Civile

Monday 09 January 2006

In materia di iscrizione ai campionati di calcio il giudice amministrativo può intervenire soltanto dopo la giustizia sportiva

In materia di iscrizione
ai campionati di calcio il giudice amministrativo può intervenire soltanto dopo
la giustizia sportiva

TAR LAZIO –
ROMA, SEZ. III TER – sentenza 23 dicembre 2005 n. 14813 – Pres. Corsaro, Est.
Fantini – Paternò Calcio S.r.l. (Avv.ti Barreca e Garretto) c. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Avv.
Angeletti), F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco
Calcio (Avv.ti Medugno e Gallavotti), Lega Nazionale
Professionisti Serie C (Avv.ti Biscotto e
Scognamiglio) e Gela J.T. S.r.l. (n.c.)

per
l’annullamento

– della delibera Co.Vi.So.C del 19/7/2004 con cui è stato contestato alla
ricorrente il possesso dei requisiti per l’ammissione al campionato di calcio
di serie C2;

– del successivo C.U. n. 35/A del 27/7/2004 contenente la delibera del Consiglio federale
della F.I.G.C. di non ammissione della società Paternò Calcio al campionato
di serie C2, stagione sportiva 2004/2005;

– di qualsiasi altro atto
presupposto, connesso e/o consequenziale;

– ove occorra, dei CC.UU. n. 162/A e 167/A del
30/4/2004 e comunque di quelli relativi alla composizione del campionato
nazionale di serie C2 per la stagione sportiva 2004/2005;

– della nota della Lega
Professionisti Serie C in data 9/7/2004 con cui è
stato comunicato che la garanzia bancaria necessaria per l’iscrizione al
campionato di serie C2 doveva essere trasmessa entro il termine perentorio del
6/7/2004;

nonché
per il risarcimento

di tutti
i danni consequenziali.

(omissis)

F A T T O

Con atto notificato nei giorni
18/10/04 e seguenti e depositato il successivo 2/11 la società ricorrente ha
impugnato gli atti in epigrafe indicati, concernenti la propria non ammissione
al campionato di calcio di serie C2, chiedendo l’annulamento degli stessi,
oltre al risarcimento del danno.

Premette di avere presentato, in
data 29/6/04, alla Lega Professionisti di serie C la domanda di
iscrizione al campionato, essendo in possesso del relativo titolo
sportivo.

Specifica come in data 9/7/04 sia pervenuta una nota della Lega, con cui si contestava la
mancata trasmissione entro il 6 luglio precedente della fideiussione bancaria
di euro 207.000 richiesta ai fini della iscrizione, lasciandosi intendere che
tale termine era perentorio.

Faceva seguito la nota della Co.Vi.So.C. del 19/7/04 con cui si contestava alla società
la presunta insussistenza di alcune delle condizioni richieste dai CC.UU. n. 162/A e 167/A del 30/4/04, con riferimento alla presenza
di debiti scaduti al 30/4/04, alla carenza del rapporto PA/PD, alla necessità
di aumento del capitale sociale, nonché al mancato deposito della garanzia
fideiussoria bancaria pari ad euro 207.000,00.

Deduce a sostegno del ricorso i
seguenti motivi di diritto :

1) Violazione dei CC.UU. n. 162/A e n. 167/A della
F.I.G.C. del 30/4/2004; eccesso di potere per arbitrio, illogicità, disparità
di trattamento; violazione dell’art. 97 della Costituzione.

La Lega
Professionisti ha invocato il C.U. n. 179 del 3/5/04 affermando la
ritenuta perentorietà del termine per il deposito della fideiussione, e però
ignorando che i sovraordinati CC.UU. della F.I.G.C. nn. 162 e 167 del 30/4/04 non sanciscono
espressamente detta perentorietà.

Tra l’altro, la stessa F.I.G.C., tramite i suoi vari organi, ha più volte
consentito il superamento di tale termine per l’approntamento delle garanzie
fideiussorie, purchè le stesse siano comunque fornite in tempo utile per
l’inserimento nel campionato.

In particolare, anche la Camera
di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., con provvedimento del 7/8/04, richiamata
l’interpretazione resa dalla Corte Federale, ha sancito la non perentorietà del
termine in relazione alla posizione della Como Calcio S.p.a.

Va aggiunto, sul piano
ermeneutico, che i comunicati nn. 162/A e 167/A del
30/4/04, nel loro tenore letterale, non consentono di desumere detta
perentorietà del termine, limitandosi alla generica indicazione della data del
12 luglio per il deposito della fideiussione, mentre è noto che, per principio
generale, desumibile dall’art. 152 c.p.c., perentori sono solamente i termini
così qualificati dalla norma.

La corretta applicazione di tali
principi anche nei confronti del Paternò avrebbe consentito una favorevole
conclusione delle trattative intercorse con un imprenditore locale, ed il
conseguente ripiano di tutti i debiti della società.

2) Eccesso di
potere per travisamento di fatto; illogicità; difetto di motivazione; arbitrio.

Il provvedimento impugnato ha
contestato alla società anche l’insufficienza degli altri parametri per la
valida iscrizione al campionato.

In realtà, la Co.Vi.So.C.,
nel calcolare i vari parametri economici, ha del tutto ignorato i crediti
vantati dal Paternò nei confronti della F.I.G.C., relativi al contributo
mutualità maturato per la stagione sportiva 2003/2004, pari ad euro 121.000,00,
ai contributi per l’impiego di calciatori giovani ed al saldo per la campagna
trasferimenti, pari ad euro 77.419,20.

La considerazione di tali
elementi avrebbe notevolmente alleggerito il rapporto ricavi/indebitamento e
consentito il ripianamento nei termini di tutti gli eventuali valori
"fuori parametro".

Si sono costituiti in giudizio la
F.I.G.C., il C.O.N.I., nonché la Lega Professionisti
Serie C, eccependo l’inammissibilità sotto vari profili, e comunque l’infondatezza
nel merito del ricorso.

All’udienza
dell’1/12/05 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I
T T O

1. – Va preliminarmente esaminata
l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del
ricorso, sollevata dalle parti resistenti nel presupposto dell’omesso previo
esperimento, da parte della Paternò Calcio S.r.l., dei rimedi interni all’ordinamento
federale avverso i provvedimenti concernenti la propria non ammissione al
campionato di serie C2 per la stagione 2004/2005.

L’eccezione è fondata, e
meritevole pertanto di positiva valutazione.

L’art. 3 della legge 17/10/2003,
n. 280 enuclea, come noto, la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo sulle controversie (diverse da quelle concernenti i rapporti
patrimoniali tra società, associazioni ed atleti) aventi ad
oggetto atti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive, incidenti su
situazioni giuridiche soggettive aventi rilevanza per l’ordinamento statale.

A tutela dell’autonomia
dell’ordinamento sportivo (e della soluzione endoassociativa delle controversie
ivi insorte) la norma pone peraltro, secondo l’ormai consolidata interpretazione
giurisprudenziale, come condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale
il previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva.

Nella vicenda per
cui è causa, a prescindere da ogni considerazione sui limiti
dell’impugnativa dinanzi al giudice statale, non risulta esperito dalla società
ricorrente alcun rimedio interno all’ordinamento sportivo, nel senso che non è
stato proposto ricorso alla Co.A.Vi.So.C. avverso la contestazione, con nota in
data 19/7/04 della Co.Vi.So.C., del mancato possesso dei requisiti per
l’ammissione ai campionati professionistici, e, soprattutto, avverso il
provvedimento federale di non ammissione al campionato di serie C2, di cui al
C.U. n. 35/A del 27/7/04, non è stata adita la Camera di Conciliazione e di arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., operante in
forza della clausola compromissoria contenuta nell’art. 27 dello Statuto della
F.I.G.C., e la cui decisione costituisce l’ultimo grado della giustizia
sportiva (Cons. Stato, Sez. VI, 9/7/204, n. 5025).

Con la memoria depositata in data
18/11/05 la società ricorrente contesta la suesposta interpretazione che
intende il previo esperimento dei "gradi della giustizia sportiva"
come condizione di procedibilità del ricorso, anziché come rimedio facoltativo,
nella considerazione della brevità del termine (decadenziale) di tre giorni
(previsto dal C.U. n. 167/A) per la proposizione del reclamo alla Co.A.Vi.So.C., presupposto anche della successiva fase
arbitrale, prospettando in subordine la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3 della legge n. 280/03, nella parte in cui condiziona l’esperibilità
della tutela giurisdizionale ad un rimedio amministrativo per la cui
proposizione è assegnato un termine di tre giorni, per contrasto con gli artt.
3, 24, 103, 113 e 125 della Costituzione.

Non nega il Collegio che la
prospettata questione evidenzi una qualche criticità, concernente peraltro non
già la legittimità costituzionale del sistema che prevede la necessità di
esperire i rimedi interni all’ordinamento sportivo prima di poter adire il
giudce amministrativo, quanto piuttosto la congruità od adeguatezza del termine
stesso, e dunque la legittimità della disciplina federale in parte qua.

Si intende
con ciò dire, come già recentemente precisato dala Sezione (cfr. T.A.R. Lazio,
Sez. III ter, 3/6/2005, n. 4362), che la legittimità, anche sub specie della
ragionevolezza, della scelta legislativa risiede nel fatto che l’ordinamento
sportivo assicura, di per sé, delle forme di tutela caratterizzate dala
tempestività (necessaria nella complessa organizzazione delle competizioni
agonistiche, ed in particolare ai fini della calendarizzazione degli eventi) e
dalla competenza tecnica.

Altra questione è, evidentemente,
quella concernente la congruità del termine, previsto dal punto IV del C.U. n.
167/A del 30/4/04 (recante "adempimenti in ordine alla
ammissione ai campionati professionistici 2004/2005), per proporre ricorso alla
Co.A.Vi.So.C., ma sotto tale profilo il predetto C.U., seppure impugnato, non è
stato specificamente censurato con il ricorso principale, sì che la relativa
allegazione difensiva risulta in questa sede inammissibile.

2. – Occorre aggiungere a quanto
esposto che il ricorso presenta un ulteriore profilo
di inammissibilità per carenza di interesse, conseguente al fatto che
l’impugnato provvedimento di non ammissione al campionato di serie C2, e gli
atti allo stesso prodromici sono stati censurati solamente con riguardo ad
alcuni aspetti, o, per meglio dire, con riguardo a talune contestazioni circa
l’assenza di requisiti per l’iscrizione al campionato.

In particolare, la società
ricorrente ha dedotto l’illegittimità della perentorietà del termine per il
deposito della garanzia bancaria, limitandosi, per il
resto, con il secondo motivo, ad assumere genericamente, ed in modo
indimostrato, che i crediti vantati nei confronti della Federazione sarebbero
stati idonei a sanare i "parametri economici", ed in particolare i
debiti nei confronti dei tesserati.

Sennonché la Co.Vi.So.C.
aveva contestato alla Paternò Calcio S.r.l. una pluralità di
"inadempienze", tra cui la presenza di debiti nei confronti
dell’Erario e di enti previdenziali, in ordine alle quali nulla è stato
dedotto.

Ora, è noto come, secondo il
consolidato indirizzo giurisprudenziale, è inammissibile per carenza
di interesse il ricorso giurisdizionale che, rivolgendosi contro un atto
sorretto da più motivi, tra loro autonomi, svolga censure idonee, al più, a
dimostrare l’incongruenza di uno di essi; ed infatti anche l’ipotetico
accoglimento della tesi del ricorrente non avrebbe alcuna conseguenza caducante
dell’atto lesivo, che risulterebbe comunque giustificato alla stregua della
parte della motivazione (rectius : causa giustificatrice) non impugnata (in
termini, tra le tante, Cons. Stato Sez. V, 1/10/1986, n. 488; Cons. stato, Sez.
I, 20/6/1977, n. 947).

3. – In conclusione, alla stregua
di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente preclusione dell’esame del merito.

Sussistono
giusti motivi per disporre tra tutte le parti la compensazione delle
spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando,
dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di
giudizio.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio dell’1.12.2005.

Depositata in data 23 dicembre
2005.