Penale

Wednesday 13 September 2006

In politica dare del giuda traditore ai voltagabbana non è reato.

In politica dare del “giuda
traditore” ai “voltagabbana” non è reato.

Cassazione – Sezione quinta
penale (up) – sentenza 16 giugno-12 settembre 2006, n. 29935

Presidente Nardi – Relatore
Vessichelli

Pg Cedrangolo – Ricorrente
Carinella ed altri

Fatto e diritto

Sante Carinella ed Eutiziana
Sambuci in veste di parti civili nel processo per il reato di diffamazione a
carico di Angelo Pizzi, hanno proposto ricorso per cassazione, anche agli
effetti penali, ai sensi dell’articolo 577 Cpp, avverso la sentenza della Corte
di appello di Roma in data 30 settembre 2005 con la quale, in riforma della
sentenza del Tribunale di Viterbo, l’imputato è stato assolto per avere agito
nell’esercizio del diritto di critica.

Il Pizzi
era accusato di avere fatto affiggere, nella bacheca della sezione locale del
partito di Alleanza nazionale, di cui era commissario, un manifesto nel quale
aveva definito Carinella e Sambuci, consiglieri comunali eletti nelle liste
dello stesso partito, “giuda” nonché “traditori” dei cittadini di Soriano del
Cimino.

Deducevano

– la falsa applicazione
dell’articolo 595 Cp per avere, la
Corte di merito, attribuito alla esimente del diritto di
critica una accezione troppo ampia, comunque non
compatibile con il criterio della “continenza”; il termine “giuda” infatti,
implicherebbe una accezione di corruttibilità, del tutto priva di fondamento,
come del resto anche la mera attribuzione della qualità di “traditori” avrebbe
avuto la pretesa di compendiare lo svolgimento di un mandato elettorale che
deve avvenire nel rispetto assoluto delle posizioni dei singoli consiglieri,
delle loro valutazioni e dei loro parametri di opportunità.

Il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile agli effetti penali e rigettato agli
effetti civili.

L’abrogazione dell’articolo 577 Cpp
ad opera della legge 46/2006, da applicarsi anche ai
procedimenti in corso (articolo 10 comma 1 cit.) ha fatto venire meno la
legittimazione della parte civile a coltivare, agli effetti penali, la
impugnazione della sentenza di assoluzione del reato di diffamazione.

È utile ricordare, per meglio
argomentare le ragioni della conclusione raggiunta, la posizione assunta dalla
giurisprudenza in occasione della entrata in vigore della legge 468/99 con la
quale (articolo 18) venne modificato l’articolo 593
comma 3 Cpp, e furono rese inappellabili le sentenze di condanna relative a
reati per i quali fosse stata irrogata la sola pena pecuniaria: un caso, come
quello in esame, in cui fu eliminato un mezzo di impugnazione preesistente.

Ebbene, osservò la giurisprudenza
che quella novella legislativa si applicava solo nei confronti delle sentenze
emanate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovvero di quelle
emanate anche precedentemente, ma i cui termini di impugnazione non fossero in
quel momento ancora decorsi (Sezione quinta, 19 maggio 2000, Fugazzaro, rv
216593). E la argomentazione fu che «in tema di
successione di leggi processuali trova applicazione, “in assenza di disciplina
transitoria” il principio tempus regit actum, che però incontra il proprio
limite nell’altro principio del cosiddetto “fatto esaurito”, secondo il quale
la norma che disciplina in modo diverso una fattispecie processuale non può
applicarsi se i relativi presupposti di fatto si sono realizzati ed esauriti
prima della entrata in vigore della nuova norma …Alla luce di tali principio è
agevole osservare che l’appellabilità concerne la possibilità di proporre
gravame nel merito contro una data sentenza nei tempi e nei modi previsti dalla
legge e che tale potenzialità è circoscritta nell’ambito temporale compreso tra
l’emanazione della sentenza e la scadenza dei termini per proporre nell’ambito
temporale compreso tra l’emanazione della sentenza e la scadenza dei termini
per proporre appello, per cui, una volta che quest’ultimo è stato proposto, non
può parlarsi di appellabilità ma di pendenza del giudizio o di appello: in
altri termini, facendo riferimento al principio del fatto esaurito tali effetti
conseguenti alla proposizione del gravame si sono ormai esauriti con
l’attribuzione della competenza funzionale a decidere il processo al giudice di
secondo grado; effetti che sono intangibili e non possono essere modificati
dalla nuova norma sopravvenuta in tema di inappellabilità, che può trovare
applicazione solo nei confronti di sentenze emanate dopo la sua entrata in
vigore o nei confronti di quelle già emanate, ma i cui termini di impugnazione
siano ancora in corso, ma giammai nei confronti dei giudizi già pendenti in
grado di appello».

Il ragionamento della Cassazione
fu però dichiaratamente condizionato al rilievo che era assente, in quel caso,
una diversa e specifica disposizione di legge che
disponesse la retroattività della nuova regola: pertanto valeva il rilievo,
desumibile dall’articolo 11 delle preleggi, che questa non può disporre che per
l’avvenire, per cui, non rinvenendosi nel caso di specie siffatta disposizione,
non poteva correttamente parlarsi di inappellabilità sopravvenuta.

Proprio l’applicazione di tutti i
rilievi giurisprudenziali fin qui ricordati porta al ritenere che, invece,
l’abrogazione dell’articolo 577 Cpp per effetto dell’articolo 9 legge 46/2006,
proprio perché accompagnata da una disposizione transitoria che ne dispone la applicabilità ai procedimenti in corso alla entrata in
vigore della legge, sia operativa anche in riferimento ai ricorsi della parte
civile pendenti a tale data.

Ragionare diversamente significa
disapplicare un precetto legislativo che invece è stato espresso: quello
appunto del comma 1 dell’articolo 10 legge 46 cit..

Non si ignora il diverso
orientamento espresso nella sentenza di questa Corte 11162/06 esso è basato
invero sulla affermazione meritevole di qualche riflessione che l’articolo 10
comma 1 non conterebbe una disciplina transitoria atta a impedire la operatività, nel caso in esame, del principio generale
del tempus regit actum. In altri termini, l’enunciazione del comma 1 è ritenuta
di carattere generale e sostanzialmente riproduttiva,
anzi, del canone appena menzionato. Tanto si desumerebbe anche dal fatto che i
commi successivi dell’articolo 10 disciplinano invece in modo articolato la
sorte dell’appello proposto contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato
o dal Pm, destinato ad essere dichiarato inammissibile, se già proposto, e ad
essere sostituito, eventualmente, dal ricorso per cassazione: una disciplina,
essa si, avente carattere retroattivo e quindi in deroga al principio del
tempus regit actum.

Deve peraltro osservarsi, in
senso contrario, ed al già dichiarato fine di evitare un’interpretazione
abrogatrice del comma 1 dell’articolo 10, che se la
disposizione è stata articolata, un senso le deve essere riconosciuto e non può
essere quello, del tutto pleonastico, individuato dalla sentenza 11162.

Affermare che la legge 46 “si
applica ai procedimenti in corso” significa dare vita a una tipica norma
transitoria che va interpretata secondo il senso delle parole utilizzate: ossia
che la eliminazione del potere di impugnazione agli
effetti penali della parte civile vale “anche” nei procedimenti in corso.

In assenza di essa
non si sarebbe dubitato che il principio da applicare fosse quello generale,
che è anche contrario: ossia quello per cui l’abrogazione del potere di
impugnazione agli effetti penali della parte civile poteva valere solo per il
futuro ossia diveniva operativa per le sole situazioni non esaurite cioè quelle
in cui al momento della entrata in vigore della legge, la sentenza da impugnare
non fosse stata ancora depositata o i relativi termini non fossero ancora
scaduti.

Ma in presenza
di quel precetto, vale la conclusione contraria: divengono inammissibili i
ricorsi presenti ex articolo 577 sotto l’impero della vecchia normativa.

Il fatto che vi sia una articolata disciplina, nei commi successivi, in ordine
alla sopravvenuta inammissibilità degli appelli già proposti contro le sentenze
di proscioglimento, non attesta altro che il legislatore si è fatto carico di
regolare in modi del passaggio peraltro doveroso alla stregua dei principi
costituzionali dalla situazione della appellabilità a quella della ricorribilità
per cassazione, altrettanto non avendo inteso fare con riferimento alla
impugnabilità a fini penali ad opera della parte civile, rimasta titolare della
impugnazione ai fini civili.

Si tratta oltretutto, di un
principio in linea con lo spirito della intera legge che ha inteso restringere
al massimo i casi di appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte
sia dell’imputato che del Pm, sganciando peraltro la parte civile della
previsione dei mezzi concessi a quest’ultimo. A questa, il legislatore ha
concesso un percorso privilegiato a tutela del suo precipuo interesse che è
quello alla tutela dei diritti civilistici di tipo risarcitorio o restitutorio,
lasciando intatta, ai fini che qui interessando, la previsione dell’articolo
576 Cpp. Ma quella della persistenza della difesa degli interessi civili in
sede penale è previsione che non ha a che vedere in modo diretto con la impugnabilità anche a fini penali, la quale, infatti, già
era prevista in relazione soltanto a specifici titoli di reato a mo’ di
eccezione alla regola e che, per effetto della novella, viene preclusa con
effetti retroattivi in assonanza con la linea generale della legge che è quella
di escludere un controllo di merito sulla pronuncia assolutoria in punto di
responsabilità penale del giudice di prime cure.

Resta invece il diritto della
parte civile a vedere esaminato il ricorso agli effetti civili ai sensi
dell’articolo 576 Cpp.

Il motivo formulato non può
comunque essere accolto.

L’attitudine di una espressione in sé offensiva ad integrare la scriminante
del diritto di critica costituisce giudizio di fatto che è devoluto al giudice
del merito e, se correttamente argomentato, è immune da censure da parte del
giudice di legittimità.

I principi ermeneutici che in
materia la Corte
ha, univocamente, raccomandato di eseguire sono quello per
cui il diritto di critica sancito dall’articolo 21 Costituzione
consente, nel corso delle competizioni politiche o sindacali, toni aspri e di
disapprovazione e che il limite a tale condotta è dato dalla condizione che la
critica non trasmodi in attacco personale e portato direttamente alla sfera
privata dell’offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della
reputazione dell’avversario (Sezione quinta, 2 ottobre 1992, Valentini, rv
192585; 16 novembre 2004, Ambrogio, rv 231397; Sezione prima, 10 giugno 2005,
Rocchini, rv 231764).

A tali principi la Corte d’appello si è
attenuta spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto che l’affissione del
manifesto e la definizione delle parti civili come “guida” non fossero da
intendere come attacco personale ma come atto politico dell’imputato. Questi,
nella veste di commissario della sezione di un partito politico, aveva inteso
portare a conoscenza degli elettori la scelta, altrettanto politica delle attuali
parti civili, di dissociarci dalla linea ufficiale del gruppo, ponendosi anche
nelle condizioni di una successiva espulsione del partito. In tale cornice la
comunicazione riguardava un tradimento a connotato chiaramente politico e del
tutto scevro da profili di corruttela, dai quali il termine nell’uso comune è
ormai disancorato.

Il ragionamento è connotato da
una logica e da una coerenza che non lasciano spazio a censure apprezzabili ex
articolo 606 Cpp.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso
agli effetti penali e rigetta il ricorso agli effetti civili, con condanna dei
ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.