Penale

Thursday 11 November 2004

In sede di richiesta di archiviazione il GIP non può ordinare l’ imputazione coatta di persona non iscritta nel registro degli indagati. Cassazione – Sezione seconda penale (cc) – sentenza 6-25 ottobre 2004, n. 41500

In sede di richiesta di archiviazione il GIP non può ordinare limputazione coatta di persona non iscritta nel registro degli indagati.

Cassazione Sezione seconda penale (cc) sentenza 6-25 ottobre 2004, n. 41500

Presidente Sirena Relatore Cardella

Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso lordinanza, emessa dal Gip, in data 11 marzo 2004, nella parte in cui dispone, ex articolo 409 comma v, Cpp, che il Pm formuli imputazione, per il reato di cui allarticolo 684 Cp, nei confronti della persona indagata, Marino Batà Antonio, mai iscritta in precedenza nel registro delle notizie di reato e nei cui riguardi, quindi, il Pm non aveva formulato alcuna richiesta di archiviazione.

Nellambito dì un procedimento nei confronti di altro indagato, per il quale il Pm aveva richiesto larchiviazione, il Gip aveva disposto ulteriori indagini, ex articolo 409, comma 4 Cpp, nel corso delle quali il predetto Batà era stato solo identificato dalla polizia giudiziaria.

Sostiene il ricorrente che, consentendo limputazione coatta anche relativamente a persone diverse da quelle indicate dal Pm nella richiesta di archiviazione non accolta, si limitano i poteri del Pm ma si limitano, soprattutto, i diritti dì quelle stesse persone in quanto si preclude loro lesercizio delle facoltà difensive che la legge accorda agli indagati, ex articolo415bis Cpp.

Il Pg, concludendo per linammissibilità del ricorso, rileva, per contro, che «deve ammettersi che il giudice possa ordinare la formulazione di imputazioni anche diverse da quelle contestate dal Pm, e anche nei confronti di soggetti non individuati nella richiesta di archiviazione. La diversa interpretazione… vanificherebbe il sistema di controllo derivante dalle norme sullarchiviazione posto che il giudice, dopo laccoglimento della richiesta del Pm, non avrebbe alcun potere di iniziativa».

Il ricorso è fondato.

La Corte di cassazione più volte ha affrontato la questione, esprimendo orientamenti diversi.

Con la sentenza 34717/01, 24 settembre 2001 Sezione quinta, Presidente Lattanzi G. Ric. Pagni R., rv 220209, ha affermato che: «non è abnorme e non è altrimenti impugnabile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex articolo 568 comma 1 Cpp lordinanza con cui il Gip ordini al Pm la formulazione dellimputazione e liscrizione di un reato ulteriore, rispetto a quello per cui sia stata richiesta larchiviazione, a carico di un soggetto nei confronti del quale il Pm non abbaia proposto alcuna richiesta». Lorientamento espresso con tale decisione è stato ribadito con la sentenza 35209/01 27 settembre 2001, Sezione sesta, Presidente Romano F., Ric. Mangione e altri, rv 219655, secondo la quale «il provvedimento con il quale il Gip rigetta la richiesta di archiviazione del Pm e ordina di procedere, mediante iscrizione nel registro degli indagati, anche per reati diversi da quelli ipotizzati dallaccusa, non è abnorme, atteso che costituisce unemanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dellazione penale e sui risultati delle indagini svolte dal Pm (secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 478/93), consentito dalla legge in forma interlocutoria e non vincolante per il Pm, come tale non idoneo a generare situazioni di stasi processuale».Conforme, infine, la sentenza 39340/03, Sezione quinta, Presidente Cognetti, Ric. Pm in proc. Luna, rv 226804.

La Corte ha espresso un differente orientamento con la sentenza 3252/00, Sezione quinta, Presidente Ietti, Ric. Pm in proc. Quintini, rv 216941, con la quale ha affermato: «In tema di chiusura delle indagini preliminari, è abnorme il provvedimento con cui il Gip dispone che il Pm formuli limputazione a carico di un soggetto nei confronti del quale da parte dello stesso Pm non sia stata presentata alcuna richiesta.(Nella fattispecie, il Gip aveva respinto la richiesta di archiviazione nei confronti di un soggetto ed esteso limputazione coatta anche ad un correo, nei confronti del quale tuttavia non vera stata ‑ relativamente al reato specifico ‑ alcuna richiesta del Pm.

Affermando il principio sopra riportato, la Corte ha ritenuto che, in assenza di qualsivoglia richiesta dellaccusa, limputazione coatta si pone come abnorme imposizione di esercizio di azione penale, e si traduce in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del Pm).

Con la sentenza 24352/02 5 giugno 2003, Sezione quarta, Presidente Fattori, Estensore Palmieri, Ric Pm in proc. Foni, rv 226054, la Corte ha riaffermato il principio sotto il diverso profilo del diritto di difesa, rilevando che, «in tema di imputazione coattiva ai sensi dellarticolo 409, comma 5, cod. proc. pen., la imposizione da parte del gGip delliscrizione di un nuovo soggetto a registro notizie di reato nonché la formulazione dellimputazione nei suoi confronti viola il diritto di difesa garantito dallarticolo 24 Costituzione, in quanto, in questo modo, linteressato non ha potuto esercitare tutte le attività difensive caratteristiche della fase delle indagini preliminari».

Il Collegio condivide lorientamento di queste ultime decisioni.

Il codice di procedura penale vigente non ha attenuato, rispetto a quello precedente, il principio che liniziativa penale è riservata al Pm, laddove demanda al Gip il compito di verifica e controllo dellattività dindagine. Si può, anzi, dire che il carattere più marcatamente accusatorio del processo delineato dal nuovo codice, la accentuata posizione di terzietà del giudice, del Gip in modo particolare, rispetto alla precedente figura del giudice istruttore, esaltano con la distinzione dei ruoli del Pm e del giudice la peculiarità delle rispettive funzioni.

Il principio secondo cui il Pm è lunico dominus dellesercizio dellazione penale, come delle attività necessarie alle determinazioni inerenti a quello (articolo 326 Cpp), soffre limitate eccezioni, tassativamente previste: le disposizioni del comma 5 dellarticolo 409 appunto, e del comma 2 dellarticolo 415.

La lettera di tali norme, come la loro natura di eccezione, non autorizza, inoltre, una interpretazione diversa ed estensiva. A ben vedere, larticolo 409, citato, attribuisce al giudice solo un potere di impulso per la formulazione dellimputazione, non anche quello di imporre liscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato, potere che, invece, è previsto solo dallarticolo 415 Cpp.

Le due norme dettano, quindi, discipline diverse ma coerenti per situazioni differenti: nella prima si tratta di rimuovere linerzia del Pm per un fatto di reato che egli ha ritenuto insussistente, essendone lautore noto; nella seconda si tratta di rimuovere linerzia dellorgano della pubblica accusa nei confronti di un soggetto. non individuato ma individuabile, per un fatto di reato che lo stesso Pm ha ritenuto sussistere.

Le norme, dunque, si integrano e si inquadrano coerentemente proprio nel sistema del contemperamento delle opposte esigenze: da un lato, quella di separare nettamente il potere diniziativa penale dal giudizio (ne procedat iudex ex officio), dallaltro, quella di controllare il corretto esercizio di quel potere.

Questo sistema verrebbe irrimediabilmente vulnerato se si dilatasse il potere del Giudice ‑terzo‑ di imporre lesercizio dellazione penale, al di fuori del circoscritto ambito di controllo giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione.

La stessa Corte costituzionale, del resto, ha riconosciuto che «al Gip è demandato solo latto di impulso, che non fuoriesce dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dellazione, che si esplica nella formulazione dellimputazione, resta di competenza del Pm» (Corte costituzionale 263/91).

Né cè da temere che leventuale inerzia del Pm, in ordine alla individuazione di nuovi reati o indagati che emergessero dagli approfondimenti investigativi, rimanga priva di controllo. La soluzione è quella tracciata dalla sentenza 16843/01, 26 aprile 2001, Sezione quinta, Presidente Marrone, Estensore Occhionero, Ricorrente Maglione R ed altri, rv 219278, la quale ribadisce che «è abnorme (e, come tale, ricorribile per cassazione) lordinanza con la quale il Gip, non accogliendo la richiesta di archiviazione e ritenendo necessarie ulteriori indagini, disponga che sia dato avviso della udienza fissata in camera di consiglio anche a soggetti mai iscritti nel registro degli indagati.

Nei confronti di tali persone, infatti, il Gip non ha facoltà di disporre eventualmente la imputazione

coatta»; afferma, poi, che in simili casi il giudice può «solo indicare al Pm temi nuovi

di indagine relativi ad una notitia criminis che lorgano dellaccusa non abbia ritenuto tale o

sulla quale non abbia indagato».

La segnalazione del giudice innescherà il meccanismo virtuoso della necessaria iscrizione nel

registro delle notizie di reato, delle richieste del Pm, del conseguente controllo

giurisdizionale sulle stesse.

In conclusione il potere del Gip di ordinare liscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato, è unicamente e tassativamente previsto dallarticolo 415, comma 2 Cpp. Tale potere non è attribuito al giudice dallarticolo 409 Cpp, norma che gli riconosce, invece, il potere di controllo della richiesta di archiviazione e quello di imporre la formulazione dellimputazione nei confronti di

richieste del Pm.

Lordinanza impugnata si pone come abnorme rispetto al sistema e va, dunque annullata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per lulteriore corso.

persone già contemplate nelle

PQM

Annulla senza rinvio lordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per lulteriore corso.