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Tuesday 04 January 2005

Illegittima l’ espulsione dell’ Imam di Carmagnola. Lo ha stabilito il TAR Lazio

Illegittima lespulsione dellImam di Carmagnola. Lo ha stabilito il TAR Lazio

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano il tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione I ter

Nelle persone dei signori

Presidente Dr. Luigi Tosti

Componente, estensore Dr. Franco De Bernardi

Componente Dr. Carlo Taglienti

Ha pronunciato la seguente

sentenza

sul ricorso 1395/04 r.g.r. proposto dal signor Fall Mamour, con gli avvocati Nicola Canestrini e Mario Angelelli

contro

il Ministero dellInterno

per lannullamento del provvedimento “4000/C/1000/A/16/03” del 17.11.2003, con cui il Ministro dellInterno lo ha espulso dal territorio nazionale.

omissis

Fatto e diritto

Deducendo oltre che eccesso di potere sotto svariati profili violazione dellart. 13, commi 1, 3 e 7, del d.lg 286/98, dellart. 3, comma 3, del D.P.R. 394/99 e degli artt. 3 e 7 della “241”, il cittadino senegalese Fall Mamour (che lamenta altresì il mancato rispetto di alcuni fondamentali principi di diritto internazionale: recepiti, a vario titolo, dal nostro ordinamento positivo) ha impugnato con contestuale richiesta di tutela cautelare il provvedimento n. “4000/C/1000/A/16/03” del 17.11.2003, con cui il Ministro dellInterno (sul presupposto di una sua presunta pericolosità per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato) lo ha espulso dal territorio nazionale.

Esperitisi gli opportuni accertamenti istruttori e rinviatasi “al merito”(ovviamente su istanza di parte: formulata nellapposita sede camerale) la delibazione della proposta istanza incidentale di sospensione, i relativo ricorso è passato in decisione allesito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell11.11.2004: ed in tale occasione pur non condividendosi buona parte delle censure con esso prospettate è riconosciuto fondato.

Va, innanzitutto, precisato (a confutazione, appunto, di talune argomentazioni attoree)

– che il Ministro dellInterno è indubbiamente abilitato ad individuare i comportamenti dello straniero che possono rivelarsi indici di pericolo per gli interessi primari tutelati dalla norma attributiva del potere (lart. 13, 1° comma, del d.lg 286/98);

– che la necessità di tutelare il bene fondamentale rappresentato dalla conversazione delle basi del sistema che garantisce lordinato svolgersi dellintera vita sociale (chè di questo, in buona sostanza, si tratta) può legittimamente comportare la compressione di (altri) valori di rango costituzionale;

– che la stessa “Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo” consente espressamente, ai vari Stati, di disporre la espulsioni durgenza che si rendano necessarie nellinteresse pubblico;

– che (relativamente alla censura di mancata acquisizione del nulla osta dellautorità giudiziaria) a prescindere da ogni considerazione sullattuale posizione del ricorrente (che non risulta, sino a prova contraria, esser formalmente imputato di alcun reato), quella di cui al 3° comma, sexies, del cennato art. 13 è da qualificarsi essendo dettata ai fini della semplice disciplina dellattività processuale penale come norma “dAzione” e non “di relazione”: e non determina quindi il sorgere, in capo a singoli soggetti, di posizioni giuridiche direttamente tutelabili (cfr., sul punto, Cass. I°, n. 14853/2000: che ha rilevato come la violazione di detta norma non possa esser dedotta dallo straniero, il cui diritto di difesa è comunque tutelato da unapposita disposizione di legge);

– che (relativamente alla censurata violazione dellart. 7 della legge 241/1990), in casi quali quello di specie, le esigenze di celerità che consentono di derogare alla regola che impone di comunicare al destinatario lavvio del procedimento devono ritenersi (per giurisprudenza consolidata) “in re ipsa”;

– che, sempre per giurisprudenza consolidata, lobbligo (posto a carico della p.a.) di tradurre determinati provvedimenti in una lingua diversa dallitaliano ( essendo finalizzato a permettere allo straniero di conoscere il contenuto dellatto: e , quindi, di impugnarlo) ha un valore puramente strumentale e la sua eventuale inosservanza può pertanto rilevare ai fini della decorrenza dei termini previsti per proporre ricorso; ma non può di certo incidere sulla validità delle determinazioni di volta in volta adottate. (E va comunque considerato che, nella circostanza, lAutorità di polizia si è trovata dinnanzi un soggetto pubblicamente conosciuto che aveva più volte mostrato, anche attraverso la sua partecipazione ad importanti trasmissioni televisive, di comprendere perfettamente il nostro idioma).

Fatte queste doverose puntualizzazioni, occorre rilevare che le (scarne) premesse del provvedimento impugnato indicano che questo è stato assunto a seguito dellesame (da parte dellorgano agente) di una non meglio precisata “documentazione”: che dovrebbe (pertanto) comprovare comè detto, daltronde, nel provvedimento stesso che linteressato ha tenuto “condotte” tali da arrecare un “grave turbamento per lordine pubblico” e da costituire un “pericolo per la sicurezza dello Stato”.

Orbene, lunica documentazione, avente data anteriore a quella di adozione del cennato provvedimento, che lintimato Dicastero ha depositato in ottemperanza allordine istruttorio impartitogli nella Camera di Consiglio del 26/2/2004 è costituita da una serie di articoli di stampa riproducenti (non si sa quanto fedelmente) talune dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine a note vicende di politica internazionale.

I rimanenti atti versati in giudizio dalla difesa della resistente rappresentati dalle ministeriali nn. “224/B/Div.3/64/NC (Sez. III)” e “400/A/2001/23617/J4” e dalla nota del Questore di Torino “A11/2004/DIGOS-Sez. Ant (DX/INT- grn)” sono infatti stati redatti solo nel febbraio del 2004: e, cioè, circa tre mesi dopo lemanazione di detto provvedimento.

In ogni caso, anche a voler prescindere dai riferimenti temporali di cui si è testè fatto cenno (che non consentono certo di comprendere sulla base di quali atti il Ministro dellInterno sia stato indotto ad assumere la determinazione lesiva), il Collegio deve constatare come in corso di causa non sia comunque stata evidenziata alcuna “condotta” del ricorrente che possa esser ritenuta pericolosa per lordine costituito o la sicurezza nazionale.

In disparte ogni valutazione sulle dichiarazioni rese, dallinteressato alla stampa che si presentano, tutto sommato, di tenore abbastanza equivoco (se solo si pensa che Saddam Hussein è definito “un dittatore” che “va fermato”; e che gli appartenenti ai gruppi islamici che potrebbero voler tentare delle reazioni antioccidentali sono bollati come “facinorosi”), si deve (anzi) convenire sul fatto che in oltre 16 anni di permanenza in Italia (10 dei quali trascorsi in un piccolissimo centro del Torinese, dove il “controllo sociale” è, per sua natura, particolarmente agevole) il Fall (interno alle cui idee non pare, del resto, essersi coagulato alcun particolare tipo di consenso) non ha obiettivamente dato adito, col suo comportamento, a rilievi di sorta. (E, non a caso, il permesso di soggiorno a suo tempo concessogli gli è sempre stato regolarmente rinnovato).

A questultimo proposito (e con esclusivo riferimento a quanto emerso in giudizio), si osserva:

– che le reiterate “attenzioni investigative” di cui linteressato è stato fatto oggetto da parte della polizia torinese (che ne aveva ipotizzato la contiguità a “formazioni estremiste islamiche”) non hanno evidentemente condotto come si evince dalla, già citata, questorile “A11/2004-DIGOS-Sez. Ant. (DX/INT-grn)” del 9/2/2004 ad alcun risultato;

– che nessun esito hanno avuto, in particolare, le perquisizioni (volte a ricercare armi, munizioni od esplosivi) effettuate nei confront6i del Fall nel corso del 96 ed il 13/11/2003 (quando non è stato rinvenuto che del semplice materiale ed informativo cartaceo tuttora allesame degli inquirenti).

– Nel far presente che la cennata nota 9/2/2004 (che prue dà conto dellattività di consulenza svolta, dal Fall, per conto di unimportante fondazione saudita) non fa alcun cenno a quei “flussi finanziari sospetti” che sono menzionati nelle premesse del provvedimento impugnato, si rileva altresì

– che la partecipazione dellinteressato al conflitto interetnico svoltosi, in anno ormai lontani, nel territorio dellex Jugoslavia (circostanza, questa, che non è peraltro stata accertata direttamente dia nostri organi informativi, ma che, al pari di quella relativa alla concessione di un aiuto economico ad un detenuto di Guantanamo, costituisce oggetto di mere dichiarazione rese, dallinteressato stesso, ai “media”) non sembra aver alcuna attinenza con lordine pubblico italiano o con la sicurezza della Repubblica;

– che analoghe considerazioni possono valere per i contatti avuti dal ricorrente con lIstituto Culturale Islamico di Milano (organismo, lecitamente costituito, che non risulta abbia mai “tramato” contro le nostre istituzioni), col responsabile della Moschea di Torino (che, pur avendo come quasi tutti i religiosi una “impostazione ideologica fondamentalista” non pare- a sua volta aver mai dato problemi alle Autorità di polizia) o con quello stesso sceicco incontrato (per di più, una sola volta) a Londra; e dal quale il Fall non ha ricevuto che del materiale cartaceo ed informativo (presumibilmente il medesimo rinvenuto nel corso della perquisizione domiciliare del 13/11/2003) che presenta tra laltro un contenuto tale da suscitare linteresse di chiunque (storico, sociologo od altro) voglia comprendere la reale natura di un fenomeno di così scottante attualità, quale quello della Jihad islamica.

In breve, se si accettano tali (poco significativi) rilievi, si deve constatare come a carico del ricorrente non restino che le sue ben note esternazioni, semplici manifestazioni di pensiero che, per le modalità chiassose e plateali che le hanno sempre accompagnate, appaiono daltro canto obiettivamente inconciliabili (secondo dati di comune esperienza) con la volontà di arrecare a chicchessia un reale nocumento.

E noto, infatti, che per nutrire qualche speranza di successo una simile volontà, specie se maturata nellambito di minoranze etniche, religiose o culturali ( che non possono che affidarsi allelemento “sorpresa”), tende piuttosto ad ispirare condotte connotate se non da un vero e proprio “mimetismo” dalla massima riservatezza.

A prescindere da ciò, si tratta, pur sempre, di facoltà tutelate direttamente dalla Costituzione e dalle norme di diritto internazionale da questa recepite: e che, in applicazione dei principi generali regolati dalla materia (cfr. sul punto, Corte Cost. n. 199/72) possono esser comprese “amministrativamente” soltanto ove il loro esercizio si sia rivelato (o si riveli) idoneo ad esempio, per il “carisma” del soggetto agente; o comunque, per limpatto che le “parole dordine” lanciate da questi abbiano avuto,o stiano avendo, si di una pluralità di soggetti facilmente suggestionabili a porre concretamente in pericolo lordine costituito. (Eventualità , questa, che può ritenersi “per tabulas” pacificamente esclusa).

Conclusivamente, non comprendendo su quali validi presupposti di fatto il provvedimento impugnato sia stato adottato (non avendo, lo si ripete, le risultanze della disposta istruttoria evidenziato la sussistenza di un reale rischio per la salvaguardia di quel bene primario che è costituito dalla conservazione del nostro sistema costituzionale), il Collegio non può appunto che ritenere fondato ( e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) il ricorso in esame.

Giustificati motivi inducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione I ter

– accoglie il ricorso in epigrafe e, per leffetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

– compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza si eseguita dallAutorità amministrativa, di cui sono fatte salve le ulteriori determinazioni.

Così deciso in Roma, addì 11 novembre 2004.