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Thursday 19 November 2015

Impugnazione per revocazione

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 20171/15; pubblicata l’8 ottobre 2015)

Il giudice non vede nel fascicolo l’avviso di ricevimento della notifica… ma non può definirsi errore  idoneo a legittimare la revocazione.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce a escludere o a affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione dei motivi di ricorso. Consegue che la mancata esibizione o rinvenimento in giudizio dell’avviso di ricevimento, atto a dimostrare l’intervenuto perfezionamento della notificazione del ricorso costituisca error in iudicando, non è rilevante quale errore revocatorio ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione sesta, con ordinanza n. 20171, pubblicata l’8 ottobre 2015.

Il caso: una lavoratrice aveva chiesto al Tribunale del lavoro che venisse accertata l’illegittimità della sua collocazione in C.I.G.S. e condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive spettanti. Il Tribunale accoglieva la domanda e la decisione del primo giudice veniva confermata dalla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione proposto dall’azienda veniva infine rigettato, ma quest’ultima pronuncia non disponeva circa le spese di lite in favore della lavoratrice, che aveva proposto controricorso. Agisce allora quest’ultima per ottenere la revocazione della sentenza di Cassazione, in base al disposto dell’articolo 395 n. 4 del cod. proc. civ.

L’errore di fatto ai fini della revocazione: la ricorrente censura la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in quanto l’omessa liquidazione delle spese legali del giudizio di legittimità deriverebbe dal ritenuto mancato perfezionamento della notifica del controricorso. Si sostiene che in realtà la notifica del controricorso era avvenuta regolarmente, comprovata dal deposito di memoria di replica da parte del ricorrente principale e dal deposito, avvenuto mediante invio, con plico postale raccomandato, dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta del controricorso. E che risultava dunque evidente che la Corte non avesse erroneamente rilevato nel fascicolo di giudizio l’avviso di ricevimento della notifica, dando così luogo ad un errore di fatto, per aver ritenuto inesistente la notifica, viceversa comprovata.
La Corte di Cassazione non condivide l’assunto. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto previsto dall’articolo 395, n. 4, del c.p.c. deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte. E dunque allorchè la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti induce a escludere o a affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione dei motivi di ricorso.

La notifica del ricorso  a mezzo posta: prosegue allora la Suprema Corte affermando che qualora la notificazione del ricorso per Cassazione (e del controricorso)  risulti effettuata a mezzo del servizio postale senza che sia esibito il corrispondente avviso di ricevimento, il quale costituisce il solo documento idoneo a dimostrare l’intervenuto perfezionamento della notificazione in parola, la notificazione è affetta non da mera nullità ma è inesistente.
Nel caso in esame il ricorrente in revocazione non ha fornito la prova che la cartolina di ritorno della notifica  fosse presente nel fascicolo d’ufficio al momento della decisione, ma si è limitato ad affermare di aver inviato tale documento con separato plico postale, in momento successivo al deposito del controricorso. La Corte, in assenza dell’avviso di ricevimento, ha ritenuto non perfezionata la notifica del controricorso. Con conseguente mancata liquidazione delle spese di lite in favore del controricorrente.  Né poteva ritenersi dirimente, ai fini di una valida e tempestiva notifica del controricorso, il deposito di memoria di replica da parte del ricorrente.

Il motivo proposto riguarda un errore  nel giudizio, non  materiale: in conclusione, alla luce dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, le motivazioni addotte dalla ricorrente per revocazione si risolvono nel sostenere un eventuale error in iudicando, non un errore materiale, di fatto, rilevante ai fini di una pronuncia per revocazione ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c.
E pertanto il ricorso proposto è stato ritenuto inammissibile.

(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)