Penale

Monday 18 July 2005

Illegittima la l. 207/03 (istitutiva del c.d. indultino) nella parte in cui esclude dal beneficio chi abbia ottenuto una misura alternativa alla detenzione Corte costituzionale – sentenza 7-15 luglio 2005, n. 278

Illegittima la l. 207/03 (istitutiva del c.d. indultino) nella parte in cui esclude dal beneficio chi abbia ottenuto una misura alternativa alla detenzione

Corte costituzionale sentenza 7-15 luglio 2005, n. 278

Presidente Capotosti relatore Finocchiaro

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 5 aprile 2004, il Tribunale di sorveglianza di Venezia in sede di reclamo proposto da persona condannata avverso provvedimento del giudice di sorveglianza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellarticolo 1, comma 3, lettera d), della legge 207/03 (Sospensione condizionata dellesecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Riferisce il rimettente che il Magistrato di sorveglianza di Venezia aveva negato alla condannata il beneficio della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva, introdotto dalla legge 207/03, stante lammissione della stessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

Ritiene il rimettente che corretta risulta linterpretazione data dal Magistrato di sorveglianza di Venezia alla disposizione di cui allarticolo 1, comma 3, lettera d) della legge 207/03, nella parte in cui non consente la concessione del cosiddetto indultino ai condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, in quanto tra tali misure è da considerarsi compresa anche la detenzione domiciliare, che è per alcuni aspetti misura detentiva, ma è comunque alternativa al carcere.

Andrebbe infatti considerato che larticolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge 165/98, comprende espressamente la detenzione domiciliare tra «le misure alternative alla detenzione» in carcere. Deve, pertanto, ritenersi che lammissione alla detenzione domiciliare, attuale al momento della decisione del magistrato di sorveglianza, precluda la concessione della sospensione condizionata dellesecuzione della pena. Una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, non appare ragionevolmente sostenibile, per le esposte ragioni. Ritiene, tuttavia, il giudice a quo che la disposizione, così formulata e intesa, attribuisca al sistema una connotazione estremamente criticabile sotto il profilo della razionalità e costituzionalità, e che pertanto debba essere sollevata dufficio la questione di legittimità costituzionale della norma, per contrasto con gli articoli 3 e  27, terzo comma, della Costituzione, ravvisandosene la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Rilevante è la questione ai fini della pronuncia sul proposto reclamo, essendo ineliminabile lapplicazione della norma nelliter logico-giuridico che il rimettente deve percorrere per la decisione, trovandosi la condannata nelle condizioni previste dallarticolo 1 della legge 207/03 per lammissione all indultino, e a ciò ostando solo la perdurante ammissione alla detenzione domiciliare.

In punto di non manifesta infondatezza, osserva il giudice rimettente che il nuovo istituto, introdotto nel sistema dalla legge 207/03, di difficile inquadramento sistematico, è connotato dalla tendenziale automaticità della concessione, non essendo demandato al giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla meritevolezza del beneficio, né sulla sua idoneità rieducativa e preventiva, ma esclusivamente laccertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge; da qui le evidenti analogie della sospensione condizionata con la misura clemenziale dellindulto, con la quale ha anche in comune la disciplina della revoca a causa della commissione di un delitto non colposo entro il termine previsto dalla legge, nonché lestinzione della pena nel caso opposto. Daltra parte, il cosiddetto indultino ha come contenuto una serie di obblighi e prescrizioni in gran parte mutuati dalla più ampia delle misure alternative.

2. E intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Secondo lAvvocatura, infatti, il c.d. indultino avrebbe finalità di deflazione carceraria. E dunque logico che da tale beneficio siano esclusi coloro che, già godendo di misura alternativa alla detenzione, siano estranei al regime detentivo carcerario.

Coloro che usufruiscono del beneficio di cui alla legge 207/03 vengono a trovarsi in un regime di libertà limitata del tutto analogo a quello cui è sottoposto colui che usufruisce di una misura alternativa alla detenzione.

Inoltre, il sovraffollamento delle carceri ostacola gravemente la funzione rieducatrice della pena: peraltro la problematica rieducativa è del tutto estranea ad un istituto diretto a sospendere lesecuzione della pena. In ogni caso sono previste delle prescrizioni (la cui trasgressione dà luogo alla revoca della sospensione) che costituiscono una remora al compimento di nuovi reati e svolgono dunque una funzione rieducativa, sia pure in senso lato.

Considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Venezia dubita della legittimità costituzionale dellarticolo 1, comma 3, lettera d), della legge 207/03 (Sospensione condizionata dellesecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), il quale prevede come causa ostativa del beneficio previsto dal comma 1 dello stesso articolo 1 lammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione, per violazione dellarticolo 3 della Costituzione, per lirrazionalità della disposizione, nonché per violazione dellarticolo 27, terzo comma, della Costituzione, perchè la pena non avrebbe alcuna funzione rieducativa o preventiva, non avendo il giudice di sorveglianza alcun apprezzamento discrezionale sulla concessione del beneficio.

2. La questione è fondata.

La disposizione, come rileva il giudice a quo, determina una irragionevole disparità di trattamento fra il condannato che, perchè meritevole, è stato ammesso a misure alternative alla detenzione e il condannato che o perché immeritevole o perché non versava nelle condizioni oggettive per avanzare la relativa richiesta non è stato ammesso al godimento di tali misure, dal momento che il primo non può godere del beneficio della sospensione condizionata della pena residua, mentre il secondo ottiene prima la sospensione della pena, e poi, se non commette entro cinque anni delitti non colposi per i quali riporti una condanna non inferiore a sei mesi di detenzione, lestinzione della pena stessa.

E bensì vero che rientra nella discrezionalità del legislatore modulare in vario modo i benefici da concedere ai condannati, con lunico limite della non manifesta irragionevolezza, ma questo limite, nella specie, risulta violato, non potendo la circostanza dellammissione o meno a misure alternative alla detenzione costituire un discrimine per il godimento del c.d. indultino, e ciò soprattutto ove si tenga presente che di questultimo verrebbero a godere condannati ritenuti non meritevoli di misure alternative e non anche quelli che sono stati giudicati meritevoli di tali misure.

Laccoglimento della questione di costituzionalità sotto il profilo dellarticolo 3 della Costituzione comporta lassorbimento delle altre censure sollevate con riferimento allaltro parametro invocato.

PQM

La Corte costituzionale  dichiara lillegittimità costituzionale dellarticolo 1, comma 3, lettera d), della legge  207/03 (Sospensione condizionata dellesecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni).