Ministero, nell’intento di evitare la dispersione degli elementi di prova acquisiti, di fronte al divieto di utilizzare
dichiarazioni testimoniali rese nella fase delle indagini preliminari, se non
rinnovate nel dibattimento, ricorre sempre più frequentemente all’incidente
probatorio, con la conseguenza che il carattere accusatorio del processo si
disperde e, nel contempo, si aggrava il lavoro del giudice delle indagini
preliminari e si allungano i tempi di definizione dei processi.

L’aver poi ampliato l’utilizzazione del giudizio abbreviato ha sottratto gli
autori dei reati più gravi non solo alla pena dell’ergastolo, ma anche ad un
trattamento sanzionatorio che possa essere in qualche modo adeguato alla
gravità del crimine commesso, posto che il semplice ricorso a quel rito dà
diritto ad una rilevante riduzione di pena oltre che alla sottrazione della
prova al contraddittorio.

Inoltre l’attuale ordinamento
penitenziario, risalente al 1975, ha finito per dissolvere la certezza della
pena, perché oggi vi è la certezza che nessuna pena verrà
eseguita nei termini in cui è stata dal giudice disposta, tali e tanti essendo
i benefici e le misure alternative introdotte nel pur vano tentativo di ridurre
la popolazione carceraria. Del resto lo stesso procedimento di sorveglianza ha
finito per assumere i caratteri di un quarto grado di giudizio, il cui effetto
è stato quello di rendere virtuale qualsiasi condanna.

Se continua ad essere, nel
periodo in esame, particolarmente limitato il ricorso dell’avvocatura alle
indagini difensive, un ulteriore incremento si è avuto
per le richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aumento
determinato dall’estrema facilità con la quale tale beneficio può essere
concesso. Peraltro l’incidenza di tale aumento è maggiore nella materia penale,
perché la legge non prevede alcun controllo preventivo sull’ammissibilità
dell’attività processuale che si vuol porre in essere.

Inoltre controlli di carattere
formale vengono svolti, dopo il decreto di ammissione,
dagli uffici finanziari, ma il loro esito, nella maggior parte dei casi, è
comunicato all’autorità giudiziaria quando ormai il difensore ha riscosso il
compenso richiesto.

A ciò si aggiunga che se è
conforme ai principi del nostro ordinamento costituzionale che cittadini privi
di reddito adeguato possano usufruire di una difesa a spese dello Stato, non è
accettabile che, a causa di una inadeguata normativa,
tale beneficio debba essere concesso a soggetti che dai delitti commessi hanno
tratto ingenti profitti e sol perché non hanno denunciato alcun reddito: basti
pensare agli autori di rapine, di estorsioni, di truffe, o a chi si è dedicato
al traffico di sostanze stupefacenti o allo sfruttamento della prostituzione.

E così un istituto di civiltà si
è trasformato in un vero e proprio espediente, a vantaggio di chi non potrebbe
usufruirne, con l’ulteriore conseguenza che non poche
volte lo scarso rispetto della deontologia professionale induce a coltivare
iniziative processuali più che nell’interesse dell’assistito, prevalentemente
al fine di percepire rilevanti compensi e questo fenomeno finisce per svilire
l’immagine stessa dell’avvocatura, confondendosi la sua nobile ed
insostituibile funzione con la sua devianza.

La criminalità e le sue
manifestazioni.

Comunque,
va osservato che se la criminalità, specie in alcuni settori, (truffe, violenze
sessuali, sequestri di persona), in questi ultimi anni va lentamente
diminuendo, ciò non toglie che imponente resti la sfida di una delinquenza che
non disarma, che si segnala per la sua ferocia, per la sua tracotanza, e che
gode, ancora oggi, del privilegio di una diffusa impunità. E l’inefficienza del
sistema penale, associata alla temeraria ed aggressiva sfida della criminalità,
esalta la persistente e diffusa preoccupazione dei cittadini per la sicurezza,
pur se è altamente apprezzabile l’impegno delle forze
dell’ordine nella prevenzione e repressione del crimine.

Passando ad esaminare le più
rilevanti manifestazioni della criminalità, deve osservarsi che si è
consolidata quella radicale modificazione che, nell’ambito della criminalità
organizzata, si era annunciata negli anni precedenti, perché accanto a quella endemica, stabilizzatasi in alcune zone del nostro
Paese, si è aggiunta quella transnazionale, formata da gruppi provenienti da
diversi Paesi, gruppi che si associano per perseguire due finalità, trarre
profitti dai delitti commessi ed operare in una pluralità di Paesi, anche al
fine di sfuggire alla identificazione dei componenti.

Anche quest’anno l’Italia è stata
il territorio di elezione di alcune organizzazioni
criminali russe, che, associate a bande italiane, si sono dedicate
all’investimento di ingenti capitali nel campo immobiliare, finanziario ed
imprenditoriale, mentre, a sua volta la criminalità cinese, caratterizzata da
una forte coesione interna, si è quasi esclusivamente dedicata alla
contraffazione dei marchi, al gioco d’azzardo, alle estorsioni ed al traffico
di sostanze stupefacenti.

Persiste in Italia una forte ed
attiva presenza della criminalità albanese, dedita, in forma prevalente, al
traffico di sostanze stupefacenti, alla tratta di esseri
umani ed al controllo della prostituzione. Si è peraltro constatato che proprio
la criminalità albanese ha abbandonato alcune modalità operative clamorose alle
quali aveva fatto ricorso negli anni precedenti per scegliere quelle meno appariscenti
ma non meno insidiose. Frequentemente è accaduto, infatti, quanto al controllo
della prostituzione, che l’attività criminale ha avuto inizio nel Paese di origine, dove viene scelta la vittima ed estorto, con
false promesse, il suo consenso per trasferirsi in Italia dove poi, appena
arrivata, è indotta, con violenza a prostituirsi e così viene a crearsi un vero
e proprio sodalizio criminale tra chi opera nel Paese di origine e chi gestisce
in Italia la prostituzione. In questo specifico settore frequente è pure il
ricorso a vere e proprie forme di sequestro di persona a scopo di estorsione, un sequestro finalizzato o allo scopo di
ottenere un compenso per aver fatto trasferire in Italia alcuni
extracomunitari, o per consentire alle donne avviate alla prostituzione di
sottrarsi al controllo degli sfruttatori.

Nella difficile attività
investigativa e repressiva di questi reati di notevole efficacia si è rivelata
la legge dell’11.8.2003 n. 228 che ha configurato come
reato autonomo la tratta di esseri umani ed ha dato
vita ad una disciplina normativa adeguata per contrastare tale fenomeno.

Per quanto invece riguarda le
tradizionali organizzazioni criminali, si devono registrare una consistente
diffusione della mafia anche in territori dov’era stata
assente e la persistenza di scelte operative meno clamorose e meno
appariscenti.

La mafia, abbandonata ogni
strategia di lotta armata, continua a gestire i suoi interessi nell’area che le
è più consona, e cioè nell’usura, nelle estorsioni,
nella gestione degli appalti, nel traffico della droga, cioè in tutti quei
campi nei quali la forza della intimidazione, il silenzio della vittima o la
sua estorta collaborazione hanno un ruolo determinante nella esecuzione del
delitto e nella garanzia della sua impunità. Non a caso, infatti, l’usura è
un’attività delittuosa tipica alla quale ha sempre fatto ricorso la mafia: i
reiterati tentativi fatti dal legislatore nel 1992 e nel 1996 per arginare tale
fenomeno non hanno avuto grande successo, per il
semplice motivo che senza la collaborazione della vittima riesce impossibile
perseguire gli autori di tale reato e chi preferisce il <pizzo> a
qualsiasi copertura assicurativa perché è con il <pizzo> che si assicura
l’incolumità fisica e patrimoniale e si può ottenere, senza alcuna formalità,
tutto il danaro di cui si ha bisogno, è difficile pensare che possa scegliere
la strada della collaborazione anche perché questa scelta comporterebbe
l’assunzione di rischi molto rilevanti e l’incognita di ogni lungo, tormentato
percorso giudiziario.

Viva preoccupazione hanno poi suscitato i numerosi omicidi e gli altri episodi
di efferata violenza verificatisi in Campania sin dall’estate del 2004 e
protrattisi sino quasi ai nostri giorni. La forte contrapposizione di due
gruppi camorristici ha messo in luce quanto fosse
radicata nel territorio campano quella rete capillare di gruppi dediti al
delitto. Soltanto dopo un eccezionale impegno delle forze dell’ordine e
l’arresto di numerosi esponenti dei gruppi antagonisti si è riusciti a
contenere quest’ondata di violenza. Inoltre le merci contraffatte che
transitano per il porto di Napoli hanno finito per
trasformare questo porto in un vero e proprio crocevia fondamentale per la loro
importazione: la camorra ha sempre avuto poi la capacità di realizzare rapporti
con alcuni rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria locale: basti
pensare che per tale motivo, nel 2005, ben cinque consigli comunali sono stati
sciolti, e che la Campania ancora oggi conserva il primato, in Italia,
nell’abusivismo edilizio, in tema di inquinamento e nella gestione delle
discariche abusive.

Né ha
destato minore preoccupazione la persistente aggressività della
"ndrangheta" le cui infiltrazioni in gran parte del territorio
italiano, dalla Liguria al Lazio, dalla Lombardia al Piemonte, sono una
drammatica realtà. Il recente, clamoroso omicidio del vice-presidente del
Consiglio regionale calabrese, Francesco Fortugno, ha richiamato all’attenzione
di tutti la capacità criminale di questa
organizzazione, il suo capillare controllo del territorio e la vastità dei suoi
interessi. In tale occasione la risposta dello Stato è stata forte ed
esemplare, e l’occasione mi è propizia per segnalare come il Consiglio
Superiore della Magistratura in tale drammatica circostanza abbia saputo assumere
molteplici e tempestive iniziative che non si sono limitate alla partecipazione
al cordoglio della regione calabrese, ma hanno riguardato le modalità concrete
con le quali potenziare e riorganizzare le strutture giudiziarie operanti in
quella regione, e soprattutto nella locride, dove il tasso d’impunità è molto
elevato, e dove in soli 18 mesi si sono avuti ben 329 atti intimidatori verso
amministratori pubblici, carabinieri e poliziotti, e tali iniziative sono state assunte nella condivisa prospettiva di rimuovere ogni
causa che possa in qualche modo compromettere l’efficienza e la trasparenza di
chi amministra la giustizia in quel territorio, che pur così ricco di storia e
di civiltà, è diventato povero nella cultura della legalità, ed unicamente perché
un’agguerrita delinquenza, come ogni forza del male, ha una capacità
distruttiva del bene maggiore rispetto alla faticosa e lenta costruzione etica
di un popolo.

Inoltre, in base ai dati
statistici forniti dal Ministero della Giustizia se risulta
pressoché stazionario il numero dei furti denunciati, (circa un milione e
mezzo) la cui quasi totalità resta impunita per essere rimasti ignoti gli
autori, le rapine eseguite all’interno delle abitazioni hanno assunto una
frequenza che suscita grave allarme sociale. Il fenomeno ha riguardato, in modo
particolare, alcune ville lombarde e venete, e dalle indagini effettuate è
emerso che gli autori sono, in larga misura, bande di immigrati,
prive di un retroterra associativo, ma caratterizzate da una spregiudicata
aggressività, tant’è che nella esecuzione di tali reati non si esita a
ricorrere al sequestro delle vittime e ad atti di violenza nei loro confronti.

In netta recrudescenza è anche il
fenomeno della criminalità riferibile all’immigrazione clandestina: è questa
una tendenza inarrestabile che pone seri problemi alle strutture investigative
e giudiziarie, per l’ovvia difficoltà dell’identificazione degli autori e,
ancor più, per l’impermeabilità dei singoli gruppi, rispetto ad una società
alla quale si resta estranei.

Basti pensare che nel decennio
1990-2000 varcarono in modo clandestino il territorio
italiano duecentomila persone, ed invece, nell’anno appena concluso e nella
sola Sicilia le forze dell’ordine ne hanno rintracciato oltre 150mila. Inoltre
le organizzazioni che gestiscono il traffico dei clandestini
hanno oggi assunto una potenzialità organizzativa alquanto sofisticata, perché
scoperti non si danno più alla fuga, ma preferiscono liberarsi di tutto ciò che
è stato utilizzato per la navigazione, con la conseguenza che se i passeggeri
dei natanti non collaborano nel fornire utili indicazioni, gli organizzatori
dei viaggi della speranza non vengono individuati.

Risultati molto positivi sono stati raggiunti con il rafforzamento delle
strutture operative di vigilanza disposto dal Ministro degli Interni, e ancor
più, per effetto della sopravvenuta normativa che consente l’immediata ed
affidabile identificazione ed un tempestivo rimpatrio.

Comunque
l’area dell’illiceità riferibile agli extracomunitari resta limitata, in larga
misura, ai reati dai quali si possa trarre qualche immediato profitto, ed in
ogni caso essi costituiscono il più vasto serbatoio dal quale attinge la
criminalità locale per rinforzare le proprie
capacità operative o per l’esecuzione di compiti ad alto tasso di rischio.

Tutto ciò evidenzia come debba essere prioritaria l’esigenza del controllo e della
limitazione degli ingressi e come forte debba essere l’attenzione per la loro
accoglienza. La politica del controllo, oggi potenziata, ci deve difendere
dalla paura di ingressi in massa e non controllabili,
ma nel contempo la politica dell’accoglienza deve poter offrire, al posto di
solenni e ripetitivi proclami, adeguate strutture, perché tutte le volte in cui
gli immigrati sono abbandonati in condizioni di marginalità e di forte disagio
si offrono le occasioni per l’incentivazione della criminalità, ed il reato
commesso da chi è, rispetto a noi, diverso, diverso per razza, per cultura, per
religione, si colora di una negatività che discende dall’istintiva identità
nazionale e dall’altrettanto istintivo rifiuto di tutto ciò che non ci
appartiene.

Si conferma inoltre la tendenza
del progressivo incremento dei reati sessuali: perlopiù si tratta di abusi domestici, maturati in realtà marginalizzate,
caratterizzate da un basso livello etico-sociale.

In genere
vittime di tale forma di delinquenza sono i minori o i soggetti colpiti
da insufficienze fisiche o mentali. Se effetti positivi
ha dato la legge n. 66 del 1966 che ha consentito di perseguire, in maniera
adeguata, molteplici ed insidiose forme di aggressione sessuale e nell’aver
previsto la necessità di un’assistenza psicologica al minore, al fine di
rendere meno traumatica la rievocazione dell’accaduto, persiste invece una
diffusa resistenza ad ottenere dalle vittime la collaborazione necessaria per
l’identificazione dei colpevoli perché spesso si preferisce tacere anziché
affrontare un iter giudiziario invasivo, traumatico se non addirittura
infamante.

La delinquenza minorile.

Continua pure a persistere
un’alta percentuale di minori coinvolti in vicende giudiziarie, ma una forte percentuale, che si aggira sul 42% dei denunciati
si sottrae al processo perché ha meno di 14 anni.

E’ aumentato il numero di arresti di nomadi extracomunitari e dei minori di sesso
femminile, dediti quasi esclusivamente al borseggio.

Continua a persistere in tale
settore, con la modifica legislativa dell’art. 624bis c.p.,
l’inconveniente di non consentire né l’arresto in flagranza né l’applicazione
della custodia cautelare in carcere per i minori che siano autori di furti
nelle case di abitazione, un reato questo al quale sono particolarmente dediti
i nomadi e gli extracomunitari.

Le peculiari misure cautelari
previste dalla legge, quali il collocamento in comunità e le varie prescrizioni
consentono di svolgere, sin dalle prime fasi del procedimento, un’efficace
azione rieducativa che spesso costituisce la premessa per una successiva
sospensione del processo e per la <messa in prova>, che può ora essere
disposta sia nel corso del dibattimento che all’udienza preliminare. Ottima prova continua a dare quest’ultimo istituto la cui duttilità
si armonizza con la prevalente esigenza di realizzare la rieducazione del
minore, in quanto il suo disadattamento e la sua devianza si combattono con le
armi del recupero e non della repressione.

Il terrorismo.

Particolare attenzione anche nel
2005 è stata dedicata al terrorismo sia da parte del legislatore che dalla
magistratura e dalle forze dell’ordine: queste ultime, in particolare, su
precise e condivise iniziative assunte dal Ministero degli Interni, hanno
potuto realizzare una capillare rete di protezione intorno agli obiettivi
sensibili, così prevenendo ogni possibile, clamoroso attentato terroristico nel
nostro Paese.

Del resto, già a seguito dei noti
attacchi terroristici agli Stati Uniti la comunità internazionale aveva
sollecitato l’adozione di adeguate misure per
contrastare tale devastante fenomeno e con sollecitudine l’Italia già nel 2001,
sensibile all’esortazione della comunità internazionale, introdusse una
sostanziale modifica dell’art. 270 c.p., che aveva esteso la repressione penale
agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero e pur non avendo la legge
elencato gli atti di violenza di natura terroristica, la giurisprudenza ha
saputo colmare tale lacuna, utilizzando principi consolidati di diritto interno
ed internazionale ed ha ritenuto suscettibili di repressione penale ogni atto
idoneo a suscitare panico nella popolazione, e cioè tutte le azioni violente
dirette più che contro le persone, contro quello che esse rappresentano, azioni
idonee a scuotere la fiducia nei confronti delle istituzioni e ad indebolirne
le strutture, e tutto ciò in sintonia con la decisione-quadro del Consiglio
dell’Unione Europea del 13.6.2002 e recependone le specifiche, dettagliate
indicazioni proprio ai fini della concreta individuazione dei reati
terroristici.

E
l’Italia pur essendo stata risparmiata da vicende drammatiche, come quelle
avvenute in Spagna e in Inghilterra, non è stata sottratta all’attenzione di
gruppi terroristici, soprattutto di natura islamica, com’è dimostrato dai
numerosi procedimenti pendenti a Milano, Brescia e Como.

Ed anche
la Cassazione, chiamata ad interpretare le nuove fattispecie introdotte per
fronteggiare tale fenomeno, ha potuto affermare che ai fini della
configurabilità del nuovo reato associativo previsto dall’art. 270bis c.p. è
sufficiente la continuità e la sistematicità dei collegamenti di natura
organizzativa tra gli affiliati e che la costituzione del sodalizio criminoso
non è esclusa per il fatto che si sia imperniato perlopiù attorno a nuclei
culturali che si rifanno all’integralismo religioso islamico, in quanto i
rapporti ideologici e religiosi sommandosi al vincolo associativo che si
propone atti di violenza finalizzati a terrorizzare un popolo, rendono quel
vincolo ancor più pericoloso; e si è anche precisato che non basta aver
riguardo all’attività che si è svolta in Italia, ma è necessario prendere in
esame il complessivo quadro dell’azione riferibile all’intera organizzazione a
livello internazionale.

Quanto poi al terrorismo interno,
va segnalato che si è concluso con la condanna di
alcuni esponenti delle brigate rosse, un’organizzazione resuscitata dopo un
lungo silenzio, il procedimento penale instaurato a Roma a seguito
dell’uccisione di Massimo D’Antona, mentre in numerose Procure, soprattutto nel
Nord, sono ancora in corso indagini per alcuni attentati, perlopiù
dimostrativi, ritenuti di matrice terroristica.

Grande
clamore, viva preoccupazione e vivaci polemiche ha suscitato l’ennesimo
scandalo che ha coinvolto banchieri ed imprenditori: le complesse e delicate
indagini sono ancora in corso presso le Procure di Milano, Roma e Perugia. Il
Paese reclama a gran voce che la giustizia possa fare
piena luce sulle responsabilità dei singoli. Io sono certo che i pubblici
ministeri, di collaudata esperienza, ai quali tali indagini sono state
affidate, sapranno accertare i fatti nelle loro reali dimensioni, affinché il
sistema bancario e, con esso, tutto il nostro sistema
economico, possa riacquistare, al più presto, nel doveroso rispetto delle
regole, maggiore trasparenza e svilupparsi in un clima di riconquistata
fiducia.

Le più rilevanti riforme.

L’anno che si è appena concluso è stato quello nel quale, più di ogni altro,
numerose ed importanti riforme hanno interessato sia il settore civile che
quello penale, sia il diritto sostanziale che quello processuale.

Una riforma poi, lungamente
attesa, fondamentale per la nostra organizzazione, quale quella
dell’ordinamento giudiziario, ha concluso il suo lungo
e tormentato percorso legislativo, ed è stata contrassegnata da vivaci
polemiche e da rilievi critici che la magistratura ha espresso in tutte le sedi
istituzionali, nonché nel corso dei numerosi convegni
che si sono susseguiti, rilievi che è superfluo riproporre in questa sede.

Il confronto tra chi proponeva
quella riforma e la magistratura c’è stato, è stato
ampio, si è protratto per lungo tempo, ma non ha prodotto alcun risultato
positivo perché è stato negativamente condizionato, da un lato, dalla
convinzione dell’esistenza di una diffusa politicizzazione della magistratura
e, dall’altro, e perché si è rivelata inadeguata la valutazione della
professionalità dei magistrati, operata soltanto in virtù di benemerenze
anagrafiche.

Orbene, se potevamo e possiamo
rivendicare, con orgoglio, che la stragrande maggioranza dei magistrati ha
sempre saputo non confondere le proprie funzioni, le proprie scelte decisionali
e le proprie iniziative con i vantaggi che la politica ne poteva trarre,
altrettanto certo è che non sempre abbiamo saputo sanzionare adeguatamente e
tempestivamente i censurabili comportamenti di chi, assumendo spregiudicate
iniziative rivelatesi illegittime o comunque prive di
qualsiasi fondamento, e, talvolta offrendosi anche alla pubblica opinione, con
i suoi interventi mediatici, è apparso come il privilegiato o esclusivo
depositario della verità, ed ha finito per offrire della magistratura
un’immagine diversa da quella reale.

Io sono fortemente
convinto che il protagonismo non solo calpesta la discrezione, ma finisce anche
per offendere l’obbiettività, perché il narcisismo esibizionista è di per sé
indice di scarsa imparzialità, di scarso equilibrio, di scarsa saggezza, e di
scarsa professionalità. Ciònonostante continuo a credere che questa riforma non
sia in grado di accrescere l’indipendenza della magistratura: mi rassicura la
convinzione che ho maturato nella mia lunga e variegata esperienza
professionale, e cioè che l’indipendenza del giudice è
indissociabile dalla sua funzione, è una qualità personale, al pari dell’onestà
morale ed intellettuale, è una nostra gelosa ricchezza, che nessuno ci potrà
sottrarre, se soltanto noi vorremo e sapremo conservarla.

Altrettanto certo è che né il
Paese, né la stessa magistratura può più approvare la verifica della
professionalità con i criteri sinora utilizzati, perché quei criteri
hanno avuto il pregio di aver giudicato tutti astrattamente idonei alle
funzioni superiori, e, non sempre neppure abbiamo saputo liberarci da
condizionamenti correntizi che mal si conciliano con l’indipendenza e
l’autonomia della magistratura e, ancor più, con l’immagine che di questa deve
avere l’opinione pubblica.

Il pluralismo è una ricchezza del
nostro autogoverno, ma esso fallisce il suo compito nel momento in cui alla
virtù dell’obbiettività si sostituisce la solidarietà ideologica.

Sono altrettanto certo che questa
riforma pregiudicherà l’efficienza della magistratura: è sufficiente pensare al
sistema dei concorsi per rendersi conto delle dimensioni del
pregiudizio che subiranno tutti gli uffici giudiziari; chi dovrà partecipare e
chi dovrà far parte delle commissioni esaminatrici non potrà certamente offrire
tutta la sua disponibilità all’amministrazione della giustizia.

E farei violenza alla mia
coscienza se non ricordassi in questa sede che il
miglior giudice, quello di cui la società ha sempre auspicato di poter
disporre, è quello la cui cultura è illuminata dal buon senso, dalla disponibilità
all’ascolto, dalla professionalità non disgiunta dal coraggio e dalla volontà
di lavorare al servizio dei cittadini, tutte doti e qualità che si dovrebbero
poter verificare nel concreto esercizio delle rispettive funzioni, e non già
soltanto attraverso la ricognizione di una preparazione teorica, che può essere
limitata negli angusti confini di una esasperata specializzazione.

* * *

Altrettanto importante è stata la riforma del processo civile annunciata con la legge
delega del 14 maggio 2005 n. 80 ed ora definitivamente approvata.

Pur non potendo offrire, in
questa sede, una completa ed esauriente disamina della riforma, non posso
esimermi dal rinnovare l’apprezzamento che la Corte, nel corso dell’assemblea
generale del 21 luglio 2005, al termine di un dibattito di alto
profilo tecnico, aveva espresso non solo per il recupero di quel costume di
dialogo e di partecipazione attiva al quale vorremmo che mai si rinunciasse, ma
anche per alcune innovative disposizioni che si armonizzano con la funzione
pubblica del processo e con il ruolo istituzionale che la Corte di Cassazione
deve svolgere nell’interpretazione e applicazione della legge.

Il fatto di aver reso appellabili
sentenze che erano suscettibili di ricorso immediato per cassazione, l’aver
disposto la non immediata ricorribilità delle sentenze non definitive e
soprattutto l’aver sancito l’autosufficienza del ricorso sino a prevedere che
questo deve contenere, a pena d’inammissibilità, il quesito di diritto da
sottoporre alla Corte, sono tutte innovazioni di grande
rilievo e per la cui assunzione non possiamo che manifestare apprezzamento
all’autorevole commissione che ha reso possibili questi risultati.

Rilievi critici possono essere,
invece, prospettati in relazione all’equiparazione del
ricorso straordinario a quello ordinario e, ancor più, al sindacato attribuito
alla Corte sull’interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi
nazionali di diritto comune, perché con queste disposizioni si è allargata
l’area del sindacato della Corte e questa la si è trasformata da giudice che
interpreta il diritto in modo vincolante all’interno del processo in un organo
che può esprimersi anche al di fuori del processo.

Quanto, infine, al ruolo
attribuito alle Sezioni Unite Civili, la modifica apportata che impone alla
sezione semplice, qualora ritenga di non condividere
il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, di rimettere a queste
ultime la decisione del ricorso, la riforma ha recepito quello che nella prassi
è quasi sempre avvenuto, specialmente nel corso di questi ultimi anni: del
resto, se è vero che la funzione nomofilattica non è né patrimonio esclusivo,
né funzione esclusiva delle Sezioni Unite, è altrettanto vero che apprezzabile
è la riforma nella parte in cui impone al collegio dissenziente prima di
adottare una decisione definitiva che si ponga in contrasto con le Sezioni
Unite, di illustrare, con apposita ordinanza, i motivi del dissenso, perché in
tal modo si contribuisce all’evoluzione della giurisprudenza senza pregiudicare
la certezza del diritto.

Oggi avvertiamo tutti la necessità di riaffermare la certezza del diritto e
la stessa prevedibilità della decisione non può che derivare dal rafforzamento
della funzione nomofilattica.

L’innovazione, la naturale,
fisiologica evoluzione della giurisprudenza e del diritto deve conciliarsi con
la certezza: del resto, la stessa prospettiva di un diritto comune europeo se
sconsiglia che si mortifichi la creatività della giurisprudenza, al cui sforzo
continuo di adattamento del diritto vivente può essere
affidato un compito unificante di lunga durata, non può tollerare soluzioni
contrastanti specie su problematiche particolarmente rilevanti, perché il
disordine della giurisprudenza non è meno dannoso del disordine nella
legislazione; entrambi, in ugual misura, uccidono la certezza, contraddicono lo
Stato di diritto, travolgono quel sacro principio di democrazia che ci fa tutti
uguali dinanzi alla legge.

* * *

Ma se a
principi largamente condivisi si è ispirata la riforma del processo civile, non
altrettanto è avvenuto sul versante penale.

Sulle modifiche al codice di
procedura penale approvate dal Parlamento ed introdotte da un disegno di legge
d’iniziativa parlamentare, la Corte di Cassazione, attraverso un tempestivo
intervento del Gruppo Consultivo – l’organo collegiale che oggi costituisce
l’espressione più autentica della partecipazione attiva di tutti gli uffici
alle scelte organizzative della Corte – aveva espresso
il suo responsabile, unanime giudizio negativo.

In quella sede si era osservato
che quelle modifiche non solo introducevano una
disparità di trattamento nella disciplina delle impugnazioni, tra accusa e
difesa, ma, soprattutto, nel devolvere alla Cassazione il sindacato sulla
congruità della prova ai fini del rinvio a giudizio dell’imputato e,
nell’ampliare l’area complessiva della ricorribilità, dissociando il vizio di
motivazione dal contenuto del provvedimento impugnato, si finiva per attribuire
alla Corte di Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova e la si
trasformava in un giudice di terza istanza, pregiudicando la sua funzionalità;
inoltre, veniva ad essere seriamente compromesso il conseguimento di
quell’obbiettivo, la ragionevole durata del processo penale, un obbiettivo che
oltre ad essere imposto dalla doverosa applicazione dell’art. 111 della Costituzione,
e, ancor prima, dal doveroso rispetto dell’art. 6 della Convenzione Europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo, costituisce una prioritaria,
irrinunciabile esigenza dell’intera società, un’esigenza della quale tutti
dobbiamo essere non solo fedeli e rispettosi interpreti, ma anche e soprattutto
convinti e responsabili artefici della sua realizzazione.

Ed in questa prospettiva si
colloca il legittimo e doveroso intervento del Comitato Direttivo
dell’Associazione delle Corti Europee, da me, in attuazione di precise norme
statutarie, doverosamente informato:
quell’intervento, lungi dal poter essere interpretato come un tentativo di indebita interferenza nelle discrezionali scelte del
legislatore italiano, si è soltanto esaurito nella chiara ed evidente
prospettazione di un condiviso auspicio: quello di conservare a tutte le Corti
di Cassazione dell’Unione Europea il ruolo che esse debbono assolvere
nell’interpretazione ed applicazione della legge.

La Corte di Cassazione, deve
invece a Lei, signor Presidente della Repubblica, se, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 74 della Costituzione, queste nostre fondate preoccupazioni
potranno formare oggetto di doverosa attenzione da parte del Parlamento
italiano: sono fiducioso che ciò avvenga, non solo per il futuro della Corte,
per la salvaguardia delle sue funzioni, per la
corretta amministrazione della giustizia ma anche e, soprattutto, per la stessa
necessaria difesa di uno Stato di diritto che non può consentire che nella
disciplina del processo penale siano ripudiati i principi ispiratori della
riforma del processo civile approvata pochi mesi fa, dallo stesso Parlamento.

* * *

Non intendo in questa sede riproporre tutti i rilievi critici che la magistratura, il
Consiglio Superiore, l’avvocatura, e particolarmente questa Corte, in varie
occasioni, hanno manifestato in ordine all’altra recentissima legge che ha
modificato la disciplina della prescrizione dei reati: essa certamente non
accrescerà la funzionalità degli uffici giudiziari e, ciò che maggiormente
preoccupa, limiterà fortemente gli spazi di apprezzamento del giudice in
relazione all’accertamento, in concreto, della gravità della condotta del
colpevole e della sua capacità a delinquere, quando, invece, è soltanto dalla
effettiva possibilità di accertare questi aspetti ciò che consente al giudice
di determinare una pena che possa realmente assolvere alla sua funzione
rieducativa.

Se fortemente
condivisibile è la prospettiva di non consentire che un processo, per la sua
lunga durata, diventi un inutile e dannoso strumento di vanificazione delle sue
finalità, ciò non giustifica né il ricorso a provvedimenti che sono simulacri
di generalizzati atti di clemenza, né un così pesante e differenziato
trattamento punitivo nei confronti dei recidivi, tanto più che questi, molto
spesso, costituiscono l’anello più debole della delinquenza.

* * *

Quanto alla riforma del diritto
societario realizzata con il decreto legislativo n. 5 del 2003, essa ha
cominciato a far avvertire i primi effetti nell’ambito della giurisdizione di
merito. Nel frattempo, con il decreto sulla competitività del
14.3.2005 n. 35, anche il diritto fallimentare e le altre procedure
concorsuali hanno subito interventi innovativi.

Si tratta di riforme lungamente
attese specialmente dopo che si è avvertita la necessità che il diritto
commerciale non possa prescindere dalle nuove regole dell’economia di mercato, regole ormai così diverse da quelle che avevano ispirato la
legislazione di oltre sessant’anni addietro. Il diritto societario in questo
lungo arco di tempo aveva subito alcuni ritocchi,
suggeriti perlopiù dalla necessità di adeguamento alle direttive europee, ma
dopo la riforma dei mercati finanziari e del diritto delle società quotate in
borsa, era inevitabile una rivisitazione organica dell’intera materia. Ne è derivato un forte ridimensionamento dell’intervento
giudiziario, essendo stato limitato l’uso delle impugnazioni, ed essendosi
introdotti termini di decadenza per l’esercizio delle azioni di responsabilità
nei confronti dei componenti degli organi sociali.

Altrettanto è avvenuto per la
riforma del diritto concorsuale: si è voluta rendere la procedura meno
penalizzante per l’imprenditore, contemplando la possibilità di sottrarsi alla
procedura fallimentare, utilizzando i cosiddetti <accordi di
ristrutturazione>, ad imitazione di un analogo istituto americano, un vero e
proprio compromesso tra l’imprenditore ed i creditori che dovrebbe assicurare
il pagamento dei crediti.

La riforma tende anche a favorire
l’emersione precoce della crisi dell’impresa attraverso strumenti la cui scelta
è rimessa ai creditori per privilegiare il recupero
dell’azienda. Da un lato poi si è estesa la categoria dei soggetti sottratti
alla procedura fallimentare e, dall’altro, si è ridotta la possibilità di esercizio delle azioni revocatorie, sia per assicurare la
maggiore certezza ed affidabilità agli atti di commercio e sia per favorire
l’erogazione dei crediti. Inoltre si sono ampliate le competenze del comitato
dei creditori, prevedendo una loro maggiore partecipazione alla gestione della
crisi dell’impresa e contemporaneamente si è ridimensionato il ruolo del
giudice delegato che non ha più la funzione di controllo sulle modalità della
gestione, ma soltanto quella, residuale, sulla legalità della procedura.

E’ prematuro valutare l’esito di
tali profonde riforme, ed in particolare se esse potranno dare impulso alla
competitività delle imprese, o se, viceversa, favoriranno il ricorso ad
iniziative spregiudicate, riducendo il tasso di legalità del sistema economico:
di certo possiamo osservare che una volta soppresso
l’appello avverso le decisioni del Tribunale in tema di opposizione allo stato
passivo ed alle insinuazioni tardive, tutto questo nutrito contenzioso si
abbatterà sulla Corte di Cassazione, compromettendo la sua funzionalità.

La Corte di
Cassazione: il bilancio della sua attività nel settore civile.

Passando ad esaminare l’attività
svolta dalla Corte di Cassazione nel 2005 sono lieto di poter affermare che il
bilancio è stato così positivo da aver superato ogni
favorevole aspettativa.

Per quanto riguarda il settore
civile che maggiormente era in sofferenza negli anni precedenti, per la prima
volta si è riusciti a definire un numero di ricorsi non inferiore ai
sopravvenuti, benché questi ultimi abbiano avuto un incremento dell’11% rispetto a quelli pervenuti nel 2004, con la
conseguenza che anche la durata media dei procedimenti civili in Cassazione si
è ridotta, passando da 41 a 32 mesi.

Ancor più lusinghiero è il
bilancio dell’attività delle Sezioni Unite Civili, attività
alla quale il Presidente Aggiunto ha offerto un contributo eccezionale, perché
a fronte dei 3.644 ricorsi pervenuti, ne sono stati definiti 6.644, così
triplicandosi la media dei ricorsi definiti in tutti gli anni precedenti.

Questi risultati sono ancor più
apprezzabili se si considera, com’è doveroso fare, che a fronte di un organico
di 288 consiglieri, di 30 magistrati d’appello e di 22 magistrati di Tribunale,
nel corso dell’anno abbiamo dovuto fare i conti con una realtà che mai prima
d’ora si era verificata, e cioè con la persistente
vacanza di 44 posti di consigliere, di 4 posti di magistrato d’appello e di 7
posti di magistrato di Tribunale, per la cui copertura non è nemmeno oggi
prevedibile un sollecito intervento del Consiglio Superiore della Magistratura.
Ancor più grave poi è la mancata copertura di ben 9 posti di presidente di
sezione, vacanti da molto, troppo tempo, alcuni addirittura da oltre un anno,
un evento tanto eccezionale quanto ingiustificabile che ha
fortemente pregiudicato e continua a pregiudicare soprattutto la
funzionalità delle sezioni penali, maggiormente colpite da queste numerose
vacanze.

Ne consegue che il risultato
conseguito, l’aver cioè finalmente invertito la
tendenza che vedeva il progressivo, costante aumento dell’arretrato, è ancor
più soddisfacente se si considera che la definizione degli oltre 32mila
ricorsi, in un anno, è stata conseguita con l’utilizzazione di soli 145
colleghi la cui produttività, pro-capite, ha avuto un incremento pari al 39%
rispetto alla media degli anni precedenti, perché ciascun consigliere nel 2005
ha redatto non meno di 215 provvedimenti.

Se si vogliono, come penso,
conoscere le ragioni di tale successo, la risposta è molto semplice: il merito
è tutto dei valorosi colleghi che, animati da un encomiabile spirito di
sacrificio e convinti di assicurare alla Corte una sua maggiore funzionalità,
saggiamente diretti da impareggiabili presidenti di sezione, hanno saputo e
voluto trarre da alcune riforme organizzative, recenti e meno recenti, a lungo
meditate e largamente condivise, propizie occasioni per impegnarsi ancora di più:
la cancelleria centrale civile è stata potenziata e rinnovata anche nei moduli
operativi; vi è stato un più razionale utilizzo dei sistemi informatici;
si è attuata una migliore organizzazione delle sezioni che ha consentito la individuazione e la sollecita trattazione dei ricorsi
seriali.

Ma particolare menzione merita una iniziativa, frutto di lunga ed attenta preparazione, che
si è potuta concretamente realizzare soltanto nel maggio del 2005, quando cioè
si è ottenuta la disponibilità di adeguati locali e dei necessari supporti
tecnici: si tratta della struttura unificata per l’esame preliminare dei
ricorsi civili e per la loro trattazione immediata in camera di consiglio,
allorquando si ravvisa la loro manifesta infondatezza
o la loro manifesta fondatezza, o altre cause di inammissibilità. Abbiamo
voluto sperimentare nel civile, con i necessari adattamenti, quello che si era
già realizzato, con effetti altamente positivi, nel
settore penale, cioè un’organica, stabile struttura che pur nel doveroso rispetto
delle competenze attribuite alle singole sezioni, fosse in grado di concentrare
la sua attenzione su tutti i ricorsi che quotidianamente pervengono alla Corte,
per poi distinguere quelli che devono essere trasmessi alle singole sezioni da
quelli che possono essere definiti in camera di consiglio ed in soli cinque
mesi questa struttura, composta da 6 presidenti e da 4 consiglieri di ciascuna
delle 5 sezioni civili ha proceduto all’esame di 13.530 ricorsi, ad una media
di 200 ricorsi alla settimana, definendone in camera di consiglio 3.870, e cioè
oltre il 28% dei ricorsi esaminati.

I ricorsi definiti sono quelli
che concernono materie nelle quali nelle fasi di merito si sono prospettate
questioni di fatto e le questioni di diritto sollevate
dai ricorrenti si prestano ad agevoli soluzioni da parte dei consiglieri che
vantano una forte esperienza nei singoli settori.

Va peraltro rilevato che la
recentissima riforma legislativa del processo civile in cassazione lungi da non
armonizzarsi con questa importante iniziativa
organizzativa, incrementerà gli effetti positivi, anche per effetto della
modifica del modulo di decisione del ricorso in camera di consiglio, in quanto
il consigliere relatore dovrà depositare in cancelleria una relazione nella
quale indicherà le ragioni sulle quali è destinata ad incentrarsi la futura
decisione del ricorso e tale relazione, comunicata alle parti, offrirà loro la
possibilità di aderire o contestare il suo contenuto, con la conseguenza che il
procedimento di decisione sarà più rapido e le motivazioni non saranno
sottratte ad un preventivo esame delle parti, nel più ampio rispetto del
contraddittorio. A ciò si aggiunga che la rapidità della decisione, nel
versante civile come nel versante penale è l’unico
mezzo del quale la Corte può disporre per dissuadere ricorsi temerari,
presentati al solo fine di protrarre un contenzioso dall’epilogo scontato.

Quanto poi agli esiti di tutti i
ricorsi civili definiti dalla Corte, si deve osservare che le declaratorie
di inammissibilità sono aumentate, passando da 1.717
del 2000 a 2.931, e quindi in soli cinque anni si sono raddoppiate. Ancora più
alto è il numero dei ricorsi rigettati, all’incirca il 35% dei definiti, sicché
ben può concludersi che oltre la metà del contenzioso
civile che affluisce in Cassazione non comporta l’annullamento del
provvedimento impugnato.

Inoltre la maggior produttività
della Corte, lungi dall’aver negativamente influito sul rigore logico-giuridico
delle sue decisioni, si è invece coniugata con un elevato tasso di
persuasività, sicché possiamo ben dire di aver saputo essere più efficienti,
rimanendo gelosi custodi delle nostre tradizioni e, soprattutto artefici di
quello sviluppo fisiologico della giurisprudenza, illuminato dalla costante
fedeltà alla legge.

E pur non potendo offrire una
selezione sintetica della produzione giurisprudenziale della Corte, è
sufficiente indicare alcuni, tra i più significativi
risultati, per cogliere la misura dell’impegno e della sensibilità verso
l’evoluzione del diritto.

Dopo la scelta di superare il
tradizionale riparto della giurisdizione ordinaria ed amministrativa attraverso
l’utilizzazione della dicotomia diritto soggettivo-interesse legittimo, scelta
operata dal legislatore con la legge delega n. 59 del 1997, e soprattutto dopo
i successivi interventi legislativi che hanno previsto per il giudice
amministrativo adeguati strumenti processuali nell’ambito della tutela dei
crediti pecuniari, si è ormai concluso quel lungo
percorso di ampliamento e di definita autonomia della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, un percorso al quale ha dato un indiscusso
contributo la Corte di Cassazione, soprattutto dopo la notissima sentenza n.
500 del 1999 che, anticipando, con una felice intuizione, lo stesso
legislatore, riconobbe la risarcibilità del danno conseguente alla lesione di
un interesse legittimo, dimostrando ancora una volta che se, di regola, è la
legge ad anticipare la giurisprudenza, questa, quando è capace di abbandonare
la retroguardia e riesce a cogliere con tempestività l’evoluzione del diritto e
della società, è capace di anticipare anche le scelte del legislatore. Oggi
finalmente possiamo affermare, protagonisti ed artefici di questi risultati,
che le pur numerose zone d’ombra nei confini tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa si sono in gran parte dissolte
anche mercé alcune condivise iniziative assunte dalla Corte e dal Consiglio di
Stato con la conseguenza che oggi, indubbiamente più di ieri, il cittadino ha
acquisito una maggiore certezza per la tutela dei suoi diritti nei confronti
della pubblica amministrazione. Ed è proprio nell’esigenza di perseguire la
certezza e la semplificazione dell’accesso ai rimedi giurisdizionali di fronte
all’attività della pubblica amministrazione se in un recente intervento delle
Sezioni Unite civili si è affermata la non superabilità della scelta
legislativa di concentrare, dinanzi al giudice amministrativo, la duplice
tutela, demolitoria e ripristinatoria, ai fini di un possibile recupero di ambiti marginali di giurisdizione ordinaria, allorquando
l’interessato anziché invocare la pienezza della tutela riconosciutagli dalla
legge, preferisce chiedere soltanto il risarcimento del danno, con la
conseguenza che la giurisdizione ordinaria conserva il suo spazio quando la
tutela risarcitoria sia collocabile in una sfera diversa dall’esistenza e dalla
legittimità di un atto amministrativo, e trovi titolo nella violazione della
regola fondamentale del <neminem laedere>. La rilevanza delle situazioni
giuridiche individuali di fronti ai pubblici poteri si è inoltre affermata in
numerose pronunce regolatrici della giurisdizione e si è anche avuta occasione
di ribadire, in linea con quanto affermato dalla Corte
Costituzionale, che è consentito l’accesso del cittadino alla giurisdizione
ordinaria ove non siano in contestazione atti autoritativi della pubblica
amministrazione, e comunque quando si tratta di tutelare diritti fondamentali,
come quello alla salute, un diritto che non è suscettibile di affievolimento.

E con la prima pronuncia di
legittimità che la Corte ha potuto assumere in tema di eutanasia,
si è affermato che l’autorizzazione all’interruzione delle cure è patrimonio
esclusivo dell’interessato, e quindi è un atto personalissimo che non può
essere rimesso alla decisione del tutore, ma dev’essere espresso da un curatore
speciale.

Quanto poi alla sicurezza ed alla
tutela della salute negli ambienti di lavoro, è indubbio come questo sia un
problema con il quale la nostra società deve costantemente misurarsi:
l’impetuoso sviluppo e l’accelerato processo evolutivo delle tecnologie in
questi ultimi anni hanno determinato radicali cambiamenti del sistema
produttivo e questi hanno finito per essere causa di nuovi rischi, sicché si impone un radicale ripensamento degli schemi tradizionali
della sicurezza del lavoro. Non è certo pensabile che un bene così prezioso,
come quello dell’integrità fisica di un lavoratore, resti
affidato alle scelte delle singole imprese, tanto più che queste scelte
presuppongono capacità tecniche e professionali di non facile acquisizione.
Noi, pur essendo stati in Italia convinti fautori delle autorità amministrative
indipendenti che hanno investito i settori più disparati, disarticolando la
struttura verticistica del potere esecutivo, nulla abbiamo fatto per una
rivalutazione pubblica del rischio, per una aggiornata
rielaborazione dei programmi di protezione, né per una rielaborazione delle
linee guida alle quali uniformarsi, sicché il livello di protezione assicurato
dalla vigente normativa è insufficiente ed inadeguato e ciò ha finito per
rendere arduo il compito della magistratura nella individuazione delle
responsabilità. E se vero è che in mancanza di regole certe è
difficile che i giudici possano soddisfare le legittime aspettative della
società, posso però con l’orgoglio dell’appartenenza rivendicare alla Corte di
Cassazione la sensibilità di aver intuito l’importanza di un’adeguata tutela
della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche quella d’aver saputo dare ad
un’inadeguata normativa un’interpretazione che si è fatta carico di una
valutazione del rischio conforme alle nuove tecnologie ed alle nuove realtà
operative. Ed infatti la sezione lavoro della Corte
non ha esitato a riconoscere, con una recente pronuncia, che rientra nella
nozione di infortunio sul lavoro anche
l’azione di fattori microbici o virali capaci di alterare l’equilibrio
fisiologico del lavoratore. Ed anche con espresso
riguardo alla tutela delle condizioni di lavoro non si è esitato a riconoscere
al prestatore di lavoro il diritto di astenersi da quelle prestazioni la cui
esecuzione può arrecare pregiudizio alla sua salute e che ogni comportamento
definibile come <mobbing> è riconducibile alla lesione del diritto del
lavoratore alla dignità della propria condizione lavorativa.

La Corte di
Cassazione: il bilancio della sua attività nel settore penale.

Per quanto riguarda il settore
penale è pressoché costante il numero dei ricorsi che annualmente pervengono alla Corte da qualche anno: anche quest’anno sono
pervenuti 47.568 ricorsi a fronte dei 47.867 dell’anno precedente e quindi vi è
stata un’impercettibile, esigua riduzione.

Purtroppo, però, la Corte è
riuscita a definirne 46.100, cioè 1.500 in meno
rispetto ai sopravvenuti; ciònonostante la durata media dei procedimenti penali
si è consolidata nella tendenza degli ultimi anni, attestandosi sugli otto
mesi.

La diminuita produttività della
Corte nel settore penale è attribuibile, in forma esclusiva, alla mancata
copertura dei numerosi posti vacanti, mancanza che, come ho già rilevato, ha
pregiudicato fortemente la funzionalità delle singole
sezioni penali: lo dimostra, ed in maniera inequivocabile, il fatto che nel
2005 la produttività dei 118 consiglieri disponibili è aumentata del 2,6%.

Quanto agli esiti dei
procedimenti pervenuti neppure vi sono apprezzabili novità: i ricorsi accolti
non superano il 14%, quelli respinti si attestano sul 19% e quelli dichiarati
inammissibili raggiungono il 63%.

Anche nel 2005 la settima sezione
penale ha svolto egregiamente la sua funzione, definendo in tempi brevi circa
19mila ricorsi e la sua ormai collaudata organizzazione continua
ad assolvere due funzioni importanti: infatti da un lato si consente alle altre
sezioni di dedicare la loro attenzione ai ricorsi che non presentano cause
evidenti d’inammissibilità e, dall’altro, la tempestività delle sue decisioni,
scoraggia la presentazione di ricorsi che hanno un solo obbiettivo, quello di
procrastinare il passaggio in giudicato di una condanna.

Intenso è stato il lavoro
compiuto dalle Sezioni Unite penali: le loro decisioni rappresentano il momento
più alto di sintesi dell’interpretazione giurisprudenziale, perché sono
destinate a creare quel diritto vivente al quale la Corte Costituzionale si
riferisce nella verifica dell’effettiva portata della norma sospetta
d’incostituzionalità.

E’ in questa composizione che la Corte
di Cassazione assolve al massimo grado la funzione
nomofilattica, rivolta ad influenzare le future decisioni sui casi concreti,
assicurando il valore della funzione unificatrice del diritto e, nel contempo,
la tutela del diritto del singolo. Peraltro l’esigenza di una guida è oggi particolarmente avvertita nel settore penale, non solo
per quanto riguarda il processo, per il quale le continue modifiche hanno reso
preziosa l’opera razionalizzatrice della Corte, ma anche in relazione al
diritto penale sostanziale dove si assiste a mutamenti più rari, ma molto
radicali. E questo ruolo la Corte assolve non certo in
base ad un principio di superiorità gerarchica, ma in virtù dell’autorevolezza
che discende dal tasso elevato di persuasività delle sue decisioni. Non a caso,
infatti, molte sue pronunce si sono inserite a pieno titolo nel dibattito
scientifico: basti ricordare quanto è accaduto per la nota sentenza Franzese in
tema di responsabilità professionale e di rapporto di casualità, sentenza
servita a porre ordine in una materia di grande interesse e dove la certezza
interpretativa era stata dissolta; basti pensare alla
sentenza Raso del 25.1.2005 che, nell’affrontare il problema del
rilievo, al fine del riconoscimento del vizio di mente, dei disturbi della
personalità, ha affermato come anche tali disturbi possono rientrare nel
concetto di infermità, a condizione che siano di tale intensità da poter
concretamente incidere sulla capacità d’intendere e di volere: questa decisione
ha addirittura allineato la nostra giurisprudenza verso i più aperti indirizzi
della scienza psichiatrica. Inoltre, nella materia dell’immigrazione, dove
l’attuale normativa ha creato un complesso sottosistema penale- amministrativo,
in cui si assiste ad un continuo passaggio di illeciti
amministrativi in illeciti penali, la Corte, nel doveroso rispetto delle scelte
operate dal legislatore, non ha abbandonato il ruolo di garante dei diritti
delle persone ed ha stabilito che il provvedimento con il quale il Questore
impartisce allo straniero l’ordine di lasciare il territorio dello Stato
dev’essere motivato, al pari del decreto di espulsione, operando per entrambi
l’obbligo della motivazione sancito dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990,
per tutti gli atti amministrativi incidenti sulla sfera giuridica sostanziale
del destinatario.

Nel settore poi del diritto
penale dell’economia, dove pure si sono registrati profondi cambiamenti, la
Corte è stata particolarmente impegnata nel risolvere alcuni importanti
problemi: si è così escluso che la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2611
c.c. abbia determinato l’abrogazione totale dei reati di false comunicazioni
sociali, ma soltanto una successione di leggi con effetti parzialmente
abrogativi in relazione ai fatti non più riconducibili
alle nuove fattispecie.

Inoltre, proprio nel corso del
2005 le Sezioni Unite penali sono ritornate su un tema molto tormentato, cioè quello del concorso esterno nell’associazione di tipo
mafioso, per individuare con maggiore precisione l’ambito di operatività di
questa figura ed hanno precisato che il concorrente esterno è il soggetto che
benché non inserito nella struttura organizzativa dell’associazione, fornisce
comunque un contributo concreto, specifico e soprattutto consapevole per la
conservazione o per il rafforzamento dell’associazione e che in questi casi il
dolo del concorrente deve investire il contributo causale della condotta alla
conservazione dell’associazione; ed infine, nell’ipotesi in cui si è di fronte
ad un patto di scambio politico-mafioso, non solo occorre una puntuale verifica
dei rapporti che il politico può aver avuto con il sodalizio mafioso, ma deve
anche sussistere la certezza dell’esistenza di specifici, concreti impegni dal
politico realizzabili.

Ancor più numerosi sono stati gli
interventi delle Sezioni Unite in relazione ad alcune problematiche
processuali, interventi resi necessari dalla persistenza di una confusa
normativa, oltre che dalle numerose decisioni della Corte Costituzionale: si è
dovuto intervenire sul nuovo giudizio abbreviato, sul patteggiamento, sulle
intercettazioni telefoniche, sulla custodia cautelare, sui rapporti con le
autorità straniere, un complesso di decisioni che hanno tentato di mettere
ordine nei settori più delicati e complessi dell’attuale processo penale.

Intensa, rilevante ed importante
è stata anche la produzione delle singole sezioni che meriterebbe di essere
menzionata, ma che per la sua vastità non si presta nemmeno ad una sintetica
esposizione.

Il Massimario.

Altrettanto meritoria è stata
l’attività del Massimario, la cui riorganizzazione ha consentito un più esteso
e penetrante monitoraggio di tutta la giurisprudenza della Corte, attività
questa particolarmente complessa e che ha comportato la necessità di segnalare,
con tempestività, non solo gli orientamenti della giurisprudenza delle singole
sezioni, ma anche gli eventuali contrasti, e tutto ciò ha
consentito una più sollecita informazione
sulla evoluzione della giurisprudenza della Corte che, a sua volta, è servita a
limitare le proporzioni di quel perverso circuito e cioè la proliferazione
delle rimessioni dei ricorsi alle Sezioni Unite, nonché a ridimensionare
notevolmente il fenomeno dei contrasti, ormai ridottisi al di sotto del 2%, e
ciò pur senza considerare che molti di questi contrasti sono soltanto
apparenti, perché giustificati da interventi normativi che hanno modificato il
quadro normativo di riferimento.

La massimazione, divenuta più
accurata, sta dando i primi positivi risultati, specie
dopo che si è riusciti a ritagliare le fattispecie concrete alle quali è legata
l’affermazione del principio del diritto enunciato dalla Corte e ciò
soprattutto consente di evitare il fenomeno dei contrasti apparenti, cioè di
considerare ribellione di un collegio ad una precedente decisione ciò che
invece è soltanto una diversa decisione perché diversa è la fattispecie
concreta esaminata. A ciò si aggiunga che per quanto riguarda le decisioni
delle Sezioni Unite penali la massimazione delle sentenze è contestuale alla
stessa decisione, e ciò da un lato ha facilitato il compito dell’estensore
della sentenza e, dall’altro, ha consentito alle parti ed ai mezzi di informazione di
conoscere, in forma sintetica, le ragioni della pronuncia adottata e tutto ciò
nell’ottica di realizzare quella trasparenza nei comportamenti che la società
reclama.

Per questo motivo non si farà mai
a meno di inserire nei collegi delle Sezioni Unite, sia civili che penali, chi,
o per essere al vertice del Massimario, o perché esercita nell’ambito di tale
Ufficio una qualsiasi attività di controllo e di indirizzo
è in grado di assicurare, più di ogni altro, la più completa informazione
sullo stato della giurisprudenza e la massimazione più corretta della decisione
alla quale partecipa.

Quanto poi ai rapporti con la
Corte Costituzionale, va rilevato che il ruolo sempre più penetrante e diffuso
assunto nell’interpretazione delle norme sottoposte al suo esame, ha finito per
interferire nella creazione del cosiddetto <diritto vivente> ed in taluni
casi ciò ha dato luogo a contrasti interpretativi su temi di particolare
rilevanza, com’è avvenuto di recente in relazione all’applicazione
dell’art. 303 c.p.p., e cioè al criterio da adottare per calcolare il termine
massimo della custodia cautelare quando il procedimento regredisce, passando da
una fase all’altra o da un grado ad un altro, questione questa sollevata dalle
Sezioni Unite il 19.1.2000 ed in relazione alla quale i reiterati interventi
della Corte Costituzionale hanno finito per assumere le improprie dimensioni di
un vero e proprio <dikat> interpretativo, suscitando l’impressione di una
sgradita rinascita di quel clima di contrasto che in epoca molto lontana
avevamo già conosciuto. Ma questo contrasto oggi definitivamente risolto dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 299 del 2005, e conclusosi
con il riconoscimento della nostra tesi interpretativa, non ha messo a
repentaglio né la correttezza né la necessità del dialogo, anche se il
reciproco irrigidimento nelle rispettive posizioni, protrattosi per un certo
periodo, non ha certo giovato alla certezza del diritto.

Riorganizzazione
dei sistemi informativi.

Nel corso del 2005 è stata anche
notevolmente rafforzata l’efficienza dei sistemi informatici
presso la Corte di Cassazione e ciò è stato reso possibile perché si è
finalmente completata la concentrazione dei sistemi relativi
al processo civile e penale ed alle banche dati della giurisprudenza,
della legislazione e della dottrina. Tutto ciò ha comportato una concentrazione
delle risorse ed una loro migliore utilizzazione.

Nell’ambito dei sistemi informatici
la realizzazione più importante e largamente apprezzata, è stata quella che ha
reso possibile di disporre di un sito <internet>
per la Corte di Cassazione, sito che nell’arco di pochi mesi è stato visitato
da oltre un milione di utenti, ed ha consentito di mettere a disposizione degli
avvocati cassazionisti e di tutti i magistrati la banca dati dei processi
pendenti, nonché quella delle sentenze più significative e persino delle relazioni
esplicative del Massimario. Questo importante traguardo è stato raggiunto
perché agli oneri finanziari ha provveduto la Cassa di Previdenza
dell’Avvocatura, al cui Presidente non posso che
reiterare il nostro più vivo ringraziamento per la realizzazione di un evento a
lungo auspicato, che largamente soddisfa non solo le esigenze dell’avvocatura,
ma anche quelle non meno pressanti della magistratura e di tutti gli operatori
del diritto.

Avviandomi alla conclusione,

non
posso sottrarmi al dovere di esprimere il mio compiacimento per alcune delle
scelte compiute dal Consiglio Superiore della Magistratura in relazione
all’applicazione della Legge del 5.8.1998 n. 303, legge che, in attuazione di
quanto disposto dall’art. 106 della Costituzione, consente la nomina di avvocati e professori universitari all’ufficio di
consigliere di cassazione.

La Corte di Cassazione, per il
ruolo che le è attribuito dall’ordinamento, è la sede più appropriata nella
quale il contributo dell’apporto dialettico del foro e del sostegno teorico
della dottrina assume una peculiare importanza, perché è con la valorizzazione
di queste componenti che il solidale legame delle
rispettive capacità può arricchire i risultati dell’esercizio della
giurisdizione di legittimità.

Da ciò consegue che quella
particolare e rigorosa qualificazione che il Costituente volle come condizione
per l’accesso in Cassazione, e cioè il possesso di
meriti insigni, debba sempre essere accertata con rigorosa obbiettività, perché
è soltanto l’indiscusso possesso di elevate capacità professionali, già
compiutamente manifestatesi, ciò che può essere vantaggioso per l’attività
della Corte. Del resto la cultura della giurisdizione non è patrimonio
esclusivo dei giudici, ma deve pervadere, nella sua più alta nobiltà, tutti gli
operatori di giustizia, perché se si deve accettare il divieto della
fungibilità della toga, e la netta distinzione dei rispettivi ruoli, non può
certo seriamente contestarsi che non vi è istanza che
si possa proporre ad un giudice terzo se non vi è un soggetto qualificato a
proporla e se, prima della decisione, non si ascolti la voce dell’accusa e
quella della difesa, nel doveroso rispetto della pari dignità e della pari
essenzialità dei rispettivi ruoli: senza la dialettica processuale la giustizia
non può assolvere la sua funzione ed è per questo che l’avvocato, al pari del
pubblico ministero, è partecipe attivo della giurisdizione. E
se questo vale per il libero foro, a maggior ragione lo è per l’Avvocatura
dello Stato, adusa a coniugare il volto della legalità con gli interessi
pubblici perseguiti dalle amministrazioni dello Stato.

La Cassazione e il diritto
comunitario.

Oggi la magistratura è sempre più
frequentemente chiamata a scelte che richiedono particolare sensibilità verso
complessi problemi della società e spesso deve anche verificare la
compatibilità del nostro ordinamento non solo con i principi contenuti nella
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
umani, ma anche con tutte le disposizioni normative comunitarie. E se ancor non
esiste un processo europeo, ben possiamo parlare di un processo di ispirazione europea. E dobbiamo prendere atto che le
pressanti esigenze di tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione
Europea hanno imposto una forte accelerazione al processo di coordinamento e di armonizzazione non solo per quanto riguarda le risposte
sanzionatorie a comportamenti lesivi degli interessi comuni, ma anche nella
disciplina di alcune attività che comunque incidono su tali interessi: da un
mero sistema di alleanze siamo ormai approdati, anche mercé l’unità finanziaria
e monetaria, ad una comunità di interessi e di destini, un’unità che è il
preludio di una unità politica.

Oggi il processo non può più
essere esercizio geloso della sovranità di ciascuno Stato: siamo passati dal
riconoscimento dell’obbligo dello Stato a recepire la
disciplina comunitaria al dovere di disapplicare il diritto interno tutte le
volte in cui questo è in contrasto con il diritto comunitario. La stessa Corte
di Strasburgo non opera soltanto attraverso misure riparatorie, ma è
addirittura diventata una preziosa fonte di stimolo sulle legislazioni
nazionali e l’Italia nei confronti della giurisprudenza comunitaria è debitrice
di quell’opera di armonizzazione nell’interpretazione
ed applicazione della legge e può affermare che anch’essa è artefice e
destinataria, ad un tempo, di quel comune patrimonio costituzionale europeo
costruito non con la forza dell’arroganza, ma con la virtù della razionale e
condivisa consapevolezza che se l’economia è il motore delle alleanze, il
diritto può unire ciò che la storia, nel tempo, ha diviso, quando i principi ai
quali esso si ispira hanno un tasso così elevato di razionalità da essere
universalmente condivisi. Ed in questo quadro non si
può non esprimere il nostro apprezzamento per le iniziative assunte dal
Consiglio dell’Unione Europea nel dar vita alla rete giudiziaria europea ed
alla creazione di strutture operative quali i magistrati di collegamento,
preposti alla concreta realizzazione della collaborazione, all’Ufficio Europeo
per la lotta antifrode, all’Eurojust, per l’assistenza giudiziaria
internazionale, e, da ultimo, alla Rete europea per la formazione dei
magistrati, istituto al quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha dato
un contributo così importante da consentire all’Italia di esser annoverata tra
i suoi fondatori.

In questa prospettiva anche la
Corte di Cassazione ha fatto la sua parte, non solo offrendo con la sua
giurisprudenza molteplici occasioni di interventi
interpretativi di apertura al diritto comunitario, ma anche partecipando
attivamente all’associazione delle Corti supreme europee, associazione che tra
i suoi compiti ha proprio l’obbiettivo non solo della ricognizione delle
diversità dei singoli ordinamenti, ma soprattutto quello di dare al diritto
comunitario un’interpretazione uniforme e perciò capace di favorire
l’armonizzazione dei vari sistemi.

Ed è proprio nell’ambito di
questo processo che, partito dalla cooperazione ed ormai approdato, attraverso
un non facile percorso, al riconoscimento reciproco delle decisioni ed alla
graduale composizione delle diversità, se anche in Italia si è potuto dare
attuazione con la legge n. 69 del 22.4.2005 ad una pressante istanza
dell’Unione Europea, quella cioè di superare il modello tradizionale di
assistenza internazionale, realizzato attraverso le rogatorie, e si è ad esso
sostituito una decisione giudiziaria che perché eseguibile in uno Stato membro,
è di per sé sola efficace in quello Stato: trattasi, com’è noto, del mandato
d’arresto europeo, una procedura giudiziaria connotata da una relazione diretta
tra autorità giurisdizionali degli Stati membri, capace di dar vita ad un vero
e proprio provvedimento giudiziario di valenza europea. Ed anche in questa
specifica materia la Corte di Cassazione ha fornito, anticipando i successivi
interventi di altri uffici giudiziari, attraverso una
sua apprezzata decisione, motivate risposte alle numerose problematiche
insorte, dimostrando, in concreto, come alta sia la sua attenzione verso il
modello europeo di tutela dei diritti e di efficacia di ogni misura atta a
perseguire la criminalità ovunque questa operi.

Conclusioni.

Se tutto questo rafforza il
nostro impegno e ci dà una ragione in più per nutrire
fiducia nell’avvenire, dobbiamo riconoscere con umiltà che oggi la
magistratura, a causa dell’inadeguatezza dell’amministrazione della giustizia
più non gode dell’antico prestigio, quello che era il prestigio della casta: e
del resto, in qualsiasi democrazia il prestigio non è più correlato
all’esercizio di una funzione, ma al modo con il quale questa si esercita. La
magistratura potrà recuperare ed accrescere ad un tempo il prestigio perduto se
tutti insieme, con la nostra attività, sapremo essere
sempre fedeli interpreti della legge e garanti della sua osservanza. Dobbiamo
altresì, nell’irrinunciabile difesa della nostra indipendenza, essere
consapevoli che questa difesa non può prescindere dall’arricchimento della
nostra professionalità: l’ignoranza apre la porta all’errore
ma spalanca anche la finestra alla cieca obbedienza ad ogni possibile
sollecitazione verso soluzioni che possono offendere la giustizia e la
legalità.

Un grande
giurista romano, nel 44 a.c., parlando della sua esperienza professionale,
rivelava di essersi più volte <appellato alla fortuna> perché non gli
capitasse di difendere un innocente dinanzi ad un giudice corrotto, e di aver
<invocato addirittura l’aiuto degli dei> perché non gli accadesse di
incontrare un giudice ignorante, perché, egli scriveva, <dalla corruzione ci
si può difendere, dall’ignoranza mai>.

Ma se l’arricchimento
professionale è sempre stato necessario, oggi lo è ancor più di ieri, nel quadro di una visione moderna della giustizia, aperta al
confronto ed alla ricezione dei principi elaborati dalle istituzioni europee. E
se può essere dannoso smantellare la formazione decentrata che ha assolto
egregiamente i suoi compiti, correlando la ricchezza dei suoi interventi al contesto ambientale nel quale la magistratura deve operare,
risultati ancora più favorevoli potranno essere conseguiti se la tanto
auspicata scuola permanente per tutti i magistrati potrà avere concreta ed
adeguata attuazione, perché se pur molto apprezzabile è stato lo sforzo
compiuto, soprattutto in questi ultimi tre anni, dal Consiglio Superiore della
Magistratura nell’ambito della formazione, a questa non ha certamente giovato
la mutevolezza dei programmi, dei metodi di lavoro, e dei docenti, e,
soprattutto, la volontaria adesione dei partecipanti e la mancanza di ogni
verifica sui risultati conseguiti.

Sono questi i motivi che
m’inducono ad essere fiducioso sui risultati che si potranno realizzare
attraverso l’istituenda scuola: non si tratta di immaginare un unico,
indifferenziato modello di magistrato, né tanto meno di favorire il conformismo
interpretativo, anche se la società preferisce certezze alla convulsa sovrapposizione
delle novità, novità che talvolta sono frutto del
protagonismo, ma di sottoporre tutti, periodicamente, ad una concreta verifica
della nostra professionalità e soprattutto di creare le condizioni perché
l’aggiornamento professionale avvenga e si possa avvalere del contributo di un
qualificato corpo docente, rispettoso di un organico programma.

E responsabilmente non posso non
apprezzare l’attenzione particolare che dalla legge di riforma dell’ordinamento
giudiziario è stata dedicata alla Corte di Cassazione in
relazione alla partecipazione attiva al comitato direttivo della scuola
ed al corpo docente: la Corte Cassazione è in grado di assolvere questi
compiti, ha la volontà e la possibilità di porsi al servizio della formazione
dei magistrati, come peraltro ha sempre fatto, perché dispone di un vasto
serbatoio di intelligenze, di capacità e di alte professionalità.

Concludendo,
non posso sottrarmi al gradito dovere di ringraziare i presidenti, i
consiglieri ed i magistrati tutti della Corte, nonché il personale
amministrativo per avere, tutti insieme e ciascuno per la sua parte,
contribuito alla realizzazione dei risultati che ho esposto: è stata la
generosa, intelligente ed attiva collaborazione offertami ciò che mi ha
consentito di adempiere ai miei doveri in un clima di diffusa condivisione
verso gli obbiettivi da conseguire.

La Corte, orgogliosa delle
tradizioni che la storia le ha consegnato, continuerà
ad assolvere le sue funzioni e rafforzerà la sua efficienza, se ciò le sarà
consentito dalla volontà del legislatore e dalla disponibilità dei mezzi
necessari, perché il rispetto della legge, associato al culto della giustizia
possa garantire al Paese la sovranità del diritto ed il rifiuto dell’arbitrio.

Ma oggi la nostra pur
giustificata soddisfazione per i risultati raggiungi
nel 2005 convive con l’amarezza, la profonda amarezza di aver perduto uno degli
artefici di questi risultati, il consigliere Stefano Evangelista, direttore del
Massimario, una preziosa presenza in tutti i collegi delle Sezioni Unite civili
e nella sezione lavoro: la sua eccellente cultura, la sua eccezionale
professionalità, il suo impareggiabile impegno, doti tutte arricchite dalla
virtù dell’umiltà, restano affidate alla nostra
memoria, ed anche il loro ricordo ci spronerà a meglio operare, perché tutti
dobbiamo saper essere degni di quel ricco patrimonio che Egli ha lasciato alla
Corte, all’intera magistratura ed alla scienza.

Signor Presidente, ringrazio
tutti, ma particolarmente Lei e le autorità presenti per la paziente attenzione
che hanno voluto dedicarmi.